Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 194 - Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

Farolfi Alessandro

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

 1. Devono essere consegnati al curatore:

a) il denaro contante;

b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

Inquadramento

La norma in commento riprende quanto già disposto dal precedente art. 86 l. fall., ma lo fa con alcune novità, alcune puramente formali, altre più sostanziali. Fra le prime, rientra la soppressione dell'espressione «per essere dal medesimo depositato a norma dell'art. 34» (oggi art. 131 c.c.i.i.) dopo le parole «denaro contante», in quanto pleonastica: l'obbligo di provvedere entro 10 giorni al deposito delle somme comunque riscosse o ricevute nel conto intestato alla procedura liquidatoria, infatti, discende già proprio dal citato art. 131 c.c.i.i., e un eventuale inadempimento è già sanzionato dal comma 2 di quest'ultima disposizione, prevedendo che «il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore». In ogni caso, la modalità di deposito del denaro è comunque ripresa dal nuovo comma 2 per chiarire che, a differenza della possibilità per il curatore di custodire titoli ed altri documenti presso terzi, che deve comunque essere autorizzata dal G.d., tale deposito sul conto non richiede alcuna autorizzazione (ma risponde ad un dovere il cui inadempimento è sanzionabile persino con la revoca dell'ausiliare).

Costituisce invece una modifica più sostanziale quella relativa all'accesso e rilascio di copie a favore di terzi interessati. Il «vecchio» art. 86 l. fall., infatti, in primis riguardava un perimetro più angusto di accesso da parte dei terzi, facendo riferimento alle sole «scritture contabili» del debitore, mentre oggi il riferimento è anche agli «altri documenti acquisiti dal curatore». In secondo luogo, mentre prima il rilascio di copie doveva essere autorizzato dal giudice delegato, la nuova norma assegna tale potere autorizzatorio al curatore.

Va sottolineato che il nuovo correttivo (d.lgs. n. 136/2024) non ha modificato neppure in parte la disposizione in esame.

Con tale premessa è possibile passare ad analizzare l'attuale disposizione che, per il resto, continua a disciplinare una serie di beni che non debbono essere oggetto di sigillazione, in quanto vanno consegnati, brevi manu, al curatore. Da questo punto di vista, pertanto, risulta sostanzialmente irrilevante l'eliminazione dell'incipit della norma «non sono poste sotto sigillo», che aveva già disposto il d.lgs. n. 5/2006 di riforma della legge fallimentare, risultando comunque i beni ivi elencati non assoggettabili pacificamente al meccanismo cautelativo dell'apposizione dei sigilli (oggi reso peraltro non indispensabile). Viene confermata l'eliminazione dall'elenco contenuto nell'art. 86 l. fall. – disposto dal medesimo decreto legislativo – delle «cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto». Infatti, nel sistema previgente l'esercizio provvisorio poteva essere autorizzato soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, ad opera dello stesso G.d., che poteva così in via strumentale e prodromica a tale autorizzazione (o anche contestualmente) disporre l'esonero dalla sigillazione di quei beni aziendali che, di lì a poco, sarebbero stati impiegati nella continuazione dell'attività caratteristica secondo la disciplina del previgente art. 90 l. fall. Già a fronte del testo riformato dell'art. 104 l. fall. e della opportunità, ivi consentita, che l'esercizio provvisorio sia disposto dal tribunale già con la sentenza di fallimento, infatti, la parte disposizione soppressa non avrebbe più avuto praticamente ragion d'essere (Zanichelli, 169). Tale scelta è stata evidentemente conservata, a fronte del disposto dell'art. 211 c.c.i.i., che espungendo la parola «provvisorio» e parlando semplicemente di «esercizio dell'impresa del debitore» da parte del curatore vuole sottolineare come tale scelta sia ancor più fisiologica, in un sistema delle procedure concorsuali che è chiamato comunque, anche dalla l. delega n. 155/2017, a privilegiare scelte conservative della continuità aziendale piuttosto che disgreganti e puramente liquidatorie.

L'elenco previsto dall'art. 185 riprende quello del precedente art. 86 l. fall. e contempla, in primo luogo, il denaro contante affinché il curatore possa adempiere all'obbligo, su di lui gravante ex art. 131, di procedere senza indugio al suo deposito presso un conto corrente intestato alla procedura. Analoga previsione è poi prevista per le cambiali e gli altri titoli di credito, compresi quelli scaduti (la formulazione precedente alle riforme del 2006/2007 limitava l'obbligo di consegna ai titolo scaduti o di imminente scadenza, mentre oggi l'apprensione da parte del curatore deve riguardare tutti i titoli, al fine di consentire all'organo della procedura di curarne la riscossione e impedirne l'ulteriore circolazione, che il fallito ad esempio potrebbe porre in essere mediante girata in favore di terzi di buona fede). Inoltre, l'elencazione ricomprende le scritture contabili e la documentazione richiesta dal curatore, se non ancora depositata in cancelleria.

Si riporta anche in questo caso un precedente formatosi nel vigore della legge fallimentare, ritenutane la persistente attualità. Si era così affermato (e tale principio può essere trasposto all'elenco oggi previsto dalla nuova norma in commento) che i beni indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 86 l. fall. sono esclusi dall'applicazione dell'art. 769, c.p.c. in quanto la legge fallimentare prevede diverse modalità di presa in consegna del denaro e della documentazione contabile, stabilendo l'art. 86 l. fall. che al curatore devono essere immediatamente consegnate il denaro, le cambiali e gli altri titoli di credito, compresi quelli scaduti, le scritture contabili e ogni altra documentazione non già depositata in cancelleria (Trib. Udine 26 marzo 2010).

Con riguardo alla possibile interferenza fra procedura esecutiva pendente e apertura della procedura concorsuale, si è rilevato che ai sensi dell'art. 51 l. fall., ancorché il fallimento sia intervenuto successivamente alla definitività del provvedimento che approva il progetto di distribuzione, ma anteriormente alla consegna del denaro ai creditori utilmente collocati, gli importi ricavati dalla vendita e non ancora concretamente pagati vanno consegnati al curatore (Trib. Monza 14 dicembre 2015).

Da segnalare, per la possibile interferenza con le azioni esercitabili dalla curatela: la prescrizione è interrotta unicamente se l'attore abbia specificamente chiesto il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto in relazione al quale la stessa sia stata eccepita, sicché l'azione, promossa dal curatore, diretta a far dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa delle rimesse accreditate, dopo il fallimento, sul conto corrente del fallito in dipendenza dei pagamenti ricevuti dalla banca per cambiali ricevute in pegno dal debitore, non interrompe la prescrizione relativa alla domanda, formulata nei confronti dell'istituto di credito dal debitore tornato in bonis, di rendimento del conto per il mandato conferito per l'incasso dei predetti titoli (Cass. n. 14737/2016).

Più in generale, la violazione dell'obbligo di deposito tempestivo del denaro contante della procedura può integrare una fattispecie di reato, come si evince dalla seguente pronuncia: integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di un ordine del giudice delegato e negando in precedenza di averle ricevute, abbia trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme di pertinenza del fallimento (Cass. pen., n. 670/2010).

Scritture contabili e documenti

Dopo il denaro ed i titoli di credito, l'elenco delle cose che vanno consegnate al curatore senza preventiva apposizione di sigilli contempla le scritture contabili e ogni altra documentazione richiesta dallo stesso curatore, se già non depositata in cancelleria (ad esempio nel corso dell'istruttoria prefallimentare). Secondo l'indirizzo prevalente il concetto di scritture contabili deve essere ricostruito in base all'art. 2214 c.c., quindi vi rientra il libro giornale ed il libro degli inventari, in primo luogo, ma anche le altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensioni dell'impresa, la corrispondenza, le fatture, ecc. Nel caso della corrispondenza, la norma va coordinata con l'art. 148 c.c.i.i., perciò si dovrà trattare di documentazione relativa ai rapporti oggetto dell'impresa, comprese le comunicazioni elettroniche. Il riferimento ad ogni altra documentazione richiesta o acquisita dal curatore consente di ricomprendere, mastrini, fatture, note di consegna, resoconti interni, prima nota, nonché i libri sociali obbligatori. L'esigenza di immediata consegna di tutta questa documentazione è evidente: a) consentire al curatore una quanto più immediata ed approfondita ricognizione delle cause della crisi, previa rettifica delle evidenze contabili che ritenga di apportare, nonché delle connesse responsabilità, al fine di poter predisporre una idonea relazioneex art. 130 c.c.i.i.; b) consentire inoltre al curatore di predisporre gli elenchi dei creditori e di coloro che vantano diritti su beni della procedura, ex art. 198 c.c.i.i.; c) sondare eventuali creditori interessati a far parte del comitato, che oggi, in forza dell'art. 138 non richiede più un preventivo accertamento dello stato passivo, ma può fondarsi, appunto, sulle risultanze contabili; d) individuare cespiti e diritti da conservare ed eventualmente recuperare, anche attraverso azione giudiziaria; e) accertare l'esistenza di cause attive o passive pendenti in cui l'imprenditore liquidato sia parte; f) verificare l'esistenza di rapporti di lavoro o di altri rapporti contrattuali pendenti e le condizioni per poter dare corso ad una prosecuzione della continuità aziendale; g) provvedere alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, qualora non lo rediga il debitore entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale (art. 198, comma 2, come riformulato dal c.d. correttivo, di cui al d.lgs. n. 147/2020).

Il curatore può farsi autorizzare dal G.d. a depositare la contabilità e la restante documentazione in luoghi idonei, anche presso terzi. La norma riconosce a «ogni interessato» la possibilità di prendere visione e consultare le scritture contabili e l'altra documentazione acquisita dal curatore. La relativa autorizzazione spetta allo stesso curatore, così come nel caso in cui venga richiesto il rilascio di copie, da rendere a spese del richiedente interessato. L'eventuale diniego di autorizzazione da parte del curatore sarà naturalmente reclamabile al G.d., con il ricorso previsto dall'art. 133 c.c.i.i. (quindi solo per motivi di legittimità). La norma va evidentemente collegata, da un lato, all'art. 140, comma 5, il quale prevede che il c.d.c. ed ogni suo componente possano ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura, nonché con l'art. 199, che a sua volta disciplina l'accesso del debitore, dei componenti il c.d.c. e degli altri creditori o terzi al fascicolo della procedura e agli atti del procedimento di accertamento del passivo.

Si deve infine osservare che il terzo interessato a visionare la documentazione contabile, che sia controparte della procedura in un processo civile, non potrà ricorrere a questo subprocedimento per ottenerne la visione o la copia, in quanto se così fosse verrebbe evidentemente alterata la «parità delle armi» dei contendenti e le procedure concorsuali si vedrebbero sempre esposte ad un situazione probatoria sfavorevole; il terzo interessato dovrà quindi proporre le proprie richieste istruttorie, in modo rituale, al giudice del processo civile in corso.

L'obbligo di consegna delle scritture contabili risulta altresì sanzionato penalmente. Si è ritenuto che sia configurabile il reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo all'amministratore della società fallita che consegni al curatore scritture contabili estremamente deficitarie, del tutto insufficienti per consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mancando totalmente il libro giornale, il libro degli inventari, i mastrini e i registri Iva. Peraltro, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata, se è comunque certa la sussistenza di una di esse, essendovi, altresì, la prova dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (App. Roma 9 ottobre 2017). In precedenza si è altresì osservato che è configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella condotta di un ex amministratore di società dichiarata fallita che non consegna la documentazione contabile al curatore per evitare che la stessa sia utilizzata in suo pregiudizio in un processo penale già in corso, posto che il principio del nemo tenetur se detegere comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva (Cass. pen., n. 9746/2014).

Più recentemente si è però opinato che benché la mancata consegna ad opera dell'amministratore della società fallita delle scritture richieste dal curatore, sia di per sé idonea ad integrare l'elemento oggettivo richiesto dalla bancarotta fraudolenta, tuttavia è richiesta la ricorrenza del dolo specifico e, dunque, di uno specifico intento fraudolento in danno del ceto creditorio; di talché non può ritenersi sussistente la responsabilità in presenza di una serie di circostanze incidenti sulla concreta sussistenza del predetto elemento, tra le quali va certamente annoverata la data di presentazione dell'ultimo bilancio utile rinvenuto dal curatore e quella di nomina dell'imputato, quale amministratore della fallita successivamente al deliberato tramutamento extra UE dell'ente rappresentato (Trib. Taranto 19 aprile 2024).

Bibliografia

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