Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 153 - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

Angelo Napolitano

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.

5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

Inquadramento

La disposizione in commento si occupa, nel comma 1, di disciplinare i diritti dei creditori prelatizi nella distribuzione dell'attivo della liquidazione giudiziale, e in particolare di raccordare la possibilità di concorso dei creditori prelatizi sul ricavato dei beni sui quali non esercitano alcuna prelazione con la preferenza a loro accordata sui beni sui quali vantano un diritto reale di garanzia.

Nel comma 3 disciplina specificamente l'estensione del diritto di prelazione agli interessi.

I commi 4 e 5, colmando una lacuna della precedente formulazione dell'articolo corrispondente nella legge fallimentare (art. 54 l. fall.), disciplinano l'estensione della prelazione alle spese sostenute in relazione alla garanzia reale che assiste il credito fatto valere nel concorso.

Il comma 1 stabilisce che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio si soddisfano sul ricavato della vendita dei beni vincolati per capitale, interessi e spese.

Può succedere, tuttavia, che il ricavato dei beni vincolati, dedotte le spese ad essi specificamente imputabili e una quota proporzionale al loro valore di quelle generali (art. 223, comma 3 c.c.i.i.), non sia sufficiente a soddisfare integralmente il credito prelatizio, ed allora i creditori con diritto di garanzia hanno il diritto di partecipare anche alla distribuzione del ricavato della vendita «del resto dell'attivo», concorrendo con i creditori chirografari e fino alla loro integrale soddisfazione.

Tale comma presuppone che i creditori prelatizi possano soddisfarsi sul ricavato dei beni vincolati in un tempo precedente rispetto alla liquidazione della restante parte del patrimonio del debitore il cui patrimonio sia stato sottoposto a liquidazione.

Può però anche accadere che i beni vincolati alla garanzia del loro credito siano liquidati dopo la liquidazione di quelli non vincolati, ed in questo caso il comma 2 dell'articolo in commento consente loro di partecipare anche alle ripartizioni del ricavato dei beni venduti in sede concorsuale prima di quelli vincolati alla loro garanzia, sicché possono darsi due evenienze: il ricavato dei beni vincolati alla garanzia «copre» l'intero ammontare del credito garantito, «computati in primo luogo gli interessi», ed in questo caso l'ammontare percepito in sede di riparto del ricavato dei beni non vincolati alla garanzia deve essere detratto dalla somma ricavata dalla liquidazione dei beni vincolati, per essere distribuita in favore dei creditori chirografari; il ricavato dei beni vincolati alla garanzia «copre» solo una parte del credito prelatizio, ed allora per la parte di credito non soddisfatta i creditori prelatizi hanno diritto di trattenere «solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari» (sul meccanismo di calcolo, cfr. Lamanna, 788).

Il comma 1 dell'art. 153 c.c.i.i. non precisa se tra i crediti privilegiati debbano essere considerati anche i crediti garantiti da privilegio generale sui mobili.

La dottrina maggioritaria, tuttavia, non mette in dubbio che il comma 1 dell'articolo in commento si riferisca anche ai crediti garantiti da privilegio generale (Inzitari, 86; Del Vecchio, 244 ss.; Carpino, II, 31 ss.; in giurisprudenza, Cass. n. 952/1977).

Una volta, infatti, che sussistono le condizioni all'esistenza delle quali la legge subordina la nascita del privilegio, generale o speciale che sia, il trattamento del creditore in sede di ripartizione della somma ricavata dalla liquidazione del bene su cui si esercita la prelazione è normativamente identico, ferma restando la differenza di disciplina con riferimento all'opponibilità ai terzi delle due diverse specie di privilegio (Vassalli, 332).

A favore di una tale conclusione, peraltro, depongono l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 153 c.c.i.i., oltre che la disposizione di cui all'art. 224 c.c.i.i.

La disciplina degli interessi

L'art. 154 c.c.i.i., da leggersi in connessione con l'ultimo comma dell'art. 153 c.c.i.i., dispone che «la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'art. 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'art. 153, comma 3».

La sospensione degli interessi sui crediti chirografari vale per tutta la durata della procedura e solo ai fini del concorso.

In giurisprudenza si è ritenuto che con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi dell'art. 55 l. fall. (che, ai fini che rilevano nella presente sede, corrispondeva all'attuale art. 154 c.c.i.i.), nell'ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente, ne segua una seconda nei confronti dello stesso imprenditore da parte del tribunale designato competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali. Tali conclusioni non trovano ostacolo: nel principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia concorsuale e nella natura costitutiva della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, atteso che la seconda pronuncia ha effetto confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza; nella assenza di una norma espressa, stante la enucleabilità di tale previsione (già emersa con l'art, 9-bis introdotto dal legislatore del 2006 nel corpo della legge fallimentare) dal sistema del c.c.i.i., in ragione della sua ratio ispiratrice e dei correlati principi informatori, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della ragionevole durata del processo e della garanzia del processo giusto (art. 111 Cost.), idonea ad escludere esiti contraddittori rispetto ai suddetti principi. (Cass. S.U., n. 26619/2007, in Foro it., 2008, I, c. 803, con nota di Perrino).

La regola della sospensione degli interessi sui crediti chirografari opera anche rispetto al fideiussore che abbia soddisfatto, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, le ragioni del creditore. Il fideiussore che ha pagato il debito dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore principale non può concorrere, nella procedura concorsuale, per gli interessi (e la rivalutazione monetaria) maturati dopo l'apertura del concorso, ancorché li abbia corrisposti al creditore, atteso che, ai sensi della generale disposizione di cui all'art. 154 c.c.i.i., la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi (salvo si tratti di credito garantito da privilegio, pegno o ipoteca), onde egli può esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore principale, non anche quella di regresso, che ha contenuto più ampio della prima, comprendendo, ai sensi dell'art. 1950 c.c., anche gli interessi e le spese (Cass. n. 16078/2004). Pare evidente che se il fideiussore non può in via di surroga insinuare altro che l'ammontare originario del credito garantito non può esservi danno per i creditori concorrenti, proprio perché il credito rimane immutato nel suo ammontare (Cass. n. 19097/2007).

Con riferimento, inoltre alla decorrenza degli interessi c.d. commerciali, si è affermato che il divieto del loro riconoscimento, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (Cass. VI-1, n. 3300/2017).

In caso di consecuzione di procedure, in particolare nel caso di liquidazione giudiziale conseguente al concordato preventivo, già prima della riforma del 2006-2007 della legge fallimentare, l'orientamento maggioritario era nel senso di far decorrere la sospensione del corso degli interessi dalla presentazione del ricorso per l'ammissione alla prima procedura, assumendo rilievo l'originario stato di insolvenza (Cass. n. 5284/1994).

Sulla scia del vecchio art. 69-bis l. fall., la questione sembra essere stata risolta anche nell'ambito del nuovo c.c.i.i., il cui art. 170, comma 2, dispone che «quando alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli artt. 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso».

Ma anche al di fuori dell'ipotesi di consecuzione delle procedure, il principio della sospensione degli interessi trova applicazione in tutte le procedure concorsuali (art. 96 c.c.i.i. in merito al concordato preventivo; art. 304 c.c.i.i. in tema di liquidazione coatta amministrativa; art. 36 d.lgs. n. 270/1999; artt. 68, comma 5 e 76, comma, 5 c.c.i.i. in tema, rispettivamente, di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore), ma non anche nelle altre ipotesi di liquidazione patrimoniale disciplinate dall'ordinamento (Cass. n. 4174/1987).

Una volta chiusa la procedura di liquidazione giudiziale, exartt. 235 e 236 c.c.i.i., i creditori potranno agire contro il debitore tornato in bonis anche per gli interessi nel frattempo maturati.

La giustificazione della regola della sospensione degli interessi la si rinviene, secondo la maggioranza degli autori, nell'esigenza di non gravare il patrimonio del debitore, ormai sottratto alla sua gestione, di debiti ulteriori rispetto a quelli che egli aveva la possibilità di adempiere (Inzitari).

A ben vedere, tuttavia, se questa fosse la ratio della sospensione, non si spiegherebbe per quale motivo il debitore tornato in bonis è obbligato anche con riferimento agli interessi maturati in pendenza della procedura concorsuale, accessori al credito in linea capitale non soddisfatto in pendenza della liquidazione giudiziale. Ed ecco che altra parte della dottrina ha, dunque, inteso rinvenire nella sospensione in esame l'espressione di un principio di politica processuale volto a rendere meno gravoso il compito degli organi della procedura, ed in primis del curatore, già tenuti a districarsi tra il pendolo delle verifiche dello stato passivo e le asperità della liquidazione patrimoniale in sede concorsuale (Bonsignori, 384 ss.).

La sospensione degli interessi riguarda solo il debitore in costanza di procedura, dunque, salva restando la possibilità per il creditore di ottenere dagli eventuali suoi garanti il pagamento anche degli interessi maturati dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mentre in sede di surroga il garante non potrà essere ammesso al passivo per una somma superiore al capitale per il quale egli sia stato escusso dal creditore con gli interessi maturati fino alla data di apertura della procedura di liquidazione.

Tuttavia, il creditore che intenda soddisfarsi, a procedura chiusa, degli interessi sul capitale maturati in costanza di liquidazione giudiziale trova un limite nel beneficio dell'esdebitazione al quale il debitore, non più necessariamente persona fisica, dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., sia stato ammesso (Lamanna, 800; Guizzi, 1098).

L'eccezione degli interessi cui crediti prelatizi

Il comma 3 dell'art. 153 c.c.i.i. costituisce un'eccezione alla regola della sospensione degli interessi.

In particolare, non subiscono la detta regola i crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca, per i quali il trattamento degli interessi in sede concorsuale è regolato rispettivamente dagli artt. 2749,2788 e 2855 c.c.

Il citato comma dell'art. 153 c.c.i.i., sul punto, ha recepito tal quale il comma 1 dell'art. 54 l. fall., che a sua volta aveva recepito i dicta della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in questione per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non richiamava tra i crediti per i quali non valesse la regola della sospensione anche quelli privilegiati, secondo il disposto dell'art. 2749 c.c. (Corte cost. n. 162/2001, in Fall., 2001, 1301, con nota di Bozza, Trattamento degli interessi sui crediti privilegiati alla luce della sentenza della Corte cost. n. 162/2001, intervenuta a distanza di anni da un arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte che aveva patrocinato una interpretazione letterale della disposizione vigente prima della riforma del 2006).

Ne risulta che per i crediti assistiti da privilegio generale o speciale la prelazione si estende agli interessi maturati nell'anno in corso alla data di apertura della liquidazione giudiziale ed a quelli dell'anno precedente; per i crediti pignoratizi, a quelli dell'anno in corso alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale; per i crediti ipotecari, a quelli delle due annate anteriori e a quella in corso alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Tuttavia, a dispetto della dizione letterale della locuzione «annata in corso alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale», che il comma in questione equipara, quoad effectum, all'atto di pignoramento, essa è unanimemente intesa nel senso che la prelazione nel collocamento degli interessi, ove invocabile, copre quelli maturati durante l'annata in corso alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ma comunque non oltre il dies della dichiarazione di apertura della procedura, allo stesso modo di come è intesa, nell'ambito dell'espropriazione singolare, la stessa locuzione con riferimento alle norme del codice civile alle quali rinvia il comma 3 dell'art. 153 c.c.i.i. (cfr. Trib Ariano Irpino 18 dicembre 2001, in Giur. mer., 2002, 948; Trib. Piacenza 25 novembre 1997, in Dir. fall., 1998, II, 122).

Orbene, durante la procedura di liquidazione giudiziale il credito per interessi sul capitale assistito da privilegio, pegno o ipoteca, maturato fino alla data di apertura della liquidazione, è collocato in prelazione nei limiti e alle condizioni previsti nei tre citati articoli del codice civile, mentre, sempre secondo questi ultimi articoli, richiamati dal comma 3 dell'art. 153 c.c.i.i., sono collocati in prelazione fino alla data della vendita dei beni su cui grava il diritto di garanzia gli interessi nella misura legale.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, l'eccezionalità della previsione del comma 3 dell'art. 153 c.c.i.i. esclude che siano collocati in chirografo gli interessi maturati successivamente alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per la differenza tra il tasso legale e quello convenzionale stabilito nel titolo (cfr. Vassalli, 335 ss.; in giurisprudenza, Cass. n. 4371/1994; Cass. n. 2981/1995).

Le eccezioni nell'eccezione

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 153 c.c.i.i. costituisce, se così si può dire, una eccezione nell'eccezione.

Con riferimento ai crediti assistiti da privilegio generale, infatti, il decorso degli interessi cessa non alla data della vendita dei beni su cui si esercita la prelazione, evidentemente fino all'integrale pagamento del capitale ammesso al passivo, bensì alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto «anche se parzialmente».

La disposizione riprende l'analoga norma già contenuta nell'art. 54, comma 3 l. fall. (in combinato disposto con l'art. 2749 c.c.), nel testo vigente dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5/2006. Prima della riforma della legge fallimentare, infatti, il credito assistito da privilegio generale continuava a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando fosse stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato (Cass. I, n. 6587/2018).

Ne consegue che se l'attività di liquidazione della massa mobiliare del debitore non sia terminata e si proceda a riparto parziale con il quale il credito assistito da privilegio generale non sia integralmente soddisfatto, sulla parte di capitale non soddisfatto non matureranno ulteriori interessi a favore del creditore, contrariamente a quello che era un orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui «nelle procedure concorsuali i crediti assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro, cessano di produrre interessi con la liquidazione dell'attività mobiliare del debitore, integralmente, se questa si verifichi in unico contesto ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive» (Cass. n. 6112/1984; criticamente, rispetto all'orientamento espresso nell'arresto da ultimo citato, Bonfatti, 231).

Un'ulteriore eccezione rispetto al dies ad quem della decorrenza degli interessi, fissato dall'art. 153, comma 3 c.c.i.i., in relazione agli artt. 2749,2788 e 2855 c.c., è costituita dalla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 222, comma 2, ultimo periodo, in base alla quale «il corso degli interessi (sui crediti prededucibili) cessa al momento del pagamento».

Sicché il capitale del credito prededucibile (art. 222 c.c.i.i.) produce interessi anche se l'attivo della procedura non sia sufficiente e se, di conseguenza, tali crediti siano pagati proporzionalmente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 222 c.c.i.i. (Maffei Alberti, 278).

Gli interessi nel caso di surroga dell'INPS nel credito del TFR

L'art. 2 della l. n. 297/1982 attribuisce ai lavoratori la possibilità di richiedere al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presso l'INPS il loro credito per capitale ed accessori, con decorrenza dalla maturazione del diritto fino all'integrale pagamento (Cass. n. 11009/2008).

In caso di cessione o di surroga, ex art. 230, comma 2 c.c.i.i., tuttavia, all'INPS non spetta più di quanto sarebbe spettato al creditore surrogato che, vantando un privilegio generale sui mobili del debitore, avrebbe diritto agli interessi sul capitale fino alla data del deposito del progetto di ripartizione parziale nel quale il suo credito risultasse anche solo parzialmente soddisfatto (art. 153, comma 3 c.c.i.i.).

Gli interessi nel pagamento dei tributi

Con riferimento alla mora nel pagamento dei tributi, ormai è risalente l'insegnamento secondo il quale non interferisce con la giurisdizione delle Commissioni tributarie il giudice che, nel pronunciare sulla domanda di insinuazione tardiva, al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi (artt. 208 e 310 c.c.i.i., richiamati dall'art. 1, ultimo comma, l. n. 95/1979), dell'indennità di mora per ritardato pagamento di tributi diretti (art. 30 d.P.R. n. 602/1973), si limiti a controllare l'opponibilità della pretesa dell'esattore nei confronti degli altri creditori concorsuali, senza decidere la questione dell'esistenza del credito tributario, devoluta alla cognizione delle predette Commissioni (Cass. S.U., n. 6498/1995).

Ne deriva che anche gli interessi di mora sui tributi assistiti da privilegio generale ex art. 2752 c.c. sono a loro volta assistiti dallo stesso privilegio; e i limiti entro i quali tale privilegio può essere riconosciuto in sede concorsuale sono gli stessi di quelli fissati dal comma 3 dell'art. 153 c.c.i.i., con il rinvio all'art. 2749 c.c.

Con riferimento all'aggio spettante all'agente della riscossione, recentemente la Suprema Corte ha stabilito che «l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi «pro quota») a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio» (Cass. I, n. 24588/2019).

Occorre rimarcare che, in seguito al d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, anche le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive sono assistite dallo stesso privilegio che assiste il relativo capitale.

Le «aggiunte» del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 153 c.c.i.i., rispetto all'art. 54 l. fall., ha due commi in più.

Si è testualmente previsto che se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese di costituzione, di iscrizione e di rinnovazione dell'ipoteca. Anche questa previsione sembra niente altro che una ripetizione, nell'ambito del codice della crisi e dell'insolvenza, di quanto già previsto in generale dal comma 1 dell'art. 2855 c.c. Il comma 5 dell'art. 153, invece, reca delle disposizioni che vanno lette in raccordo con il contenuto del precedente art. 152.

È stabilito che se il credito nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale è garantito da pegno o da privilegio speciale mobiliare di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c., la prelazione in favore del creditore si estende anche alle spese occorse per la costituzione del pegno e, nel caso in cui il credito prelatizio sia realizzato al di fuori della liquidazione giudiziale in corso ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2 c.c.i.i., alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio.

In realtà, le spese per la conservazione e la vendita, se l'escussione del pegno o del privilegio speciale mobiliare indicato nel comma 5 fosse a cura della procedura di liquidazione giudiziale, come pure consente l'art. 152, comma 4 c.c.i.i., sarebbero da soddisfarsi in prededuzione. Orbene, sembra che la scelta di inglobare nello stesso grado di prelazione dei privilegi speciali mobiliari di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c. anche le spese sostenute dal creditore privilegiato per la conservazione e la vendita dei beni oggetto di privilegio danneggi il creditore, che si vedrà, per i crediti derivanti da quelle spese, posposto ad altri ipotetici creditori privilegiati del suo debitore (v. artt. 2777 e 2778 c.c.).

Sarebbe stato, dunque, più corretto attribuire ai crediti per spese e conservazione dei beni maturati in capo al creditore privilegiato di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c. il grado poziore, assimilandoli ai crediti per spese di giustizia di cui all'art. 2755 c.c., in base al disposto dell'art. 2777 c.c.

Tale conclusione, del resto, è confermata dal fatto che l'art. 152, comma 3, del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza attribuisce al creditore prelatizio ivi contemplato il diritto di soddisfarsi del suo credito ammesso al passivo con prelazione «al netto delle spese», come se dunque le spese per la conservazione e la vendita fossero la prima voce di credito a dovere essere soddisfatta.

Questo problema non si pone per il pegno, in quanto, già secondo il combinato disposto degli artt. 2747 e 2748 c.c., il pegno prevale su qualsiasi privilegio mobiliare.

L'ultima parte del comma 5 dell'art. 153 del d.lgs. n. 14/2019, infine, estende il pegno non possessorio alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto della garanzia, secondo l'art. 1, commi 7-bis e ss. del d.l. n. 59/2016, conv., con modif., in l. n. 119/2016.

Bibliografia

Bonfatti, Gli interessi assistiti da privilegio generale nel fallimento, in Giur. comm., 1979; Bonsignori, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 1986; Carpino, La rivalutazione dei crediti di lavoro e la disciplina degli interessi privilegiati nel fallimento, in Giur. comm., 1981; Del Vecchio, Le spese e gli interessi nel fallimento, Milano, 1969; Guizzi, Sub art. 55, in Commentario alla legge fallimentare,diretto da Cavallini, Milano, 2010; Inzitari, Effetti del fallimento, in Commentario della legge fallimentare, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1986; Lamanna, in Comm. Jorio - Fabiani, Bologna, 2007; Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013; Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1996; Vassalli, Diritto fallimentare, Torino, 1994.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario