Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 166 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzieAtti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti. 2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. 3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera [consistente e] durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca1; c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere [e] dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria2; f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.3 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. [1] Lettera modificata dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 [2] Lettera modificata dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, successivamente dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e da ultimo dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. [3] Lettera modificata dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. InquadramentoLa previsione ricalca quasi alla lettera l'art. 67 l. fall., norma a propria volta oggetto di una radicale revisione, peraltro iniziata già prima della Riforma con il d.l. n. 35/2005, che anzi ha operato un intervento che può dirsi più di completamento e sistemazione, peraltro operando un significo ridimensionamento dell'istituto. Dell'impianto tradizionale della revocatoria resta l'utilizzo da parte del legislatore – rispetto alla revocatoria ordinaria – di un sistema di presunzioni (Bertacchini, 1375) nel quale sia il consilium fraudis confluisce nella presunzione assoluta che l'imprenditore conoscesse il proprio stato di insolvenza all'atto del compimento del negozio revocabile; sia l'eventus damni viene ad essere assorbito dalla presunzione di esistenza dello stato di insolvenza; sia la scientia fraudis confluisce nella scientia decoctionis (Bertacchini, 1375). Sembra, in tal modo, confermata la tesi, abbracciata dalla giurisprudenza della Suprema Corte che esclude la possibilità di individuare una natura unitaria per la revocatoria ordinaria e quella già denominata «fallimentare», individuando in quest'ultima un istituto che – a differenza di quanto sostenuto dalla tesi c.d. «indennitaria» – ha come esclusivo presupposto l'insolvenza e come finalità quella di redistribuire le perdite dovute all'insolvenza fallimentare tra il più ampio numero di soggetti, prescindendo invece dal danno (Bertacchini, 1377; Cavallini, 117). In quest'ottica il danno viene ricollegato alla lesione della par condicio creditorum e viene ad essere ritenuto oggetto di una presunzione – pur nel dibattito tra sostenitori della natura iuris tantum, e sostenitori della natura iuris et de iure (Bertacchini, 1377; Cavallini, 118) della presunzione medesima – e finisce per essere ricollegato allo stato di insolvenza (Bertacchini, 1377), prescindendosi dall'accertamento del fatto che se l'atto di disposizione patrimoniale abbia concretamente pregiudicato le ragioni della massa (Aa.Vv., 695). Da ciò consegue anche l'opinione per cui il danno (presunto), quindi, dovrebbe essere ritenuto sussistente anche nel caso di creditore con privilegio, destinato ad essere soddisfatto prima degli altri (magari proprio col ricavato della vendita dei beni oggetto della revocatoria), sempre perché l'eventus damni sarebbe dato dalla lesione della par condicio creditorum, anche se sul punto non mancano opinioni critiche. Il perno della revocatoria (ex) fallimentare viene quindi ad individuarsi nella conoscenza che il terzo abbia dello stato di insolvenza, risultando invece irrilevante la prova della sussistenza della frode o dalla violazione di un diritto soggettivo da parte del terzo stesso (Bertacchini, 1380). Ne discende la assoluta irrilevanza della prova di tale circostanza, che in alcune ipotesi (particolarmente «qualificate» nell'evidenziare lo stato di insolvenza), viene resa oggetto di un meccanismo di presunzione iuris tantum, mentre per altre categorie di atti, resta disciplinata dalla regola generale dell'art. 2697 c.c. (Bertacchini, 1383). Se, sul piano teorico, la scientia decoctionis dovrebbe essere una conoscenza effettiva, è tuttavia vero che l'ampio impiego di meccanismi di prova indiretta e di presunzioni semplici ha di fatto trasformato la prova della conoscenza nella prova della conoscibilità (Bertacchini, 1384), anche se si tratta sempre di presunzioni semplici (Bertacchini, 1389), che possono essere oggetto di contestazione e prova contraria da parte del terzo (Bertacchini, 1390). Resta il dato costituito dal fatto che sia la ridotta durata dei termini «sospetti» sia, soprattutto, l'introduzione di una massiccia ed articolata serie di esenzioni, ha concretamente ridimensionato il ruolo della revocatoria (Cavallini, 121), la cui funzione sembra, piuttosto, quella di incentivare l'emersione anticipata della crisi, proprio per effetto della «protezione» che le esenzioni offrono agli atti dispositivi posti in essere nell'ambito delle procedure alternative alla crisi di impresa (Bertacchini, 1372). Per quanto concerne la natura degli effetti della sentenza emessa nell'ambito di una revocatoria, la sentenza medesima è ritenuta di carattere costitutivo (Aa.Vv., 697), e come tale fonte di un obbligo di carattere restitutorio in capo al terzo «revocato» (Cavallini, 124). Tale affermazione, tuttavia, non va intesa nel senso che si assista (qualora la revocatoria concerna il trasferimento di un bene) alla totale invalidazione degli effetti dell'atto impugnato (con retrocessione del bene), bensì nell'obbligo del terzo di restituire il bene alla Procedura, che potrà, quindi, acquisire il bene come se non fosse uscito dall'attivo, per amministrarlo, gestirlo, e liquidarlo (Limitone, 868; Aa.Vv., 695). Non sarà necessaria la richiesta di condanna della parte alla consegna del bene, in quanto lo stesso potrà essere acquisito direttamente all'attivo della Procedura come se fosse un bene pervenuto dopo la dichiarazione di apertura della stessa, e quindi mediante inventariazione e – nel caso dei beni registrati – trascrizione della sentenza che apre la procedura concorsuale. Ove il bene sia stato dal terzo nuovamente alienato ad un subacquirente, opererà la regola del quarto comma dell'art. 2903: sia l'acquisto a titolo gratuito sia l'acquisto a titolo oneroso non oggetto di trascrizione prima della trascrizione della domanda di revocatoria verranno immediatamente travolti, mentre l'acquisto a titolo oneroso reso opponibile prima della proposizione della revocatoria sarà travolto solo ove si provi la mala fede del subacquirente, cioè la consapevolezza (al momento dell'acquisto) del fatto che il precedente acquisto del dante causa era revocabile. Qualora la restituzione del bene non sia possibile, il terzo dovrà procedere alla corresponsione dell'equivalente del valore del bene calcolato – stante il valore costitutivo della decisione – alla data della domanda. Qualora, invece, la revocatoria abbia ad oggetto un pagamento, la restituzione della somma di denaro, sempre effetto della sentenza costitutiva, costituirà debito di valuta e non di valore, salvo la prova del maggior danno. L'azione revocatoria non deve necessariamente essere proposta in via principale, in quanto l'art. 203 consente al curatore di far valere l'inefficacia ope exceptionis in sede di ammissione al passivo, per paralizzare la pretesa del creditore, anche qualora la relativa azione sia prescritta (c.d. «revocatoria breve»), anche se va notato come il riferimento alla prescrizione appaia distonico rispetto all'art. 170 ed alla previsione all'interno del medesimo di ipotesi di vera e propria decadenza. È discusso se l'eccezione possa essere sollevata dal solo curatore o anche dagli altri creditori concorrenti, e se quindi questi possano impugnare il provvedimento di ammissione anche solo al fine di eccepire la revocabilità del credito ammesso (Limitone, 864). Il rapporto tra azione revocatoria e stato passivo, peraltro, emerge anche in altro modo, essendo ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui una volta ammesso al passivo il credito nella misura e nel grado ivi indicati, il giudicato endofallimentare (ora «endoconcorsuale») derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento di ammissione viene a precludere la possibilità di agire in revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia del titolo stesso (sul tema Cavallini, 139 ss.). Ciò anche nel caso in cui, essendosi il creditore avvalso della facoltà di compensazione ex art. 155 (già 56 l. fall.), tale compensazione sia stata dal curatore non contestata nello stato passivo, salvo agire poi in revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia del titolo del controcredito fatto valere dal creditore medesimo. Va rammentato come l'esercizio della revocatoria sia assoggettato al termine doppio di cui all'art. 170. La tesi antindennitaria ha ricevuto sanzione in Cass. S.U., n. 7028/2006 (in Fall., 2006, 1133), che ha affermato che nella revocatoria ex art. 67, comma 2, l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato non esclude la possibile lesione della par condicio. Il principio si è ormai consolidato nella giurisprudenza trovando conferma anche in epoca recente (Cass. I, n. 2218/2022; Cass. I, n. 4785/2010; Cass. I, n. 5505/2010; Cass. I, n. 17044/2016; Cass. VI, n. 11652/2018). Il periodo sospetto deve essere computato dalla data di pubblicazione (e non di deposito) della sentenza di fallimento (ora apertura della liquidazione), in quanto è con tale incombente che la sentenza produce effetti ex art. 16 (Trib. Milano 23 gennaio 2014, in Fall., 2014, 478). L'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento, ai sensi dell'art. 67 della l. fall., mira ad ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che intanto si realizza in quanto il corrispondente importo sia recuperato attraverso la sua restituzione; ne consegue che per la produzione di tale effetto non è necessaria un'esplicita domanda, perché il suo perseguimento è compreso necessariamente nel petitum originario; il debito di restituzione sorge infatti con la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore e volto proprio ad ottenere il recupero delle somme versate dal debitore in violazione della par condicio (Cass. I, n. 19989/2009; Cass. I, n. 13767/2015). Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, comma 2 l. fall., l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza che il pagamento (come nella specie) sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. I, n. 25571/2010). Il carattere costitutivo della sentenza di revoca di pagamenti, ai sensi dell'art. 67 l. fall. (Cass. S.U., n. 30416/2018), comporta che soltanto la sentenza stessa produce – dalla data del passaggio in giudicato – l'effetto caducatorio dell'atto giuridico impugnato e che soltanto a seguito di essa sorge il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito, e, finché non è sorto il credito (restitutorio) per capitale, neppure sorge il credito accessorio per interessi; ne deriva che, sino alla sentenza di revoca del pagamento passata in giudicato, non può parlarsi di interessi scaduti e che non può, pertanto, farsi luogo all'anatocismo (nella fattispecie, richiesto dal curatore anche sugli interessi primari maturati nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 345, comma 1, seconda parte c.p.c.), perché l'art. 1283 c.c. presuppone l'intervenuta scadenza (e dunque esistenza del credito) degli interessi primari (Cass. I, n. 13560/2012). Tuttavia, l'esecutività provvisoria di una sentenza costitutiva è limitata ai capi che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Pertanto, nella sentenza di revocatoria fallimentare il nesso tra la statuizione condannatoria (alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci) e l'accertamento costitutivo è di mera dipendenza, ma non è in rapporto di stretta sinallagmaticità tra i due capi, cosicché l'anticipazione degli effetti esecutivi di tale capo condannatorio non è incompatibile con la produzione dell'effetto costitutivo al momento successivo del passaggio in giudicato (Cass. I, n. 16737/2011). L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (Cass. III, n. 28508/2018). La cassazione ha dapprima affermato che appartiene in via esclusiva al curatore la legittimazione dedurre l'inefficacia del titolo di credito o della prelazione di cui sia stata disposta l'ammissione al passivo fallimentare in favore di un creditore, con esclusione della legittimazione dei singoli creditori concorrenti ad impugnare il credito ammesso per inefficacia ai sensi dell'art. 98, comma 3, r.d. n. 267/1942 (Cass. VI, n. 25323/2011), ma successivamente ha affermato che il creditore che impugni lo stato passivo del fallimento può esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa l'azione revocatoria, in quanto portatore non solo del proprio interesse, ma anche di quello degli altri creditori (Cass. VI, n. 4959/2013; Cass. VI, n. 4524/2015). Circa il rapporto tra ammissione al passivo, giudicato endofallimentare e successiva azione revocatoria rimane fondamentale il principio per cui quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione (Cass. S.U., n. 16508/2010; Cass. I, n. 22044/2016). La regola è stata poi espressa in via più generale nel senso che il principio di intangibilità dello stato passivo del fallimento non impugnato con gli specifici rimedi previsti dalla legge fallimentare o all'esito dei relativi procedimenti, non consente agli organi della procedura di far valere l'inopponibilità o la revocabilità alla massa di crediti già ivi ammessi definitivamente (Cass. I, n. 5840/2013) con ricadute concrete, come quella per cui al curatore fallimentare non è consentito agire in revocatoria per far dichiarare inopponibile alla massa una causa di prelazione (nella specie, ipoteca), in forza della quale un determinato credito sia stato già definitivamente ammesso al passivo in via privilegiata, atteso che soltanto lo scopo di modificare lo stato passivo, retrocedendo quel credito al rango chirografario, potrebbe sorreggere una tale azione, ma questo effetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello stato passivo, preclusa al di fuori dei rimedi previsti dagli artt. 98 ss. l. fall.; il curatore, quindi, stante la forza di giudicato endofallimentare, da attribuire al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, può chiedere la revocazione del credito ammesso ai sensi dell'art. 102 l. fall., ma non agire in via ordinaria per rimettere in discussione il titolo, ovvero gli elementi che lo costituiscono o lo connotano (Cass. I, n. 13289/2012). Peculiari principi sono stati espressi sia per la liquidazione coatta – affermandosi che, poiché l'art. 203 l. fall. identifica il periodo sospetto per la proposizione dell'azione revocatoria ma non detta il regime dell'esercizio di tale azione, con riguardo al termine di prescrizione – ora di decadenza ex art. 69-bis – e alla sua decorrenza, tale termine, secondo la disciplina anteriore alla riforma, va desunto dall'art. 2903 c.c., e, poiché per l'esercizio dell'azione in parola sono indispensabili la nomina del liquidatore e la dichiarazione giudiziale di insolvenza, per la identificazione del dies a quo occorre far riferimento ai due eventi congiunti dell'accertamento giudiziale e del provvedimento che ordina la liquidazione (Cass. I, n. 605/201) – sia per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese – affermando che, poiché anche l'art. 49 del d.lgs. n. 270/1999 prevede l'esercizio delle azioni revocatorie soltanto nel caso in cui sia stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, quindi nell'ambito di una procedura di natura liquidatoria, il termine a ritroso per il computo del periodo sospetto decorre dalla data del provvedimento di ammissione dell'impresa alla procedura (Cass. I, n. 3927/2008). Successivamente è stato chiarito che decorrenza del periodo sospetto parte dalla data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e non da quella del decreto ministeriale che apre la procedura, ove questa sia successiva (Cass. I, n. 9177/2008; Cass. I, n. 803/2016). In relazione al termine di prescrizione è stato chiarito che il termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo (Cass. I, n. 23398/2007; Cass. I, n. 17200/2014). La revocatoria di atti, pagamenti e garanzie non contestualiIl primo comma della norma in commento viene a stabilire la inefficacia di una serie di atti che, per il loro carattere particolarmente «qualificato» o «anomalo», sembrano presuntivamente riconducibili ad una consapevolezza del terzo circa la sussistenza dello stato di insolvenza. Proprio per tale motivo, la norma rovescia il meccanismo probatorio ordinario, accollando al terzo l'onere di provare la propria ignoranza dello stato di insolvenza, e gravando il curatore del solo onere di dare prova del compimento – nei termini indicati dalla previsione – di uno degli atti elencati nella previsione con quelle specifiche caratteristiche. Ciò può comportare per il curatore l'onere di dar prova del carattere simulato di alcune delle clausole contenute nelle intese tra le parti e miranti, evidentemente, a sottrarre gli atti stessi alla revocatoria, oppure della presenza di operazioni indirette. È evidente che solo una volta che risulti che l'atto rientra effettivamente in una delle tipologie previste dalla norma, sorgerà per la parte l'onere di provare la propria inscientia decoctionis. Gli atti a titolo oneroso La prima ipotesi concerne il compimento di atti a titolo oneroso caratterizzati da una sproporzione tra le prestazioni che la norma medesima fissa ad oltre un quarto, con la conseguenza che una sproporzione equivalente al 25% non sarà rilevante ai fini dell'applicazione della previsione (Limitone, 836). La ratio della norma è costituita dal fatto che una sproporzione così marcata, oltre ad essere di per sé evidente (e percepibile dall'altra parte, in capo alla quale può quindi presumersi la consapevolezza dell'insolvenza), costituisce frutto tipico della situazione dell'imprenditore insolvente che «svende» i propri beni e del terzo che approfitta consapevolmente di tale situazione (Limitone, 838). Il curatore dovrà provare il compimento dell'atto a titolo oneroso nell'anno anteriore all'apertura della procedura e la notevole sproporzione (nella misura di «almeno» un fattore oltre il 25%), provando, quindi sia il valore della prestazione sia il valore della controprestazione al momento del compimento dell'atto (Aa.Vv., 703). Il giudizio sulla sproporzione dovrà tenere conto delle prestazioni principali e non di quelle accessorie, svolte dal terzo (Aa.Vv., 703). Quest'ultimo, ovviamente, potrà cercare di dimostrare la simulazione parziale della clausola sul prezzo, ma a tal fine, considerata la terzietà del curatore, dovrà dare prova dell'accordo simulatorio con atti scritto di data certa anteriore all'apertura della procedura, non essendo ammessa la prova per testi sul punto. Quanto alla individuazione degli atti rientranti nell'ipotesi in esame, può trattarsi di qualunque atto a titolo oneroso, e quindi non solo contratti relativi all'alienazione di diritti, ma anche la costituzione contestuale di garanzie (considerate, quindi, a titolo oneroso) per importi di gran lunga superiori al debito garantito o le transazioni. Quanto alla prova della inscientia decoctionis, la stessa sarà ordinariamente basata su presunzioni – trattandosi della prova di uno stato soggettivo – e consisterà nella dimostrazione non solo dell'assenza di elementi rivelatori dell'insolvenza al momento del compimento dell'atto, ma anche della presenza, al medesimo momento, di elementi tali da indurre il terzo stesso ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza dell'alienante (Cavallini, 147). La sproporzione deve esistere e deve essere valutata accertata con riferimento alla data di compimento dell'atto impugnato e non al momento della proposizione della domanda giudiziale (Cass. I, n. 13881/2015) e, nel caso di atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo questo che determina l'effettivo passaggio della proprietà (Cass. I, n. 7216/2017; Cass. I, n. 6040/2016; Cass. IV, 1, n. 21927/2011; Cass. I, n. 5058/2007). L'acquirente di un bene che, convenuto in revocatoria dal fallimento del venditore ex art. 67, n. 1 l. fall., adduca la simulazione del prezzo, ha l'onere di provare, con un documento di data certa anteriore al fallimento, non solo il versamento del maggior prezzo dissimulato, ma anche il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile (Cass. I, n. 6577/1997; Cass. I, n. 18202/2003). Ove la prova documentale della simulazione relativa sia data non già da un solo documento, ma da una serie di documenti tra loro collegati, ciascuno di essi, secondo il proprio regime probatorio deve acquisire autonomamente carattere di certezza di data nella sua anteriorità al fallimento. Tuttavia, la prova del maggior prezzo non può essere fornita attraverso il riferimento a titoli di credito, per loro natura astratti, ancorché aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo sia dimostrato che il rilascio degli stessi, con funzione solutoria, sia ricollegabile al contratto oggetto di revocatoria, delle cui obbligazioni da parte dell'acquirente costituisca adempimento; tale collegamento ben può essere oggetto di prova logica, sulla base di elementi documentali in tal senso concludenti (Cass. I, n. 17761/2012). La revocatoria può proporsi anche avverso una transazione, ma in tal caso il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato (Cass. VI, 1, n. 21279/2017; Cass. I, n. 26124/2013). In tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato (Cass. VI, 1, n. 8635/2018). Al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass. I, n. 12560/2004). A tal fine la mera mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della Società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza (Cass. I, n. 17998/2009, Fall., 2010, 621). Il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo suddetto, il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti dimostrativi della propria inscientia decoctionis (Cass. I, n. 803/2016). Nell'ipotesi di successione del fallimento al concordato preventivo e all'amministrazione controllata, esercitata l'azione revocatoria fallimentare in relazione a pagamenti effettuati nel periodo sospetto da calcolarsi a ritroso dalla data di ammissione alla prima procedura, l'identità ontologica tra lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 l. fall. e la situazione di temporanea difficoltà che costituisce presupposto di ammissione alla amministrazione controllata non consente di attribuire rilievo, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, alla prognosi favorevole di risanamento dell'impresa conosciuta o condivisa dal creditore (Cass. I, n. 10792/1999). La prova dell'inscientia decoctionis dell'acquirente di un immobile può desumersi, in via presuntiva, dalle circostanze dedotte ed in particolare dalle modalità di pagamento dell'unitaria operazione economica (Cass. I, n. 19107/2012). Gli atti estintivi «anormali» Nel caso del pagamento con mezzi anormali è proprio l'utilizzo di tali mezzi ad evidenziare lo stato di insolvenza, lasciando presumere che il medesimo fosse percepito dal terzo, nel momento in cui ha constatato la incapacità del debitore di adempiere normalmente (Limitone, 838). Nella nozione di «mezzi normali di pagamento» rientrano tutti i mezzi comunemente accettati, in base agli usi commerciali, in luogo del denaro, come assegni circolari, assegni bancari, cambiali, vaglia cambiari, cambiali finanziarie (Limitone, 838). Possono essere considerati mezzi anomali di pagamento la cessione dei beni ai creditori; la procura a vendere un proprio bene rilasciata dal debitore al creditore; la cessione di crediti verso terzi, la delegazione di pagamento, la datio in solutum, anche se lo spettro di fattispecie individuabili nella produzione giurisprudenziale sul punto è ancora più vario. Va, tuttavia, chiarito che la «anormalità» del pagamento potrà essere esclusa quando le modalità particolari siano state oggetto di previsione ex ante nell'atto che costituisce fonte dell'obbligazione, o la modalità specifica sia contemplata da previsioni speciali di legge o anche da usi commerciali specifici. Possono rientrare nel concetto di pagamento anomalo anche operazioni negoziali «complesse», frutto di contratti collegati, e miranti a costruire anche operazioni di compensazione tra poste. Nella fattispecie in esame non assume rilevanza la sproporzione eventuale tra debito e pagamento effettivo, in quanto assume rilevanza il solo stato soggettivo presunto del terzo. Parimenti è irrilevante che il titolo da cui origina il debito onorato in modo «anomalo» sia a propria volta revocato o sia comunque revocabile. Oggetto della domanda sarà, oltre alla declaratoria di inefficacia, la condanna del terzo alla restituzione delle cose date in pagamento, o, in caso impossibilità di operare la restituzione, al pagamento dell'equivalente in denaro. In tema di revocatoria fallimentare, la qualificazione dell'atto o del negozio o dei negozi collegati come mezzo anormale di pagamento, e la valutazione degli stessi come indici presuntivi di «scientia decoctionis», si pongono su piani diversi e rispondono a finalità altrettanto diverse: pertanto, non contrasta con alcuna regola di diritto la possibilità che proprio la singolarità dell'atto e del negozio o dei negozi collegati, le modalità specifiche della loro stipulazione e la sostanziale configurazione degli stessi come mezzo anormale di pagamento siano assunti quali indici della conoscenza dello stato d'insolvenza (Cass. I, n. 7508/2019). La normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva l'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, che attiene piuttosto a un profilo soggettivo, relativo alla scientia decoctionis, che l'anormalità intrinseca del mezzo di pagamento consente di presumere (Cass. I, n. 17949/2023). In tema di revocatoria fallimentare, con riferimento agli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., non esistono in assoluto mezzi normali e mezzi anomali di pagamento, essendo la normalità e, specularmente, la anormalità delle caratteristiche che dipendono dalle pratiche commerciali in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato (Cass. VI-1, n. 26241/2021). Al fine della esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., il pagamento eseguito dal terzo deve considerarsi anormale quando l'effetto solutorio del debito del fallito si sia realizzato attraverso un diverso negozio utilizzato dalle parti, in via mediata e indiretta, per eludere la par condicio (Cass. I, n. 506/2016). La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto (Cass. I, n. 14002/2018; Cass. I, n. 9388/2011; Cass. I, n. 25284/2013). La procura a vendere un proprio bene rilasciata dal debitore al creditore affinché quest'ultimo, con il prezzo ricavato, possa soddisfarsi del suo credito costituisce mezzo anormale di pagamento rientrante nelle previsioni dell'art 67 legge fallimentare, in quanto in tal modo il risultato solutorio non è diretto e immediato, ma si verifica soltanto come effetto finale di un negozio giuridico diverso da quello in virtù del quale il pagamento e dovuto (Cass. I, n. 5138/1980). Al fine della esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., il pagamento eseguito dal terzo deve considerarsi anormale quando l'effetto solutorio del debito del fallito si sia realizzato attraverso un diverso negozio utilizzato dalle parti, in via mediata e indiretta, per eludere la par condicio (Cass. I, n. 506/2016). Il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la par condicio creditorum, come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto (Cass. I, n. 25928/2015). Il pagamento di un debito scaduto ed esigibile, effettuato da un terzo, in periodo sospetto, utilizzando il denaro proveniente da una vendita immobiliare di cui non sia stata chiesta e ottenuta la revoca, costituisce estinzione con mezzo diretto e normale del debito, sicché non rientra nella previsione dell'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall. (Cass. I, n. 21272/2015). È anomalo il pagamento di un debito scaduto ed esigibile effettuato nel contesto di una delegazione in virtù della quale il delegato paghi con un proprio assegno al soggetto indicato dal proprio creditore, in tal guisa estinguendo anche il debito di questi verso il terzo (Cass. VI-1, n. 21585/2022) In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del «collegamento funzionale», conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una datio in solutum qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della scientia decoctionis, competendo alla parte convenuta dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto (fattispecie relativa ad una compravendita immobiliare nella quale la Società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato in parte il credito originario con il debito per il prezzo cui era tenuta in relazione all'acquisto predetto, accollandosi un mutuo per l'importo residuo del prezzo) (Cass. I, n. 12644/2011). L'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una datio in solutum, qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., né rileva l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo (Cass. I, n. 3581/2011; Cass. I, n. 3905/2009). In tema di azione revocatoria fallimentare, al fine di escludere che l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante una prestazione diversa dal denaro costituisca una datio in solutum, qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 2, della l. fall., non è sufficiente l'accertamento che tale possibilità sia stata prevista dalle parti all'atto della stipulazione del contratto, con la conseguente configurabilità della fattispecie come obbligazione alternativa o con facoltà alternativa; occorre infatti considerare anche la funzione della clausola contrattuale, e cioè verificare, in base al comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione, se tale pattuizione sia stata da esse voluta a tutela dell'interesse del debitore, che non può normalmente liberarsi se non effettuando il pagamento, ovvero di un apprezzabile interesse del creditore, indipendente dal soddisfacimento del credito vantato, dovendo altrimenti ritenersi che essa costituisca uno strumento contrattuale preordinato ad assicurare al creditore la possibilità di sottrarsi alla legge del concorso (Cass. I, n. 11850/2007). È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., ed, in ogni caso, ex art. 67, comma 2 l. fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione. La garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto (Cass. I, n. 3955/2016). In sede di opposizione allo stato passivo, ove ritenuto il motivo illecito della violazione del principio della par condicio creditorum nell'operazione di finanziamento, che ha avuto l'effetto di munire di prelazione ipotecaria il già esistente scoperto di conto corrente nei limiti della somma finanziata, va accolta la domanda subordinata di ammissione al passivo della somma realmente erogata con il finanziamento, atteso che all'inefficacia del contratto conseguirebbe, pur sempre, la necessità della restituzione in moneta fallimentare (Cass. I, n. 26504/2013). In tema di revocatoria fallimentare, qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'erogazione di somme, poi refluite in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i negozi posti in essere – prefinanziamento, mutuo ipotecario e pagamenti infragruppo – un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti chirografari preesistenti; tale garanzia è, pertanto, revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all'estinzione di credito precedente chirografario (Cass. I, n. 17650/2012). Le garanzie non contestuali per debiti scaduti o non scaduti Anche la costituzione di una garanzia non contestuale – a maggior ragione nel caso di debiti non ancora scaduti – viene ad essere ritenuta dal legislatore indice del maturarsi in capo al creditore dalla consapevolezza del deteriorarsi delle condizioni patrimoniali del debitore. Alla luce del tenore del secondo comma dello stesso art. 67 deve ritenersi che le garanzie oggetto della previsione siano quelle caratterizzate non solo dalla non contestualità, in quanto alle garanzie contestuali è dedicato, appunto, il secondo comma, ma anche dalla onerosità, giacché per le garanzie gratuite ultime opera la previsione di cui all'art. 163 c.c.i.i. già art. 64l. fall. (Limitone, 842), ben tenendo presente che, alla luce della più recente giurisprudenza, la non contestualità della garanzia non può tradursi necessariamente in affermazione della sua gratuità. Parimenti si ritiene da alcuni che la norma sia riferita alle sole garanzie per debiti propri, in considerazione del fatto che essa contempla le sole garanzie reali e non la fideiussione, che costituisce garanzia tipica per debiti altrui (Limitone, 842), mentre altre opinioni ritengono non tassativo l'elenco delle garanzie contenuto nella previsione, estendendone l'operatività anche alla fideiussione ed alle garanzie atipiche. Una vicenda giurisprudenziale peculiare ha interessato l'ipotesi di iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta prevista dall'art. 77del d.P.R. n. 602/1973. Tale ipoteca è stata estranea sia all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 – in quanto non basata su un preesistente atto negoziale – né all'ipoteca giudiziale prevista dall'art. 2818 – in quanto non basata su un provvedimento del giudice – e come tale sottratta alla previsione in esame (Cass. I, n. 3232/2012; Cass. I, n. 3397/2012; Cass. I, n. 4464/2016; Cass. V, n. 30569/2017). Qualora la garanzia sia stata costituita in parte con incidenza su di un debito preesistente ed in altra parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, il regime presuntivo di cui al dell'art. 67, comma 1, l. fall. opera in ordine all'intero rapporto (Cass. I, n. 15148/2023). La revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie contestualiL'insieme degli atti elencati dal secondo comma è, a differenza degli atti elencati al primo comma, caratterizzato dalla «normalità». Si tratta di atti che non presentano alcuno sbilanciamento nel valore delle prestazioni né modalità inconsuete di adempimento delle prestazioni né l'incremento a posteriori della garanzia dei debiti pregressi. Una volta provati i presupposti della revocatoria, anzi, la presenza o assenza di uno sbilanciamento delle prestazioni sarà del tutto irrilevante, nel senso che il convenuto non potrà paralizzare la decisione favorevole al fallimento semplicemente deducendo l'assenza di sbilanciamento tra prestazioni. Per questo motivo la norma subordina la revocabilità alla prova della presenza in capo al terzo della scientia decoctionis, al momento del compimento dell'atto, gravando del relativo onere il curatore, il quale, peraltro, potrà avvalersi di una serie elementi indiziari. L'elenco degli elementi indiziari elaborato dalla giurisprudenza sotto il vigore della Legge Fallimentare è quanto mai vario. Alcune concernono la generalità dei creditori: la promozione dell'esecuzione forzata da parte dello stesso creditore cui faccia seguito il pagamento del debitore; la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo; la conclusione di uno stralcio parziale del debito a fronte di una dilazione; il reiterato invio di solleciti ed intimazioni ad adempiere da parte del creditore; la stessa presentazione di un ricorso per la dichiarazione di fallimento. Altre possono riguardare specifici creditori – in particolare le banche – in virtù dell'accesso che essi possono avere a notizie qualificate e della veste di operatore qualificato che ricoprono: le risultanze di bilancio; la pubblicazione di protesti (per creditori che operano nel medesimo ambito territoriale); le notizie di stampa (sempre limitatamente i creditori che, in virtù dell'ambito di diffusione della notizia, possano accedervi); la pendenza di procedure esecutive (subordinatamente alla possibilità che il creditore abbia di conoscere la circostanza) (per una rassegna, Cavallini, 151 ss.). La conoscenza dello stato di insolvenza deve essere, come già detto, effettiva (Nigro, 935), ma, considerata la difficoltà di fornire la prova diretta di uno stato soggettivo (anche se tale eventualità non va del tutto esclusa: si pensi all'ipotesi del creditore che, agendo per ottenere un sequestro o un decreto ingiuntivo, alleghi direttamente a fondamento della propria pretesa la situazione di insolvenza del debitore), il carattere effettivo della prova consisterà nella acquisizione di una serie di elementi indiziari che evidenzino una così marcata conoscibilità dello stato di insolvenza da permettere di escludere che il creditore non avesse percepito tale situazione (Nigro, 936). Le fattispecie disciplinate dal comma in esame sono quelle risultate maggiormente depotenziate dalla progressiva modifica normativa della revocatoria avvenuta sotto il vigore della Legge Fallimentare, sia per effetto del dimezzamento del periodo sospetto, sia, soprattutto, per effetto dell'operatività di una massiccia serie di ipotesi di esenzione (Bertacchini, 1422). Le ipotesi di atti dispositivi contemplati dalla previsione, infatti, proprio per il carattere «non anomalo» saranno il più delle volte riconducibili ad una o più delle ipotesi di esenzione (Bertacchini, 1422). L'ipotesi dei pagamenti di debiti scaduti risulta residuale rispetto alle ipotesi previste dal primo comma della presente norma e dall'art. 164 (già artt. 65 e 67, comma 1: Bertacchini, 1422) e costituisce una deroga all'art. 2901, terzo comma, che esclude la revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto, deroga giustificata dall'applicazione di una presunzione di esistenza dello stato di insolvenza al momento del pagamento (Bertacchini, 1423). Per tale motivo assume rilievo, sia ai fini della determinazione del periodo sospetto, sia con riguardo alla prova della scientia decoctionis, la data del pagamento (Bertacchini, 1423). La revocabilità del pagamento ha autonoma funzionalità e non presuppone la revocabilità dell'atto negoziale che costituisce fonte dell'obbligazione adempiuta con il pagamento (Bertacchini, 1423). Gli atti a titolo oneroso contemplati dalla disposizione in commento sono privi del carattere della anormalità che caratterizza gli atti di cui al primo comma, e quindi la categoria va intesa come estesa a tutti gli atti «neutri» sotto profilo della capacità di segnalare lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale (Bertacchini, 1424). Si tratta di atti che si inseriscono nell'ambito dell'attività d'impresa, e non sono in grado di suscitare nel terzo il sospetto della sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (Bertacchini, 1424). La presenza della locuzione «anche di terzi» con riferimento agli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, estende anche a queste garanzie il più rigoroso regime probatorio in ordine alla prova della scientia decoctionis, e preclude la possibilità per il curatore di agire ex art. 165. Sebbene l'opinione prevalente – con riferimento all'art. 67 l. fall. – sembri essere nel senso di ricollegare alla previsione una presunzione di onerosità, estendendo la presunzione dall'ambito della revocatoria ex art. 2901 c.c. a quello della revocatoria fallimentare, altre opinioni contestano tale ricostruzione, opinando che l'aggiunta dell'inciso abbia solo equiparato il trattamento delle garanzie prestate dal fallito a favore di terzi con quelle prestate a proprio favore (Limitone, 837). Anche in tal caso la scelta del legislatore è nel senso di considerare «normale» l'atto costitutivo di un diritto di prelazione contestualmente al debito (Bertacchini, 1425). La contestualità, peraltro, non è meramente cronologica, bensì sostanziale, nel senso che è sufficiente che le parti abbiano inteso tutelare sin dall'origine il negozio principale con la prestazione di idonee garanzie, anche se i due negozi siano stati posti in essere in momenti diversi (Bertacchini, 1425). In tale secondo caso, però, si deve ritenere che l'onere di provare la contestualità grava su colui che la afferma (Bertacchini, 1425); e che il momento rilevante ai fini della revocatoria sia quello della costituzione del diritto di prelazione e non quello della concessione (Bertacchini, 1425). In caso di declaratoria di inefficacia della garanzia il credito non viene revocato (salvo che sussistano gli autonomi presupposti), e potrà essere insinuato al passivo in via chirografaria (Bertacchini, 1425). Per contro l'inefficacia della fonte negoziale del credito, travolge automaticamente la garanzia (Bertacchini, 1425). La revoca ex art. 67, comma 2 prescinde dall'esistenza di una sproporzione (Cass. I, n. 17189/2003). L'eventus damni, anzi, è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum (Cass. S.U., n. 7028/2006; Cass. I, n. 13293/2012). In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. I, n. 3854/2019; Cass. I, n. 3081/2018; Cass. I, n. 25635/2017). La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. I, n. 3336/2015). In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. (Cass. I, n. 29257/2019) che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (Cass. I, n. 27070/2022). In tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di «creditore avveduto»), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Cass. IV, n. 6686/2012). In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ex art. 67, comma 2, l. fall., la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'« accipiens » e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cass. I, n. 8827/2011; Cass. I, n. 2557/2008). In materia di revocatoria fallimentare, alla necessaria conoscenza effettiva da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore è equiparabile anche la conoscibilità delle sue condizioni economiche, secondo un giudizio ex ante desumibile da elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis, quale concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, senza che però, così raggiunta la prova del requisito soggettivo dell'azione, se ne possano far retroagire gli effetti all'inizio del periodo sospetto (Cass. I, n. 1834/2011). Il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria promossa nei confronti di Società di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione dello stato di «scienza» o di «ignoranza» dello stato d'insolvenza, che, pertanto, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtù del nesso organico; ne discende che il mutamento della persona dell'amministratore non incide sulla riferibilità all'ente della volontà negoziale espressa da quello precedente, né comporta che debba aversi riguardo alla scientia o inscientia del nuovo amministratore, anziché di quello che ha concluso il contratto (Cass. I, n. 5106/2012). In tema di azione revocatoria fallimentare la rilevanza della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, accertata con riguardo alla banca che ha agito come rappresentante dell'istituto di credito fondiario erogatore del mutuo e beneficiario dell'ipoteca iscritta a garanzia, può essere esclusa dal rappresentato, ai sensi dell'art. 1391 c.c., solo allegando e dimostrando che nell'operazione di finanziamento e nella complessiva contrattazione era possibile anche per il terzo finanziato (il socio poi fallito) discernere tra elementi predeterminati dal rappresentato e vincolanti per il rappresentante, da un lato, ed elementi del negozio finale compiuto dal rappresentante, dall'altro, restando altrimenti, ancorché in ipotesi sussistenti, inopponibili al terzo se non oggetto di conoscenza effettiva o almeno conoscibilità mediante strumenti pubblicitari idonei; parimenti, compete al rappresentante, che assuma di aver agito come mero nuncius del rappresentato e contrariamente alla veste formale assunta, dare la prova di aver operato come tramite della volontà del secondo e di avere reso edotto il terzo contraente di tale più limitata funzione, in contrasto con l'apparenza (Cass. I, n. 15677/2007). L'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in un'azione revocatoria fallimentare, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari (Cass. I, n. 19795/2016), a meno che determinate circostanze, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l'esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la scientia decoctionis (Cass. I, n. 5256/2010). In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l. fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c. (Cass. I, n. 6040/2016; Cass. IV, n. 21927/2011). In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e2729c.c., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa. Ne consegue che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario (Cass. IV, n. 526/2016). In tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la scientia decoctionis della prima non può escludersi solo perché, in sede di concessione o di rinnovo di un fido, abbia effettuato un qualunque esame dei bilanci della correntista poi fallita, concluso con la mera affermazione della sua solvibilità, dovendosi, piuttosto, verificare – per scongiurare analisi funzionali non all'accertamento della solvibilità del cliente, ma alla protezione della stessa banca da eventuali revocatorie – se sia stato svolto un esame critico ed attento della effettività, della coerenza e della congruità delle singole voci esposte nei bilanci, e se i criteri di giudizio in concreto utilizzati corrispondano o meno alla prassi degli istituti nella concessione del credito (Cass. I, n. 17208/2014). In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2 l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo (Cass. I, n. 25379/2013). In ipotesi di anticipazioni bancarie disposte in favore di Società poi fallita ed assistite da contestuali cessioni di crediti da parte di quest'ultima, sono suscettibili di revocatoria, ex art. 67, comma 2 l. fall., ove eseguiti nel periodo sospetto e ricorrendo la scientia decoctionis dell'accipiens, gli accrediti sui conti correnti della cedente di somme costituite dai pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti nella misura in cui eccedano le anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate, essendo indubitabile che tali eccedenze siano state utilizzate dalla banca per ridurre l'esposizione debitoria della menzionata Società nei suoi confronti (Cass. I, n. 17268/2013). In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e pertanto non può desumersi dall'avvenuta accettazione di un ridimensionamento di un proprio credito in via transattiva avvenuto durante l'amministrazione controllata, procedura che ha presupposti diversi e più ampi (lo stato di crisi e non anche l'insolvenza dell'imprenditore) e può essere ricondotto alla convinzione del creditore di contribuire all'esito positivo della procedura stessa, il cui eventuale provvisorio esito favorevole – attestato con il decreto di rimessione in bonis, che certifica il superamento dello stato di dissesto che ha dato luogo all'amministrazione controllata – evidenzia l'assenza d'interdipendenza e continuità tra la stessa e l'eventuale successiva dichiarazione di fallimento (Cass. I, n. 12085/2013). In tema di revocatoria fallimentare, ed ai fini della prova della sussistenza della scientia decoctionis, poiché il ricorso per la dichiarazione di fallimento non riceve alcuna forma di pubblicità legale, né le cancellerie sono autorizzate a rilasciare ad eventuali terzi interessati informazioni in ordine al suo deposito, deve presumersi, salvo prova contraria, che la pendenza dello stesso sia nota solo a chi lo abbia proposto (Cass. I, n. 7281/2013). La mera levata dei protesti, parametrata alle sole caratteristiche del soggetto creditore, non è idonea, salvo che si riferisca a titoli di credito di cui sia beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria – ipotesi in cui detta levata può assumere valore di prova diretta – ad offrire una siffatta prova, atteso che le menzionate caratteristiche soggettive del creditore sono, a loro volta, un semplice elemento indiziante, utilmente apprezzabile in quanto tale nel coacervo degli altri indizi e non certo quale fatto noto per derivarne da esso altra presunzione (Cass. I, n. 18196/2012). In materia di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari (e, più in generale, di titoli di credito), in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, potendo cagionare all'imprenditore la perdita del credito commerciale, s'inseriscono nel novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della scientia decoctionis da parte del terzo acquirente, sebbene si tratti di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta e puntuale da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c. Pertanto, l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può costituire presunzione tale da esimere il curatore dall'onere della prova che gli stessi fossero concretamente noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario e senza che, tuttavia, ciò esima il giudicante dalla considerazione di rilevanza, caso per caso, del loro numero, qualità, ammontare, collocazione cronologica, luogo di pubblicazione oltre che dello «status» professionale della parte che avrebbe dovuto averne conoscenza (Cass. I, n. 391/2010; Cass. I, n. 10209/2009). Ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis), che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l'id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita (Cass. VI, n. 3299/2017). In tema di revocatoria fallimentare, la mera prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sé, essere considerata decisiva ai fini della esclusione della «scientia decoctionis», in quanto anche in questa situazione il creditore (nella specie, una banca) può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie (Cass. I, n. 1617/2009; Cass. I, n. 28299/2005). In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente, proposta ai sensi dell'art. 67, comma 2, della l. fall., l'elemento psicologico dell'accipiens va riferito alle date delle singole rimesse effettuate nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ed implica la prova, posta a carico della curatela, della sopravvenuta conoscenza di un mutamento in peiusdelle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza: pertanto, ai fini della prova presuntiva della scientia decoctionis, non può riconoscersi valore sintomatico a protesti levati in epoca anteriore all'instaurazione del rapporto di conto corrente, non trattandosi di fatti che, in quanto sopravvenuti rispetto al momento genetico del rapporto, risultino idonei a modificare l'affidamento riposto dalla banca nella solvibilità del correntista (Cass. I, n. 10573/2008). L'art. 67, comma 3 l. fall. presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive; ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma dell'art. 67, comma 2, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3 l. fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (Cass. I, n. 34494/2023). In tema di prova della scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare, non viola il divieto di praesumptio de praesumpto il giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della Società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto (Cass. I, n. 15677/2007). In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, effettuate entro l'anno anteriore all'apertura della procedura concorsuale, deve ritenersi che il sistema informativo della Centrale dei rischi consente agli istituti di credito di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l'emissione di decreti ingiuntivi. Tale sistema è, infatti, regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla Banca d'Italia e si fonda sull'obbligo posto a carico degli intermediari partecipanti – a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – di segnalare mensilmente i rapporti di credito superiori a un certo importo in essere con la propria clientela. Da siffatta disciplina, deve quindi dedursi che la segnalazione dei crediti appostati a sofferenza, quali quelli rivenienti da conti affidati revocati o oggetto di iniziative giudiziarie di recupero, è usualmente praticata da tutti gli intermediari creditizi e che un banchiere, anche solo minimamente avveduto, sia solito compulsare tale fonte di informazione prima di concedere o rinnovare l'affidamento a un proprio cliente (Cass. I, n. 19894/2005, in Giust., 2006, 2783; Cass. I, n. 21428/2007). È coerentemente motivata la sentenza di merito che abbia desunto presuntivamente la conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza del cliente, dalla lettera con cui il debitore proponeva un piano di rientro con versamenti rateali, nonché dal concreto andamento del rapporto di conto corrente, mantenuto aperto soltanto al fine di farvi affluire rimesse solutorie (Cass. I, n. 17596/2003). In materia di azione revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita stipulato da una Società di capitali, successivamente assoggettata ad una procedura concorsuale (nella specie, alla amministrazione straordinaria), con altra Società di capitali, la circostanza che i soci di quest'ultima siano i figli del legale rappresentante della Società venditrice e che uno di essi faccia anche parte del consiglio di amministrazione di quest'ultima costituisce un elemento ragionevolmente indicativo di una gestione unitaria e familiare delle due Società, con la conseguenza che può ritenersi che il contratto, nonostante la diversità formale dei soggetti stipulanti, sia stato deciso da un unico centro di interessi (Cass. I, n. 11224/2005). Nella revocatoria fallimentare ai sensi del primo comma dell'art. 67 l. fall. di atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di Società di persone dichiarato fallito assieme alla Società, l'onere della prova della inscientia decoctionis, gravante sull'accipiens, attiene – come nel caso rovesciato di cui al secondo comma dello stesso articolo, nel quale incombe al curatore l'onere di provare la scientia decoctionis – al duplice profilo della qualità di socio del disponente e della insolvenza della Società da lui partecipata e dichiarata fallita; è, invece, arbitrario ritenere che debba essere, in tale fattispecie, il curatore a provare la qualità di socio e che incomba sull'accipiens solo la prova della ignoranza dello stato di insolvenza della Società, atteso che, come la conoscenza dello stato di decozione, nelle ipotesi di atti dispositivi o solutori normali del socio illimitatamente responsabile di Società di persone, comprende la qualità di socio e la situazione di insolvenza della Società, in quelle di atti anormali l'onere si trasferisce integralmente al terzo convenuto in revocatoria, per la circostanza che – una volta stabilita, sul piano oggettivo, la revocabilità dell'atto posto in essere – la dimostrazione dell'esistenza del dato soggettivo, che va pur sempre riferito alla Società (essa essendo l'imprenditore fallito, considerato dalla norma in esame, e il fallimento dei soci essendo mera ripercussione di quello sociale, tant'è che prescinde dalla loro insolvenza e dalla qualità di imprenditori commerciali), suppone che sia stato provato che il soggetto disponente ne fosse stato socio, tale elemento costituendo il presupposto logicamente imprescindibile della indagine sulla scientia (o inscientia) decoctionis dell'imprenditore collettivo, secondo gli oneri processuali rispettivamente fissati dal primo e dal comma 2 dell'art. 67 (Cass. I, n. 13116/2004). Nel caso di azione revocatoria fallimentare concernente atti di disposizione patrimoniale compiuti da un socio illimitatamente responsabile di una Società, dichiarato fallito per effetto del fallimento di questa, la conoscenza dello stato di insolvenza deve riferirsi non già al socio (il quale, uti singulus, ben può non versare in stato di insolvenza), ma alla Società (Cass. I, n. 17180/2003). Il positivo esito dell'azione revocatoria fallimentare relativa a compensi professionali postula l'accertamento della consapevolezza del professionista dello stato di insolvenza del cliente al momento del loro pagamento (Cass. I, n. 17346/2015). In tema di factoring, la disposizione speciale di cui all'art. 7, comma 1, della l. n. 52/1991, individua nel pagamento del cessionario al cedente – e non nel perfezionamento dell'atto contrattuale – il momento dal quale fare discendere l'opponibilità della cessione al fallimento del cedente, a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis del cessionario e che il pagamento sia eseguito entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto (Cass. I, n. 12994/2015; Cass. I, n. 14260/2015, Fall., 2016, 162). Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 l. fall., atteso che l'ipoteca volontaria si ha per costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari e non invece con l'atto di concessione, per l'accertamento della scientia decoctionis nonché della preesistenza e scadenza del credito deve farsi riferimento al momento dell'iscrizione, in cui la garanzia ipotecaria viene ad esistenza (Cass. I, n. 26746/2014; Cass. I, n. 2483/2001). Il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente dall'accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto; pertanto nel caso di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1 l. fall., di un contratto stipulato in virtù di un patto di opzione (nella specie di compravendita di azioni), l'accertamento dei presupposti della revocatoria – quindi, della sproporzione tra le prestazioni e della scientia decoctionis – deve essere compiuto facendo riferimento alla data di accettazione della proposta irrevocabile (Cass. I, n. 15142/2003). In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (ai sensi dell'art. 147 l. fall.), il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della Società si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza di questi, sicché, tra l'altro, l'accrescimento del patrimonio del socio, in conseguenza dell'accoglimento di azioni revocatorie, produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della Società (Cass. I, n. 1778/2013). In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall., quando risulti che, attraverso tali atti, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma – senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento – ha adempiuto, in qualità di terzo fideiussore, l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice (Cass. I, n. 22247/2012; Cass. I, n. 3583/2011; Cass. I, n. 18234/2009; Cass. I, n. 2903/2016). Il principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario possa estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi); ne consegue che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto (del conto stesso) per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 l. fall. ovvero all'azione revocatoria di cui al successivo art. 67 della medesima legge (Cass. VI, 1, n. 13458/2019). Le diversità strutturali e funzionali che intercorrono tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non determinano differenze di regime giuridico sotto ogni profilo. In particolare, nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario, il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – in ordine all'attribuzione patrimoniale – a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia. Ne consegue che, avuto riguardo al rapporto tra debitore principale e creditore garantito, tale pagamento è revocabile ex art. 67, comma 2 l. fall., al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso), che soggettivi (Cass. I, n. 26062/2017). Il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis (Cass. I, n. 23652/2012). Il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato ex art. 67, comma 2 l. fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno (Cass. S.U. n. 5049/2022, in Fall., 2022, 773). Il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, comma 2 c.c., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, rispondendo tale disciplina a criteri di razionalità ed equità, che hanno portata generale e che sarebbero infirmati ove si privasse il creditore di una garanzia, senza la quale non avrebbe affatto erogato il credito, ed essendo tale interpretazione confermata dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 35/2005, che, modificando l'art. 67, comma 2 l. fall., ha reso esplicito tale precetto (Cass. I, n. 2610/2010). Il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato ex art. 67, comma 2 l. fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno (Cass. S.U., n. 5049/2022, in Fall., 2022, 773). Le esenzioni: generalitàL'affermazione generale della revocabilità degli atti di disposizione del debitore a favore del creditore che abbia consapevolezza dello stato di insolvenza incontra una fortissima limitazione per effetto della introduzione di ben sette ipotesi di esenzione (mantenute dal c.c.i.i.), che vengono in sostanza a ritagliare un ambito significativamente ampio di atti sottratti alla revocatoria. Si è parlato, da questo punto di vista, o di parziale trasformazione della revocatoria, da istituto di matrice antindennitaria, a figura caratterizzata da una componente «pseudo indennitaria» (Bertacchini, 1407), oppure di vera e propria devitalizzazione (Limitone, 853) o depotenziamento (Aa.Vv., 700) dell'istituto. La tesi della adozione di una prospettiva parzialmente indennitaria si giustifica in virtù del fatto che diverse delle ipotesi di esenzioni introdotte dal legislatore sembrano fondarsi sul convincimento che un atto, o un pagamento, che non producono danno sostanziale al patrimonio dell'imprenditore, in tal modo superando la impostazione tradizionale che, come visto in precedenza, ricollegava una presunzione assoluta di danno alla violazione della par condicio creditorum (Limitone, 854). In realtà, alcune delle ipotesi di esenzione sembrano più motivate dall'esigenza di tutelare particolari categorie di creditori, o per la sostanziale debolezza economica degli stessi (come nel caso degli acquirenti della «prima casa»; oppure i lavoratori o collaboratori parasubordinati in relazione ai loro compensi), oppure per un'esigenza di tipo macroeconomico finalizzata a sottrarre alcune categorie di operatori ad un eccessivo rischio di revocatoria (come nel caso delle banche, e come nell'ipotesi di altri imprenditori che abbiano ricevuto i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso). Altre ipotesi, invece, sembrano maggiormente riconducibili ad un'ottica di incentivazione dell'accesso a procedure alternative per la soluzione della crisi di impresa, in particolare fornendo una specifica esenzione a tutti gli interlocutori del debitore che accettino di essere coinvolti nei tentativi di salvataggio dell'impresa (Corsi, 616). Un filone dottrinale formatosi sotto il vigore della Legge Fallimentare ha ritenuto ritiene che le ipotesi di esenzione concernano la sola revocatoria (già denominata) fallimentare e non si estendano, invece, alla revocatoria ordinaria o alle azioni di mera inefficacia (Limitone, 853), considerata la collocazione sistematica delle esenzioni nell'ambito della norma dedicata, appunto, alla revocatoria fallimentare. Un'altra corrente di pensiero, invece, ha opinato per l'applicabilità a tutte le ipotesi di revocatoria esperibili nell'ambito della procedura concorsuale (Aa.Vv., 710 favorevole ad una verifica separata per ciascuna ipotesi di esenzione; Corsi, 617 che esclude le azioni di inefficacia ex artt. 64 e 65; Nardecchia 2016, 1479). La questione sembra ora indirettamente risolta dal tenore letterale del comma 3, lett. d), e), previsioni che, nell'ultimo periodo, contengono l'espressa puntualizzazione per cui «l'esclusione opera anche con riguardo alla revocatoria ordinaria», potendosi desumere a contrario che le altre ipotesi di esenzione non operino invece con riguardo quantomeno alla revocatoria ordinaria. Si pone, semmai, il problema di stabilire se l'esenzione costituisca vera e propria eccezione all'operatività del rimedio generale della revocatoria, e quindi debba essere oggetto di una specifica eccezione da parte del creditore convenuto – cui incomberà anche il relativo onere probatorio relativamente alla sussistenza degli specifici presupposti – oppure se costituisca un limite alla revocabilità dell'atto, e quindi rientri tra le mere difese. Le varie ipotesi di esenzione non sono tra di loro inconciliabili e quindi potranno essere invocate anche cumulativamente (Spiotta, 1548). La Suprema Corte ha chiarito che le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate (Cass. I, n. 4340/2020). Nella giurisprudenza di merito sembra doversi registrare un contrasto tra un orientamento che ritiene che la deduzione dell'operatività di una delle esenzioni previste dall'art. 67, comma 3 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), svolge una mera difesa e non propone un'eccezione in senso proprio; e che conseguentemente, tale deduzione risulta ritualmente effettuata anche successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 166 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 167, comma 2 c.p.c., per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio (Trib. Pordenone 14 giugno 2018; Trib. Isernia 31 gennaio 2018; Trib. Bergamo 26 aprile 2013, Fall., 2013, 901); ed un orientamento che invece opina che le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3 del r.d. n. 267/1942 costituiscano fatti impeditivi del diritto dedotto in giudizio dalla curatela, al pari della esenzione dalla revocatoria ordinaria del pagamento di un debito scaduto, e quindi eccezioni in senso stretto (App. Venezia 11 aprile2019). Mentre compete al curatore di dimostrare la conoscenza in capo al convenuto dello stato di insolvenza, è, invece, onere del convenuto dimostrare l'esistenza della causa di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 67 l. fall. relativo ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso (Trib. Salerno 18 giugno2013). Lettera a ): i pagamenti nei termini d'uso La ragione giustificatrice dell'esenzione può essere ravvisata nell'esigenza di tutelare nei limiti del possibile la continuità dell'attività aziendale, evitando che i fornitori dell'impresa, per timore di veder successivamente revocati i pagamenti dei corrispettivi, vengano a bloccare le forniture (Corsi, 618; Spiotta, 1552). Si tratta, quindi, di tutelare non tanto i fornitori (che, non a caso, vengono a godere dell'esenzione anche quando abbiano ricevuto il pagamento nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza) quanto, appunto, lo stesso debitore, il quale dovrebbe trovarsi a poter proseguire l'attività produttiva, senza neppure essere esposto al rischio di dover riconoscere ai fornitori stessi condizioni migliori di quelle precedenti (Spiotta, 1553). In questo senso colpisce nel segno l'osservazione che anche tale ipotesi di esenzione risulta funzionale ad operazioni di risanamento in quanto promuove accordi con i creditori (Cavallini, 192). La previsione prende considerazione i soli «pagamenti», a differenza di altre ipotesi di esenzione (Aa.Vv., 713), ed appare quindi giustificato ritenere che essa non possa trovare applicazione ad altre forme di atto dispositivo, come la costituzione di garanzie (Cavallini, 192; Spiotta, 1554) e come anche la vera e propria conclusione ex novo di contratti di fornitura. I pagamenti, poi, devono costituire il corrispettivo della fornitura di beni o servizi, locuzione che deve essere riferita a tutte le possibili componenti del processo produttivo di un'impresa, e quindi anche al pagamento dei canoni della locazione finanziaria, ove gli stessi si riferiscano alle componenti dell'apparato produttivo (Spiotta, 1555; Cavallini, 193). Resterebbero, invece, fuori le restituzioni delle rate di finanziamento alle banche, non costituendo queste ultime il corrispettivo di un bene o servizio (Spiotta, 1556; Cavallini, 192), nonché i rapporti finanziari in genere (Aa.Vv., 714; contra Corsi, 620). Perché il pagamento sia esente da revocatoria, deve essere effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa e, soprattutto, «nei termini d'uso», mentre la norma non sembra chiedere che il pagamento sia effettuato direttamente dal soggetto successivamente dichiarato insolvente, né che il bene o servizio risulti essenziale dell'attività produttiva (Cavallini, 194; Spiotta, 1557). È invece necessario che i beni o servizi che sono stati pagati siano comunque funzionali alla stessa attività, con conseguente esclusione dei pagamenti effettuati per beni o prestazioni estranee alla gestione caratteristica dell'impresa ed all'esercizio ordinario dell'azienda (Aa.Vv., 714; Corsi, 619; Spiotta, 1558), nonché dei pagamenti per debiti personali dell'imprenditore poi assoggettato alla procedura concorsuale (Cavallini, 193; Spiotta, 1558; Limitone, 854). Nonostante le caratteristiche dei beni o servizi in relazione ai quali deve avvenire il pagamento, invece, la norma non ha come presupposto che l'azienda abbia continuato ad operare in una prospettiva di continuità, e ciò ha indotto alcune opinioni a ritenere che essa si applichi anche alle operazioni compiute durante la fase liquidatoria, anche se la giurisprudenza di merito sembra essersi pronunciata in senso opposto. Il presupposto di più difficile inquadramento è costituito dai «termini d'uso» (Nigro, 940), risultando in primo luogo incerto se l'espressione vada riferita alla fornitura di beni o servizi, oppure ai pagamenti veri e propri (Spiotta, 1560), oppure ad entrambi i profili (Cavallini, 194). Prevale quantomeno in giurisprudenza l'opinione secondo cui la locuzione andrebbe riferita ai pagamenti, ed andrebbe intesa come riferita alle modalità convenute in precedenti rapporti negoziali, ovvero alle modalità convenute proprio per la fornitura oggetto del pagamento oggetto, ovvero, in mancanza di tali parametri, alla prassi praticata nel settore e sul territorio (Limitone, 854). La conseguenza sarebbe l'inoperatività dell'esenzione nei casi in cui le modalità di pagamento siano state modificate proprio per far fronte a difficoltà del debitore, oppure si siano venute a discostare da quella che era la pratica precedente operante tra debitore stesso e i suoi creditori (Spiotta, 1561). Parimenti, sembrano esclusi dall'ambito di protezione della norma i pagamenti effettuati a seguito di solleciti o addirittura di diffide; effettuati con ampio ritardo rispetto alle scadenze inizialmente convenute (Cavallini, 195); eseguiti con mezzi e forme di pagamento diversi da quelli pregressi, e tendenti a garantire al creditore un più sicuro incasso (Cavallini, 195; Spiotta, 1562; Limitone, 854). Risulta invece discusso se l'esenzione possa applicarsi anche i pagamenti effettuati a favore dei professionisti, in quanto a fronte di voci favorevoli nella dottrina (Spiotta, 1563) si registrano orientamenti più restrittivi della giurisprudenza. L'operatività dell'esenzione prescinde del tutto dallo stato soggettivo del terzo che riceve il pagamento, con la conseguenza che quest'ultimo sarà irrevocabile anche quando chi lo ha ricevuto fosse nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore, ad ulteriore conferma del fatto che la norma non tutela tanto i creditori, quanto dell'esigenza del debitore di salvaguardare la propria attività imprenditoriale. In materia di esonero dalla revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati dal fallito di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall., con l'espressione «pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso», il legislatore ha inteso riferirsi esclusivamente al rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al fine di escludere la causa di esonero dalla revocabilità dei pagamenti, a qualsiasi mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come complessive modalità di pagamento, che sia intervenuta nell'ambito della singola vicenda negoziale. (Cass. I, n. 25162/2016). Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. ai «termini d'uso», ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (Cass. I, n. 27939/2020; Cass. I, n. 7580/2019; Cass. n. 24802/2019, Fall., 2019, 1555). La «ratio» dell'esenzione di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 67, è quella di tutelare l'interesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa, garantendo il consolidamento di pagamenti ricevuti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e nei termini d'uso, in quanto pagamenti oggettivamente tali da non far sorgere sospetto sulla solvibilità del debitore; pertanto, non possono essere considerati nei termini d'uso i pagamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze convenute dalle parti all'inizio del rapporto negoziale (Trib. Monza 24 aprile 2012, Fall., 2012, 1004). Il riferimento dell'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. (r.d. n. 267/1942), ai termini d'uso, ai fini della esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione. A tal fine, pertanto, non rileva la prassi di posticipare i pagamenti rispetto ai termini pattizi e legali, secondo tempi non compiutamente definiti e variamente oscillanti, legati alla discrezionalità del debitore (Trib. Trieste 12 settembre 2017). In tema di revocatoria fallimentare, atteso che non sono soggetti a detta azione i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, al fine di stabilire se un pagamento è effettuato nei termini d'uso, occorre considerare che, dalla data di esecuzione della prestazione o di consegna del bene alla data di scadenza del termine indicato in fattura, il pagamento è in ogni momento dovuto, dal momento che, ai sensi dell'art. 1183 c.c., se non è determinato il tempo dell'adempimento, il creditore può esigerlo immediatamente e, dunque, in qualsiasi momento il pagamento dovesse sopraggiungere, interverrebbe in un arco temporale indubbiamente caratterizzato, in diritto, da profili di normalità. Analogamente può dirsi per i pagamenti che dovessero intervenire in un tempo successivo, ma assai prossimo alla scadenza indicata in fattura (Trib. Roma 5 marzo 2015). Le esenzioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), vanno individuate avendo esclusivo riguardo al loro profilo oggettivo e debbono quindi ritenersi operanti anche quando il beneficiario dell'atto compiuto abbia la consapevolezza dell'insolvenza del dante causa. La locuzione «termini d'uso» di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), si riferisce ai pagamenti, e non all'ordinaria attività imprenditoriale (Trib. Torino 4 maggio 2010, Giur. it., 2011, I, 123). L'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. riguarda i soli pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, e dunque non vi rientrano i pagamenti effettuati nel corso della liquidazione della Società (Trib. Napoli 17 maggio 2014, Dir. fall., 2015, 1, 56). In tema di azione revocatoria fallimentare, sono esenti ai sensi della lettera a) del terzo comma dell'art. 67, solo i pagamenti relativi a forniture di beni e servizi attinenti alla vita ordinaria e corrente dell'impresa, a condizione che siano eseguiti «nei termini d'uso»; ne restano esclusi quelli afferenti ad operazioni straordinarie e/o estranee all'oggetto tipico dell'attività d'impresa ed all'ordinario esercizio dell'azienda e quindi non vi rientra l'incarico conferito al consulente finanziario per la ristrutturazione dei debiti e l'attivazione di una procedura concorsuale (Trib. Bergamo 14 dicembre 2012, Fall., 2013, 371). Ai fini dell'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, quest'ultima espressione involge sia il profilo delle modalità, sia quello del tempo del pagamento. La causa di esenzione in parola postula dunque l'utilizzo dei mezzi solutori ordinari ed il rispetto dei termini di pagamento originariamente convenuti tra le parti, ovvero resi oggetto di convenzione successiva, esplicitata ovvero chiaramente desumibile dall'analisi del comportamento delle parti; pertanto, non è sufficiente invocare l'abitualità dei ritardi e il ripetuto mutamento dei mezzi di pagamento quali manifestazioni rivelatrici di un uso in essere tra le parti, occorrendo invece la prova dell'esistenza di una nuova volontà negoziale, anche tacita, ipotesi ben diversa dalla tolleranza di fatto delle ripetute deviazioni del debitore dalle previsioni dello schema contrattuale (Trib. Milano 16 luglio 2013, Fall., 2013, 12, 1500; Trib. Milano 24 dicembre2012; Trib. Milano 3 maggio 2012). In tema di azione revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso non può essere applicata ai pagamenti effettuati con prassi patologiche e/o con forme anomale non concordate fra le parti al momento della stipula del rapporto negoziale e con una tempistica difforme da quella normalmente praticata tra le parti stesse (Trib. Bergamo 26 aprile 2013, Fall., 2013, 7, 901). Il pagamento di spese legali effettuato a seguito di pignoramento presso terzi non rientra nell'ipotesi di esenzione dalla revocatoria, di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), in quanto anormale (Trib. Napoli 24 febbraio 2012, Fall., 2013, 4, 469). I pagamenti in contanti effettuati alla cassa di un cash and carry sono eseguiti con un mezzo fisiologico ed ordinario nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti sicché non sono revocabili perché eseguiti nei termini d'uso di cui alla lettera a del terzo comma dell'art. 67 (Trib. Salerno 4 novembre 2013). Il pagamento di “diritti aeroportuali” e “servizi di handling”, effettuato da una società a partecipazione pubblica di trasporto aereo ad una società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto beneficia dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., rientrando nel concetto di “esercizio dell'attività d'impresa” contemplato dalla norma (Cass. I, n. 12837/2023). Lettera b ): le rimesse su conto corrente bancario L'attuale formulazione della previsione ricalca in gran parte la disciplina scaturita dalla Riforma 2005, la quale, peraltro, aveva generato verosimilmente l'impatto più radicale sulla gestione dei fallimenti, contribuendo ad un drastico ridimensionamento delle revocatorie bancarie, peraltro giustificato da alcuni interpreti con l'uso eccessivo che di tale strumento era stato fatto in passato, inducendo alcuni a parlare di uso talora strumentale e spregiudicato (Scognamiglio, 654). La disposizione va letta – sul piano funzionale – congiuntamente con l'art. 70 (ora art. 171 c.c.i.i.) (Limitone, 855), anche se – nonostante altre opinioni (riassunte in Limitone, 857) – mentre la prima dovrebbe valere ad evidenziare le rimesse revocabili in astratto (in quanto tali da aver ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria), la seconda dovrebbe valere ad individuare l'esito concreto della revocatoria (Spiotta, 1575), subordinando l'accoglimento della stessa al fatto che, una volta operata la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca (nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza) e l'ammontare residuo delle stesse (alla data in cui si è aperto il concorso), emerga un saldo attivo che dovrebbe costituire il montante finale della condanna conseguente all'accoglimento della revocatoria. La conseguenza è che la somma concretamente oggetto della revocatoria potrà essere ben inferiore alla sommatoria delle rimesse astrattamente revocabili (Cavallini, 216); e che potranno aversi ipotesi in cui, pur in presenza di rimesse revocabili in astratto, nel concreto la revocatoria non potrà essere accolta in quanto, per effetto della successiva nuova lievitazione dell'indebitamento verso l'istituto di credito, l'effettuazione di calcolo verrà a dare un saldo addirittura negativo. Di qui la constatazione per cui, per essere revocabile, la rimessa, oltre a presentare i caratteri di cui alla previsione in esame, deve, in sostanza, anche essere definitiva (Bonfatti 2016, 538; per un'analisi Scognamiglio, 683, 684), giacché la rimessa che sia stata «superata» da un successivo indebitamento, risulta in concreto non revocabile (cfr. art. 70). L'esenzione è riferita alle «rimesse» effettuate su un conto corrente bancario: il Codice viene a conservare un'espressione in parte atecnica, sicuramente sconosciuta all'originaria versione della Legge Fallimentare (Cavallini, 202). La rimessa è intesa come operazione di accreditamento contabilizzata in «avere» sul conto corrente (Scognamiglio, 674), e cioè un atto che ha natura contabile e che non può equipararsi ad un pagamento vero e proprio (Aa.Vv., 716; Cavallini, 207; Spiotta, 1569). Tale circostanza, unita all'impiego della locuzione «esposizione debitoria» (ora «esposizione del debitore») ha indotto alcuni. Sotto il vigore della Legge Fallimentare. a ritenere che la norma segni un superamento dell'impostazione seguita dalla giurisprudenza prima della riforma, ed in particolare di una visione disaggregata delle singole operazioni sul conto corrente, a favore di un approccio che si concentri sull'andamento complessivo dell'esposizione del fallito (Aa.Vv., 716; Spiotta, 1570; Scognamiglio, 684 ss.). Le operazioni oggetto dell'esenzione sono quelle che concernono un conto corrente bancario, e quindi un conto su cui possono essere effettuate in numero indeterminato operazioni di segno contrapposto (Scognamiglio, 673), con la conseguenza che nella nozione non rientrerebbero i conti che abbiano diversa regolamentazione contrattuale (Cavallini, 208), come i conti non accompagnati dalla consegna di libretti di assegni (Spiotta, 1570), i «conti tecnici» con finalità di evidenza contabile (Scognamiglio, 673). Proprio la illimitata (quanto a numero di operazioni possibili) operatività del conto dovrebbe condurre a ritenere che l'esenzione non operi più quando il conto sia stato «congelato», con possibilità unicamente di operazioni di segno positivo, essendo tale operatività estranea a quella fisiologica del conto corrente (Spiotta, 1571; Scognamiglio, 674). Nella versione originaria del Codice (ereditata dalla Legge Fallimentare) i punti nodali della previsione, tuttavia, erano costituiti dai parametri della «consistenza» e della «durevolezza», i quali devono sussistere affinché la singola rimessa sia revocabili (Spiotta, 1571). La dottrina formatasi sotto il vigore della Legge Fallimentare, aveva osservato che – ferma restando una certa infrequenza delle ipotesi in cui i due caratteri potevano sussistere – la determinazione del concetto di «consistenza», appariva necessariamente relativa (Aa.Vv., 719; Cavallini, 208) e poteva essere legata sia al valore dell'esposizione debitoria al momento della rimessa (e quindi ad una valutazione della proporzione tra le due poste); sia all'entità media delle rimesse; sia alla considerazione unitaria che può essere fatta di una pluralità di rimesse, purché le stesse potessero essere considerate in via unitaria e conducessero ad una riduzione dell'esposizione debitoria (Limitone, 856). Ne emergeva comunque un dato normativo che lasciava una notevole discrezionalità di giudizio, ed era conseguentemente fonte di incertezze (Spiotta, 1571; Scognamiglio, 671). Sono queste, verosimilmente, le ragioni che hanno indotto il Legislatore ad intervenire in sede di «decreto correttivo» (d. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), espungendo dalla previsione i parametri della consistenza, e lasciando quindi il solo parametro della durevolezza (Nigro, 938). L'effetto dell'innovazione è potenzialmente significativo, in quanto viene ad attrarre nell'area della revocabilità anche rimesse di ridotto ammontare, anche se si deve considerare che, nella permanenza dell'altro parametro, si porrà in modo più problematico l'accertamento di come rimesse di valore non ingente – nell'ambito di un conto che registri molti movimenti – possano determinare una diminuzione «durevole» dell'esposizione. Permangono invece i problemi interpretativi posti dal requisito della «durevolezza» (Nigro, 940), il cui senso è stato, di volta in volta, interpretato sia come apprezzabile stabilità della rimessa; sia come idoneità a realizzare un rientro nell'intenzione delle parti; sia nell'assenza, per un adeguato lasso di tempo, di successivi prelievi (Limitone, 857), salvi i casi in cui ci si trovi di fronte a rimesse c.d. «bilanciate», e cioè a rimesse che abbiano la funzione di creazione di una specifica provvista per un'operazione speculare a debito (Cavallini, 209; Limitone, 857). Su questa problematica interpretativa si innesta, poi, quella inerente l'art. 171 (già art. 70 l. fall.), che da alcuni è visto come norma che integrerebbe la previsione in esame, di fatto esplicitando il contenuto di quella che (in origine) si sarebbe dovuta considerare un'endiadi, cioè la «consistenza e durevolezza» (per un'analisi critica Cavallini, 215; Spiotta, 1572), laddove la lettura preferibile pare restare quella che riferisce l'art. 70 al profilo della individuazione del limite massimo dell'obbligo restitutorio conseguente alla revoca (Limitone, 857; Spiotta, 1575). Ferma restando la difficoltà di individuare una nozione univoca di (consistenza e) durevolezza, la dottrina, sotto il vigore della Legge Fallimentare, aveva proceduto ad individuare alcune singole, specifiche ipotesi di frequente ricorrenza, le quali tuttavia dovranno in futuro misurarsi con il venir meno del parametro della consistenza. È condivisibile l'opinione che afferma la revocabilità dei pagamenti affluiti su un conto corrente chiuso, a decurtazione del suo saldo passivo, in quanto in questo caso risulta esclusa qualunque prospettiva di ricostituzione di una disponibilità, che ormai non esiste più; così come sono revocabili le rimesse che abbiano integrato in modo evidente un rientro programmato dall'esposizione debitoria, quand'anche il conto corrente non sia stato del tutto «congelato» (Spiotta, 1577). Come già detto in precedenza, dovranno invece ritenersi sottratte alla revocatoria le rimesse cosiddette «bilanciate» e cioè le rimesse effettuate al solo scopo di costituire la provvista per consentire alla banca, quale mandatario del correntista, di effettuare pagamenti per suo conto (Spiotta, 1577; Limitone, 858), anche se va registrato un orientamento della giurisprudenza piuttosto restrittivo, il quale fa dipendere l'affermazione del carattere bilanciato della rimessa alla presenza di parametri rigorosi, quale la coincidenza quantitativa tra rimessa e successivo pagamento, nonché la sovrapposizione o immediata prossimità delle date in cui vengono effettuate le due operazioni. Nell'ambito di operatività dell'esenzione, poi, dovrebbero rientrare anche le rimesse che rispondano ad un funzionamento fisiologico del servizio di cassa strumentale alla normale operatività di un'impresa (Cavallini, 210), nonché le operazioni di giroconto e di azzeramento e storno di una passività di natura meramente contabile mentre risulterà revocabile il giroconto con funzione solutoria (Spiotta, 1577, 1578). La disciplina dell'esenzione ha indotto molti a ritenere che il regime normativo comporti un superamento della distinzione (ampiamente utilizzata in passato dalla giurisprudenza) tra conti correnti «affidati» e conti correnti «scoperti» (da cui si faceva derivare la revocabilità delle sole rimesse che fossero affluite su un conto scoperto privo di affidamento, o il cui limite di affidamento fosse stato superato), in quanto anche nell'ipotesi di conto affidato ben risultano configurabili rimesse caratterizzate dalla durevolezza, nel caso in cui il conto, benché formalmente assistito dal fido, resti di fatto inutilizzato dal correntista per un rilevante periodo di tempo (Cavallini, 206; Spiotta, 1579; Scognamiglio, 675 ss.). Non mancano, tuttavia, opinioni favorevoli alla persistente rilevanza della distinzione, che potrebbe essere dedotta dal riferimento normativo alla «esposizione debitoria», locuzione che potrebbe essere intesa come riferita ad una situazione di scopertura vera e propria del conto (Aa.Vv., 717). Accanto a tali tematiche, si pone poi il problema del trattamento di operazioni come il giroconto o l'azzeramento e storno di una passività di natura meramente contabile, le quali che lascino immutato il saldo passivo e la complessiva esposizione debitoria, e che secondo alcuni dovrebbero essere esenti da revocatoria (per una ricostruzione Limitone, 857). Diversamente, dovrebbero essere revocabili accreditamenti provenienti, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al c/c ordinario, allorché esse siano state utilizzate in via di fatto per ridurre o eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, costituendo il conto anticipi una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente (Limitone, 858). Accanto ai problemi sostanziali, poi, vanno considerati anche i risvolti processuali, inerenti, in particolare sia l'individuazione dell'oggetto della domanda, sia gli aspetti probatori. Quanto al primo aspetto va rammentato che, se è vero che la giurisprudenza ha ritenuto sufficientemente determinato l'atto introduttivo della revocatoria che non venga ad individuare in modo chiaro le singole, specifiche rimesse oggetto della domanda, ma faccia riferimento al periodo sospetto nel suo complesso, è anche vero che nell'ottica nel modello di revocatoria ereditato dal Codice, sembrerebbe imporsi come contenuto necessario della citazione l'indicazione dell'importo del rientro e delle singole rimesse che presentano i requisiti di revocabilità (Aa.Vv., 718), considerato anche il fatto che la giurisprudenza sembra ancora ragionare nel senso che ciascuna rimessa è oggetto di una distinta revocatoria. Il tutto, con l'ovvia conseguenza che anche la prova dei presupposti dovrà essere fornita in relazione a ciascuna delle rimesse impugnate. Sempre dalla elaborazione della giurisprudenza è possibile ricavare la conclusione per cui la deduzione della natura non solutoria delle rimesse costituisce mera deduzione, e non comporta l'ampliamento del tema del giudizio, con la conseguenza della deducibilità di tale profilo in grado di appello, e della sua rilevabilità anche d'ufficio. Dopo che la giurisprudenza di merito sembrava essersi divisa tra pronunce che ribadivano la persistente validità della distinzione tra conto passivo e conto scoperto (Trib. Udine 16 aprile 2012, in Fall., 2012, 880; Trib. Milano 21 luglio 2009, in Dir. fall., 2010, II, 360) e pronunce che invece opinavano che nell'azione revocatoria regolata dagli artt. 67 e 70, l. fall. – così come modificati dal d.l. n. 35/2005, poi convertito in legge dalla l. n. 80/2005 – risultasse del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto, e che l'unico elemento che assumeva ormai rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria fosse costituito dalla riduzione consistente e durevole riduzione dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido (Trib. Napoli 2 novembre 2012, in Corr. mer., 2013, 3, 248; Trib. Udine 24 febbraio2011, in Fall. 2011, 632; Trib. Bologna 4 agosto 2011), la Cassazione ha invece ribadito anche di recente il principio per cui l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267/1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80/2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza (Cass. I, n. 23095/2023; Cass. I, n. 277/2019, FI, 2019, I, 2444). Non va tuttavia dimenticato che in precedenza la Corte aveva affermato che le rimesse in conto corrente bancario consistenti in operazioni di accreditamento dirette al mero ripristino della provvista – e, dunque, insuscettibili di essere configurate come atti di pagamento ai fini dell'esonero previsto dall'art. 2901, comma 3 c.c. – non sono revocabili ex art. 66 l. fall., pena l'elusione del sistema revocatorio risultante dalle previsioni di cui agli artt. 65 e 67 l. fall. (Cass. IV, n. 23101/2016). Peraltro, di recente, la Cassazione ha chiarito che l'ipotesi di cui all'art. 67, comma 3 l. fall., presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive mentre, qualora il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3, l. fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (Cass. I, n. 34494/2023). Il profilo su cui la giurisprudenza ha concentrato la propria attenzione è stato quello della individuazione dei criteri per qualificare come «consistente» e «durevole» la diminuzione dell'esposizione per effetto delle rimesse, approdando ad esiti non sempre omogenei. Ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario nella disciplina riformata a seguito del d.l. n. 35/2005, il requisito della consistenza (ormai non più rilevante) non deve esprimersi in valore assoluto, ma è relativo, e dunque deve tenersi conto dell'andamento fisiologico del conto corrente, valutando ogni singola rimessa e verificando se la stessa abbia un'incidenza percentuale superiore alla media, sul saldo, calcolati l'importo medio delle rimesse ed il saldo medio del conto corrente post, rimessa; tra le rimesse così individuate come «consistenti», possono considerarsi durevoli non solo quelle che abbiano determinato un rientro definitivo della banca, ma anche quelle rispetto alle quali le successive operazioni di prelevamento o utilizzo del conto siano avvenute dopo un intervallo di tempo anomalo; una volta individuate, secondo tali criteri, le operazioni revocabili, qualora il loro ammontare complessivo sia inferiore alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto delle pretese della banca, nel periodo nel quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso, la condanna restitutoria deve essere limitata a tale minore importo (Trib. Torino 21 febbraio 2014, in Fall., 2014, 5, 597). Le rimesse su conto corrente bancario possono essere revocate non già se consistenti e durevoli in sé, ma solo se hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria. Per determinare durevolezza e consistenza delle rimesse può utilizzarsi il modello matematico della media: tutto ciò che è sopra la media delle rimesse è rilevante al fine di assumere i connotati di durevolezza e consistenza. Ai fini dell'individuazione delle rimesse che abbiano ridotto l'esposizione debitoria verso la banca in modo consistente e durevole, soggette a revocatoria ai sensi dell'art. 67, secondo e terzo comma, lett. b), il giudice deve individuare l'importo di quelle medie affluite sul conto nel periodo sospetto, il saldo medio determinatosi a seguito delle rimesse e la durata media della loro permanenza in conto corrente, qualificando come revocabili i versamenti che abbiano avuto una incidenza percentuale sul saldo e una durata sul conto superiori (Trib. Milano 25 maggio 2009, in Fall., 2010, 602). Ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 35/2005, i requisiti della consistenza e della durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria del correntista vanno valutati in termini relativi, non assoluti; la consistenza può essere ravvisata per ogni rimessa di importo superiore al 10% della somma corrispondente alla differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel periodo sospetto e quella riscontrata al momento di apertura del concorso; la durevolezza va invece intesa quale apprezzabile stabilità, nel tempo, dell'effetto solutorio, che non ricorre solo qualora non vi siano stati successivi prelievi, né in tutti i casi in cui la rimessa non sia «bilanciata», ma ogniqualvolta essa abbia ripianato l'esposizione debitoria in misura eccedente rispetto alla ordinaria frequenza della movimentazione del conto (Trib. Milano 27 marzo 2008, in Fall., 2008, 718). In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di atti aventi carattere solutorio e, dunque, la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall'ordine delle operazioni risultante dall'estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto, sicché in mancanza di tale prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti (Cass. I, n. 6042/2016; Cass. I, n. 7158/2012). In tema di revocatoria di rimesse su conto corrente bancario, in presenza di più operazioni infragiornaliere sul conto corrente ed in mancanza di prova sulla loro effettiva cronologia, devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti (Trib. Milano 16 luglio 2012, in Fall., 2012, 1389). In caso di operazioni infragiornaliere, salvo che la parte di volta in volta interessata fornisca la prova della effettiva cronologia dei singoli movimenti, può essere ragionevolmente utilizzato l'ordine delle operazioni rappresentato nell'estratto conto fornito dalla banca, a nulla rilevando il saldo di fine giornata, tanto più se si tiene conto del fatto che l'estratto che rappresenta le operazioni compiute nella medesima giornata è stato redatto dalla stessa banca, che non può pertanto eccepire la successione cronologica, soprattutto in mancanza di contestazione da parte della Società correntista (Trib. Napoli 7 gennaio 2010, in Fall., 2010, 624). La revocatoria dei versamenti in conto corrente bancario ha il suo presupposto di fatto nell'esistenza di un pagamento, eseguito dal correntista o da terzi ed accreditato dalla banca, con conseguente riduzione del credito di questa nei confronti del correntista medesimo. In particolare, l'accredito su di un conto anticipi (derivante dal pagamento dei titoli) ha effetto solutorio del credito della banca derivante dall'anticipo sugli effetti o sulle fatture versate in precedenza dal cliente, solo laddove esso abbia la sua provvista nell'utilizzazione di danaro di quest'ultimo o, in mancanza, nel pagamento dei titoli da parte di un terzo. Qualora nessuna di tali ipotesi si verifichi, perché il credito esigibile della banca, annullato su di un conto passivo, sia stato riportato, per il medesimo importo, a debito del cliente su un altro conto passivo non affidato, l'operazione assume, invece, mero valore contabile, non estinguendo alcun debito del cliente, né riducendo l'esposizione della banca, onde difettano i presupposti di applicabilità dell'art. 67, comma 2 l. fall. (Cass. I, n. 19108/2012). Più di recente è stato affermato che le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, ove vengono annotati in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo (Cass. I, n. 6575/2018). Ai fini della revocabilità di rimesse solutorie, effettuate sul conto corrente del debitore principale poi fallito dal terzo, occorre verificare il negozio giuridico nel quale la rimessa trova causa, essendo il versamento del terzo «ex se» un atto neutro, con valenza meramente contabile; pertanto, nel caso in cui la banca, accreditando sul conto l'importo relativo, adempia alla propria obbligazione nascente dal contratto di appalto di servizi con il correntista e si assolva, in tal modo, solo alla funzione di registrazione contabile della compensazione legale, ai fini dell'estinzione del debito del correntista verso la banca medesima, l'iscrizione non determina una rimessa revocabile, poiché vi è autonomia tra il rapporto di conto corrente e quello d'appalto e l'effetto solutorio non è conseguenza dell'iscrizione, ma si situa ex art. 1243 c.c. nel momento della coesistenza dei debiti e crediti, in presenza dei requisiti di liquidità ed omogeneità (Cass. I, n. 20753/2011). In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non ha proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento; a tali condizioni impeditive deve aggiungersi quella che il terzo non abbia effettuato il pagamento per adempiere un'obbligazione relativa ad un debito proprio (Cass. I, n. 4553/2011; Cass. I, n. 3583/2011). Il creditore convenuto in revocatoria è onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito (Cass. I, n. 22247/2013; Cass. I, n. 13549/2012). In tema di revocatoria fallimentare, in caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (Cass. I, n. 13510/2015). Qualora, tramite un'operazione di giroconto, la somma erogata in via di anticipazione da una banca su un conto corrente di corrispondenza, a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine da parte del cliente, venga riaccreditata su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente, l'operazione non assume natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, venendo l'accreditamento utilizzato ad estinzione dello scoperto, con la conseguenza che la rimessa è soggetta a revocatoria fallimentare. Né rileva, in senso contrario, che le anticipazioni siano avvenute a fronte dello sconto di effetti non andati a buon fine, trattandosi, anche in questo caso, di somme erogate dalla banca su di un apposito conto, poi confluite sul conto corrente scoperto per ridurne l'esposizione (Cass. I, n. 3507/2013). In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, la natura solutoria delle relative operazioni, necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2 l. fall. (se eseguite nel periodo sospetto e ricorrendo la scientia decoctionis dell'accipiens), ricorre anche nell'ipotesi in cui gli accreditamenti provengano, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché esse siano state utilizzate in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, quello ordinario, e non assumendo alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo. Tale conto, infatti, costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente; ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto, i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso – si compensano ex art. 56 l. fall. e, pertanto, le relative rimesse non hanno carattere solutorio, divenendo, invece, assoggettabili alla predetta azione revocatoria quando, come nella specie, le somme oggetto dell'originaria anticipazione siano state poste nella disponibilità del correntista sul conto corrente ordinario scoperto (Cass. I, n. 13449/2011, in Fall., 2011, 1299; Trib. Milano 22 gennaio 2013). Le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 l. fall., quando il conto stesso risulti scoperto secondo il criterio del saldo disponibile, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca. Ne consegue che, in presenza di operazioni di sconto di titoli cambiari con accredito del netto ricavo sul conto corrente, tale saldo va determinato considerando che il cliente acquista l'immediata disponibilità del denaro, accreditato sul conto corrente a fronte della cessione del credito verso terzi, e che l'eventuale mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto (Cass. I, n. 15605/2014). In tema di azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, a seguito della riforma, non occorre più verificare se la singola rimessa sia pervenuta su conto passivo «scoperto», ma occorre verificare se vi sia stata una attività di riduzione del saldo passivo intervenuta in modo «durevole» e «consistente», nel senso che la riduzione dell'esposizione debitoria deve essere stata progressiva, tendenzialmente unidirezionale e di ammontare non trascurabile, avuto riguardo all'ammontare delle rimesse ed all'interesse della massa fallimentare al recupero delle somme andate a beneficio di un solo creditore (banca), anziché di tutti (Trib. Reggio Emilia 13 maggio 2016, in Fall., 2016, 8, 9, 1009). In ipotesi di anticipazioni bancarie disposte in favore di Società poi fallita ed assistite da contestuali cessioni di crediti da parte di quest'ultima, sono suscettibili di revocatoria, ex art. 67, comma 2 l. fall., ove eseguiti nel periodo sospetto e ricorrendo la scientia decoctionis dell'accipiens, gli accrediti sui conti correnti della cedente di somme costituite dai pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti nella misura in cui eccedano le anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate, essendo indubitabile che tali eccedenze siano state utilizzate dalla banca per ridurre l'esposizione debitoria della menzionata Società nei suoi confronti (Cass. I, n. 17268/2013). Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, comma 2 c.c., non è configurabile, nei rapporti tra banca e accreditato, come bonifico accreditato su ordine del compratore, ma costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito. Ne consegue che, ove l'accredito sia eseguito su un conto corrente scoperto esistente presso la medesima banca, tra il credito del venditore derivante dal rapporto di conferma ed il suo debito per scoperto di conto corrente si ha compensazione parziale, conforme alla previsione dell'art. 56, comma 1 l. fall., insuscettibile, quindi, di revocatoria fallimentare (Cass. I, n. 13658/2013). In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego (Cass. I, n. 3316/2012). Più di recente è stato affermato che la natura non solutoria delle rimesse bancarie affluite su un conto scoperto postula la prova dell'esistenza di una pattuizione idonea ad impedire al credito della banca di palesarsi esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento. Detta prova, che è onere della banca fornire, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da facta concludentia, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale (Cass. I, n. 13175/2020). In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da facta concludentia, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale (Cass. I, n. 19751/2017; Cass. I, n. 1834/2011; Trib. Milano 27 febbraio 2013, Fall., 2013, 767). In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti da una banca a fronte dell'anticipazione in favore del fallito dell'importo dei crediti da questi vantati verso terzi, occorre distinguere l'ipotesi in cui all'anticipazione si accompagni, come nella specie, un mandato irrevocabile all'incasso del credito, da quella in cui essa abbia luogo come corrispettivo della cessione stessa, di cui è elemento necessario il trasferimento immediato della titolarità del credito stesso e non, come nel mandato, il mero conferimento alla banca della legittimazione alla sua riscossione, con titolarità che permane in capo al creditore; pur se entrambi utilizzati a scopo di garanzia, nel mandato irrevocabile all'incasso tale funzione si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito. Ne consegue che, non integrando il mandato stesso una cessione di credito con funzione di garanzia, gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 l. fall., indipendentemente dalla revocabilità del mandato e, per accertare la loro effettuazione nel periodo sospetto, si deve tener conto non della data in cui, a fronte della consegna delle fatture alla banca, ha luogo il predetto conferimento del mandato, ma di quella, successiva, in cui le fatture stesse sono saldate dai debitori, e le relative rimesse affluiscono nel conto corrente intestato alla Società fallita (Cass. I, n. 9387/2011). In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie in conto corrente, il modulo operativo detto « point of sale » (POS), consentendo al correntista di far affluire sul proprio conto corrente pagamenti effettuati da clienti con carta di credito, determina il verificarsi di un pagamento, che, in quanto tale, è potenzialmente oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 67 l. fall. (Cass. I, n. 15781/2010). Con una pronuncia che sembra destinata a risolvere definitivamente il problema dei parametri di determinatezza della domanda concernente la revocatoria delle rimesse in conto corrente, le Sezioni Unite hanno statuito non è affetto da nullità, per insufficiente indeterminazione dell'oggetto della domanda, l'atto di citazione della curatela fallimentare avente ad oggetto la domanda di revoca di atti negoziali e di pagamenti eseguiti dalla Società, qualora, seppure imprecisati gli atti a titolo oneroso dei quali si chiede la revoca ex art. 67, n. 1, così come i pagamenti con mezzi anomali asseritamente riconducibili alla previsione dei successivi nn. 2 e 3, risultino ben individuati i pagamenti che si assumono revocabili ai sensi del comma secondo della richiamata previsione normativa, i quali, sebbene indicati in modo ridondante ed impreciso nelle conclusioni dell'atto introduttivo, siano, tuttavia, inequivocabilmente riferibili anche a versamenti in conto corrente specificamente indicati. In tal senso nemmeno si riflettono sulla individuazione dell'oggetto della domanda di revoca di quei pagamenti la circostanza che la curatela attrice abbia chiesto la revoca di pagamenti intervenuti in un arco di tempo superiore all'anno che ha preceduto il fallimento, né quella che possa esservi incertezza sugli estremi temporali del periodo entro il quale i pagamenti eseguiti dalla Società poi fallita sarebbero eventualmente revocabili, giacché siffatti elementi investono unicamente la questione della fondatezza (totale o parziale) della domanda di revoca (la quale resta del tutto impregiudicata) e non impediscono al convenuto istituto di credito di comprendere i pagamenti dei quali sia richiesta la revoca (Cass. S.U., n. 8077/2012). La pronuncia delle Sezioni Unite ha trovato successiva conferma nell'affermazione per cui in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, l'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendersi in considerazione è idonea a rendere il convenuto in revocatoria edotto della pretesa azionata e ad escludere, pertanto, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando necessaria, ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi, anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista (Cass. I, n. 1802/2013). Anche successivamente è stata esclusa la nullità Non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4, e 164, comma 4 c.p.c. della citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario, benché priva dell'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (con indicazione anche dell'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte (Cass. VI, n. 9610/2018). Più di recente, tuttavia, è stato reiterata la puntualizzazione per cui nell'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono quelle ritenute revocabili, essendo fondate su fatti costitutivi diversi, sicché, ove nell'atto di citazione sia stata richiesta la revoca di un loro determinato numero, individuato attraverso il rinvio ad una consulenza di parte, costituisce inammissibile domanda nuova, la pretesa di ottenere l'inefficacia di altre rimesse in sede di precisazione delle conclusioni, ancorché nei limiti della somma complessiva di cui si è invocata la condanna con l'atto introduttivo della lite (Cass. I, n. 25852/2019; in precedenza Cass. I, n. 13767/2015). In tema di revocatoria fallimentare, non costituiscono ampliamento del thema probandum e decidendum e sono, pertanto, ammissibili anche in grado di appello, le deduzioni difensive della banca in ordine alla natura non solutoria delle rimesse (Cass. I, n. 2536/2015). Nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie, si è ritenuto che la negazione della natura solutoria delle rimesse impugnate non integra un'eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, la cui mancanza, quindi, può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed eccepita anche in sede di gravame, sempre che le circostanze da cui risulti emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali e la relativa deduzione, in quanto volta ad ottenere la riforma della sentenza appellata, sia contenuta nel relativo atto d'impugnazione (Cass. I, n. 20810/2014). Profilo distinto, anche se collegato, concerne invece l'onere probatorio che grava sulla banca che eccepisca la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, dal momento che la banca stessa non può fondare la relativa prova sulle sole risultanze dell'estratto del libro fidi, il quale, al più, attesta l'esistenza della delibera della banca alla concessione di un finanziamento; né tale conclusione viola l'art. 2710 c.c. – il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa – presupponendo l'applicazione della norma in parola che le risultanze delle quali la parte intende avvalersi siano contenute in uno dei libri contabili obbligatori (Cass. I, n. 19751/2017). L'art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo (Cass. I, n. 11017/2013; Cass. I, n. 13445/2011). In tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti (Cass. I, n. 13308/2018). Lettera c ): vendita «a giusto prezzo» della «prima casa» e della sede La ratio della previsione è quella di evitare di estendere la revocatoria ad ipotesi in cui è in gioco anche la tutela del diritto di rilevanza costituzionale all'abitazione (Limitone, 859) e la tutela del risparmio (Cavallini, 217; Corsi, 627), peraltro sulla scorta di una esperienza pregressa di segno opposto, che aveva visto l'applicazione rigorosa della revocatoria tradursi in una ripartizione del rischio di insolvenza anche su piccoli risparmiatori. L'esenzione opera in presenza di una compravendita o di un preliminare (trascritto ex art. 2645-bis) che siano avvenuti «a giusto prezzo» ed abbiano ad oggetto immobili destinati a costituire la «prima casa» o immobili non abitativi destinati a costituire la sede dell'impresa (Limitone, 859). Ovvio presupposto è che si tratti di atti opponibili alla procedura ex art. 145 (già art. 45 l. fall.: Cavallini, 217), giacché in caso contrario i beni sarebbero direttamente acquisiti dal curatore. Il primo problema interpretativo è, ovviamente, posto dalla locuzione «giusto prezzo», il cui significato può oscillare tra il valore di mercato (Corsi, 627) ed altri parametri, come quello che ammette un'alea del 25%, in consonanza con il parametro fissato per gli atti di disposizione «anomali», anche se non mancano opinioni che fissano il parametro al 20% o a percentuale comunque inferiore o pari al 25%, proprio per evitare una sovrapposizione rispetto all'ipotesi di cui al primo comma (Cavallini, 223). Anche la destinazione ad abitazione principale – che postula che l'acquisto venga effettuato da una persona fisica (Cavallini, 218) – oppure a sede principale dell'impresa – nel qual caso, ovviamente, l'acquisto potrà essere effettuato anche da una società – costituisce parametro di non univoca individuazione, ponendosi in primo luogo il problema di stabilire se tale destinazione – che si sostanzia nel fatto che l'immobile divenga la residenza, anche se non anagrafica (Cavallini, 219) – debba realizzarsi immediatamente o dopo un lasso di tempo «ragionevole», considerata anche la previsione di un termine – quello di dodici mesi – fissata dall'art. 10 del d.lgs. n. 122/2005 (Limitone, 859). La norma, in realtà, pone un problema complessivo in ordine ai rapporti con la disciplina del d.lgs. n. 122/2005 (Aa.Vv., 723), la cui applicabilità alla fattispecie in esame, tuttavia, si tende ad escludere (Limitone, 859). Non sembra, in ogni caso, che, per operare, l'ipotesi di esenzione richieda l'espressa menzione della destinazione nell'ambito del preliminare o del definitivo (Limitone, 859). Semmai a rilevare sarà l'effettiva utilizzazione finale del bene, la quale quindi verrà a prevalere anche su eventuali dichiarazioni contenute nell'atto. Si pone poi il problema del trattamento delle ipotesi in cui la destinazione a prima casa o sede dell'impresa sia effettivamente rispettata, ma per un lasso temporale ristretto, o comunque sia venuta meno già al momento della proposizione della revocatoria (Limitone, 859). È da ritenersi che la previsione si applichi anche ad altre fattispecie negoziali idonee a realizzare l'effetto traslativo, come la vendita con patto di riservato dominio, la permuta e la locazione con patto di futura vendita (Cavallini, 217; Limitone, 859). Manca nell'elenco dei soggetti cui l'immobile potrebbe essere destinato a prima abitazione il coniuge, ma appare evidente che un'interpretazione che espellesse quest'ultimo dall'ambito di applicazione della previsione si esporrebbe a censure di incostituzionalità. La modifica del 2007 aveva esteso l'ambito dell'esenzione anche ai contratti preliminari, subordinatamente al fatto che gli stessi fossero trascritti ai sensi dell'art. 2645-bisc.c., ed i cui effetti non siano ancora cessati ai sensi dello stesso art. 2645-bis c.c. comma 3 (Limitone, 860). Anche attualmente il coordinamento con l'art. 10 del d.lgs. n. 122/2005 si dovrebbe poter raggiungere ritenendo che l'art. 10 riguardi i contratti preliminari per immobili da costruire, mentre l'art. 166 si riferisca a contratti preliminari per immobili già edificati e ad uso abitativo (Limitone, 860), anche se non mancano voci che affermano una sovrapposizione tra le discipline (Cavallini, 220). In questo caso si ritiene che la valutazione del giusto prezzo debba avvenire con riferimento alla data del preliminare (Cavallini, 221). L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122/2005, riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore (Cass. VI, n. 3237/2016). Lettera d ): il piano attestato di risanamento Con significativa innovazione rispetto alla Legge Fallimentare, il Codice viene a dettare una specifica, seppur sintetica, disciplina dei piani attestati di risanamento (rectius degli accordi in esecuzione di tali piani) all'art. 56 (e, per i gruppi, all'art. 284), peraltro contribuendo anche alla qualificazione della figura, ricondotta all'ambito degli «strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi» o, per utilizzare la denominazione introdotta con la Dir. UE 1023/2019, «quadri di ristrutturazione preventiva». Il piano, quindi, cessa di essere preso in considerazione unicamente come ipotesi di esenzione dalla revocatoria, per assumere una piena autonomia anche sistematica. Se, conseguentemente, il baricentro dell'analisi sostanziale della figura finisce per essere spostato in sede di commento dell'art. 56 (cui si rinvia), rimangono invece aperti i profili più strettamente inerenti la revocatoria, in quanto la previsione in esame continua a disciplinare il rapporto tra la fase esecutiva dei piani ed il successivo fallimento, permanendo la problematica – già analizzata sotto il vigore della Legge Fallimentare – della esenzione o meno dalla revocatoria degli atti dispositivi poti in essere dall'imprenditore poi assoggettato a liquidazione giudiziale, quando tali atti si siano collocati nella fase esecutiva del piano (Ferro, 885). Si tratta di un profilo che presenta uno specifico impatto anche dal punto di vista del computo dei termini per l'esercizio della revocatoria. Se, infatti, la collocazione sistematica dell'art. 56 c.c.i.i. viene a confermare che la fattispecie in esame non integra una procedura concorsuale, appare evidente che la successiva liquidazione giudiziale non potrà in alcun modo essere collocata in una prospettiva di consecuzione, con la conseguenza che tutti i termini a ritroso per l'esercizio delle varie azioni revocatorie dovranno essere comunque ancorati alla data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, sia tale domanda quella di apertura diretta della liquidazione, sia tale domanda quella inerente un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione con i quali l'imprenditore tenti di fare fronte ad una crisi che il piano attestato non è valso evidentemente a superare. Sotto il vigore della Legge Fallimentare la collocazione della previsione nell'ambito della disciplina della revocatoria aveva giustificato l'opinione che riteneva tale strumento accessibile ai soli imprenditori assoggettabili al fallimento (Ronco, 1200; Corsi, 640) – o almeno l'opinione che il piano assumesse unicamente la rilevanza giuridica che gli veniva riconosciuta dalla legge e cioè l'esenzione da revocatoria ove posto in essere da un imprenditore fallibile (Nardecchia 2016, 1490) – ma non erano mancate opinioni opposte, che ritenevano lo strumento praticabile anche da tipologie di imprenditori sottratti al fallimento, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, non ponendosi un problema di esenzione della revocatoria fallimentare, si sarebbe tuttavia potuta affermare l'esenzione dei pagamenti effettuati nell'ambito di tali piani dalla revocatoria ordinaria (Ronco, 1201). Quest'ultima tesi – che aveva incontrato già una battuta d'arresto con la introduzione di una disciplina della gestione della insolvenza dell'imprenditore non fallibile (l. n. 3/2012) – sembra ormai superata da una duplice circostanza: da un lato l'introduzione, appunto, di una disciplina sostanziale dei piani attestati di risanamento che viene ormai a collocare sistematicamente i medesimi nell'ambito degli strumenti di regolazione destinati alle imprese «maggiori»; dall'altro l'implementazione e l'inserimento sistematico nel corpo del Codice di una specifica disciplina del sovraindebitamento e della liquidazione controllata. Va però osservato che non mancano elementi di indeterminatezza che potrebbero costituire punti di appoggio per una rinnovata riproposizione della tesi che estende l'operatività dei piani di risanamento e della correlata esenzione anche agli imprenditori «minori». Si deve osservare, infatti, da un lato che la Relazione Illustrativa al Codice della crisi afferma espressamente la limitazione di operatività dell'art. 56 agli imprenditori «maggiori» sulla base della considerazione che «il beneficio arrecato dal piano è l'esenzione dall'azione revocatoria», in tal modo utilizzando come argomentazione proprio quello che invece dovrebbe essere l'approdo della dimostrazione (e indirettamente sminuendo il valore complessivo dell'introduzione di una disciplina sostanziale); dall'altro lato, che l'espressa previsione, all'art. 274, della legittimazione del liquidatore nella liquidazione controllata ad esercitare «le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori», sicuramente solleva la questione del rapporto tra tale ultima previsione e la disciplina generale delle azioni di inefficacia e revocatorie, ivi comprese le ipotesi di esenzione (smentendo, almeno in parte la Relazione Illustrativa). La formula di esordio dell'art. 56 sembra, invece, risolvere un altro tema di discussione dottrinale, e cioè se il presupposto oggettivo di operatività della fattispecie del piano fosse un vero e proprio stato di insolvenza, oppure una mera situazione di crisi, dando ragione a coloro che avevano osservato che la stessa finalità del piano evidenziava che in una prospettiva fisiologica esso dovrebbe proprio mirare a evitare che una già esistente situazione di crisi si trasformi in insolvenza irreversibile, o addirittura a consentire all'imprenditore di reagire a squilibri iniziali che ancora non si siano tradotti in vera propria crisi (Ferro, 894; Ronco, 1201; Nardecchia 2016, 1491; Corsi, 640). Perno dell'intera fattispecie è, evidentemente, il professionista attestatore (Ferro, 888), soprattutto in considerazione del fatto che l'esclusione dalla revocatoria non opera in caso di dolo o colpa grave del medesimo. Sul punto l'art. 56 richiama i caratteri di indipendenza sia dall'imprenditore debitore, sia dei creditori che hanno interesse all'operazione di risanamento, conferendo rilevanza anche a rapporti di natura personale, e quindi non solo a vincoli di natura lavorativa o professionale (in relazione all'art. 67 l. fall. Ronco, 1203), salvo che questi vincoli risultino inidonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dello stesso attestatore. La sintesi di molteplici chiarimenti forniti dalla previsione in ordine alla figura del professionista sembra essere quella di individuare quale parametro imprescindibile per l'espletamento dell'incarico quello della indipendenza di giudizio (Aa.Vv., 742; Ferro, 888), anche se tale parametro, per quanto severamente valutato non può tradursi nel richiedere una radicale assenza di relazioni pregresse con il debitore e i terzi, essendo sufficiente che tali relazioni pregresse non siano comunque in grado di intaccare la suddetta indipendenza (Ferro, 889). È lecito a questo punto ritenere che nelle ipotesi in cui l'attestatore risulti a posteriori non aver rivestito tali caratteristiche (Ronco, 1203), si ponga quantomeno il problema di ricondurre il cattivo esito del piano al dolo o alla colpa grave dell'attestatore, pur non essendo possibile affermare l'esistenza di un vero e proprio automatismo tra assenza di indipendenza e inoperatività dell'esenzione. L'operatività del parametro della colpa grave conferma quanto già opinato sotto il vigore della Legge Fallimentare, e cioè l'analisi alla base del giudizio del professionista non può limitarsi ad una superficiale valutazione dei dati contabili, ma deve procedere ad una verifica diretta del riscontro tra tali dati e la realtà concreta, traducendosi in un'attestazione di veridicità (Ferro, 903), pur se limitata ai dati che costituiscono la base di partenza del piano e sono ad esso funzionali (Aa.Vv., 744; Corsi, 648). A tale verifica farà ulteriormente seguito il giudizio di congruità del piano (Nardecchia 2016, 1513), il quale viene a dipendere strettamente da una coerenza complessiva tra dati di partenza e valutazioni prospettiche, in assenza dei quali il tribunale chiamato a giudicare della revocatoria ben potrebbe giungere alla conclusione della idoneità del piano, accogliendo la revocatoria stessa. Mancando completamente una fase giudiziale e non potendo il professionista contare neppure sul confronto dialettico con il commissario giudiziale, come invece avviene nel concordato preventivo, il compito del professionista attestatore risulterà ancora più qualificato, in quanto dovrà esprimersi direttamente sulla fattibilità del piano, affermando la idoneità (seppur in un'ottica di giudizio probabilistico) del piano a pervenire alla risoluzione e superamento dei fattori patologici all'origine della crisi dell'impresa. Da questo punto di vista il riferimento normativo alla «apparente idoneità» (ora trasposto all'art. 56) non diversamente va inteso se non come esplicitazione del carattere necessariamente prognostico del giudizio del professionista, fermo restando che quest'ultimo potrà e dovrà tenere in considerazione anche i fattori sopravvenuti in epoca successiva al confezionamento del piano, verificando se tali fattori non costituiscano già un primo segnale della inidoneità del piano medesimo (Ferro, 903). Anche nella formulazione contenuta nel Codice il dato testuale della previsione evidenzia come siano sottratti a revocatoria solamente gli atti posti «in esecuzione» del piano, risultando conseguentemente logico concludere per la necessità della consapevolezza da parte del creditore dell'esistenza del piano e del collegamento tra esso e l'atto compiuto (sempre per la precedente previsione contenuta nell'art. 67 l. fall. Ronco, 1206). Ciò comporta che, per esclusione, tutti gli atti, pagamenti o garanzie estranei alla prospettazione del piano si collocano al di fuori dell'area di esenzione (Ferro, 898; Ronco, 1206). Conclusione, questa, che evidenzia come il piano debba avere un contenuto necessariamente specifico e puntuale, non potendo risolversi in una mera «dichiarazione di intenti» (Ferro, 898; Corsi, 644). Peraltro, la previsione dell'art. 56 per cui il piano deve esser «rivolto ai creditori» e deve avere data certa evidenzia come nella rielaborazione del Codice il piano sia destinato a comportare un marcato coinvolgimento della platea dei creditori, coinvolgimento ancora più incrementato dall'eventualità della pubblicazione nel registro delle imprese, la quale verrà a fissare in modo netto anche per i terzi gli atti ed i pagamenti funzionalmente rientranti nel piano medesimo. Nel vigore della Legge Fallimentare costituiva problema ulteriore quello di stabilire se l'esenzione operasse anche per quegli atti che, pur previsti nel piano e conformi ad esso, risultassero, nel momento in cui venivano posti in essere, ormai palesemente inidonei a consentire il superamento di quella crisi in cui il piano voleva porre rimedio (Ferro, 894). L'introduzione della previsione per cui l'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia comporta a questo punto che il creditore sarà comunque esposto a revocatoria quando l'inidoneità degli atti sia collegabile al dolo o colpa dell'attestatore o del debitore. La norma non si occupa, invece, dell'ipotesi in cui l'inidoneità non si colleghi a tale dolo o colpa ma derivi anche solo da fattori sopravvenuti non imputabili al debitore o all'attestatore. Una interpretazione a contrario dovrebbe condurre alla conclusione per cui in detta ipotesi l'esenzione continua ad operare ma tale soluzione, se più aderente al dato formale della conformità dell'atto al piano originario e dell'assenza di dolo o colpa dell'attestatore o del debitore, continua ad apparire fortemente distonica nel momento in cui il piano, e gli atti da esso previsti, risultassero così palesemente in idonei dalla rendere gli atti esecutivi stessi vera e propria ipotesi di frode ai creditori (cfr., in relazione all'art. 67 l. fall. Ferro, 895). Si tratta, del resto, di profilo che si ricollega indirettamente alla questione se il debitore, constatata l'eventuale inidoneità del piano, non sia obbligatoriamente posto nell'alternativa tra una modifica dello stesso (Corsi, 649), oppure l'accesso ad una delle altre procedure previste dal c.c.i.i., compresa la liquidazione giudiziale, come peraltro appare deducibile dalla modifica dell'art. 2086 c.c. Da questa affermazione generale dovrebbero discendere alcune conseguenze più specifiche in ordine alla individuazione dell'ambito di esenzione. L'evidente collegamento tra piano e atti dispositivi del debitore, ad esempio, dovrebbe condurre ad escludere la possibilità di estendere l'effetto di neutralizzazione anche ad atti compiuti da terzi (Ferro, 891), nonostante la presenza di voci contrarie. Per contro, anche le garanzie fornite dal debitore per debiti altrui, ove le stesse si collochino in modo coerente nella strategia che è alla base del piano, dovrebbero poter usufruire dell'esenzione, in quanto finalizzate comunque a conseguire l'effetto finale di risanamento (Ferro, 891). Nel concreto la verifica dell'operatività dell'esenzione per il singolo atto disposizione del debitore continua ad imperniarsi – alla luce del disposto dell'art. 56 c.c.i.i. – su una valutazione operata secondo un giudizio ex ante (Corsi, 649), per effetto del quale si dovrà verificare se il piano, all'epoca del suo definitivo confezionamento (quindi comprensivo dell'attestazione) apparisse effettivamente idoneo, secondo un giudizio prognostico ragionevole sulla base dei dati disponibili, a giungere a superamento della crisi, e se quindi il successivo esito non positivo del tentativo di turnaround non sia dovuto a fattori esterni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili (Ferro, 906; Nardecchia 2016, 1519). Ciò comporta la possibilità che il tribunale chiamato a decidere l'azione revocatoria venga a rovesciare o comunque disattendere le valutazioni espresse dal professionista attestatore (contra Corsi, 650, secondo la quale il tribunale dovrebbe solo verificare l'esistenza di un'attestazione avente i requisiti di legge), almeno nei casi in cui esse siano affette da colpa grave, e quindi alla sola condizione che tale diversa valutazione non venga ad a basarsi né su fattori all'epoca ignoti al debitore ed al suo professionista né su un semplice giudizio postumo fondato sul mero esito infausto dell'operazione. Dovrà, quindi, la decisione individuare quegli specifici fattori che, pur essendo noti o comunque conoscibili con l'ordinaria diligenza sia da parte del debitore sia da parte del suo professionista, non sono stati presi in adeguata considerazione nel piano sebbene fossero idonei a palesarne la inadeguatezza sin dall'epoca della sua concezione ed elaborazione. Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. (nel testo previgente d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012), il giudice deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (Cass. I, n. 6508/2023; Cass. I, n. 3018/2020). In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale non può concludere per la revocabilità del credito insinuato al passivo e, quindi, negare l'ammissione, in via privilegiata, del finanziamento garantito da pegno ed erogato da una banca a seguito della stipula di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., rilevando l'inesistenza della convenzione stragiudiziale intervenuta tra l'imprenditore in crisi e la banca finanziatrice in ragione della mancanza di un documento integrativo non prodotto dal ricorrente. Invero, laddove risultino agli atti il piano attestato e la relazione asseverata del professionista ed il tribunale ritenga comunque necessario, a differenza della parte, l'esame del menzionato documento, il giudice, nel rispetto dei principi del giusto processo e del divieto di decisioni a sorpresa, ha il dovere di disporne, se del caso, l'acquisizione, anche d'ufficio, ovvero di chiedere alle parti i chiarimenti necessari, indicando le questioni rilevabili d'ufficio (Cass. IV, n. 26226/2016). Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell'art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012), il giudice deve verificare, con giudizio «ex ante», la manifesta idoneità del piano medesimo, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa (Cass. IV, n. 13719/2016). Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali alla predisposizione di un piano attestato di risanamento, ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., non va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento a norma dell'art. 111, comma 2 l. fall., poiché il detto piano non costituisce una procedura concorsuale, rientrando nel novero degli atti di programmazione dell'impresa finalizzati al suo risanamento, che possono dare luogo a convenzioni stragiudiziali sottratte alla valutazione o al controllo da parte di organi giurisdizionali (Cass. I, n. 1895/2018). Nello scarno panorama giurisprudenziale in materia, spicca una intensa produzione della giurisprudenza di merito in ordine alle modalità di nomina del professionista attestatore, soprattutto prima che il d.l. n. 83/2012 prevedesse espressamente che la designazione avviene ad opera del debitore. Anticipando la scelta del legislatore era risultata una netta opzione interpretativa propensa ad escludere un potere di nomina del tribunale, rimettendo la designazione al debitore stesso (Trib. Ravenna 13 settembre 2011; Trib. Bologna 15 aprile 2009, in Dir. fall., 2010, I, 127). Lettera e ): concordato preventivo, concordato semplificato, piano di ristrutturazione e accordo di ristrutturazione. Il recente d.lgs. n. 136/2024 è intervenuto sulla previsione, non modificando i caratteri dell'esenzione, ma estendendola anche ad atti, pagamenti e garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. La previsione mira a stabilizzare atti che, pur se astrattamente idonei ad integrare una violazione della par condicio creditorum, trovano giustificazione nell'esigenza di garantire il «funzionamento» degli strumenti di risoluzione della crisi o insolvenza elencati nella norma. Il processo di progressiva stratificazione che ha interessato la previsione è tuttavia venuto a questo punto a determinare una dicotomia tra il trattamento previsto per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, da un lato, ed il trattamento previsto per il concordato semplificato ed il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, dall'altro. Mentre, infatti, per i primi due strumenti di risoluzione della crisi l'esenzione opera sia per le operazioni poste in essere dopo il deposito della domanda di accesso (per tale dovendosi intendere la domanda formulata ex art. 40 o la domanda formulata ex art. 44) sia per le operazioni che costituiscono esecuzione dello strumento omologati, nel caso di concordato semplificato ed il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, l'esenzione risulta operare solo per questo secondo tipo di operazioni. Un parziale ridimensionamento del vulnus alla par condicio che potrebbe ravvisarsi, nel caso del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nel fatto che l'esenzione è estesa ad operazioni poste in essere quando lo strumento non è stato ancora omologato deriva dal fatto che, si tratta di atti posti in essere quando la procedura è, comunque, sotto il controllo, anche autorizzativo del tribunale. Si tratterà, quindi, degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti urgenti oggetto di autorizzazione da parte del tribunale, la cui valutazione dovrà quindi tenere conto anche dell'impatto dell'atto autorizzato sulla par condicio. A tali atti, pagamenti e garanzie, poi, si affiancano – per il concordato preventivo, per il concordato semplificato, per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e, infine per gli accordi di ristrutturazione – atti, pagamenti e garanzie che costituiscono esecuzione dello strumento di risoluzione della crisi o insolvenza. In tal modo l'eventuale successivo esito infausto della procedura alternativa, e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale, non renderanno revocabili i suddetti atti, in tal modo risultando incentivato il ricorso a tali soluzioni alternative della crisi di impresa. L'esenzione si aggancia ad almeno due limiti. Uno, soggettivo, è riconducibile al fatto che si deve trattare di atti, pagamenti e garanzie posti in essere dal debitore, restando estranei alla fattispecie gli atti di soggetti terzi che pure potrebbero essere contemplati nel piano sottostante concordato o accordo (Nardecchia 2016, 1521). Il secondo, oggettivo, è che si tratta di atti, pagamenti e garanzie che costituiscono esecuzione dello strumento di risoluzione della crisi o insolvenza, con la conseguenza che risulteranno invece del tutto revocabili gli atti di disposizione di beni non contemplati dal concordato o dall'accordo ovvero incoerenti con le finalità delle due procedure. Su questo secondo requisito, peraltro, il c.c.i.i. è intervenuto, richiedendo che atti, pagamenti e garanzie siano indicati all'interno dello strumento di risoluzione della crisi o insolvenza oggetto di omologa. Si conferma, quindi, la necessità – affermata già sotto il vigore dell'art. 67 l. fall. – dell'analiticità della proposta concordataria e dell'accordo di ristrutturazione (Nardecchia, 2016, 1523) su cui dovrà soffermarsi la decisione del tribunale chiamato a giudicare della revocabilità o meno del singolo atto. Per contro, va evidenziato come l'esenzione non sia connessa ad un dato cronologico, bensì ad un parametro funzionale con la conseguenza che l'esenzione cesserà di operare con l'esaurirsi della fase esecutiva (Nardecchia, 2016, 1524), per quanto la stessa possa collocarsi cronologicamente in epoca di molto successiva all'omologa. Nel caso degli accordi di ristrutturazione la norma pone tuttora un problema interpretativo connesso all'ambito soggettivo dell'esenzione, e cioè se essa riguardi i soli creditori aderenti all'accordo (Aa.Vv., 723; Limitone, 861) – lasciando i creditori «non aderenti» esposti ad un rischio di revocatoria che controbilancerebbe il loro diritto al pagamento integrale – o se invece l'esenzione operi anche per i creditori estranei, rientrando il loro integrale pagamento nel concetto di «esecuzione» dell'accordo (Nardecchia, 2016, 152). Anche con riguardo a tale ipotesi di esenzione viene contemplata – in via eccezionale – l'operatività della medesima anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria. Lettera f ): le prestazioni di lavoro L'esenzione riguarda in primo luogo i pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo ai lavoratori dipendenti – assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 1 c.c. (Limitone, 861), anche se va chiarito che non necessariamente può individuarsi un legame tra esenzione da revocatoria e natura privilegiata del credito (Cavallini, 200) – ma, stando al dato letterale, dovrebbe estendersi ad altri soggetti che offrano prestazioni d'opera, seppure in via non subordinata, come i lavoratori c.d. parasubordinati, secondo la descrizione di cui all'art. 409, n. 3), c.p.c. (in senso favorevole Aa.Vv., 726; Cavallini, 197; Limitone, 861), in virtù del carattere comunque personale delle prestazioni da essi rese, anche se i pochi precedenti giurisprudenziali disponibili sembrano orientati verso una lettura fortemente restrittiva. In particolare, con tesi recepita dalla giurisprudenza più recente, è stato negato il riconoscimento dell'esenzione per i compensi dell'avvocato, anche se parte della dottrina opta per una soluzione più flessibile, propensa a verificare caso per caso se non sia ravvisabile una ipotesi di parasubordinazione qualora l'avvocato svolga una prestazione d'opera continuativa e coordinata nonché di tipo prevalentemente personale (Limitone, 861; Corsi, 622 – che afferma l'applicabilità incondizionata ai professionisti – contra Aa.Vv., 726). Se si registra un certo consenso nell'escludere dall'ambito dell'esenzione i compensi corrisposti agli amministratori di Società (Limitone, 861; Cavallini, 198), si propende invece ad ammettere l'esenzione per il socio lavoratore (Cavallini, 199-200). La previsione fa riferimento al «corrispettivo», cosa che giustifica una lettura restrittiva che esclude dal suo ambito altre forme di corresponsione come i rimborsi spese e le indennità (Cavallini, 197), mentre non sembra richiesto che il pagamento sia avvenuto nei «termini d'uso», anche perché in tal caso opererebbe l'esenzione di cui alla lett. a) (Cavallini, 197). In tema di azione revocatoria fallimentare, l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) l. fall. non si applica alle imprese di somministrazione di lavoro, in quanto la ratio di tale norma tende a tutelare gli interessi dei lavoratori e dei collaboratori dell'impresa stessa e non quelli, del tutto estranei, del somministratore che fornisce all'utilizzatore – fallito – lavoratori assunti e retribuiti direttamente dallo stesso somministratore (App. Milano 5 luglio 2016, Fall., 2016, 1272). La Corte di cassazione ha escluso che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3 lett. f), l. fall. si applichi al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo (Cass. I, n. 8900/2024). La norma contenuta nell'art. 67, comma 3, lett. f) l. fall., integrando un'eccezione al principio della par condicio creditorum, va interpretata in senso restrittivo. Il pagamento effettuato a favore del lavoratore non rientra nella esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) l. fall. in quanto non può ritenersi dovuto a titolo di corrispettivo per prestazioni di lavoro da lui effettuate, dovendosi, piuttosto, ricondurre ad un accordo transattivo di natura novativa (Trib. Napoli 15 novembre 2013, Giur. it., 2014, 2505). La previsione normativa di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), nella parte in cui esclude dall'assoggettamento all'azione revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti ed altri collaboratori, non subordinati, del fallito, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria della regola generale della par condicio creditorum, deve intendersi come riferita a coloro i quali prestano attività lavorativa in modo coordinato e continuativo a favore dell'impresa, nelle forme della parasubordinazione o, comunque, con riferimento alle forme di prestazione di lavoro introdotte dalla recente legislazione, non connotate da subordinazione. Tale norma, invero, non può essere estesa a tutta la gamma dei liberi professionisti che abbiano ricevuto incarichi, anche ripetuti, dall'imprenditore poi fallito, ben diversa essendo la ratio della tutela del lavoratore subordinato o parasubordinato rispetto alla fattispecie del libero professionista (Trib. Trento 28 gennaio 2013). Il pagamento di spese legali effettuato a seguito di pignoramento presso terzi non rientra nelle ipotesi di esenzione dalla revocatoria, di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), in quanto il legale non può essere considerato un «collaboratore», ancorché non subordinato, dell'imprenditore fallito (Trib. Napoli 24 febbraio 2012, in Fall., 2013, 469). Lettera g ): i servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o insolvenza Il c.c.i.i. modifica la formulazione contenuta nella Legge Fallimentare, estendendo tale ipotesi di esenzione ai servizi strumentali all'accesso alle «agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice» (espressione, questa, introdotta dal recente d.lgs. n. 83/2022 e che sostituisce il precedente riferimento alle sole procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza) o, per utilizzare la denominazione introdotta con la Dir. UE 1023/2019, «quadri di ristrutturazione preventiva». Il precedente riferimento alle «procedure», anche in considerazione della correlata previsione in tema di prededucibilità di cui al correlato art. 6, sembrava suggerire che il riferimento andasse esteso a tutti gli strumenti di regolazione, compresi quelli che non sfocino in un procedimento giurisdizionale vero e proprio (ciò che, infatti, è avvenuto con il d.lgs. n. 83/2022). La norma riguarda in primo luogo i compensi dei professionisti (con riferimento all'art. 67 l. fall. Corsi, 625; Limitone, 862), e – come detto – si pone in stretta connessione con la previsione di cui all'art. 6. Oltre ai crediti dei professionisti, la norma concerne comunque tutti pagamenti eseguiti «in funzione» della procedura (Nardecchia, 2016, 1530), con formulazione non certo felice, in quanto del tutto slegata da una valutazione di essenzialità dei pagamenti stessi pagamenti alla continuazione della normale attività di impresa (Nardecchia, 2016, 1530). Sebbene l'art. 6 venga ad ancorare la prededucibilità (in alcuni casi parziale) ad un esito almeno parzialmente favorevole (omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione; apertura del concordato preventivo) resta il dato costituito dal fatto che l'esito concreto del combinato disposto degli artt. 6 e 166 (prededuzione ove il pagamento non sia stato effettuato prima dell'apertura della liquidazione; irrevocabilità del pagamento ove effettuato prima dell'apertura della liquidazione), viene ad operare anche in casi ove il ricorso alle procedure potrebbe essersi rivelato lesivo per gli interessi dei creditori, per aver ritardato l'apertura della liquidazione, con un effetto che viene ora amplificato dalla nuova formulazione dell'art. 6, comma 2, che stabilisce che la prededuzione opera in caso di apertura del concorso. Tale constatazione continua a generare e conferma una certa valenza ai tentativi di ridimensionamento della previsione elaborati sotto il vigore della legge fallimentare. Uno di essi, in particolare, si imperniava sulla possibilità di contestare il compenso del professionista, ove ritenuto eccessivo, escludendo l'esenzione da revocatoria per la parte di pagamento eccedente il giusto, o immaginando la revocatoria avverso il contratto su cui si basa il corrispettivo (Limitone, 862). Meno dubbio è il fatto che, essendo la norma di stretta interpretazione, non sia possibile un'applicazione per pagamenti di compensi dei compensi dei professionisti al di fuori dei casi considerati (Limitone, 862), fermo restando il problema dell'applicabilità della diversa esenzione prevista dalla lett. f). La conservazione dell'espressione «alla scadenza» appare affine a quella dei «termini d'uso» della lett. a) ed induce a ritenere che resti comunque revocabile il pagamento eseguito in conformità ad un piano idoneo ad assicurare al professionista l'intero corrispettivo in un momento anticipato rispetto all'espletamento dell'incarico, sottraendolo a qualsiasi rischio in caso di insuccesso del tentativo concordatario (per la Legge FallimentareLimitone, 862). Il pagamento effettuato in favore del consulente della Società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) l. fall., qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato; non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione «ex ante», l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione (Cass. I, n. 4340/2020). Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non riconducibile alla lett. f) dell'art. 67, comma 3 l. fall. l'esame di fattibilità della domanda di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, trattandosi di prestazione professionale specifica e non continuativa) (Cass. I, n. 4340/2020). Ove vi sia stata ammissione al concordato preventivo seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, rientrano nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) l. fall. anche i pagamenti di crediti liquidi ed esigibili eseguiti “dopo la scadenza” per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura concordataria, poiché l'espressione “alla scadenza”, contenuta nella norma, deve intendersi come un semplice rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità di tali crediti (Cass. VI-1, n. 13367/2022). Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra «de plano» tra i crediti sorti «in funzione della procedura concorsuale», e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell'art. 111, comma 2 l. fall., fondandosi tale interpretazione: a) sull'esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, comma 3, lett. g) l. fall.; b) sull'abrogazione dell'art. 182-quater, comma 4 l. fall. ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; c) sull'interpretazione autentica dell'art. 111, comma 2 l. fall. fornita dall'art. 11, comma 3-quater, d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 9/2014, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva (art. 161, comma 6 l. fall.), così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario (Cass. I, n. 19013/2014). Il quarto comma: l'area speciale di inapplicabilitàL'ultimo comma della previsione ricalca alla lettera l'art. 67 l. fall., nonostante a quest'ultima previsione sia stata sempre imputata una formulazione non pienamente riuscita, visto che la stessa, intesa alla lettera, comporterebbe l'inapplicabilità anche delle esenzioni previste al comma precedente (Cavallini, 223). Appare, invece, evidente che il senso concreto della previsione è quello di confermare una ulteriore serie di esenzioni che, peraltro, debbono ritenersi operanti per la sola revocatoria prevista dalla norma in esame, proprio alla luce del dato letterale (Cavallini, 223). Per quanto concerne il credito fondiario, poi, va ricordato che lo stesso trova una più compiuta disciplina all'art. 39 d.lgs. n. 385/1993 (ma cfr. Corsi, 632 che ritiene tale ultima norma implicitamente abrogata), e che in ogni caso presupposto fondamentale per l'operatività dell'esenzione è la contestualità tra ipoteca e concessione del credito, mentre l'ipoteca concessa a garanzia di debito sorto in precedenza risulta esclusa dall'esenzione e soggetta alla disciplina generale della revocatoria (Cavallini, 229). L'attuale formulazione segna un evidente passaggio da un'impostazione di tipo soggettivo ad una impostazione di tipo oggettivo, concentrata esclusivamente sulla tipologia di operazione posta in essere (Cavallini, 227; Bonfatti, 2016, 584). La definizione ampia di credito fondiario data dall'art. 38 dello stesso d.lgs. n. 385/1993 induce a ritenere che sia ormai escluso dall'ambito della fattispecie alcun vincolo di destinazione, con la conseguenza di estendere l'ambito del concetto ad operazioni di finanziamento che seguano anche moduli diversi da quelli tipici del mutuo e dell'anticipazione bancaria (Cavallini, 228). Uguale impostazione oggettiva viene poi seguita per le operazioni di credito su pegno, anche se in tal modo si è posto il problema interpretativo di stabilire se l'esenzione sia a questo punto operante per tutte le operazioni di credito su pegno (Limitone, 862), o se continui ad operare unicamente per quello che viene definito «piccolo prestito pignoratizio» (Corsi, 631; Cavallini, 224; Bonfatti, 2016, 583). Solo nel caso dell'Istituto di emissione, quindi, opera un'esenzione di tipo soggettivo, che però deve comunque ritenersi limitata alle operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, nell'ambito della sua attività istituzionale (Cavallini, 225; Corsi, 630). La previsione, con disposizione di chiusura, fa ulteriormente salve le altre esenzioni previste dalle leggi speciali tra le quali (cfr. l'elenco in Bertacchini, 1433 e Cavallini, 231) vanno menzionati i casi di: pagamenti di imposte scadute (art. 89, d.P.R. n. 602/1973); compresa l'I.V.A. (d.P.R. n. 43/1988); pagamenti di contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (art. 1, comma 223 l. n. 662/1996); pagamenti effettuati dal debitore ceduto nella cessione dei crediti di impresa (art. 6 l. n. 52/1991,); prestiti accordati alle imprese artigiane decorsi dieci giorni dalla stipula del finanziamento (art. 40 l. n. 949/1952); i pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla Società cessionaria nelle operazioni di cartolarizzazione (art. 4, comma 3 l. n. 130/1999); atti a titolo oneroso che trasferiscono la proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili da costruire (art. 10, d.lgs. n. 122/2005); ipoteche accese a favore dell'istituto finanziatore (art. 62, comma 4, l. n. 1165/1938); pagamenti effettuati per i contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti di gestione delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza (art. 116, comma 14 l. n. 388/2000). Alle ipotesi normative possono poi affiancarsi quelle frutto dell'interpretazione giurisprudenziale, come nel caso dell'orientamento che tendeva ad escludere la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore del monopolista legale, essendo questi tenuto ad erogare le prestazioni richieste. Detto orientamento, però, sembra essere stato ormai superato dalla successiva giurisprudenziale. La cessione di un credito fondiario vantato nei confronti di un imprenditore poi fallito, operata dal Banco di Napoli in favore di una Società finanziaria appartenente al proprio gruppo, comporta l'automatico trasferimento alla cessionaria dei privilegi e delle garanzie esistenti in capo al cedente, ivi compresa l'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 3 l. fall. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35/2005, conv., con modif., nella l. n. 80/2005). A tale conclusione si perviene in ragione del richiamo, da parte dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 497/1996 (conv., con modif., nella l. n. 558/1996), all'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993, il quale, al fine di rendere possibile il perseguimento dell'eccezionale scopo di risanamento e privatizzazione del Banco di Napoli, consente di assicurare il trasferimento dei crediti fondiari – ormai svincolati ex art. 39 del d.lgs. n. 385/1993 dal pregresso connotato soggettivo che li legava necessariamente agli operatori bancari – alla cessionaria con l'intero regime di favore di cui godeva il titolare (Cass. I, n. 7960/2016). In tema di cartolarizzazione exl. n. 130/1999, l'esenzione di carattere soggettivo all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 4, comma 3, della citata normativa, essendo finalizzata a non ledere l'interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria, opera a condizione che la cartolarizzazione venga completata, con l'emissione degli strumenti finanziari necessari per il pagamento dell'operazione di cessione (Cass. I, n. 10039/2024). Il principio di consolidamento dettato dall'art. 39, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (T.U. bancario), impedisce che sia assoggettabile a revocatoria fallimentare l'ipoteca posta a garanzia di credito fondiario quando fideiussione e garanzia ipotecaria sono contestuali, nuove e non sostitutive di altre precedenti, circostanze, queste ultime, che escludono nullità per simulazione; in questo caso il credito fondiario ipotecario vantato nei confronti del fallito è ammissibile al passivo del fallimento (Cass. VI, n. 3468/2011, Foro it., 2011, I, 3105). L'inopponibilità al fallimento del mutuo fondiario per nullità, simulazione ovvero revoca esclude il cosiddetto beneficio del consolidamento, previsto dall'art. 39 comma 4 d.lgs. n. 385/1993; ne consegue che, laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e quindi il contratto di mutuo venga revocato, anche l'ipoteca perde la qualificazione, che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario (Cass. I, n. 20622/2007). È esclusa la natura fondiaria del credito di finanziamento che viene insinuato al passivo, per il mancato rispetto delle regole che governano tale tipo di credito, con particolare riferimento al superamento della percentuale che la legge pone come limite al finanziamento assistito da garanzia fondiaria, ed alla sostanziale non contestualità della garanzia, con la conseguenza che non opera la norma che prevede il consolidamento dell'ipoteca fondiaria in dieci giorni (Trib. Vicenza 5 ottobre 2010). In tema di credito fondiario, la norma di cui all'art. 18 del r.d. n. 646/1905 (nonché l'art. 67, ultimo comma l. fall.) non postula affatto (come implicitamente confermato, ancora, dall'art. 38 del d.lgs. n. 385/1993), che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante debba venir necessariamente pattuita la destinazione scopo di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di «mutuo di scopo», la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizza, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c. (Cass. I, n. 317/2001). In tema di azione revocatoria fallimentare, l'eccezione con la quale si contesti (ex art. 67, ultimo comma, l. fall.) l'assoggettabilità a revoca di un pagamento eseguito a fronte di un mutuo fondiario non può dirsi tardiva, benché proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale d'appello, poiché la relativa deduzione costituisce una mera difesa che non propone fatti o titoli diversi da quelli addotti dalla controparte, ed aventi un'autonoma capacità modificativa, impeditiva o estintiva del rapporto dal quale trae origine la pretesa avversa, ma si limita a segnalare al giudice elementi già acquisiti al processo (prospettandone la rilevanza sub specie iuris), sui quali sarebbe persino consentito l'esame d'ufficio, attenendo essi alla stessa fonte del diritto azionato (Cass. I, n. 15348/2000). Con riferimento ad un'ipoteca concessa in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, la esclusione del beneficio di cui all'art. 67 comma ultimo l. fall. presuppone la inopponibilità al fallimento, dello stesso contratto di mutuo, o perché costituente, nella fattispecie, un negozio – procedimento indirettamente solutorio, sanzionato – in quanto tale – da inefficacia ex art. 67 comma 1, n. 2, legge cit., o perché, nella fattispecie, per artificio simulatorio, la ipoteca risulti diretta a garantire, in realtà, un debito preesistente mancando ogni operazione di mutuo attuale e, quindi, il credito garantito non risulti, esso stesso, suscettibile di ammissione al passivo. Da ciò consegue che, una volta ammesso al passivo il credito da mutuo fondiario e ritenuto perciò effettivo e reale il mutuo, non si rende concepibile la revocatoria della sola ipoteca costituita contestualmente alla erogazione del mutuo (Cass. I, n. 11495/1997). Se creditore, debitore principale e costituente il pegno si accordano per una vendita consensuale che attribuisca alla banca il netto ricavo dei titoli di Stato oggetto della garanzia, con transito delle somme dal conto del garante a quello del debitore, si dà un'ipotesi di mero realizzo del pegno, insensibile alle azioni di inefficacia e revocatoria promuovibili dal fallimento del garante. (Cass. I, n. 13998/2008). L'art. 67, ultimo comma, l. fall. nell'attuale formulazione, non solo ha recepito l'approccio oggettivo per il riconoscimento dell'esenzione dall'azione revocatoria facendo riferimento alle operazioni di credito fondiario e non più agli istituti di credito fondiario, ma ha altresì abbandonato ogni riferimento agli atti solutori effettuati dal debitore, con conseguente operatività dell'esenzione anche con riguardo ai pagamenti effettuati per debiti di terzi da parte del coobbligato solidale (Trib. Roma 14 ottobre 2009, Fall., 2010, 376). Sia per il difetto di una specifica norma, sia per la tassatività delle previsioni di cui all'art. 67 comma ultimo l. fall., a norma dell'art. 40 l. n. 949/1952, nel testo modificato dall'art. 4 l. n. 713/1974, l'inapplicabilità dell'azione revocatoria fallimentare – che attiene alla concessione dei mutui che gli istituti di credito elargiscono a tasso agevolato alle imprese artigiane allo scopo di sviluppare l'economia nazionale e incrementare l'occupazione – può estendersi ai privilegi nonché all'ipoteca sugli immobili, ma non alle operazioni di rimborso del finanziamento, cioè agli atti estintivi della obbligazione (Cass. I, n. 14153/2000). Rientrano nell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3 l. fall. solo le operazioni di pegno fatte da un istituto bancario contestualmente all'operazione di finanziamento, non quelle fatte per crediti preesistenti o che potrebbero sorgere in base a rapporti anteriori (App. Torino 24 dicembre1993, Giur. it., 1995, I, 2, 55). Non si sottraggono alla revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati quale corrispettivo per la fornitura di carburante in favore del concessionario del relativo impianto di distribuzione dal soggetto cui sia stata affidata la gestione dello stesso, non essendo la figura del primo assimilabile a quella del cosiddetto legal-monopolista in ordine all'obbligo contrattuale alla base di tale fornitura (Cass. I, n. 8418/2013). Il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa (Trib. Bari 21 ottobre 2010, Fall., 2011, 248). In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dal grossista farmaceutico a titolo di corrispettivo per le forniture di medicinali effettuate in favore di un farmacista poi fallito, non può essere invocata, quale causa di esenzione, la qualificazione dell'accipiens quale monopolista legale (ai sensi dell'art. 2597 c.c. tenuto a contrattare con chiunque richieda le prestazioni), non essendo idoneo in proposito il richiamo al r.d. n. 1706/1938, che all'art. 38 pone l'obbligo in capo al farmacista (e non al fornitore) di procurare le specialità medicinali nazionali «nel più breve tempo possibile» e all'art. 46 precisa le caratteristiche soggettive degli interessati a tali forniture, trattandosi di norme che non configurano affatto una posizione di monopolio legale, ma solo accentuano gli ordinari parametri di diligenza nell'adempimento (Cass. I, n. 18833/2008). L'art 1460 c.c., sull'eccezione d'inadempimento, e anche l'art. 1461 c.c., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, in favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento posto dall'art. 2597 c.c. L'applicabilità di detto art. 1461 c.c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione del fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67 comma 2 della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa (Cass. S.U., n. 1232/2004). L'art. 67 l. fall., nel prevedere l'esperibilità dell'azione revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare la propria prestazione; ne consegue che, nell'ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, poiché l'obbligo del monopolista di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa riguarda non solo la fase genetica ma anche quella funzionale del rapporto, i pagamenti effettuati dal somministrato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria di cui all'art. 67 l. fall., attesa l'impossibilità, per il creditore soddisfatto, di avvalersi della previsione di cui all'art. 1461 c.c. In tal caso devesi, infatti, ritenere che il legalmonopolista non può rifiutarsi non solo di concludere il contratto, ma anche di eseguire la prestazione, senza che abbiano alcun rilievo le condizioni personali o patrimoniali dell'utente al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione (Cass. I, n. 15293/2000). BibliografiaAa.Vv., Art. 67, in Lo Cascio (a cura di), Codice Commentato del Fallimento, Milano, 2015; Benedetti, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. - Sez. 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