Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 198 - Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancioElenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio 1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico1. 2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale[; in mancanza, alla redazione provvede il curatore]. Il curatore può apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile2. [1] Comma modificato dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. [2] Comma sostituito dall'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo. Successivamente il dall'articolo 33, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. InquadramentoLa disposizione in esame riprende pedissequamente quanto già stabilito dal previgente art. 89 l. fall. e si ricollega strettamente all'art. 194 c.c.i.i., laddove prevede che le scritture contabili nonché ogni altra documentazione richiesta o acquisita dal curatore non debba essere sottoposta all'apposizione di sigilli e, quindi, neppure descritta nel successivo inventario, ma debba più semplicemente essere materialmente consegnata al curatore. Questo non significa, ovviamente, che il curatore non debba predisporre (ed anzi ciò appare opportuno) un elenco scritto dei documenti contabili che riceve in consegna, sottoscritto dal debitore o dal responsabile amministrativo della società decotta, ma questa eventuale attività ha un valore probatorio, finalizzato alle verifiche successive ed alle conclusioni che il curatore deve rendere, nella propria relazione e nell'informativa preliminare ex art. 130, in ordine all'attendibilità e tenuta delle scritture contabili. Tale attività di verbalizzazione non è invece necessaria al fine di ottenere la disponibilità giuridica della documentazione, che appunto è acquisita brevi manu. Se la lettera della norma è praticamente immutata, salvo la necessaria sostituzione del termine fallito con debitore, mutata è invece certamente la sua filosofia applicativa, considerati gli ampi poteri di accesso e consultazione di banche dati ed informative da terzi che oggi spettano espressamente al curatore, in forza sia dell'art. 49 che dell'art. 130 c.c.i.i., ai cui contenuti per maggiori considerazioni si rinvia. Il curatore non è più – e probabilmente non lo era mai stato – un soggetto che passivamente riceve la consegna di documenti e scritture contabili dell'imprenditore decotto, ma è un professionista che valuta l'attendibilità delle stesse, ricostruisce i principali accadimenti societari e contabili, accerta le cause della crisi e le eventuali connesse responsabilità, aiutato in ciò da ampi poteri di indagine e verifica e dal suo ruolo di pubblico ufficiale, che ne fanno altresì un prezioso trait d'union con gli uffici della procura. La norma ha subito due modifiche ad opera del più recente correttivo al codice (d.lgs. n. 136/2024). In primo luogo, si è reso più coerente la disposizione con la trattazione orami telematica delle procedure da parte dei tribunali. Si è quindi preferito il deposito degli elenchi formati dal curatore nel fascicolo informatico, piuttosto che presso la cancelleria. In secondo luogo, è stato escluso l'obbligo di provvedere alla redazione del bilancio da parte del curatore, qualora il debitore non ottemperi a tale adempimento, Inoltre, la necessità di procedere alle rettifiche al bilancio anteriore all'apertura della procedura è stata resa facoltativa e non oggetto di un adempimento automatico da parte del curatore. Naturalmente, la discrezionalità non significa arbitrio e si deve legare alla possibilità di adempiere agli adempimenti tributari che spettano al curatore stesso. In proposito, la relazione di accompagnamento sottolinea che si è voluto eliminare un adempimento posto a carico del curatore, quello della redazione del bilancio al posto del debitore, in caso di mancata formazione dello stesso. Trattasi infatti di attività, che non solo non è sempre possibile o utile ma che finisce per appesantire la gestione complessiva della procedura allungandone i tempi senza apprezzabili benefici sulla sua efficienza. Si rende inoltre opzionale l'adempimento relativo alle rettifiche da apportare al bilancio presentato dal debitore lasciando al curatore ogni valutazione sulla sua utilità ai fini della prosecuzione della liquidazione giudiziale. Redazione degli elenchi dei creditoriLa norma prevede che il curatore debba redigere, evidentemente sulla scorta della documentazione contabile ricevuta e di quella ulteriore che può acquisire in forza della sentenza di apertura della procedura o su autorizzazione del G.d., due elenchi: a) l'elenco dei creditori del debitore, con l'indicazione dell'importo di cui questi hanno diritto e delle eventuali cause di prelazione; b) l'elenco di coloro che vantano diritti reali o personali su beni della procedura, con l'indicazione dei rispettivi titoli (oltre che ovviamente del bene su cui ciascun diritto si esercita). Tale attività non va confusa con quella di accertamento dello stato passivo, di cui agli artt. 200 e ss. c.c.i.i. né con l'attività di verifica delle richieste di «rivendica» (art. 210) questa sola in grado di produrre, sia pure con effetti endofallimentari, l'individuazione dei soggetti aventi diritto alla distribuzione (ed in quale misura) del ricavato della liquidazione o della consegna di specifici beni che, seppure inventariati, si sia riconosciuto di spettanza di soggetti terzi. L'attività descritta dall'art. 198 corrisponde ad una mera verifica amministrativa, con effetti puramente interni e prodromici, da un lato, alla individuazione di soggetti che possano essere chiamati a far parte del comitato dei creditori (per il quale l'art. 138 non richiede la previa dichiarazione di esecutività dello stato passivo, accontentandosi delle risultanze delle scritture contabili); dall'altro, alla individuazione dei soggetti destinatari della comunicazione del curatore di cui all'art. 200, cioè contenente l'invito a presentare istanza di insinuazione allo stato passivo o di rivendica. Si deve perciò ritenere che, un po' come avviene con gli elenchi predisposti dal commissario giudiziale, l'inclusione in questi elenchi non abbia alcun effetto di accertamento, neppure implicito, e nessun effetto parimenti preclusivo. Il curatore resta perciò pienamente libero, in sede di verifica dello stato passivo, di chiedere l'esclusione dallo stesso del credito di un soggetto che pure in prima istanza era stato indicato nell'elenco di cui all'art. 89 in esame. La predisposizione degli elenchi dei creditori è operazione di verifica amministrativa, strettamente funzionale all'invio ai medesimi della comunicazione di cui al successivo art. 200 c.c.i.i. (già art. 92 l. fall.), tanto è vero che si sostiene in giurisprudenza che la mancata ricezione di tale avviso introduca una semplice presunzione iuris tantum di non conoscenza da parte del creditore della procedura concorsuale e che spetti comunque al curatore dimostrare il contrario (ad es. al fine di far dichiarare la tardività di una domanda di insinuazione ex art. 101 l. fall.: cfr. Cass. n. 23302/2015). Si è però osservato che la rimessione in termini ai sensi dell'art. 101 l. fall. non può essere concessa a chi non abbia contestato la ricezione della comunicazione del curatore ex art. 92 c.p.c., ma semplicemente l'irregolarità della stessa perché non inviata alla sede legale (Cass. n. 17416/2017). Redazione del bilancio ante proceduraLa norma in commento prevede, al comma 2, un compito ben più rilevante e complesso, come la redazione del bilancio ante procedura. Trattasi di un adempimento a tal punto fondamentale che lo stesso è ricompreso, dall'art. 129, fra le attività non delegabili a terzi. Si tratta del bilancio che deve andare dal 1° gennaio dell'anno solare in corso (o comunque dall'apertura dell'esercizio se avente diversa decorrenza) sino al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il testo della norma è stato modificato in sede di approvazione del c.d. correttivo (con il d.lgs. n. 147/2020), ove si è previsto che in prima battuta tale adempimento debba essere eseguito dallo stesso debitore, entro 30 giorni dall'apertura della procedura concorsuale. Soltanto in caso di inadempimento da parte del debitore, sovviene – nel testo definitivo – il potere di redazione del bilancio da parte del Curatore, che ha invece sempre il dovere di effettuare le verifiche opportune ed apportare allo stesso bilancio le rettifiche necessarie, dandone poi conto nella propria relazione ex art. 130 v (su cui retro il commento a tale disposizione). Il curatore deve quindi apportare le rettifiche necessarie e le eventuali integrazioni ai bilanci, anche se presentati dal debitore in sede di istruttoria giudiziale, operazione tanto più delicata in quanto molto spesso strumentale all'emersione di una non corretta tenuta della contabilità, quando non a veri e propri «artifici» contabili tali da mascherare l'anteatto stato di dissesto (spesso risalente ad epoca ben più remota rispetto a quella della presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione) od operazioni distrattive o pagamenti preferenziali. Il curatore non deve invece predisporre i bilanci delle annualità precedenti, che restano nella esclusiva responsabilità dell'imprenditore decotto. Lo stato patrimoniale va aggiornato con le risultanze dell'inventario, che potrebbe portare ad accertare l'esistenza di rimanenze assai più labili di quelle formalmente risultanti dalla contabilità aziendale, tenuto altresì conto che il curatore deve adottare sicuramente un'ottica di valutazione e di stima liquidatoria, che non di rado è radicalmente diversa dalla prospettiva della continuità precedentemente utilizzata dall'imprenditore. Sempre in sede di modifica della norma da parte del correttivo, si è poi precisato – per le società che si trovassero già in stato di liquidazione al momento dell'apertura della procedura concorsuale – che sino alla chiusura della stessa i liquidatori non sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 2490 c.c. la disposizione, pur forse superflua, vale a rimarcare espressamente che – da un lato – la liquidazione giudiziale non determina l'estinzione degli organi societari e che – dall'altro – gli adempimenti che agli stessi incomberebbero (c.d. bilanci in fase di liquidazione) sono sostituiti da quanto previsto per il curatore in tema di c.d. maxi periodo «fallimentare» (vds. art. 183, comma 1, TUIR). Con una decisione non recente ma esplicativa dei diversi criteri – di liquidazione e non in continuità – che il curatore deve utilizzare in sede di redazione del bilancio dell'ultimo esercizio si può ancora consultare la seguente decisione: in tema di accertamento dell'Iva, è illegittima la rettifica della dichiarazione annuale presentata dal curatore fallimentare, operata dall'ufficio mediante determinazione induttiva dell'imponibile sulla base del raffronto tra il valore delle rimanenze, indicato in bilancio, e il valore delle merci, calcolato ai fini della redazione dell'inventario, trattandosi di valori incomparabili in quanto fondati su valutazioni non omogenee: il primo infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 9 c.c., è vincolato al criterio principale del costo, ed è ancorabile al minor valore di realizzo soltanto allorché questo sia desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio di continuità sancito dall'art. 2423-bis c.c.; il secondo, invece, si basa su una valutazione di pura stima ovvero realizzo economico, compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 12165/2009). Tale principio è peraltro stato ribadito, in tema di accertamento IRPEG e IRAP, dalla più recente Cass. n. 24312/2020. 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