Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 217 - Poteri del giudice delegatoPoteri del giudice delegato 1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito1. 2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. [1] Comma modificato dall'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. InquadramentoLa previsione, che riproduce in gran parte il testo dell'art. 108 l. fall., viene a regolare gli specifici, residui, poteri del G.D. nell'ambito delle vendite di qualunque tipologia di beni, in considerazione della collocazione prevalente della vendita al di fuori dell'attività giurisdizionale e del ruolo di vigilanza che il G.D. assume in ordine alla regolarità della procedura, provvedendo alla risoluzione dei conflitti che sorgono all'interno della procedura medesima (per la Legge Fallimentare v. Montanaro, 1055; Nonno, 1488; Paluchowski, 1369). L'accresciuta rilevanza dell'art. 217 viene invece a dipendere dalla eliminazione nell'art. 216 del potere diretto di sospensione della vendita che invece veniva riconosciuto al curatore dal comma 4 dell'art. 107, l. fall. In tal modo il potere di sospensione viene opportunamente riservato al G.D. quale controllore delle procedure di vendita, lasciando al curatore unicamente il potere gestorio, depurato da iniziative unilaterali concernenti il vaglio di regolarità della procedura di liquidazione, definitivamente rimesso in via esclusiva al G.D. La norma continua a prevedere due tipologie di intervento del G.D. (per l'art. 108 l. fall. Montanaro, 1056; Nonno, 1489): la prima si traduce nel potere di inibire la prosecuzione delle operazioni di vendita in presenza di possibili situazioni di anomalia; la seconda, invece, si traduce nel potere di purgare i beni dai gravami che li interessano all'atto della vendita, con aspetti di affinità rispetto alla relativa previsione del processo esecutivo ordinario (Nonno, 1489), a conferma del carattere invito domino di tutte le vendite operate in sede di liquidazione giudiziale. Le due tipologie di intervento risultano ampiamente diverse (Paluchowski, 1369), in quanto mentre la prima appare direttamente riconducibile ad un potere di controllo, idoneo a bloccare le vendite (Paluchowski, 1369), la seconda vale invece a dare piena esecuzione all'effetto traslativo delle vendite medesime confermando il loro carattere coattivo (Paluchowski, 1369). In relazione alla sospensione va evidenziato che il potere di sospensione previsto dalla norma in commento non costituisce l'unica ipotesi di arresto dell'attività di liquidazione prevista dal Codice, essendo previste sia la facoltà di arresto della liquidazione ad opera della Corte d'appello in sede di reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale (art. 52), sia la facoltà del G.D. di sospendere la liquidazione dei beni oggetto di rivendica ex artt. 201 e 210. Ulteriormente, nonostante il potere di purgazione previsto dalla stessa norma confermi il carattere coattivo della vendita, occorre rilevare che il meccanismo di sospensione previsto dalla norma in commento appare anche proceduralmente divergente da quello contemplato dal codice di rito per l'esecuzione ordinaria. Il Codice, infatti, non ha previsto la instaurazione di un giudizio autonomo (come nel caso degli artt. 615 e 619) ma ha optato per un procedimento interno alla liquidazione giudiziale innanzi al G.D. (per la corrispondente impostazione dell'art. 108 l. fall. Fontana, Leuzzi, 2228; Nonno, 1490; Paluchowski, 1369). Si tratta di scelta che è giustificata anche dal fatto che, mentre i rimedi endoesecutivi operano nell'ambito di un procedimento che è comunque gestito dal G.E., la fattispecie dell'art. 217 comporta l'intervento di un G.D. che, sino a quel momento, non aveva esercitato alcun potere, se non quello autorizzativo della vendita, eccezione fatta per i casi di vendita giurisdizionale diretta (sempre in relazione alla Legge FallimentareMontanaro, 1059; Nonno, 1489). Il ruolo di controllo generale del G.D. di cui i due poteri in esame costituiscono espressione hanno indotto gli interpreti, sotto il vigore della Legge Fallimentare, ad affermare il persistente carattere di evidenza pubblica delle vendite fallimentari, con conseguente applicabilità di tutte le previsioni civilistiche che regolano tale istituto (Liccardo, Federico, 1806). Si osserva, però, che tale dato deve misurarsi con il fatto che il potere di sospensione della vendita viene comunque ancorato dalla norma in commento all'istanza di soggetti terzi (anche se con una legittimazione ad ampio spettro), e non sembra attivabile d'ufficio (Fontana, Leuzzi, 2227; Iannicelli, 408; Nonno, 1491), in coerenza con il ruolo di terzietà che il G.D. riveste (Montanaro, 1060). In contrario, è stata sostenuta da alcune voci la necessità di riconoscere al G.D. il potere di convocare il curatore e il comitato dei creditori, per sollecitarne l'iniziativa o eventualmente attivare i procedimenti relativi alla loro revoca, ritenendosi inaccettabile una situazione di passività del G.D. di fronte ad atti di liquidazione palesemente pregiudizievoli per gli interessi dei creditori (Paluchowski, 1373), ma un simile approdo va ad intaccare evidentemente il ruolo di terzietà del G.D. traducendosi in quell'intervento d'ufficio che la norma ha voluto evidentemente escludere, ed appare, pertanto più condivisibile la tesi negativa (Montanari, 1060). Costante è l'affermazione per cui la sospensione della vendita può essere disposta anche ad aggiudicazione avvenuta, purché prima che sia emesso il decreto di trasferimento (Cass. VI-1, n. 669/2017; Cass. I, n. 16755/2010; Cass. I, n. 20466/2008; Cass. I, n. 12701/2003) in considerazione delle ragioni pubblicistiche, poste alla base della procedura fallimentare, la quale è diretta alla massima realizzazione possibile delle attività del fallito (Cass. I, n. 13896/2010). Si è ritenuto che il richiamo operato dall'art. 182 alla norma in esame – ed in particolare alla sospensione per prezzo manifestamente ingiusto – non trovi applicazione nella fase anteriore all'omologazione del concordato (Trib. Bergamo, 1° dicembre 2011, in Fall., 2012, 335). La sospensione della liquidazione per gravi e giustificati motiviSulla falsariga dell'art. 108 l. fall., la norma prevede un potere di sospensione il cui presupposto non è costituito dal rischio di perfezionamento della vendita ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, bensì dalla presenza di «gravi e giustificati motivi», in tal modo implementando significativamente il potere di vigilanza ed intervento del G.D., non più limitato alla verifica di «congruità» del prezzo (Montanaro, 1057). Il primo problema posto dalla previsione è costituito dal «regolamento di confini» rispetto al meccanismo di sospensione rimesso alla Corte d'appello dall'art. 52. Una corretta distinzione delle sfere di operatività ha indotto gli interpreti, sempre sotto il vigore della Legge Fallimentare, ad evidenziare che, mentre in quest'ultima ipotesi si va ad incidere sullo stesso an della liquidazione, nel caso della norma in esame (all'epoca art. 108) ci si trova di fronte ad un potere che non paralizza la liquidazione in sé, bensì le specifiche modalità di liquidazione che il curatore sta concretamente seguendo (Montanaro, 1058; Nonno, 1491; Paluchowski, 1370 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1213). Da tale constatazione discende la conclusione che i «gravi e giustificati motivi» cui la sospensione è subordinata devono essere riferiti, appunto, alle ipotesi in cui le concrete modalità di liquidazione presentino profili di patologia, ed in particolare risultino non conformi al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori oppure alla precedente autorizzazione agli atti esecutivi del giudice delegato (Paluchowski, 1371), e cioè a quegli atti che dovrebbero aver tracciato il percorso di una liquidazione non solo conforme alle regole di legge ma anche economicamente razionale e sostanzialmente corretta. In tal modo il G.D. viene ad esercitare un potere diretto di vigilanza del rispetto degli obiettivi e percorsi oggetto del programma di liquidazione e della relativa autorizzazione del comitato dei creditori (Fontana, Leuzzi, 2234). Assume, quindi, rilievo tutta una serie di altri fattori che possono interessare anche profili diversi dalla determinazione del prezzo, collocati in qualunque momento del procedimento di vendita, e riferibili anche al merito sostanziale o alla convenienza, e non solo alla legittimità del procedimento (Fontana, Leuzzi, 2234; Paluchowski, 1371 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1213), il quale deve essere non solo formalmente conforme a legge ma anche sostanzialmente corretto – soprattutto con riferimento al canone fondamentale dell'impiego di procedure concretamente competitive – tenuto conto della difficile scindibilità del profilo della legittimità da quello dell'opportunità (Montanaro, 1067). Si deve, quindi, ritenere che, da questo punto di vista, il potere di valutazione e sindacato del G.D. abbia notevole pienezza, alla sola condizione della previa acquisizione del parere del comitato dei creditori (Liccardo, Federico, 1799; Paluchowski, 1371), da considerarsi peraltro meramente consultivo e non vincolante (Montanaro, 1069; Nonno, 1494). La formulazione della previsione sembra confermare la lettura offerta sotto il vigore della Legge Fallimentare, per cui il parere del comitato dei creditori è previsto solo per l'ipotesi dei gravi e giustificati motivi, e non per quella di sospensione per prezzo inferiore a quello giusto (Iannicelli, 409; Montanaro, 1069; contra Nonno, 1497 che, con riferimento all'identica formulazione dell'art. 108 l. fall., ha ritenuto necessario il parere anche in tale ipotesi). I gravi e giustificati motivi possono quindi essere costituiti: da possibili vizi di legittimità del procedimento di vendita (contra Farina, 1086 che esclude che con l'istanza di sospensione possano dedursi vizi di legittimità degli atti del curatore che avrebbero potuto essere impugnati con lo strumento dell'art. 36 l. fall. – attuale 133 c.c.i.i. – mentre Liccardo, Federico, 1801 ammettono una proposizione contestuale dei due rimedi); da ipotesi di liquidazioni estranee al programma di liquidazione approvato dai creditori; da modalità di vendita o di pubblicità non idonee a garantire una effettiva competitività; da interferenze illegittime nella stessa procedura di vendita; dall'esistenza di una proposta di concordato (già fallimentare, ora) nella liquidazione giudiziale ignorata dal curatore; dalla pendenza di un ricorso per la revoca del curatore (per un elenco Paluchowski, 1373, nonché Liccardo, Federico, 1801); dall'omessa considerazione di un diritto di prelazione; dalla scoperta di problemi relativi alla identificazione catastale od alla natura urbanistica del bene (Fontana, Leuzzi, 2234). Va in ogni caso chiarito che non ci si trova ad una ipotesi peculiare di impugnazione degli atti del curatore ex art. 133, ma di un rimedio distinto che investe la procedura nel suo complesso, e che quindi ben può estendersi a quelle considerazioni di opportunità che invece resterebbero necessariamente escluse dalla valutazione di mera legittimità di un reclamo ex art. 133 (con riferimento all'art. 36 l. fall. Montanaro, 1068; Nonno, 1493). Il dato testuale della norma induce ad individuare quale contenuto concreto del potere la sola possibilità di disporre la sospensione, e quindi non anche la revoca o la modifica del provvedimento di vendita, considerato anche che quest'ultimo è il precipitato di un procedimento che vede il contributo anche del curatore e del comitato dei creditori (Montanaro, 1059; Paluchowski, 1372). Peraltro, l'esercizio del potere di sospensione, pur non portando alla revoca della vendita (salva modifica del programma di liquidazione), condurrà inevitabilmente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle ritenute patologiche (Montanaro, 1058), ferma restando l'esigenza di individuare le conseguenze della sospensione alla luce delle singole ragioni concrete che l'hanno determinata (Liccardo, Federico, 1803). Non osta all'esercizio del potere la già avvenuta aggiudicazione, risultando la sospensione preclusa solo quando l'effetto traslativo si sia verificato con il decreto di trasferimento o il rogito notarile (Paluchowski, 1372), così come indubbiamente il potere può essere esercitato anche con riferimento alle vendite estranee al programma di liquidazione, in quanto autorizzate d'urgenza dal G.D. Si deve, anzi, affermare il carattere universale del rimedio, operante per tutte le vendite concorsuali (Nonno, 1491; Montanaro, 1057; Paluchowski, 1372). Secondo un'opinione restano escluse dall'ambito di applicazione della norma le sole vendite effettuate secondo le norme del codice di rito per le esecuzioni ordinarie (art. 216, comma 3), considerata la maggiore ampiezza dei poteri del G.D. in tale ipotesi (sempre con riferimento all'art. 108 l. fall. Montanaro, 1057; contra Nonno, 1490, secondo il quale invece la previsione si applica anche in questo caso); nonché le ipotesi di trattamento dei beni diverse dalla liquidazione, come l'abbandono (Montanaro, 1058; Nonno, 1490). La presenza del correlato potere di sospensione di cui all'art. 210 – avente carattere prevalentemente cautelare in quanto finalizzato ad evitare al soggetto che rivendica il bene il pregiudizio che potrebbe derivare dalla liquidazione – pone il problema, anche in questo caso, della individuazione delle distinte sfere di operatività. Se, secondo l'opinione prevalente sotto la legge fallimentare, va escluso il carattere cautelare della sospensione per «gravi e giustificati motivi» (Nonno, 1490; Paluchowski, 1372), meno univoca è l'esclusione della possibile interferenza tra le due previsioni, ritenendosi da alcuni che invece il soggetto la cui rivendica sia stata respinta ed abbia proposto opposizione allo stato passivo possa bloccare la vendita del bene proprio invocando il meccanismo in esame (cfr. Liccardo, Federico, 1800; Montanaro, 1063), anche se nel regime previgente sembrava prevalere l'opinione contraria (Nonno, 1491; Paluchowski, 1372). La platea dei soggetti legittimati a sollecitare l'attivazione del potere di sospensione risulta quanto mai ampia, in quanto estesa all'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale (che però deve avere un interesse diverso da quello alla integrale sospensione della liquidazione che invece sorregge l'istanza ex art. 52 c.c.i.i. – 19 l. fall.: Montanaro, 1060; Nonno, 1491; Farina, 1081, nt. 284), al comitato dei creditori, a qualunque interessato, come i creditori con diritti iscritti sul bene, i terzi interessati all'acquisto, i terzi non messi in grado di partecipare (Montanaro, 1064) ed i terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori sul bene (Farina, 1085; Paluchowski, 1373; contra Montanaro, 1064, sul presupposto che essi possono avvalersi dello strumento di cui all'art. 93 l. fall., ora 201 c.c.i.i.), purché l'istanza di sospensione indichi gli elementi idonei a fondare la legittimazione, che non può ritenersi sussistente in re ipsa (Montanaro, 1063). Legittimato deve ritenersi anche il curatore (Farina, 1081; Nonno, 1492), anche in considerazione dell'avvenuto venire meno del potere diretto di sospensione della vendita contemplato dal comma 4 dell'art. 107, l. fall., fermo restando che tale potere non appariva incompatibile con una distinta facoltà di sollecitazione al G.D. per valorizzare altri profili, quando il curatore non avesse avuto la possibilità di porre rimedio con una modifica del programma di liquidazione (Montanaro, 1065). La norma non prevede un termine per la presentazione dell'istanza, ma alla tesi (formulata con riferimento all'art. 108 l. fall.) che riteneva che il potere di sospensione potesse essere sollecitato senza limiti temporali (Farina, 1085 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1212) – salvo il termine invalicabile costituito dal trasferimento del bene – si contrapponeva la tesi che trasponeva alla fattispecie (di cui all'art. 108 l. fall.) il medesimo termine operante per la diversa ipotesi di sospensione prevista dalla medesima norma, e quindi quello di dieci giorni per il deposito della documentazione prevista dall'art. 216, comma 9, già art. 107, comma 5 l. fall. (Montanaro, 1072; Nonno, 1493). La valutazione del G.D. dovrà soffermarsi sia sulla concreta fondatezza dei fatti dedotti (fumus boni iuris), sia delle potenziali conseguenze dannose derivanti dalla mancata sospensione (Fontana, Leuzzi, 2234), peraltro tenendo in adeguata considerazione la necessità che la procedura di vendita non solo appaia formalmente conforme a legge, ma non si esponga neppure a sospetti sostanziali di patologia, pena una perdita di fiducia complessiva nella correttezza delle procedure concorsuali. L'accoglimento dell'istanza non condurrà alla revoca totale della vendita, ma comporterà per il curatore il vincolo a porla in essere eliminando i fattori di criticità ritenuti fondati dal G.D. (reiterando gli atti formalmente viziati; procedendo a pubblicità più ampie; ripetendo la procedura competitiva che sia stata turbata da fattori esterni), senza necessariamente comportare la modifica del programma di liquidazione, a meno che non sia imposta dalla necessità di procedere ad una correzione delle modalità di vendita (Montanaro, 1073; Nonno, 1496). Il decreto assunto dal G.D. – all'esito di un procedimento che deve ritenersi disciplinato dalle previsioni sui procedimenti in camera di consiglio (Montanaro, 1069) – è (come tutti i decreti) reclamabile ai sensi dell'art. 124 innanzi al tribunale, con termine decorrente dalla comunicazione del provvedimento, eseguita dal cancelliere nelle forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. C.p.c. (per il regime della Legge FallimentareFontana, Leuzzi, 2235). Parimenti, la decisione assunta dal Tribunale in sede di reclamo sarà reclamabile innanzi alla Corte d'Appello (Paluchowski, 1374 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1213). La possibile incidenza della decisione su diritti soggettivi apre poi lo spazio al ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Paluchowski, 1374; Nonno, 1496; contra Fontana, Leuzzi, 2234 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1213), con termini sottratti alla sospensione feriale (Farina, 1082; Montanaro, 1071; Paluchowski, 1374). Anche prima della Riforma della Legge Fallimentare era stata ritenuta ammissibile la sospensione o revoca del provvedimento di autorizzazione alla vendita, ove lo stesso risultasse inficiato da un vizio di legittimità (Cass. I, n. 5341/1999). Parimenti con riguardo alla vendita di beni mobili ad offerte private, si era affermata la facoltà del G.D. di sospendere o revocare le proprie disposizioni anche per motivi di opportunità e convenienza (Cass. I, n. 14103/2003). La comunanza di finalità e struttura tra art. 108 l. fall. e art. 586 c.p.c. (nelle formulazioni vigenti all'epoca) ha indotto la giurisprudenza a ritenere assimilabili i principi stabiliti per tale ultima norma, ed in particolare l'affermazione per cui la sospensione della vendita può essere disposta dal giudice (dell'esecuzione) dopo l'aggiudicazione solo se: a) siano sopravvenuti fatti nuovi rispetto al momento dell'aggiudicazione; b) interferenze di natura criminale abbiano influito sul processo di vendita; c) il prezzo del bene sia stato determinato in forza di dolo, scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati al giudice fatti noti ad una parte già prima dell'aggiudicazione, purché sussista il consenso delle altre parti (Cass. III, n. 18451/2015). La Corte di cassazione ha affermato che il termine di decadenza di dieci giorni previsto dal primo comma e riferito al deposito dell'informativa del Curatore sull'esito della vendita, è applicabile alla sola ipotesi in cui i soggetti legittimati chiedano al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto mentre ha escluso l'applicabilità di detto termine all'ipotesi di istanza volta alla sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, affermando che tale istanza può essere presentata fino all'emissione del decreto di trasferimento (Cass. I, n. 30917/2023). La Cassazione ha chiarito che il termine per proporre reclamo ex art. 26 l. fall. decorre dalla comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi ai sensi degli artt. 136 ss. c.p.c., e non da altre forme di comunicazione non riconducibili al cancelliere, (Cass. I, n. 27667/2011; Cass. I, n. 7218/2009). Una pronuncia di merito ha escluso che la sospensione ai sensi dell'art. 108 l. fall. possa sovrapporsi all'ipotesi contemplata dall'art. 93 (Trib. Milano, 7 ottobre 2015, in Fall., 2016, 709). Ammettendo la possibilità di ricorrere ex art. 111 Cost. in relazione a provvedimenti ex art. 108 l. fall., la Cassazione ha affermato che il termine di sessanta giorni non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla sua comunicazione (Cass. I, n. 16755/2010, Fall., 2011, 374). In realtà, l'affermazione della possibilità di impugnare il provvedimento di sospensione innanzi alla cassazione risale anche ad epoca ben anteriore alla Riforma, sul postulato della decisorietà ed incidenza su diritti soggettivi (Cass. I, n. 5341/1999). La sospensione per prezzo notevolmente inferiore a quello giustoLa seconda ipotesi di sospensione ha come presupposto l'avvenuta conclusione della procedura di vendita (relativa a qualunque tipologia di bene: Iannicelli, 410; Liccardo, Federico, 1799), con individuazione di un prezzo che risulti notevolmente inferiore a quello «giusto», e mira, evidentemente, ad impedire il definitivo perfezionamento della vendita. La richiesta di sospensione può essere presentata nel breve termine dei 10 giorni successivi al deposito della documentazione relativa gli esiti della procedura, prevista dall'art. 216, comma 9 (già art. 107 comma 5: Iannicelli, 410; Paluchowski, 1375 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1214), ed è del resto dall'esame di questa documentazione che gli interessati possono desumere il rischio di un'alienazione a prezzo marcatamente non adeguato (Paluchowski, 1375). Risulta in tal modo chiaro che la previsione si applica esclusivamente alle vendite con procedure competitive previste da tale ultima norma (Montanaro, 1074). Appare logico ritenere che la presentazione dell'istanza possa condurre ad una sospensione delle operazioni di vendita, ed in particolare del versamento del prezzo, sino alla decisione del G.D. (Iannicelli, 413; Montanaro, 1077). La locuzione impiegata dalla norma («prezzo notevolmente inferiore a quello giusto») appare ampiamente indeterminata sia per ciò che concerne il concetto di prezzo «giusto», sia per quanto concerne il carattere «notevole» che la sproporzione deve avere. Il primo parametro viene ricondotto dalla norma stessa alle «condizioni di mercato», potendosi quindi ritenere che il raffronto vada operato con riferimento a listini o mercuriali, o ad altri parametri, come l'esito economico di operazioni di vendita che risultino affini sia sul piano merceologico che su quello territoriale (Paluchowski, 1376), ferma restando la possibilità che l'istanza sia basata su fattori sopravvenuti che abbiano incrementato il prezzo del bene rispetto a quello della stima originaria (Montanaro, 1079), o alla redazione di una perizia tecnica aggiornata che conduca a rivedere il valore di stima (Fontana, Leuzzi, 2233). Gli stessi elementi possono permettere di individuare il secondo parametro, salva l'ipotesi in cui la notevole sproporzione possa essere desunta dalla successiva la presentazione di una nuova – seria – offerta, di importo decisamente superiore, ferma restando la difficoltà di determinare quale sia l'entità migliorativa della nuova offerta che rende evidente la notevole inadeguatezza di quella del soggetto resosi aggiudicatario (Paluchowski, 1376). Sotto il vigore della Legge Fallimentare si era ipotizzato, al riguardo, l'utilizzo del parametro dell'aumento di quinto, previsto dall'art. 584 c.p.c. nella vendita con incanto (Paluchowski, 1376, che evidenziava anche l'analogia procedurale del termine di 10 giorni contemplato in entrambe le fattispecie), ma non erano mancate mancano altre proposte interpretative. L'intero dibattito svoltosi sotto il vigore della Legge Fallimentarenecessita di una revisione alla luce di una duplice novità: il meccanismo di ribassi successivi previsto dall'art. 216, comma 2, e l'unica innovazione contenuta nella norma in esame, e cioè il secondo periodo del comma 1. La prima novità viene a determinare un progressivo allineamento al ribasso del prezzo di vendita, influenzando inevitabilmente la valutazione di non congruità che, nel caso di pieno rispetto di detto meccanismo, non potrà non muoversi su coordinate ristrette, nella maggior parte dei casi ancorate a fattori sopravvenuti o alla possibile evoluzione in positivo del mercato. La seconda novità mutua la regola dettata dall'art. 572 c.p.c. in senso ancora più restrittivo rispetto a tale ultima norma, in quanto, nell'ipotesi di prezzo offerto inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, subordina il potere del G.D. di disporre la sospensione alla presenza di «concreti elementi» che dimostrino che in caso di nuovo esperimento di vendita, sussiste una «elevato grado di probabilità» di conseguire «un prezzo perlomeno pari a quello stabilito». La regola viene ad introdurre – seppur limitatamente all'ipotesi da essa presa in considerazione - una limitazione del potere di sospensione del G.D., subordinata alla sussistenza di «concreti elementi» (da intendersi come elementi tangibili e assistiti da adeguato supposto probatorio) idonei a supportare un giudizio prognostico assistito da elevata probabilità (e non mera potenzialità) circa il fatto che il nuovo esperimento di vendita consenta un riallineamento del prezzo a quello originariamente stabilito (Cappabianca, 1212). Appare, quindi, evidente, che la valutazione del G.D. subirà una marcata restrizione nel caso di prezzo offerto non inferiore al 75% di quello indicato nell'ordinanza di vendita ex art. 217, comma 1, secondo periodo (Paluchowski, La liquidazione, 1226 ipotizza in termini esemplificatori che l'ipotesi più probabile possa essere rappresentata da una nuova offerta più alta di almeno un quarto, ma cauzionata) ed una limitazione meno rigorosa ma comunque non irrilevante nel caso in cui il prezzo offerto sia il frutto del meccanismo di ribassi successivi di cui all'art. 216, comma 2. Si tratta di limitazioni che si riflettono sia sul concetto di prezzo «giusto» (la cui determinazione non può essere slegata dal sistema delle vendite legali) sia sulla valutazione della «notevole inferiorità» di tale prezzo rispetto a quello giusto, dal momento che anche in questo caso il legislatore sembra aver fissato dei parametri idonei a bloccare una valutazione di non congruità. Il potere di sospensione può essere anche in questo caso esercitato sino al momento del realizzarsi dell'effetto traslativo con il decreto di trasferimento o l'atto privato di trasferimento (Paluchowski, 1376). Una volta attivato, peraltro, il potere del G.D. viene a declinarsi in termini officiosi, alla luce dell'interesse della generalità dei creditori ad un realizzo quanto più efficiente dei beni, con la conseguenza che il giudice potrà ricercare anche autonomamente in sede istruttoria gli elementi a conferma della ingiustizia del prezzo, alla sola condizione che l'inadeguatezza del prezzo emerga da elementi concreti sopravvenuti e documentati che il giudice deve richiamare nel suo provvedimento (Paluchowski, La liquidazione, 1227). Valgono anche in questo caso le considerazioni svolte in precedenza sui rimedi esperibili avverso il decreto del G.D. e cioè il reclamo ex art. 124 innanzi al tribunale, e poi innanzi alla Corte d'appello (Iannicelli, 417; Paluchowski, 1376; Paluchowski, La liquidazione, 1227 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1214). Anche in tal caso la possibile incidenza su diritti soggettivi legittima l'esperimento del rimedio costituito dal ricorso straordinario ex art. 111 (Paluchowski, 1377). È stata la stessa Cassazione a dover ammettere che l'art. 108 l. fall., nel prevedere il potere discrezionale del G.D. di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, non indica «un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice» (Cass. VI-1, n. 669/2017; Cass. I, n. 1610/2009, che ha quindi ritenuto che anche la presentazione di un'offerta in aumento del venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione – e prima del decreto di trasferimento – non costituisse, di per sé, requisito indispensabile per disporre la citata sospensione, qualora l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non fosse ricavabile anche da altri elementi). Il potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita, previsto dall'art. 108, comma 1 l. fall., è subordinato ad una valutazione circa l'inadeguatezza, in termini di notevole inferiorità, del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello “giusto”, avuto riguardo ai valori di mercato in un determinato ambito geografico, all'epoca in cui la procedura competitiva è stata espletata (Cass. I, n. 19604/2022). La presentazione di un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento, pur rappresentando un significativo parametro di valutazione, non può integrare, di per sé, un elemento sufficiente a giustificare la sospensione della vendita, a meno che l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia desumibile anche da altri elementi (Cass. I, n. 11352/2020). La Cassazione ha affermato che, qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l'istituto della sospensione della vendita che l'art. 107, comma 4 l. fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l'art. 108, comma 1 l. fall. riconosce al giudice delegato (Cass. I, n. 9017/2018). Con riferimento all'art. 108 l. fall. la Cassazione ha avuto modo di ribadire che il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita non presuppone necessariamente l'avvenuta presentazione di una nuova offerta, ben potendo dipendere anche dall'acquisizione di una nuova valutazione tecnica (Cass. I, n. 8424/2013). Per contro, anche la presentazione di un'offerta in aumento del venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per disporre la sospensione, qualora l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia ricavabile anche da altri elementi (Cass. I, n. 1610/2009). Conseguentemente, la decisione del G.D. di disporre la sospensione – il cui fine è la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori – deve transitare attraverso un giudizio di inadeguatezza del prezzo che non può basarsi su una mera comparazione tra prezzo offerto e ipotetico astratto valore del bene, bensì anche su tangibili elementi idonei a far seriamente ritenere che il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello giusto, come, ad esempio, la presenza di nuove offerte di acquisto, la constatazione di indebite interferenze nella procedura di vendita, le concrete modalità di attuazione della vendita precedente (Cass. I, n. 28836/2008, in Fall., 2009, 619). Valgono i principi dettati per la consimile fattispecie di cui all'art. 586 c.p.c., e cioè che l'individuazione «del prezzo giusto» presuppone, una comparazione tra quello concretamente realizzato con l'aggiudicazione e quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (Cass. III, n. 23799/2007). Il reclamo al Tribunale avverso ex art. 26, va proposto entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento del G.D. che sospende la vendita e non contro il successivo provvedimento di fissazione di nuova vendita o di aggiudicazione ad altro offerente (Cass. I, n. 11149/2012). L'effetto purgativo della vendita nell'ambito della liquidazione giudizialeIl Potere di purgazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli conferito al G.D. conferma la natura coattiva delle vendite operate nella liquidazione giudiziale, trattandosi di un potere del tutto affine a quello del G.E. contemplato dall'art. 586 c.p.c., rispetto al quale la previsione in commento avrebbe il medesimo scopo e la stessa portata (Farina, 1090; Paluchowski, 1377). Va peraltro chiarito che il meccanismo purgativo di cui all'art. 586 c.p.c. comunque continua ad essere esercitabile nel caso in cui la vendita avvenga in sede giurisdizionale (Farina, 1089; Iannicelli, 418; Montanaro, 1083; Nonno, 1503), così come continuano ad essere operanti le previsioni speciali come l'art. 138 d.lgs. n. 30/2005 (Montanaro, 1083). La peculiarità della previsione in esame, rispetto all'art. 586 c.p.c., sta, appunto, nel fatto che il provvedimento risulta autonomo e non contestuale rispetto all'atto (privatistico), che ha determinato l'effetto traslativo, spezzando quella unità che invece si realizza nelle ipotesi in cui la vendita abbia natura giurisdizionale e trovi coronamento in un decreto di trasferimento contenente anche gli ordini di cancellazione (Liccardo, Federico, 1804 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1215). Il provvedimento di purgazione assume la forma del decreto (Paluchowski, 1378), assunto su istanza del curatore (ma anche del terzo acquirente: Nonno, 1500) che dovrà attestare l'avvenuto versamento del prezzo (Iannicelli, 419), ed interessa non solo i beni immobili, ma tutti i beni mobili iscritti in pubblici registri. Il provvedimento dispone la cancellazione sia delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione sia delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, sia degli altri vincoli funzionali all'attività di liquidazione (Paluchowski, 1378), compresa la sentenza dichiarativa di apertura della procedura. Sono invece escluse le trascrizioni delle domande giudiziali (Farina, 1090; Montanaro, 1082; Nonno, 1500). La trascrizione concerne le formalità anteriori alla trascrizione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, stante la inefficacia di quelle posteriori, ma appare evidente l'opportunità di disporre la cancellazione anche di queste ultime (per il regime della Legge FallimentareFarina, 1090; Montanaro, 1082; Nonno, 1500 e, per l'attuale regime, Cappabianca, 1214). Presupposti dell'emissione del decreto sono l'avvenuto versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario o acquirente, e l'avvenuta formalizzazione della cessione, costituendo la cancellazione ultimo incombente accessorio del procedimento di vendita (Paluchowski, 1378). Si esclude invece che il G.D. possa rifiutare l'adozione del provvedimento per rimediare ad altri vizi della procedura di vendita (Iannicelli, 420; Nonno, 1501; Paluchowski, 1379; contra Fontana, Leuzzi, 2235), costituendo l'adozione del provvedimento atto dovuto (Montanaro, 1081; contra Iannicelli, 420). Nell'ipotesi in cui il prezzo venga corrisposto dal terzo in tutto o in parte mediante accollo dei debiti (come previsto dall'art. 214), si pone il problema costituito dal fatto che in tal modo l'acquirente viene a differire l'adempimento della prestazione su di lui gravante al momento in cui i suddetti debiti vengono a scadenza. Ciò comporta un'incertezza circa l'effettivo adempimento futuro della prestazione che, in teoria, dovrebbe precludere l'adozione del provvedimento di cancellazione. Di qui la proposta di far rilasciare alla procedura una fideiussione o altra garanzia a prima richiesta, che possa essere immediatamente escussa in caso di inadempimento (Iannicelli, 420; Nonno, 1501; Paluchowski, 1378). Si ritiene che il principio generale per cui le spese di cancellazione debbano gravare sul debitore non possa trovare applicazione nell'ipotesi in esame (Montanaro, 1084), oppure sia comunque derogabile, con accollo delle medesime sull'acquirente (Nonno, 1502). È comunque opportuno che nelle pubblicità in vista della vendita, il curatore abbia a chiarire tale profilo (Montanaro, 1084). In relazione all'individuazione dell'ambito di applicazione del previgente art. 108 l. fall. le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U., n. 7337/2024) sono intervenute per chiarire che il potere purgativo del giudice delegato si pone in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo secondo le alternative indicate nell'art. 107 l. fall., concludendo quindi che la previsione non può essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l. fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. A tal riguardo la Corte ha chiarito che la soluzione accolta dall'art. 173, comma 4 c.c.i.i. si pone in discontinuità rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge fallimentare e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di estendere detto potere purgativo al di là delle ipotesi di liquidazione dell'attivo fallimentare. Già in precedenza la Cassazione aveva chiarito che gli effetti purgativi della vendita si giustificano solo qualora quest'ultima si compia in esito ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica secondo le regole di cui agli artt. 105 e ss. l. fall. richiamate dall'art. 182, comma 5 l. fall., non anche quando essa sia il frutto della continuazione dell'attività di impresa. (Cass. I, n. 23139/2020). La decisione delle Sezioni Unite, superando l'orientamento che invece riteneva applicabile l'art. 108 l. fall. a qualunque vendita fallimentare, anche se attuata nelle forme contrattuali e non tramite esecuzione coattiva (Cass. I, n. 3310/2017 in una ipotesi di vendita effettuata in adempimento di un contratto preliminare dal quale il curatore non aveva possibilità di sciogliersi), è quindi venuta a sciogliere i dubbi interpretativi concernenti l'ambito di applicazione dell'art. 108 l. fall. e, indirettamente, della previsione in esame. Lo stesso principio enunciato dalle Sezioni Unite, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 173, comma 4 c.c.i.i. viene tuttavia ad evidenziare la diversità che caratterizza il quadro attuale, almeno con riferimento all'ipotesi di cui alla previsione da ultimo citata, la quale viene a contemplare espressamente un distinto meccanismo di purgazione ad opera del G.D. peraltro controbilanciato – dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024 – dallo speciale meccanismo di contestazione della congruità del prezzo da parte del creditore ipotecario (art. 173, comma 3-bis). Secondo Cass. I, n. 30454/2019 nella procedura di concordato preventivo, il creditore ipotecario, ancorché non si sia opposto all'approvazione della proposta, ha interesse ad agire in reclamo avverso il decreto del giudice delegato di cancellazione di un'ipoteca iscritta su un immobile a suo favore, ex art. 108, comma 2 l. fall., al fine di verificare la legittimità della cancellazione con riferimento tanto all'alienazione del bene nell'ambito dell'attività di vendita prevista dall'art. 182, commi 4 e 5 l. fall., quanto al ricorrere delle condizioni relative all'avvenuta riscossione del prezzo. Il principio della ricorribilità in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. del provvedimento con il quale il Tribunale rigetta il reclamo avverso il decreto del giudice delegato che, a seguito di trasferimento immobiliare, dispone la cancellazione delle ipoteche, ai sensi dell'art. 108, comma 2 l. fall., è affermato – «stante la sua incidenza sui diritti reali di garanzia che diversamente verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile» da (Cass. I, n. 30454/2019; cfr. anche Cass. I, n. 3310/2017). BibliografiaCappabianca, Articolo 217. Poteri del giudice delegato, in Valensise, Di Cecco, Spagnuolo, Il Codice della Crisi. Commentario, Torino, 2024;Farina, Le modalità delle vendite ed il potere di sospensione del giudice delegato, in Didone (a cura di), La riforma delle procedure concorsuali, Milano, 2016; Fontana, Leuzzi, La liquidazione dell'attivo. La vendita dell'azienda. Vendita dei beni mobili e immobili, in Jorio (a cura di), Fallimento e concordato fallimentare, Milano, 2016; Iannicelli, Le vendite fallimentari: aspetti processuali, in Buonocore, Bassi (diretto da), Trattato di diritto fallimentare, Padova, 2011; Liccardo, Federico, Sub art. 108, in Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna, 2007; Miccolis, La liquidazione dell'attivo - La vendita dei beni, in Vassalli, Luiso, Gabrielli, Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, II, Torino, 2014; Montanaro, Art. 108. Poteri del Giudice Delegato, in Cavallini (diretto da), Commentario alla Legge Fallimentare, II, Milano 2010; Nonno, Sub art. 108, in Ferro (a cura di), La legge fallimentare, Padova, 2014; Paluchowski (agg. De Matteis), Art. 108, in Lo Cascio (a cura di), Codice Commentato del Fallimento, Milano, 2015; Paluchowski La liquidazione dell'attivo nella liquidazione giudiziale, in Fall., 2019, 1219-1220; Saracino, Cessione dei crediti e modalità delle vendite, in Cagnasso, Panzani (diretto da), Crisi di impresa e procedure concorsuali, II, Milano, 2016; Vattermoli, Sub art. 108, in Nigro, Sandulli, Santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Milano, 2010. |