Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 143 - Rapporti processuali

Angelo Napolitano

Rapporti processuali

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.

Inquadramento

L'articolo in commento rappresenta sostanzialmente la trascrizione, all'interno del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e con diversa numerazione, del testo dell' art. 43 l. fall., con la conseguenza che è ancora attuale il patrimonio dottrinale che si è sedimentato, nel tempo, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo da ultimo citato.

Tuttavia, nel nuovo articolo del c.c.i.i., che segue anche la stessa suddivisione in commi del precedente, si è eliminata la disposizione di cui all'ultimo comma dell' art. 43 della vecchia legge fallimentare, e si è aggiunta, al comma 3 dell'art. 143, l'importante norma secondo la quale il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.

L'articolo si occupa di disciplinare in via generale gli effetti della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sui giudizi in cui è parte il debitore.

Orbene, esso esordisce attribuendo al curatore la legittimazione processuale alla tutela giurisdizionale dei diritti patrimoniali facenti capo al debitore.

È il carattere patrimoniale dei diritti, dunque, a radicare la legitimatio ad processum del curatore, sicché il debitore continua a poter stare in giudizio con riferimento ai diritti personali e a quelli patrimoniali esclusi ex lege dalla liquidazione giudiziale, secondo l' art. 146 c.c.i.i.

Ai sensi del comma 3 dell' art. 143 c.c.i.i., l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo.

Con tale disposizione, che già era stata introdotta nel vecchio art. 43 l. fall. dall'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 5/2006, il legislatore aveva cercato di porre fine alle incertezze giurisprudenziali circa la proseguibilità del giudizio dopo il fallimento di una parte, il regime di rilevabilità della incapacità del fallito a stare in giudizio a tutela dei rapporti patrimoniali ricompresi nel fallimento, la validità e l'efficacia della sentenza emessa nel giudizio in pendenza del quale era stato dichiarato il fallimento di una parte.

L'articolo in commento spiega la sua operatività con riferimento ai giudizi in cui il debitore il cui patrimonio sia sottoposto a liquidazione giudiziale è parte attrice (creditrice), in quanto con riferimento ai giudizi in cui il debitore è parte convenuta (debitrice) nell'ambito di azioni di condanna, vige la diversa regola di cui al comma 2 dell' art. 151 c.c.i.i., che impone che i crediti concorsuali e quelli in prededuzione ex art. 222 c.c.i.i. siano accertati con le forme della verifica del passivo.

La norma di cui all' art. 143 c.c.i.i., se interpretata letteralmente, parrebbe avallare la tesi secondo la quale, determinando l'apertura della liquidazione giudiziale l'interruzione del processo, nei giudizi aventi ad oggetto rapporti patrimoniali del debitore la perdita di legittimazione processuale di quest'ultimo è rilevabile d'ufficio dal giudice, attraverso il rilievo officioso dell'estinzione del giudizio non proseguito o non riassunto entro tre mesi dalla dichiarazione di interruzione del processo (a norma del secondo periodo del comma 3 dell'articolo in commento, che deroga all' art. 305 c.p.c. che, invece, fa decorrere il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del processo dalla verificazione dell'evento interruttivo). Coerentemente, l'esercizio dell'azione da parte del debitore, con riferimento al quale sia già stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, dovrebbe sfociare in una sentenza di rito che chiuda il processo dichiarando la carenza di legittimazione processuale in capo all'attore (Pajardi, Paluchowsky, 293).

Da un esame della giurisprudenza si comprende come il riconosciuto carattere relativo della perdita della legittimazione processuale del debitore, rilevabile solo su istanza del curatore, si sia sovrapposto alla regola dell'automaticità dell'effetto interruttivo determinato dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e a quella della rilevabilità d'ufficio ( ex art. 307, u.c., c.p.c.) dell'estinzione del processo per mancata prosecuzione/riassunzione del giudizio da parte (o nei confronti) del curatore.

L'interruzione del processo e la perdita della legittimazione processuale del debitore

La Suprema Corte, infatti, sostiene, con orientamento che può dirsi consolidato, che l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria, pur non sottraendo al debitore la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, comporta la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, il curatore rimane inerte, il debitore conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi della procedura e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Cass. ord., n. 13814/2016).

Coerentemente con tali princìpi, la Suprema Corte ha recentemente stabilito che il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nella procedura, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o la liquidazione sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo. Pertanto, quando il curatore è in giudizio e il suo potere di impugnazione è stato oggetto di specifico esame e di determinazione da parte degli organi della liquidazione, il soggetto in liquidazione giudiziale non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare ed il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame (Cass. II, n. 31313/2018).

Su questa scia, si è precisato che gli effetti della sentenza favorevole al debitore, emessa all'esito di un giudizio, proseguito nonostante l'intervenuta apertura della liquidazione concorsuale, in quanto il curatore si era disinteressato del rapporto di diritto patrimoniale dedotto nello stesso, possono essere fatti propri da parte del curatore medesimo, secondo il meccanismo previsto, un tempo, dagli artt. 42, comma 2 e 44, comma 3 l. fall. (Cass. I, n. 614/2016), e, ora, dagli artt. 142, comma 2 e 144, comma 2 c.c.i.i.

Questo orientamento è seguito anche in ambito tributario (Cass. ord., n. 21765/2015, secondo la quale in tema di contenzioso tributario, la perdita della capacità processuale del contribuente nei cui confronti sia stata aperta la procedura concorsuale liquidatoria, che abbia proposto ricorso avverso un diniego di rimborso, può essere rilevata d'ufficio solo ove l'Amministrazione finanziaria abbia dimostrato l'interesse della curatela per il rapporto dedotto in causa, assumendo esclusivamente in tale ipotesi il difetto di legittimazione processuale del debitore carattere assoluto; in termini ancora più espliciti, Cass. VI, n. 8132/2018).

Viceversa, sempre in ambito tributario, il contribuente sottoposto a liquidazione concorsuale è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi della liquidazione, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa (Cass. n. 12854/2018).

Deve osservarsi, allora, che, nonostante che il comma 3 dell' art. 143 c.c.i.i. sia chiaro nel suo corollario sistematico di privare il debitore della legittimazione a compiere atti processuali relativi a rapporti di diritto patrimoniale rientranti nella liquidazione, il diritto vivente continua ad atteggiarsi nel senso di legittimare il debitore a compiere atti processuali in luogo del curatore nel caso in cui quest'ultimo si disinteressi del giudizio e l'esito di quest'ultimo non potrebbe che portare un incremento patrimoniale del debitore rispetto alla situazione anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione processuale.

Su tale posizione pragmatica, ad esempio, si colloca Cass. I, n. 31843/2019, che ha stabilito che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, purché dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.

Non si può, tuttavia, non rilevare l'ambiguità della pronuncia, visto che l'estraneità del credito alla procedura fallimentare non fa venire meno la legittimazione del debitore a stare in giudizio, seppur limitatamente alle controversie relative a quel determinato rapporto.

L'interruzione del processo quale conseguenza dell'apertura della liquidazione concorsuale è stata estesa anche al processo esecutivo. In particolare, nell'ambito di una opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., si è deciso che qualora, nel corso del giudizio, il debitore esecutato sia sottoposto a liquidazione, il processo deve essere interrotto e la pretesa dell'opponente va accertata in sede concorsuale. L'eventuale riassunzione del processo nei confronti della curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile alla procedura ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il debitore ove dovesse tornare in bonis o se il bene oggetto del contendere dovesse restare invenduto alla chiusura della procedura concorsuale (Cass. III, n. 22166/2019).

L'ambito della sottrazione al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale della legittimazione processuale coincide con quello dello spossessamento dei beni di cui all' art. 142 c.c.i.i. Ne consegue che, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nella liquidazione, stante l' art. 146, comma 1, lett. c) c.c.i.i. (trattandosi di beni che, pur appartenendo al debitore in liquidazione, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore in liquidazione, sicché sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale (Cass. III, n. 12264/2019).

L'automaticità dell'interruzione del processo come conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale trova un limite nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso officioso. Ne consegue che sussiste la legittimazione processuale del curatore se, al momento della notifica del ricorso per cassazione, il decreto di chiusura della liquidazione ai sensi dell' art. 235 c.c.i.i. non sia ancora definitivo. Di converso, la legittimazione processuale del curatore non viene meno nella pendenza del giudizio di cassazione, in quanto in esso non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 c.p.c. (Cass. I, n. 4514/2019).

Viceversa, con riferimento ai giudizi di merito, si è stabilito che l' art. 143, comma 3 c.c.i.i., secondo cui l'apertura della liquidazione determina ipso iure l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca della liquidazione, stante l'eadem ratio che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca della procedura di liquidazione l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla restitutio in pristinum ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno (Cass. I, n. 31473/2018).

Tale principio, tuttavia, non vale nel caso in cui la liquidazione venga revocata o chiusa nella pendenza di un giudizio di verifica del passivo, che diviene improcedibile (Cass. I, n. 19752/2017).

Con riferimento al procedimento monitorio e al conseguente giudizio di opposizione, la Suprema Corte ha recentemente statuito che nel caso in cui l'apertura della liquidazione concorsuale sopravvenga nelle more dell'opposizione proposta dal debitore contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti della liquidazione, anche ai sensi dell'attuale art. 204, comma 2, lett. c) c.c.i.i. (Cass. VI, n. 23679/2017).

La soluzione della giurisprudenza, seppure non appaia rispettosa del corollario sistematico che si trae dal citato comma 3 dell' art. 143 c.c.i.i., soddisfa tuttavia esigenze pratiche non trascurabili.

Infatti, dal momento che con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale il debitore non perde la capacità di agire, ben potrebbe egli tutelare in giudizio le sue situazioni giuridiche patrimoniali che il curatore trascuri di coltivare o di tutelare.

Per tale via, si evita che l'inerzia del curatore possa compromettere i diritti che fanno capo al debitore: a tal proposito, occorre rilevare, tra l'altro, che la dichiarazione di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore non sospende il corso della prescrizione, sicché l'inerzia o un'erronea valutazione degli organi della liquidazione rischiano di compromettere la tutela giurisdizionale di diritti o di situazioni giuridiche che fanno capo al debitore.

Tuttavia, la distinzione che la giurisprudenza opera quanto all'inerzia processuale del curatore tra disinteresse per la causa (e dunque per la situazione giuridica patrimoniale sottesa), che legittimerebbe il debitore a stare in giudizio per la tutela dei suoi interessi (salva per la procedura la possibilità di appropriarsi degli effetti favorevoli della sentenza secondo il regime normativo dei beni sopravvenuti nel corso della liquidazione), e valutazione negativa circa la convenienza di intraprenderla o il modo in cui l'abbia intrapresa il debitore, che priverebbe quest'ultimo della legitimatio ad processum, fondandosi sull'inerzia del curatore, affida la sua portata euristica ad un fatto di per sé equivoco e poco concludente.

Molto raramente, infatti, il giudice del contenzioso intrapreso dal debitore dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione, o da lui continuato nonostante nei suoi confronti sia stata aperta, in corso di causa, la procedura di liquidazione, è nelle condizioni di qualificare l'inerzia del curatore rispetto al giudizio in corso come disinteresse piuttosto che come sintomo di una valutazione negativa dell'azione in sé o del modo in cui il debitore l'abbia esercitata, sicché egli in genere, nel dubbio, arriverà a pronunciare una sentenza di merito, i cui effetti saranno fatti propri dal curatore a seconda che sia vantaggiosa o meno per gli interessi della procedura.

A ben riflettere, inoltre, lo stesso curatore che fosse in dubbio se esercitare o meno un'azione avrebbe tutto l'interesse «a stare alla finestra» ed attendere l'esito del giudizio instaurato o proseguito dal debitore, così da potersi appropriare degli eventuali effetti positivi della sentenza o da impugnarla, se sfavorevole, deducendo che quell'azione sarebbe stata esercitata contro il volere degli organi della liquidazione, a loro insaputa e che, dunque, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile (se proposta dal debitore nei cui confronti sia già stata aperta la procedura di liquidazione) o improcedibile (se coltivata dal debitore sottoposto a liquidazione in corso di causa).

Orbene, la disposizione del comma 3 dell' art. 143 c.c.i.i., pur avendo qualificato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale come causa di interruzione del giudizio, non ha risolto la questione della proponibilità da parte del soggetto già sottoposto a liquidazione giudiziale di una azione a tutela di un suo diritto di natura patrimoniale nell'inerzia del curatore, né quella della procedibilità della domanda nel caso in cui, sopravvenuta l'apertura della liquidazione concorsuale della parte attrice nel corso del giudizio, il curatore non abbia proseguito il giudizio dopo l'evento interruttivo.

Si potrebbe, però, giunti a questo punto, tentare di prospettare una soluzione al problema che, pur basandosi sulla disposizione di cui al comma 3 dell' art. 143 c.c.i.i., sia rispettoso del principio pragmatico «conservativo» a tutela del soggetto sottoposto alla procedura liquidatoria espresso costantemente in giurisprudenza: intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione, il soggetto attore che sia convinto che quel giudizio debba essere proseguito o iniziato può «mettere in mora» il curatore ai sensi dell' art. 133 c.c.i.i. affinché provochi da parte del G.D. l'autorizzazione ex art. 123, comma 1, lett. f) a iniziare o proseguire il giudizio già iniziato, ed eventualmente proporre reclamo al G.D., e, successivamente, appellarsi al collegio, ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 133, comma 3 c.c.i.i., per ottenere l'autorizzazione del curatore a iniziare o proseguire il giudizio.

Sicché, se, all'esito di tale subprocedimento, la liquidazione decida di non intraprendere un giudizio a tutela della posizione giuridica dedotta dal soggetto sottoposto alla procedura o di non proseguire il giudizio da lui iniziato nelle more ritenendo non degna di tutela giurisdizionale il diritto vantato, egli potrà iniziare il giudizio o proseguire quello in corso senza che, però, sia data al curatore, a sentenza emessa, la possibilità di appropriarsene degli effetti favorevoli o di impugnare quella asseritamente sfavorevole agli interessi della procedura.

L'interruzione del processo, con particolare riferimento al giudizio attivo di primo grado

La scelta di attribuire alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in linea con quanto già previsto dall' art. 43 l. fall., come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, l'efficacia interruttiva del processo in corso in cui è parte creditrice il soggetto sottoposto a liquidazione (per il caso in cui quest'ultimo sia parte debitrice, cfr. infra, subart. 151 c.c.i.i.) ha una chiara valenza semplificatrice dei rapporti tra curatela e massa dei creditori da una parte, soggetto sottoposto a liquidazione, che conserva la sua capacità di agire e dunque di tutelare i suoi diritti non rientranti nella procedura o ai quali quest'ultima non sia interessata, e debitore convenuto, dall'altra.

In assenza di una disposizione specifica, infatti, si era ritenuto, nella giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, con riferimento al fallimento, che la dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria di una parte, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determinasse l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare, prima di quel tempo, alcuna disposizione di deroga al principio sancito dall' art. 300 c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione il processo proseguiva tra le parti originarie e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non era nulla, né inutiliter data, bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituiva res inter alios acta. Tuttavia, qualora la sentenza di primo grado fosse stata appellata dalla curatela fallimentare, il curatore non avrebbe potuto pretendere che la sentenza stessa fosse dichiarata inopponibile al fallimento, dal momento che la dichiarazione di inopponibilità presuppone il permanere di una situazione di terzietà che con la impugnazione viene meno, avendo la curatela in tal modo fatto proprio il processo in corso (Cass. n. 8530/2001).

Sicché, la scelta dei procuratori delle parti di non dichiarare la verificazione dell'evento interruttivo (fallimento di una di esse) poteva provocare uno spreco di attività giurisdizionale, in quanto la sentenza emessa all'esito del giudizio era (considerata) inopponibile alla massa dei creditori concorsuali, e quindi il fallimento, nel caso di epilogo del giudizio ad esso sgradito, poteva esercitare di nuovo l'azione già intrapresa dal fallito, sperando in un migliore esito, salvo che non compisse un'attività processuale, come ad esempio un'impugnazione, che implicasse volontà di far propri gli effetti di quella sentenza inter alios acta.

Orbene, a parte la considerazione che, nel sistema delineato dall' art. 300 c.p.c., la mancata dichiarazione da parte del procuratore della parte della verificazione dell'evento interruttivo con la conseguente continuazione del giudizio fino alla sentenza di merito non implica che quest'ultima sia inopponibile al soggetto che potrebbe legittimamente stare in giudizio in luogo del soggetto che abbia subito l'evento interruttivo, il comma 3 dell' art. 43 l. fall., dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006, già disponeva e, ora, anche il comma 3 dell' art. 143 c.c.i.i. dispone, innovando sotto questo aspetto la disciplina degli eventi anomali del processo, che il fallimento produce l'interruzione immediata del processo in corso, che pertanto deve essere proseguito dal curatore o nei suoi confronti a pena di estinzione nel termine previsto dall' art. 305 c.p.c.

Ne consegue che se, per un error in procedendo, dovuto ad esempio al fatto che il giudice non sia stato messo a conoscenza dell'intervenuta apertura della procedura liquidatoria, il processo dovesse continuare tra il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale e le altre parti, pur avendo subito l'evento interruttivo della dichiarazione di apertura della procedura, e nonostante che il curatore non l'abbia proseguito nei termini o che il processo interrotto non sia stato riassunto nei suoi confronti, il curatore che non ne volesse restare vincolato dovrebbe, in applicazione della regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ( art. 161, comma 1 c.p.c.), appellarla per far dichiarare dal giudice del gravame la nullità della sentenza di primo grado e l'estinzione del giudizio di prime cure (Consolo, Muroni, 963).

In conclusione, dunque, può affermarsi che tutte le sentenze di primo grado emanate in seguito a un giudizio che non è stato dichiarato estinto dopo la mancata prosecuzione o riassunzione in seguito all'interruzione determinata dall'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del creditore attore, od in seguito ad un giudizio intrapreso direttamente dal creditore nei cui confronti sia già stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, benché nulle, sono efficaci anche nei confronti della procedura, che se le trova sfavorevoli ai suoi interessi o alle sue aspettative non può fare altro che denunciarne la nullità in appello per ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado.

L'interruzione e l'estinzione del giudizio in seguito all'apertura della liquidazione giudiziale e, simmetricamente, la carenza di legittimazione processuale in capo al soggetto già sottoposto a liquidazione giudiziale prima dell'instaurazione del giudizio da parte sua, devono essere dichiarate d'ufficio dal giudice, purché la notizia dell'apertura della procedura risulti in qualsiasi modo acquisita nel processo, salva la possibilità per il debitore di proseguire il giudizio a tutela delle sue situazioni giuridiche quando, dopo aver sollecitato il curatore ed aver devoluto la questione della prosecuzione del giudizio al G.D. ed eventualmente al collegio secondo il meccanismo dell' art. 133 c.c.i.i., risulti che gli organi della procedura non abbiano manifestato alcun interesse ad acquisire ad essa il rapporto dedotto in quel giudizio e le connesse utilità.

L'interruzione del processo e il giudizio di impugnazione

Le conclusioni che si sono appena prospettate devono essere verificate con riferimento alla fattispecie nella quale l'apertura della liquidazione del patrimonio del creditore sia dichiarata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado o comunque nella pendenza del giudizio di appello.

Orbene, quando il curatore «trovi» una sentenza emessa nei confronti del soggetto creditore relativa ad un rapporto di diritto patrimoniale per legge non escluso dalla liquidazione, a differenza di quanto si è detto con riferimento al giudizio di primo grado, la corrispondente utilità già rientra nei beni rispetto ai quali vale la regola del comma 1 dell' art. 142 c.c.i.i., che sottrae la disponibilità e l'amministrazione al soggetto sottoposto alla liquidazione per attribuirle al curatore.

Questo discorso non vale solo per le sentenze rispetto alle quali il soggetto sottoposto a liquidazione sia totalmente vincitore, ma anche per quelle rispetto alle quali egli sia rimasto solo parzialmente vincitore o totalmente soccombente.

Infatti, la mancata prosecuzione o la mancata riassunzione del giudizio interrotto ex lege in seguito alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, così come la mancata impugnazione della sentenza di primo grado se la liquidazione è «aperta» prima dell'esperimento dell'impugnazione, determina, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e, nel primo caso, l'estinzione del giudizio di secondo grado con l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell' art. 338 c.p.c.: la propensione al giudicato che ogni sentenza ha fa sì che, se essa sia stata emessa nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione prima della dichiarazione di apertura della procedura o anche dopo, ma quando l'evento interruttivo non ha più rilievo processuale nel giudizio in corso ( art. 300, comma 5 c.p.c.), il curatore soggiace ai relativi effetti sicché, se egli voglia farla riformare o voglia difenderla contro l'impugnazione altrui deve coltivare l'appello, proponendo lui l'impugnazione o proseguendo lui il relativo giudizio dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione concorsuale del patrimonio del creditore appellante in tutto o in parte soccombente, o costituendosi in giudizio se, dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione del creditore vincitore anche solo parzialmente in primo grado, il giudizio sia proseguito dalla controparte anche solo parzialmente soccombente.

Il curatore, in virtù del meccanismo dell'interruzione e della successiva prosecuzione o riassunzione ex art. 143, comma 3 c.c.i.i., può subentrare nel giudizio nello stato e grado in cui esso si trova al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione nei confronti della parte creditrice, senza che si possa dolere di come quest'ultima abbia esercitato l'azione o di come abbia condotto la sua difesa in giudizio fino alla verificazione dell'evento interruttivo (Napolitano, 185 ss.).

Una volta che la procedura di liquidazione della parte attrice si trovi con una sentenza già emessa o con un giudizio di appello in corso, il disposto del comma 3 dell' art. 143 c.c.i.i. fa sì che il curatore attui le difese che vuole nel solco del giudizio già iniziato dal soggetto sottoposto a liquidazione, e con le preclusioni processuali verificatesi al momento della dichiarazione di apertura della procedura, salva la possibilità di esperire una revocazione ex art. 395, n. 1 c.p.c. o, secondo altri, un'opposizione di terzo revocatoria ( art. 404, comma 2 c.p.c.) se la sentenza sia l'effetto di dolo a danno del soggetto in liquidazione e, dunque, della massa dei creditori concorsuali (cfr. Cass. n. 5026/1999).

Deve darsi conto, tuttavia, di una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 20163/2015) che, nel caso della proposizione di un giudizio per cassazione avverso una sentenza sfavorevole ad una procedura liquidatoria ed emessa all'esito di un giudizio di appello che aveva come parte quella procedura, giudizio per cassazione proposto dal soggetto sottoposto a liquidazione in proprio, ha ritenuto implicitamente che, nel caso di inerzia del curatore con riguardo al potere di impugnazione della sentenza di appello sfavorevole alla procedura, il soggetto in liquidazione potrebbe egli stesso impugnare la sentenza, dei cui effetti favorevoli la procedura potrebbe tuttavia giovarsi.

Deve anche notarsi, d'altra parte, sulla scia di quanto si è andato qui sostenendo, che il principio di diritto che pare essere stato implicitamente espresso con la richiamata pronuncia non può essere accolto.

La decadenza dal termine per impugnare una sentenza resa all'esito di un giudizio di cui sia stato parte la procedura, infatti, al di là dell'eventuale autorizzazione che il G.D. dia a non proporre impugnazione, non potrebbe che essere considerata come un effetto strettamente e indissolubilmente collegato al passaggio in giudicato della sentenza che neghi alla procedura il diritto posto a base dell'azione. In altri termini, una volta che una sentenza sia resa in un giudizio che veda come parte una procedura liquidatoria alla quale sia negato il bene della vita rappresentante il petitum della originaria domanda giudiziale, la mancata impugnazione della sentenza da parte della procedura non può che significare acquiescenza rispetto al modo in cui sono stati regolati gli interessi in campo ad opera di quella sentenza.

L'intervento del fallito per le questioni da cui può dipendere un'imputazione di bancarotta

Il comma 2 dell'articolo in commento rappresenta una deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo in questione.

Infatti, fermo restando che nei rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione sta in giudizio il curatore, il soggetto sottoposto alla procedura può, tuttavia, non proporre autonomamente azione o impugnazione, bensì intervenire adesivamente nel giudizio in corso se in esso si controverte di questioni da cui potrebbe dipendere una imputazione di bancarotta ai danni del debitore stesso (Cass. n. 7448/2012).

Secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità, il debitore sottoposto a liquidazione concorsuale non ha capacità e legittimazione processuale nei giudizi di opposizione, di impugnazione dello stato passivo o di insinuazione tardiva dei crediti, nei quali il curatore è parte necessaria ed insostituibile, fatta eccezione – quanto alla possibilità di un intervento adesivo autonomo del debitore – per i soli giudizi in cui dalle questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità dell'inizio di un procedimento penale per bancarotta a carico di lui. Pertanto, al di fuori di tale eccezione, eventuali interventi del debitore sottoposto a liquidazione nelle cause in cui sia parte il curatore sono configurabili soltanto sub specie dell'intervento adesivo dipendente, alla cui stregua va escluso il diritto del debitore medesimo di impugnare la sentenza autonomamente ed indipendentemente dall'impugnazione del curatore (Cass. n. 7997/1990).

In realtà, questo riportato orientamento sembra attribuire in ogni caso al debitore sottoposto a liquidazione il potere di un intervento adesivo dipendente, mentre riconosce il potere di un intervento adesivo autonomo solo nei giudizi in cui si discuta di questioni da cui possa dipendere una imputazione di bancarotta ai suoi danni.

L'estensione del potere in ogni caso al debitore sottoposto alla procedura liquidatoria di esperire un intervento adesivo dipendente nelle cause relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione nelle quali sta in giudizio il curatore, in realtà, non sembra conforme al dato normativo.

Non si comprende, infatti, quali possano essere i diritti del debitore che verrebbero incisi di riflesso dalle sentenze emesse nei giudizi di cui sia parte il curatore, considerato che il curatore subentra nel potere di amministrare e di disporre dei beni del debitore e in quello di stare in giudizio nelle controversie in cui egli è parte.

È maggiormente attendibile, dunque, la ricostruzione secondo la quale il debitore sottoposto a liquidazione conserverebbe il potere di spiegare intervento adesivo autonomo per far valere un interesse proprio coincidente con quello del curatore o di un'altra parte del processo, essendo l'interesse ad intervenire quello di evitare una imputazione di bancarotta fraudolenta o semplice (artt. 322 e 323 c.c.i.i.) ai suoi danni.

La qualificazione come autonomo dell'intervento adesivo del debitore nei casi in cui vi può essere incidenza dell'esito del giudizio su di un'eventuale imputazione di bancarotta determina l'impugnabilità autonoma della sentenza resa da parte del debitore, a differenza di quanto si ritiene accadere se l'intervento fosse qualificato come adesivo dipendente (cfr., ex multis, Cass. I, n.23235/2013: «Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente – cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti – conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata»).

Il dies a quo del termine per la riassunzione del processo interrotto

Con una norma innovativa rispetto all' art. 43, comma 3, l. fall., l' art. 143, comma 3, secondo periodo c.c.i.i., dispone, pretendendo di colmare una lacuna della vecchia disposizione della legge fallimentare, che «il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice».

Lo scopo della norma è quello di ancorare il dies a quo del termine per la riassunzione del processo, interrotto in seguito all'apertura della liquidazione giudiziale, ad un fatto certo ed obiettivamente conoscibile dal soggetto processuale che ha l'onere, a pena di estinzione, di riassumere il processo interrotto ex lege a causa dell'apertura della procedura concorsuale.

Nella vigenza del comma 3 dell' art. 43 l. fall., la giurisprudenza aveva individuato il dies a quo del termine per la riassunzione del processo interrotto per la dichiarazione di fallimento nel momento in cui la parte interessata avesse acquisito, tramite qualsiasi atto o fatto idoneo, la conoscenza dell'evento interruttivo.

Tuttavia, la conoscenza è uno stato psicologico che può essere attinto solo con un procedimento logico-inferenziale simile a quello su cui si fondano le presunzioni: occorreva partire da un fatto noto ed osservabile per inferire, in base all'id quod plerumque accidit, il fatto ignoto della conoscenza, in capo a chi ha interesse alla riassunzione del processo, dell'avvenuta dichiarazione di fallimento come causa interruttiva del processo. Così, si è ritenuto che, in caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3 l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di «rappresentanza generale» della parte che gli ha affidato uno o più mandati ad litem, contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per il quale il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato (Cass. n. 33157/2019).

Ancora, in caso di interruzione del processo determinata, ipso iure, dall'apertura del fallimento ai sensi dell' art. 43, comma 3 l. fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo (Cass., sez. trib., n. 15996/2019).

Altro arresto si è spinto ancora oltre, statuendo che, in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all' art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell' art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate (Cass. I, n. 2658/2019).

Si è poi stabilito che, nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare; pertanto, la comunicazione effettuata dal curatore ai sensi dell' art. 92 l. fall., costituisce strumento idoneo, ai fini della decorrenza del predetto termine, solo a condizione che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (Cass. n. 31010/2018).

Sempre con riferimento al caso in cui il soggetto dichiarato fallito fosse il convenuto in sede di impugnazione, si è deciso che in tema di decorrenza del termine per la riassunzione del processo, la comunicazione al curatore di un'istanza di ammissione al passivo fondata su un lodo arbitrale è idonea a costituire legale conoscenza in capo a tale organo della pendenza del giudizio di impugnazione del lodo medesimo (Cass. n. 9578/2018).

La riportata giurisprudenza testimonia quanto fosse affannosa la ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di non tenere per lungo tempo quiescente, dopo la dichiarazione di fallimento di una delle parti, il giudizio in corso, e l'esigenza di garantire il diritto di difesa della parte che avesse interesse a riassumere il giudizio, dopo l'interruzione, per evitarne l'estinzione.

A tal proposito, deve notarsi che l'ancoraggio del termine per la riassunzione alla dichiarazione dell'interruzione da parte del giudice non elimina le incertezze della vecchia disciplina nella vigenza della quale si è formata la giurisprudenza testé citata.

Infatti, l'ordinanza con cui il giudice dichiara l'interruzione del processo individuando come causa dell'interruzione l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti del processo, è dotata di meccanismi legali di conoscibilità solo per la parte in bonis, ma non per il curatore del debitore sottoposto a liquidazione, estraneo al processo.

Ne deriva che se durante un giudizio di appello proposto dal soggetto soccombente sia aperta contro il convenuto una procedura di liquidazione giudiziale, l'appellante interessato a ribaltare l'esito del primo grado potrà contare su di un evento certo e di cui la legge processuale gli garantisce la conoscenza (provvedimento del giudice che dichiara l'interruzione del processo) quale dies a quo per la riassunzione del giudizio che gli eviterà l'estinzione e l'impossibilità di partecipare alla ripartizione dell'attivo.

Invece, se sia dichiarata l'apertura della liquidazione nei confronti dell'appellante soccombente (anche dell'attore in condanna in primo grado), non vi è alcun meccanismo che renda conoscibile legalmente il provvedimento del giudice che dichiari l'interruzione da parte del curatore dell'appellante: è vero che in genere quest'ultimo avrà interesse a che il curatore riassuma il contenzioso ai fini del recupero di ulteriore attivo da distribuire tra i creditori concorrenti, ma in una fattispecie come quella ipotizzata la conoscenza in capo al curatore dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appellante o dell'attore in condanna è rimessa alla volontà di quest'ultimo.

Pertanto, sarebbe stato più opportuno prevedere che il termine per il curatore ai fini della riassunzione del processo interrotto decorresse dalla notifica della dichiarazione giudiziale di interruzione ad opera della parte che avesse interesse all'estinzione. Tuttavia, il comma 3 dell'articolo in commento è stato già interpretato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che ne ha di fatto anticipato l'entrata in vigore, nel senso che il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto in seguito alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di una parte, ed al di fuori delle ipotesi di improcedibilità per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza della parte interessata alla riassunzione o alla prosecuzione. Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza, ai sensi dell' art. 176, comma 2 c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass. S.U., n. 12154/2021).

Bibliografia

Napolitano, L'impatto dell'art. 43, comma 3, l. fallim. sulle cause in corso alla data della dichiarazione di fallimento, in Il dir. fall., 2017, fasc. 1, pt. 2, 185-207.

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