Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 208 - Domande tardive

Federico Rolfi
aggiornato da Camilla Di Cesare

Domande tardive

 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.

2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Inquadramento

Il Codice, conferma l'impianto complessivo della disciplina dettata dalla corrispondente previsione della Legge Fallimentare per tutte le domande tardive – non solo per crediti ma anche per rivendiche, nonostante il tenore letterale della rubrica (Nardecchia, 1305; Tedeschi, 975). Risulta confermata – anzi implementata, alla luce delle novità contenute nella previsione – anche l'impronta di disfavore, collegata ad un vero e proprio meccanismo di decadenza (per la disciplina previgente Fauceglia, 1676; Nardecchia, 1311) che comporta l'esclusione del creditore dalla partecipazione al concorso. La finalità perseguita – ed enunciata anche nei principi della Legge Delega – è stata quella di accelerare la fase di accertamento del passivo, svincolandola dal momento del riparto finale, ed agganciandola ad un termine autonomo. Di riflesso, risulta confermato anche per l'esame delle domande tardive il «modello decisorio dell'udienza collettiva» (Fabiani, 1243), rendendo in tal modo più omogenea tutta la fase di accertamento del passivo, in un'ottica di unitarietà e celerità (Fauceglia, 1676) che appare in ogni caso più compatibile con il rispetto dei termini massimi di durata della procedura concorsuale. Va infatti tenuto presente che l'esame delle domande tempestive ed i successivi esami delle domande tardive vanno considerati fasi di un medesimo accertamento giurisdizionale, sia pure con effetti meramente endoconcorsuali (Nardecchia, 1305; Fauceglia, 1678), anche se merita menzione la dottrina che, sotto il vigore della Legge Fallimentare, aveva ravvisato la presenza di un vero e proprio vulnus alla par condicio creditorum in quanto le regole di graduazione di diritto sostanziale vengono modificate da una norma processuale (Fabiani, 1245).

I dubbi di costituzionalità della previsione, tuttavia, sono stato almeno allo stato disattesi dalla Cassazione, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 47 Cost., ritenendo che la possibilità di ottenere la rimessione in termini operi un adeguato bilanciamento con le esigenze di speditezza della procedura fallimentare (Cass. I, n. 23302/2015).

Criteri temporali: domande tardive e c.d. «ultratardive»

Sono domande tardive quelle presentate nell'intervallo temporale tra il trentesimo giorno prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo (ricostruito anche nei termini di vero e proprio termine a difesa del curatore: Montanari, 1549) ed i sei mesi (a differenza dell'anno contemplato dall'art. 101 l. fall.) dal deposito di esecutività dello stato passivo. Sono invece sono domande c.d. «ultratardive» (o «supertardive») quelle presentate oltre tale termine e sino all'esaurimento delle ripartizioni. I termini in questione devono ritenersi di natura perentoria, come già opinato sotto il vigore della Legge Fallimentare alla luce del disposto dell'art. 16 l. fall. (Nardecchia, 1310; Fabiani, 1243), corrispondente all'attuale art. 49, salvo il sostanziale meccanismo di rimessione in termini che opera quando il creditore insinuatosi dopo la scadenza dei sei mesi dia prova del fatto che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (Fabiani, 1247).

Non sembra possibile sostenersi che il termine iniziale subisca uno slittamento nel caso in cui la verifica delle domande tempestive prosegua in una ulteriore udienza, dovendo lo stesso essere ancorato alla data della prima verifica (per il regime previgente: Fabiani, 1243; Miccio, 657; contra – per il solo caso in cui la prima udienza di verifica venisse differita de planoNardecchia, 1310; Rampini, Francioso, 2096). La previsione di cui all'art. 207, comma 16, conferma la tesi – formatasi sotto il vigore della Legge Fallimentare – per cui il termine finale risulta assoggettato alla sospensione feriale (con valenza generale, e quindi anche per le insinuazioni per crediti di lavoro o altre pretese il cui regime processuale prevede l'esenzione dalla sospensione) con la conseguenza che i sei mesi possono di fatto divenire sette ove il termine si sovrapponga alla sospensione feriale (Tedeschi, 977).

Il termine finale può essere elevato, sulla base di una specifica motivazione (Nardecchia, 1311), a dodici mesi dalla sentenza che dispone la liquidazione giudiziale. Permane il problema – sollevato sotto il vigore della Legge Fallimentare – se la valutazione debba essere operata al momento di apertura della proceduta o possa essere disposta dal tribunale anche in un momento successivo (Fabiani, 1244; contra Tedeschi, 975), una volta rilevati aspetti come l'elevato numero di creditori o le difficoltà del curatore nell'individuare i creditori cui inviare l'avviso ex art. 92.

Il termine deve essere calcolato con riferimento al momento in cui la domanda risulta depositata (secondo la nuova disciplina in via telematica e non più in cancelleria), e non al momento del suo invio (Fabiani, 1244, anche se con le modalità di deposito telematico, appunto, il problema della scissione tra i due momenti è destinato ad essere ridimensionato), ed è dal deposito che si verificherà anche l'effetto interruttivo della prescrizione.

È stato notato sotto il vigore della Legge Fallimentare (Fabiani, 1244; Fauceglia, 1677; Nardecchia, 1308) che la previsione non distingue tra creditori ante e creditori post apertura della procedura, con la conseguenza che essa viene ad operare anche per i crediti (prededucibili) sorti dopo la dichiarazione di apertura della procedura (contra Tedeschi, 976).

Decorso il sesto (o settimo, nell'ipotesi in cui abbia potuto operare la sospensione feriale) mese dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, colui che presenta una domanda tardiva deve in primo luogo rispettare in ogni caso il termine di sessanta giorni dal momento della cessazione della causa che ha impedito il deposito tempestivo di cui al comma 3, e deve ulteriormente dare prova del fatto che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, con utilizzo di una formula che mutua quella dell'art. 1218 c.c., e che quindi opera un riferimento a fattori esterni alla sfera di controllo del creditore/rivendicante, tali da avergli impedito la presentazione della domande nei termini, come nelle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore (D'orazio, 894; Menchini, Motto, 632; Giorgi, 1659). La norma non contiene una specificazione del concetto di non imputabilità, avendo il legislatore preferito ancora una volta l'adozione «di una nozione volutamente elastica» (Bozza, 1213). La previsione, sotto il vigore della Legge Fallimentare, è stata assimilata ad una rimessione in termini (Fabiani, 1247) e comporta di volta in volta una valutazione sulle ragioni che hanno determinato il ritardo, atteso che le stesse non costituiscono un numero chiuso. Tra di esse, la principale, ma non esclusiva (Bozza, 1314), può essere costituita dall'omissione dell'invio dell''avviso ex art. 200 da parte del curatore, dovendosi tuttavia ritenere che quest'ultimo possa comunque dare prova della conoscenza della procedura da parte del creditore tardivo (per il regime della Legge FallimentareTedeschi, 975). Tuttavia, deve ritenersi ritardo giustificato – nonostante la diversa opinione della giurisprudenza – anche quello del creditore che si insinui tardivamente dopo essere rimasto soccombente nella revocatoria, non potendo egli subire un trattamento deteriore per aver deciso di difendersi in giudizio (Nardecchia, 1314).

L'introduzione del termine di sessanta giorni dal momento della cessazione della causa che ha impedito il deposito tempestivo – da considerarsi vero e proprio termine di decadenza – vale a superare il dibattito, svoltosi sotto il vigore della Legge Fallimentare, relativo ai casi in cui l'impedimento a presentare la domanda fosse cessato durante la pendenza del termine di decadenza ma il creditore avesse lasciato comunque decorrere tale termine, giacché sembra lecito ritenere che il creditore tardivo possa comunque avvalersi del termine specifico di sessanta giorni.

Quali che possano essere le ipotesi di ritardo giustificato vi è comunque un termine ultimo invalicabile, costituito dal riparto finale dell'attivo (Fabiani, 1248), atteso che in difetto di attivo ripartibile la collocazione del creditore sarebbe priva di effetti (Fauceglia, 1690), con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata inammissibile (Fauceglia, 1690).

Ai sensi dell'art. 101, comma 1 l. fall., sono da considerare tardive le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore in un arco temporale che decorre dai trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo fino ai dodici mesi successivi al deposito del decreto di esecutività dello stesso (Cass. sez. lav., n. 14099/2016).

Occorre rammentare che sotto il vigore della Legge Fallimentare la Suprema Corte aveva affermato che il termine di cui all'art. 101 è perentorio ma è soggetto alla sospensione feriale (Cass. VI, n. 4408/2016; Cass. VI, n. 16494/2013).

Va ricordato, però – con specifico riguardo alle domande presentate nel lasso temporale tra il trentesimo giorno prima dell'esame dello stato passivo tempestive e la stessa udienza di esame – che la Cassazione ha affermato la legittimità del provvedimento del g.d. che aveva disposto l'esame di tali domande nell'ambito dello stato passivo delle tempestive, ritenendo tale scelta più compatibile con il sollecito espletamento della verifica (Cass. I, n. 4792/2012).

Con riferimento alla tempestività del deposito del ricorso ed al regime di deposito telematico degli atti, invece, si è affermato che il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del d.l. n. 179/2012, conv., con modif., dalla l. n. 221/2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, fermo restando che l'eventuale vizio dell'atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine all'altra parte per svolgere le proprie difese (Cass. I, n. 19151/2019).

Un precedente aveva affermato la sottrazione dell'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare al termine di decadenza ex art. 101 (Cass. I, n. 16218/2015). Successivamente la Cassazione ha affermato che i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall'art. 101, commi 1 e 4, l. fall., ben potendo l'epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo (Cass. I, n. 17594/2019). Il principio è stato recentemente chiarito, avendo la Cassazione affermato che l'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, deve avvenire, ai sensi dell'art. 111-bis l. fall., con le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, in quanto tale distinzione concettualmente è incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito con la conseguenza che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di insinuazione, opera l'art. 101 l. fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. I, n. 18760/2024).

Secondo recente giurisprudenza di merito, il termine ragionevole entro cui il creditore deve attivarsi è da individuarsi con riferimento alla conoscenza della procedura concorsuale (che, in genere, per i crediti sorti in corso di procedura, è in re ipsa) e al tempo strettamente necessario ad approntare la difesa funzionale alla presentazione dell'istanza; in questo senso, si è affermato che un parametro di ragionevolezza del termine può essere rappresentato proprio dall'art. 208 c.c.i.i. che, per tutti i crediti dopo il decorso del termine per la presentazione delle istanze tardive, prevede un termine decadenziale di 60 giorni decorrente dal venir meno della causa che ha impedito la presentazione dell'istanza in precedenza. Pertanto, per i crediti sorti in corso di procedura – dando per nota la conoscenza della pendenza di quest'ultima – il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il credito diviene esigibile (Tribunale di Verona, 18 agosto 2025).

In caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. I, n. 21661/2018; Cass. I, n. 19017/2017; Cass. I, n. 20686/2013).

Costante, nella giurisprudenza dalla Suprema Corte è stata l'affermazione per cui, anche in caso di mancato invio dell'avviso di cui all'art. 92, la sussistenza della causa non imputabile del ritardo del creditore può essere esclusa ove il curatore provi che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento (Cass. I, n. 16103/2018 – che però chiarisce che, in assenza di tale prova, il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo; nello stesso senso Cass. I, n. 21760/2022Cass. VI-1, n. 17416/2017; Cass. VI, n. 13818/2016; Cass. I, n. 23303/2015; Cass. I, n. 4310/2012). Di recente è stato affermato che il ritardo è imputabile al creditore, sia quando avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia quando abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall'invio della comunicazione di cui all'art. 92 l. fall. (Cass. I, n. 30846/2023). In particolare, si è ritenuto che la domanda cd. supertardiva proposta, ex art. 101, comma 4, l. fall., da una società in accomandita semplice assumendo di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 l. fall., è inammissibile ove il suo socio accomandatario e legale rappresentante (di cui nemmeno risultino limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza), fosse comunque a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, valendo anche per le società di persone il principio, desumibile dall'art. 1391 c.c., dell'attribuibilità della conoscenza di un fatto di pertinenza della società sulla base dell'atteggiamento psichico delle persone che la rappresentano (Cass. VI-1, n. 20120/2016).

Va peraltro chiarito che l'ignoranza circa l'apertura della procedura fallimentare non costituisce l'unica causa di non imputabilità del ritardo, potendo verificarsi situazioni in cui il creditore, pur essendo venuto a conoscenza del fallimento si trovi nell'impossibilità di depositare la domanda (Cass. I, n. 5254/2012).

È invece escluso che i diversi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, giustifichino il ritardo nell'insinuazione dell'ente di riscossione, potendo rilevare i soli tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli (Cass. I, n. 17787/2015; Cass. VI, n. 22749/2012).

La giurisprudenza più recente della Corte, peraltro, ha comunque chiarito che la presentazione della domanda supertardiva, una volta venuto meno il fattore di impedimento, non può avvenire in qualunque momento, in quanto il creditore deve provvedere all'insinuazione nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere l'istanza. La Suprema Corte, tuttavia, non sembra aver ancora determinato tale termine, ritenendo: 1) in un caso che lo stesso vada rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto (Cass. I, n. 23975/2015); 2) in altra ipotesi, invece, che fosse eccessivo, in assenza di adeguata e specifica giustificazione, un intervallo temporale di quasi due anni tra l'insorgenza del credito (avvenuta dopo il primo stato passivo) e la presentazione dell'insinuazione (Cass. VI, n. 19679/2015); 3) più recentemente, che le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, debbano essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare (Cass. VI-1, n. 28799/2019), non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. I, n. 18544/2019). La posizione più recente della Corte è nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (Cass. I, n. 11000/2022, in Fall., 2022, 1417).

Criteri oggettivi

Sul piano oggettivo costituisce domanda tardiva la domanda inerente a un credito che non è stato oggetto di esame durante lo stato passivo delle domande tempestive, e quindi per crediti diversi per petitum e causa petendi da quelli fatti valere in via tempestiva (Fabiani, 1248), in quanto la domanda tardiva non è una forma di impugnazione del precedente stato passivo (Tedeschi, 978; Giorgi, 1155). Il principale problema connesso a tale delimitazione è costituito dalla necessità di evitare che, mediante la presentazione della domanda tardiva, vengano aggirate le preclusioni connesse al giudicato endoconcorsuale che si crea per effetto della mancata impugnazione dello stato passivo (D'orazio, 893). Di qui le tesi circa la non ammissibilità di insinuazioni tardive volte ad ottenere il riconoscimento del privilegio ad un credito già insinuato al passivo in via chirografaria (Giorgi, 1155); a conseguire una diversa quantificazione; a conseguire il riconoscimento degli accessori; ad azionare in via frazionata un credito ormai definito nel suo quantum e quindi non scaturente da un rapporto continuativo ancora in corso (Fauceglia, 1684) o non costituito da distinte voci con distinti elementi costitutivi.

Si è ritenuto sotto il vigore della Legge Fallimentare che non ostassero, invece, alla presentazione della domanda tardiva le decisioni assunte nell'esame dello stato passivo in via di mero rito, come la declaratoria di inammissibilità o di estinzione per rinuncia dell'insinuazione, in quanto tali decisioni non scendono nel merito della pretesa creditoria (Menchini-Motto, 636; Giorgi, 1156), mentre l'estinzione per rinuncia del giudizio di opposizione allo stato passivo preclude la successiva presentazione della domanda tardiva (Rampini-Francioso, 2089).

Più complessa è l'ipotesi della radicale omessa pronuncia. Se, sempre sotto il vigore della Legge Fallimentare, un'opinione si è pronunciata nel senso dell'ammissibilità dell'insinuazione tardiva (Fabiani, 1249), un'altra opinione – che ha trovato accoglimento in giurisprudenza – ha ritenuto che in questo caso operi il rimedio dell'opposizione (Miccio, 673, secondo il quale l'opposizione è rimedio necessario). Condivisibile è l'opinione secondo la quale, qualora il creditore la cui domanda non sia stata esaminata presenti insinuazione tardiva e venga ammesso, non dovrebbe sottostare alla regola dell'art. 112 (ora art. 225) in quanto la tardività non sarebbe a lui imputabile (Nardecchia, 1309).

L'art. 230 riproduce il disposto dell'art. 115 l. fall., permettendo al cessionario del credito o al soggetto surrogato di ottenere la rettifica dello stato passivo senza dover presentare insinuazione tardiva (Nardecchia, 1309; Tedeschi, 982).

In via generale la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda tempestiva (Cass. sez. lav., n. 10882/2012; Cass. I, n. 24049/2006). Scendendo nello specifico dei criteri di ammissibilità delle domande tardive proposte da creditore già insinuato al passivo, si può ricordare che: 1) il creditore ammesso (come da domanda) in via chirografaria, non può presentare domanda tardiva per il riconoscimento di un diritto di prelazione sul medesimo credito, a condizione che il curatore provi che la domanda di ammissione tardiva si riferisce ad un credito già insinuato (Cass. I, n. 14936/2016); 2) il creditore che abbia rinunciato all'ammissione al passivo anche se già ammesso può riproporre l'istanza di insinuazione in via tardiva (Cass. I, n. 814/2016; espressamente contra Cass. I, n. 4632/2023, in Fall., 2023, 921); 3) è ammissibile la domanda tardiva con la quale il cessionario di un credito garantito da ipoteca, ceduto unitamente all'azienda con accollo non liberatorio del cedente e già ammesso al passivo del fallimento di quest'ultimo in via chirografaria, chieda l'ammissione dello stesso credito in privilegio ipotecario a seguito della risoluzione del contratto di cessione dell'azienda e della conseguente retrocessione del bene immobile su cui grava il diritto di prelazione nel patrimonio dell'imprenditore fallito (Cass. I, n. 13090/2015); 4) è ammissibile l'insinuazione tardiva del credito relativo agli interessi moratori di una sorte capitale già ammessa al passivo, in quanto fondata su una diversa causa petendi, con la sola eccezione del caso in cui gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata (Cass. S.U., n. 6060/2015; ma anche Cass. I, n. 4554/2012); 5) per i crediti derivanti da un unico rapporto di lavoro subordinato, il principio di infrazionabilità del credito preclude la possibilità di presentare la domanda in via frazionata solo nel caso in cui il rapporto si sia concluso, ed il creditore abbia dichiarato di voler agire soltanto per una parte delle spettanze, laddove la successiva insinuazione tardiva è ammissibile nel caso in cui il creditore abbia omesso una considerazione unitaria del credito per mero errore (Cass. I, n. 9317/2013); 6) è ammissibile la domanda tardiva per retribuzioni relative a mensilità diverse da quelle richieste con l'antecedente domanda (Cass. I, n. 26539/2011); 7) è ammissibile la domanda tardiva relativa alla indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità supplementare al TFR rispetto a quella tempestiva relativa a crediti per retribuzioni, ferie non godute e TFR (Cass. I, n. 20534/2011); 8) è ammissibile l'insinuazione tardiva proposta per la sanzione pecuniaria dopo che era stata tempestivamente ammesso al passivo il credito per l'imposta evasa, in quanto il fatto generatore dei due crediti non può dirsi identico (Cass. V, n. 7661/2006).

Con riferimento all'ipotesi di omessa pronuncia del giudice delegato in merito ad un'insinuazione tempestiva, la Cassazione ha aderito alla tesi del rimedio dell'opposizione, enunciando il principio per cui il silenzio serbato dal giudice delegato sulla domanda tempestiva di ammissione di un credito, assume valore implicito di rigetto, contro il quale per evitare il formarsi di una preclusione il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l. fall., restando conseguentemente inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva fondata sul medesimo credito (Cass. I, n. 7500/2019).

Le modalità dell'accertamento

Il Codice conferma la regola per cui l'insinuazione tardiva deve avere le stesse forme ed i medesimi contenuti previsti per le domande e rivendiche tempestive – e quindi non occorre la difesa tecnica (D'orazio, 895; Fauceglia, 1680) neppure per le insinuazioni presentate dall'Amministrazione dello Stato (Fauceglia, 1680) – e anche l'esame deve avvenire nelle stesse modalità previste per le domande tempestive, con possibilità di disporre l'ammissione con riserva (D'orazio, 896; Tedeschi, 986).

L'esame si conclude con la declaratoria di esecutività dello stato passivo, ed il suo deposito in cancelleria nonché comunicazione anche ai creditori già ammessi in precedenza (D'orazio, 897).

Per la sola ipotesi della rivendica, l'art. 226 (corrispondente al precedente art. 101, comma 3 l. fall., e con previsione affine a quella contemplata dall'art. 201, comma 7, già art. 93, comma 7 l. fall.), contempla la possibilità di chiedere la sospensione delle operazioni di liquidazione dei beni rivendicati sino alla decisione sulla rivendica. Discostandosi dalla previsione appena citata, tuttavia, la norma in commento subordina tale possibilità alla prova della non imputabilità del ritardo nella presentazione della rivendica, secondo un modello che ricalca quello delle istanze cautelari (in relazione all'art. 101 l. fall. Fauceglia, 1690). Sotto il vigore della Legge Fallimentare si è giustamente notata l'incongruità di una previsione che finisce indirettamente per consentire l'alienazione di beni che, a posteriori, potrebbero rivelarsi non essere stati di proprietà del fallimento, trasformando la rivendica sul bene in rivendica sul prezzo così ricavato (Fabiani, 1254; Montanari, 1556). L'espunzione della regola dalla disciplina delle insinuazioni tardive e la sua collocazione nell'ambito della disciplina della ripartizione dell'attivo suscita perplessità sistematiche, trattandosi di profili che (a differenza del primo periodo dell'art. 226 e del correlato primo periodo del terzo comma dell'art. 101 l. fall.) non concernono la fase distributiva, bensì il profilo dell'accertamento di diritti su beni acquisiti alla procedura.

In ogni caso sembra doversi rilevare, per effetto del richiamo che l'ultimo periodo dell'art. 226 opera all'art. 208, comma 3, che: 1) se la rivendica è effettuata nel termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il rivendicante dovrà dare prova della non imputabilità del ritardo solo nel caso in cui voglia chiedere la sospensione delle attività di liquidazione dei beni; 2) se la rivendica è effettuata oltre il termine dei sei mesi – ed è, quindi, una rivendica «ultratardiva» – la prova della non imputabilità del ritardo concernerà la stessa ammissibilità della rivendica, fermo restando l'onere di proporre la domanda entro il termine di sessanta giorni dal venir meno della causa che ha generato il ritardo.

Per il regime delle impugnazioni il Codice richiama la scelta operata nell'art. 101 l. fall., con richiamo integrale al regime operante per l'impugnazione dei provvedimenti sulle insinuazioni e le rivendiche tempestive di cui agli art. 201 ss.

Modificato è, invece, il regime dell'esame delle domande tardive. Se l'art. 101 l. fall. prevedeva la fissazione ad opera del giudice delegato di una udienza di esame delle domande tardive con cadenza ogni quattro mesi – in ideale connessione con la cadenza che segna i riparti parziali (Fabiani, 1253) – il Codice (verosimilmente sulla base della constatazione pratica delle non infrequente inutilità della fissazione di udienze poi deserte per mancanza di insinuazioni) mutua la prassi seguita da alcuni uffici già sotto il vigore della Legge Fallimentare, stabilendo che la fissazione dell'udienza per l'esame delle domande tardive avvenga solo a seguito della presentazione di almeno una di tali domande, e ferma la possibilità per altri creditori di presentare altre domande (Giorgi, 1158). Deve, tuttavia, ritenersi la necessità di rispettare in ogni caso il termine di trenta giorni di cui al comma 1, con la conseguenza che le domande eventualmente proposte dopo tale termine dovranno essere esaminate in un'ulteriore udienza fissata dal giudice delegato su stanza del curatore (Bozza, 1213) anche dopo la scadenza del termine dei sei mesi, operante per la presentazione delle domande, ma non per l'esame delle stesse.

È previsto che della data dell'udienza di verifica il curatore dia notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda tardiva nonché ai creditori già ammessi, superando in tal modo le perplessità espresse in dottrina sotto il vigore della Legge Fallimentare.

Il Codice, all'evidente scopo di accelerare la definizione dello stato passivo, interviene anche sulla valutazione delle domande manifestamente inammissibili, prevedendo una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del giudice delegato. Il provvedimento è un decreto (senza che vi sia, quindi, obbligo di provocare il contraddittorio), ma risulta limitato ai casi di: 1) omessa indicazione da parte dell'istante delle circostanze da cui è dipeso il ritardo; 2) omessa allegazione di prova documentale delle circostanze da cui è dipeso il ritardo; 3) omessa indicazione dei mezzi di prova di cui il creditore tardivamente insinuatosi intende valersi per dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Singolarmente il meccanismo non viene previsto anche per i casi in cui la presentazione della domanda di insinuazione avvenga oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione della causa non imputabile del ritardo, e ciò anche quando la violazione del termine sia riconosciuta dallo stesso creditore o comunque basata su un'evidenza documentale.

Ciò sembra condurre alla conclusione per cui le ipotesi di declaratoria di inammissibilità de plano costituiscono ipotesi tipiche, al di là delle quali il giudice delegato dovrà comunque fissare l'udienza per la verifica della domanda, svolgendo in quella sede la valutazione preliminare di ammissibilità e di non imputabilità del ritardo, per procedere solo in seguito al vaglio del merito (Bozza, 1214).

Il decreto di inammissibilità de plano, proprio per la sua peculiarità, viene sottratto al sistema delle impugnazioni ed assoggettato al reclamo ex art. 124. Sebbene la previsione si presti a diverse interpretazioni, appare corretto ritenere che il reclamo si debba limitare alla valutazione del profilo di manifesta inammissibilità, e che, in caso di accoglimento, gli atti debbano essere restituiti al giudice delegato affinché fissi l'udienza per la verifica nel merito dell'insinuazione tardiva (compresi i profili di ammissibilità estranei al decreto assunto de plano, e quindi compresa la valutazione nel merito della non imputabilità del ritardo), con provvedimento passibile di impugnazione come stabilito dal comma 2.

Anche l'opposizione allo stato passivo inerente le domande tardive è regolata dall'art. 99 (Cass. VI, n. 19145/2012).

Un precedente di merito ha espressamente escluso che il provvedimento con cui il g.d. dichiara inammissibile la domanda tardiva possa essere impugnato con lo strumento di cui all'art. 26, dovendo tale provvedimento essere impugnato con lo strumento di cui all'art. 98 (Trib. Treviso 9 dicembre2011, in Fall., 2012, 451).

Merita menzione un ulteriore precedente di merito, secondo il quale l'istanza ex art. 93 di sospensione della liquidazione dei beni rivendicati (cui l'istanza di sospensione prevista dall'art. 101 è affine) costituisce un rimedio di natura cautelare esperibile solo nel procedimento di accertamento dello stato passivo, e non è proponibile dopo l'esecutività dello stato passivo e, in particolare, in pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo (Trib. Milano 7 ottobre 2015, in Fall., 2016, 709).

Come accennato, il Codice contempla la possibilità che il giudice delegato dichiari de plano inammissibile l'insinuazione ultratardiva, disciplinando anche il regime dell'impugnazione del provvedimento. Sotto il vigore della Legge Fallimentare non era prevista eguale possibilità, ma per i casi di adozione di provvedimenti comunque adottati al di fuori dell'esame dello stato passivo la Cassazione ha adottato una soluzione diversa da quella del Codice affermando che il decreto del giudice delegato che, senza fissare l'udienza di verifica, dichiari senz'altro inammissibile la domanda di insinuazione tardiva di un credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l. fall., è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 99 l. fall. e non con il reclamo ex art. 26 l. fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore (Cass. I, n. 19151/2019).

Domanda tardiva e riflessi sul riparto

Le modalità di partecipazione ai riparti dei creditori e rivendicanti ammessi tardivamente sono disciplinate dall'art. 225, il quale detta un regime di parziale disfavore. La regola generale, infatti, prevede che il creditore possa partecipare solo ai riparti successivi al momento in cui viene reso esecutivo lo stato passivo che ha visto ammettere la sua insinuazione, senza che l'insinuazione medesima possa avere alcun effetto prenotativo e dia diritto ad accantonamenti (Fabiani, 1250; Fauceglia, 1689), non essendo tale ipotesi prevista dall'art. 227 (D'orazio, 896).

Tale regola supplementare trova una duplice deroga: 1) nel caso dei creditori muniti di titolo di prelazione; 2) nel caso dei creditori chirografari che si siano insinuati tardivamente per causa non imputabile. In questi due casi i creditori tardivi possono prelevare nei riparti successivi le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni, tuttavia nei limiti delle disponibilità residue e senza possibilità di ripetere somme dagli altri creditori, stante il vincolo dell'art. 229 (con riferimento al pregresso art. 112 l. fall. Fabiani, 1251).

Il riferimento all'ipotesi di non imputabilità del ritardo nella seconda ipotesi di deroga giustifica la lettura che ritiene che il creditore ultratardivo che fornisca la prova della non imputabilità del proprio ritardo e venga ammesso al passivo dovrebbe essere automaticamente ammesso a prelevare nei riparti successivi le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni (Fabiani, 1251). A ben vedere, tuttavia la norma in commento (come il precedente art. 101 l. fall.) definisce come «tardivi» tutti i creditori che hanno presentato domanda dopo il trentesimo giorno che precede l'esame dello stato passivo delle domande tempestive. Ne consegue che la prova del ritardo non imputabile ben potrebbe essere fornita anche dal creditore «tardivo ma non ultratardivo», sempre allo scopo di invocare il trattamento speciale (Nardecchia, 1318).

Ulteriore segnale di disfavore nei confronti delle domande tardive è il fatto che, pacificamente, anche in pendenza dell'accertamento di una domanda tardiva, la procedura può essere chiusa (Fauceglia, 1689; D'orazio, 896) come desumibile anche dal disposto di cui all'art. 233, comma 1, lett. a), corrispondente al pregresso 118, n. 1) l. fall. (Menchini, Motto, 629).

La domanda d'insinuazione tardiva di un credito non preclude agli organi della procedura il compimento di ulteriori attività processuali, compresa la chiusura del fallimento, e non comporta un obbligo di procedere all'accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi (Cass. VI, n. 18550/2014).

Bibliografia

Bonfatti, Le dichiarazioni tardive dei crediti, in Panzani (diretto da) Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 2012; Bozza, L'accertamento del passivo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in Fallimento, 2019, 1203; Cavalli, L'accertamento del passivo, in Ambrosini, Cavalli, Jorio, Il Fallimento - Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2009; Dimundo, Quatraro, Accertamento del passivo, in Fauceglia, Panzani (diretto da), Fallimento e altre procedure concorsuali, Torino, 2009; D'orazio, Art. 101 - Domande tardive di crediti, in Cavallini (diretto da), Commentario alla Legge Fallimentare, II, Milano, 2010; Fabiani, Art. 101, in Lo Cascio (a cura di), Codice Commentato del Fallimento, Milano, 2015; Fauceglia, L'accertamento del passivo, in Cagnasso, Panzani (diretto da), Crisi di impresa e procedure concorsuali, II, Milano, 2016; Ferraro, Sub art. 101, in Nigro, Sandulli, Santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Milano, 2010; Giorgi, Articolo 208. Domande tardive, in Valensise, Di Cecco, Spagnuolo, Il Codice della Crisi. Commentario, Torino, 2024; Menchini, Motto, L'accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi sui beni, in Vassalli, Luiso, Gabrielli, Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, II, Torino, 2014; Montanari, Articolo 101 in Jorio, Fabiani (diretto da e coordinato da), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006; Miccio, Le dichiarazioni tardive dei crediti, in Ghia, Piccininni, Severino (a cura di), Trattato delle procedure concorsuali, III, Torino, 2010; Nardecchia, Sub art. 101, in Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2014; Rampini, Francioso, Domande tardive. Insufficienza di attivo. Domande di rivendica e restituzione, in Jorio (a cura di), Fallimento e concordato fallimentare, Milano, 2016; Rosapepe, L'accertamento del passivo, in Buonocore, Bassi (diretto da), Trattato di diritto fallimentare, Padova, 2011; Stanuovo Polacco E., Il ritardo non imputabile nell'insinuazione al passivo supertardiva, in Fall. 2010, 71; Tedeschi, Le impugnazioni - Le domande tardive, in Didone (a cura di), La riforma delle procedure concorsuali, Milano, 2016.

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