Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale

Farolfi Alessandro

Presupposti della liquidazione giudiziale

 

 1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

Inquadramento

Con l'art. 121 si apre la Sezione I del Capo I del Titolo V del c.c.i.i., titolo che è dedicato – più in particolare – alla liquidazione giudiziale, ossia alla procedura concorsuale destinata a sostituire, con alcune lievi differenze, il precedente fallimento. Si tratta di una norma in qualche modo di sistema, che vale a delineare in sintesi l'ambito applicativo della nuova procedura. Come si legge nella relazione di accompagnamento, infatti, «la definizione della procedura muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l'imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari». E pertanto, ben può ritenersi che il mutamento non sia soltanto terminologico, ma ben più profondo ed assiologico, mirando cioè a costruire una nuova procedura di liquidazione giudiziale (che ha quindi come scopo principale quello della liquidazione dell'attivo dell'imprenditore insolvente e la sua destinazione ai creditori secondo le regole del concorso) nella quale è assente ogni connotazione moralistica o dispregiativa dell'operato dell'imprenditore divenuto insolvente (salva evidentemente la possibile applicazione, ma nella ricorrenza dei presupposti volta a volta richiesti, di azioni di responsabilità o revocatorie destinate a reintegrare l'attivo della procedura, e nei casi più gravi a dar corso alle imputazioni di carattere penale regolate dagli artt. 322 e ss. c.c.i.i.). Questa norma non ha subito alcuna modifica da parte del Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024) risultando perciò ancora attuali le considerazioni espresse con riferimento alla versione del Codice entrata in vigore il 15/07/2022. È perciò agevole notare che la disposizione in esame, come può leggersi anche nella relazione di accompagnamento, delimita in generale l'ambito di applicabilità soggettivo e oggettivo della nuova liquidazione giudiziale. Quanto al profilo soggettivo, il presupposto è individuato nella qualità di imprenditore commerciale, identificato in base all'art. 1 c.c.i.i. in chi esercita, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.

Resta esclusa dalla liquidazione giudiziale, per essere invece assoggettata ad una diversa procedura semplificata chiamata liquidazione controllata del sovraindebitato (disciplinata al successivo capo IX dello stesso titolo V, artt. 268 e ss. c.c.i.i.), l'impresa minore. Questa a sua volta è definita nell'art. 2 comma 1, lett. d), ed è caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali ivi previste quanto all'attivo patrimoniale, ai ricavi e all'indebitamento. La relazione precisa, opportunamente, che resta esclusa dall'area di applicazione della procedura della liquidazione giudiziale anche l'impresa agricola, «per la specificità dell'attività che ne costituisce oggetto e per la necessità di tener conto del duplice rischio al quale essa è soggetta: quello che deriva dalle incertezze dell'ambiente naturale che si aggiunge a quello (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all'andamento del mercato». Non vi è stata, quindi, per la procedura liquidatoria maggiore, quella equiparazione alle imprese commerciali che il d.l. n. 118/2021, ha stabilito quanto alla possibilità di accesso, pur con alcune specificità, alla composizione negoziata e che gli artt. 12 e 25-quater del c.c.i.i. hanno recepito.

Va dato atto di una novità indiretta che incide parzialmente sull'elemento soggettivo. Sino ad ora, infatti, per le start up vigeva una regola di sottrazione al fallimento ed alle procedure concorsuali «maggiori» in virtù dell'art. 31 del d.l. n. 179/2012, convertito con modd. dalla l. n. 221/2012, il quale – come noto – sottrae tali soggetti a tutte le procedure diverse da quelle previste dalla l. n. 3/2012 (in tema di sovraindebitamento) per i primi cinque anni dalla costituzione. Al di là del difetto di coordinamento con la l. n. 3/2012 – oggi superata dall'entrata in vigore del Codice della crisi, al cui interno trovano spazio anche gli strumenti e le procedure in tema di sovraindebitamento – la norma non esclude, tuttavia, che la start up possa accedere alla composizione negoziata e, da qui, aprire un percorso di accesso al concordato semplificato o ad altri strumenti riservati agli imprenditori commerciali maggiori. Ora però il nuovo Correttivo ter (d.lgs. n. 136/2024) interviene sull'art. 37 c.c.i.i., stabilendo che in deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del d.l. n. 179/2012, convertito con modd. dalla l. n. 221/2012, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonché l'apertura della liquidazione giudiziale. La nuova disposizione opera su più fronti: da un lato amplifica il divario fra imprese minori e maggiori, secondo la definizione delle prime ricavabile dall'art. 2, lett. d) cui per brevità si rinvia; dall'altro per le sole start up maggiori si riconferma lo «scudo» temporaneo alle iniziative dei terzi creditori volte a richiederne, fondamentalmente, la liquidazione giudiziale, mentre si apre la possibilità affinché – solo su istanza della medesima start up debitrice – quest'ultima possa scegliere di operare la propria ristrutturazione anche adottando strumenti previsti per le imprese commerciali (ADR, PRO e concordato preventivo ad esempio), ma anche di richiedere il proprio «autofallimento», ossia l'apertura della propria liquidazione giudiziale. Si tratta di una novità di principio, di cui la prassi individuerà l'effettiva utilizzabilità.

Requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale è invece la sussistenza dello stato di insolvenza quale definito, in continuità con l'attuale disciplina, nell'art. 2, comma 1, lett. b): «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

Non si vogliono in questa sede duplicare le considerazioni che sono già state espresse con riguardo all'art. 1 del Codice (Ambito di applicazione) e con l'ancor più rilevante art. 2 (Definizioni). Appare comunque opportuno, in questa analisi di sintesi di una disposizione programmatica e definitoria come l'art. 121 in commento, evidenziare come anche la più recente giurisprudenza abbia sottolineato – per il profilo soggettivo – che lo scopo di lucro non è un elemento indefettibile dello svolgimento dell'attività commerciale, che può quindi sussistere (con conseguente applicazione della procedura della liquidazione giudiziale) anche in mancanza del primo. Secondo Cass. I, n. 25478/2019, infatti, lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c. Sempre in tema di gratuità o meno dei servizi resi, si è però più  osservato che l'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale riceva contributi per la copertura integrale dei costi di organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione dei predetti contributi, esclude che l'ente operi in modo che siano remunerati, anche solo in parte, i fattori di produzione con i propri ricavi (Cass. I, n. 22955/2020). Per le società aventi ad oggetto un'attività commerciale, seguendo un consolidato orientamento si è ribadito che esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale (Cass. I, n. 3026/2020).

Con riguardo, invece, alla problematica tradizionale, ma sempre attuale, della distinzione fra attività agricola ed attività commerciale, la giurisprudenza sembra privilegiare una analisi in concreto della fattispecie e non la mera verifica astratta dell'oggetto sociale: l'esenzione dal fallimento dell'impresa societaria agricola viene meno quando quest'ultima, pure trovandosi in stato di liquidazione, assuma un nuovo rischio d'impresa esercitando un'attività tipicamente ausiliaria ai sensi dell'art. 2195, comma 1 c.c. (Cass. I, n. 28984/2019). Ancora, quando l'impresa provveda anche alla commercializzazione, spetta al debitore dimostrare, per il principio di vicinanza della prova, che la stessa attiene ai prodotti agricoli prodotti dal fondo (Cass. VI, n. 1049/2021).

Un cenno va invece dato al fenomeno della c.d. supersocietà di fatto. A tale riguardo il S.C. ha operato, nell'anno in corso, alcune importanti precisazioni, affermando che una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del 1° comma dell'art. 147 l. fall., non vi è alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 – in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento automaticamente dichiarato di uno solo dei soci – possa giustificarne un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo; del resto, acquisito che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche solo per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, della esistenza di fondi comuni e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque di un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo anche verso i terzi, ne deriva, in via discendente, dalla conseguente società di persone, di fatto ed irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi esponenti componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento ritenute le due vicende dei commi 4 e 5 (dell'art. 147 l. fall.), soltanto esemplificative e di valore organizzatorio. Ancora, l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della c.d. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (Cass. n. 204/2024).

Insolvenza e limiti dimensionali. Rinvio

Come già rilevato, l'art. 121 c.c.i.i. ha la funzione principale di delimitare in via sintetica e riassuntiva l'ambito di applicabilità della nuova procedura di liquidazione giudiziale, destinata a sostituire il fallimento. La norma, in questo modo, presuppone un rinvio ai già citati artt. 1 e 2 del Codice della crisi, rispettivamente dedicati all'ambito applicativo ed alle definizioni. Pertanto, al fine di non appesantire l'opera e duplicare considerazioni già svolte, si rinvia sin da ora alle considerazioni che ivi sono svolte con riferimento ai presupposti soggettivi e oggettivi della procedura liquidatoria.

Quel che è certo, e che va messo in luce anche in questa sede, è che la liquidazione giudiziale, prendendo il posto del fallimento, continua a richiedere il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, che viene dal nuovo codice differenziato rispetto allo stato di crisi – definito dall'art. 2 lett. a) in funzione prospettica, come probabilità di futura insolvenza. Piuttosto si deve altresì notare che in sede di modifiche derivanti dalla necessità di dare attuazione alla direttiva n. 1023/2019 (c.d. direttiva Insolvency) è stato abbandonato ogni riferimento allo «squilibrio economico-finanziario», per incentrare la definizione sulla impossibilità di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Rispetto alla precedente nozione di crisi viene meno il riferimento alle obbligazioni «pianificate», sì che deve ritenersi che rilevi l'impossibilità di far fronte a qualsiasi tipo di obbligazione, anche se inizialmente non prevista e dovuta all'insorgenza sopravvenuta di eventi di carattere straordinario (si pensi alle tante tensioni finanziarie dovute alle emergenze di questi ultimi anni, prima di carattere pandemico-sanitario, poi dovute ad eventi bellici o al rincaro non previsto di materie prime ed energetiche). Al contempo, si segnala la soppressione dell'aggettivo «regolarmente», che tuttavia non pare di particolare momento, dovendosi ritenere che forme di adempimento irregolari, o caratterizzate da modalità pregiudizievoli (si pensi a casi di datio o cessio in solutum squilibrate) continuino ad essere apprezzabili ai fini di dimostrare il presupposto oggettivo della crisi o dell'insolvenza. Del tutto nuovo anche l'orizzonte temporale di dodici mesi.

Tale modifica si collega, altresì, all'abbandono delle scelte che il Correttivo operava rispetto alla precedente versione dell'art. 13 c.c.i.i., laddove si individuavano i c.d. indicatori della crisi, facendo riferimento alla «non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi» ed «all'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso» o, se minore, «nei sei mesi successivi». Proprio sulla distinzione fra stato di crisi ed insolvenza si giocheranno, probabilmente, in ambito giudiziario, le principali questioni e difese di fronte alle richieste di apertura della liquidazione stessa, così come, con riguardo alla composizione assistita, molto si giocherà rispetto alla reale individuazione dei casi di insolvenza «reversibile» (v. art. 17, comma 5 c.c.i.i.). Pare abbandonata, quindi, la prospettiva contenuta nel documento che il CNDCEC – in data 20 ottobre 2019 – aveva trasmesso al MISE e nel quale gli indici selezionati al fine di intercettare precocemente la crisi sarebbero stati: 1) Patrimonio netto; 2) DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi, che, se inferiore a 1, dimostrerebbe l'incapacità prospettica dell'impresa di sostenere i debiti per il periodo semestrale di riferimento; 3) Rapporto oneri finanziari/ricavi, al fine di valutare l'incidenza degli oneri finanziari rispetto ai ricavi di esercizio; 4) Rapporto patrimonio netto/debiti totali, al fine di far emergere l'equilibrio tra i mezzi propri e i capitali di terzi; 5) Rapporto attivo corrente/passivo corrente, o anche indice di liquidità primaria o current ratio, atto a valutare la solvibilità aziendale; 6) Rapporto cash flow/attivo, al fine di censire la capacità dell'impresa di produrre flussi di cassa in rapporto alle attività investite; 7) Rapporto indebitamento previdenziale e tributario/attivo. Trattasi infatti di indici che, nella maggior parte dei casi, non risultavano idonei ad intercettare precocemente una situazione di crisi, quanto a certificare – nella loro gravità – una situazione di insolvenza vera e propria (si pensi al patrimonio netto negativo o agli indici di carattere finanziario adottati, sintomi evidenti della già verificatasi perdita del going concern). Diversa, quindi, la scelta del legislatore del 2022, rivolta a dare rilievo, piuttosto, alla interoperabilità fra piattaforme informatiche e ad introdurre un più equilibrato sistema di segnalazione da parte degli organi di controllo interni alla struttura societaria e da parte dei creditori pubblici tributari e previdenziali (v. artt. 14, 15 e 25-octies e ss.). In questo senso si segnala, altresì, il nuovo testo dell'art. 3, comma 4, che elenca i seguenti indici di «allarme» ai fini della rilevazione della crisi: a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

La disposizione contenuta nell'art. 121 in commento, inoltre, ha una ulteriore importante funzione: evidenzia infatti che (riprendendo quanto già previsto dall'art. 1, comma 2 l. fall.) spetta al debitore eccepire e dimostrare di essere una «impresa minore», ossia non superare congiuntamente un attivo patrimoniale complessivo di 300.000 Euro e ricavi comunque ottenuti di ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 Euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore; nonché non presentare un ammontare complessivo di debiti, anche non scaduti, superiore a 500.000.

In altri termini, l'istante deve provare la natura commerciale dell'attività e la situazione di insolvenza, mentre spetta al debitore convenuto eccepire e provare di essere un'impresa che non supera congiuntamente le predette soglie dimensionali (nel senso che basta lo «sforamento» di una di esse per poter essere sottoposto a liquidazione giudiziale). Tale onere probatorio, che non di rado dà luogo ad acceso contraddittorio in quella fase tradizionalmente chiamata istruttoria prefallimentare, è in qualche modo alleggerito dai poteri istruttori officiosi che il giudice mantiene in questa fase e che la riforma, anzi, in qualche modo potenzia ed istituzionalizza agli artt. 41 e 42 c.c.i.i.

Senza voler in questa sede ripercorrere la copiosa giurisprudenza che si è occupata di insolvenza, di cui comunque ampi cenni sono contenuti nel commento all'art. 2, si è anche  ritenuto che ai fini della dichiarazione di fallimento (leggasi liquidazione giudiziale), lo stato di insolvenza può essere ravvisato nell'impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni sulla base della quasi totale mancanza di liquidità, dei ritardi nei pagamenti, degli ingenti debiti in bilancio e della pendenza di un processo esecutivo immobiliare, in virtù di una valutazione complessiva della situazione economica della società (Cass. VI, n. 1069/2020). In linea con un orientamento consolidato si è osservato che l'insolvenza dell'imprenditore è un fenomeno più ampio rispetto all'inadempimento, visto che non considera solo ed esclusivamente il rapporto tra due soggetti distinti (debitore inadempiente e creditore insoddisfatto), ma coinvolge l'intero patrimonio del debitore e si riflette sull'intera massa dei creditori concorsuali; l'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte del debitore non è direttamente collegata alla sua condotta personale, ma a quella imprenditoriale: l'imprenditore quindi non verserà in stato di insolvenza solo per aver deciso di non pagare, ma perché è patrimonialmente impossibilitato ad adempiere per mancanza di liquidità corrente (App. Trento 9 novembre 2019, n. 15).

Di rilievo, perché in qualche modo anticipa le questioni interpretative che il Codice pone nella distinzione fra crisi ed insolvenza, una recente decisione del tribunale milanese, secondo cui la insolvenza è tradizionalmente connessa allo stato di irreversibilità della situazione di grave crisi in cui l'impresa versa, il che fa emergere un profilo del suo accertamento e della natura del presupposto oggettivo del fallimento che si esprime nella formulazione ei un giudizio prognostico; poiché poi le procedure vanno intese non come semplici rimedi ex post a situazioni dannose, al pari delle revocatorie ad esempio, ma, soprattutto nella loro evoluzione necessitata dall'orientamento delle direttive europee, come strumento di emersione tempestiva della crisi per ridurre al minimo l'impatto della stessa ed il pregiudizio delle ragioni creditorie, è chiaro che si possa e debba ricorrere ad una procedura che presuppone l'insolvenza non solamente in caso di insolvenza conclamata e risalente, ma anche quando essa si sta per manifestare all'esterno in tutta la sua gravità. Allora diviene importante capire quando si è di fronte a c.d. insolvenza prospettica e, invece, quando si è di fronte a sola crisi di varia entità: l'insolvenza prospettica, creazione tutta dottrinale e giurisprudenziale, è necessariamente legata ad un orizzonte temporale molto contenuto, perché quanto più la prognosi è lontana nel tempo, tanto più si possono inserire nel meccanismo imprenditoriale fattori nuovi ed imprevedibili (Trib. Milano 3 ottobre 2019).

Sull'onere probatorio circa il mancato superamento delle soglie dimensionali, invece, si è recentemente osservato che la legge fallimentare pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzata ad evitare la pronuncia di fallimento ingiustificato, che si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti, nell'utilizzazione dei dati di ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosa ritenuto necessari nel giudizio di impugnazione. Tale ruolo di supplenza è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazione difensive, ma non è rimesso a presupposti vincolati poiché richiede una valutazione del giudice di merito circa l'incompletezza del materiale probatorio e l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento nonché circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, sicché, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice non determina l'illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione (Cass. VI, n. 1075/2020). Al tempo stesso – anche qui rimandando al commento ai precedenti articoli per ogni ulteriore approfondimento – si è affermato che in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4 l. fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169/2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità (Cass. VI, n. 25188/2017). Ancor più recentemente si è osservato che se i bilanci costituiscono un elemento di prova certamente privilegiato, gli stessi non assumono però il rango di prova legale, così che l'imprenditore può dare dimostrazione del mancato superamento delle soglie dimensionali anche attraverso documenti alternativi, quali le proprie scritture contabili, ed anche se formati da terzi (Cass. n. 10253/2022).

Per una prima applicazione della norma, cfr. Trib. Catania 12 gennaio 2023, secondo cui in sede di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, i poteri officiosi del tribunale si sovrappongono e sono più ampi degli oneri probatori posti a carico del debitore e di cui all'art. 41, comma 4 c.c.i.i.

L'art. 121 c.c.i.i., relativo alle conseguenze della mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 c.c.i.i., lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso, equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2 l. fall., va meglio inteso come volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori nei cui confronti non si palesi «il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)», cioè, al di là dell'eventuale attività probatoria svolta sul punto dal debitore e all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo. La rimodulazione delle modalità accertamento dei requisiti dimensionali nel senso sopra delineato appare conforme alla ratio complessiva del codice della crisi e, in coerenza a ciò, all'introduzione e valorizzazione, anche attraverso il procedimento unitario, di una pluralità di istituti destinati a regolare l'insolvenza nel caso concreto.

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