Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 253 - Nuova proposta di concordato

Domenica Capezzera

Nuova proposta di concordato

 1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

Inquadramento

L'art. 253 c.c.i.i. prevede, con formulazione sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 141 l. fall. Pertanto, per la giurisprudenza e la dottrina attinenti si vedano la giurisprudenza e la dottrina relative ai corrispondenti articoli della legge fallimentare.

Il procedimento riaperto. Gli artt. 252-253, che disciplinano la riapertura della liquidazione giudiziale in caso di risoluzione o di annullamento del concordato ex artt. 250 e 251 avevano già hanno subito lievi modifiche a seguito delle riforme del biennio 2006-2007 (artt. 139 e 141 l. fall.) ovvero nessuna novellazione, essendo stato necessario solo un miglior coordinamento con le norme richiamate (Blatti, 1852). È, in sostanza, rimasta invariata l'impostazione tradizionale che non vede nella riapertura una cesura procedimentale, determinandosi, invece, una prosecuzione della fase precedente, senza che vengano meno gli effetti già eseguiti del concordato fallimentare annullato o risolto.

In tal senso va interpretata la previsione normativa secondo cui la sentenza che risolve o annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione, con l'espresso richiamo all'art. 237 c.c.i.i. in tema di «casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale», dei quali la fattispecie in esame costituisce un'ipotesi speciale. Ne consegue, pertanto, che al procedimento riaperto devono essere preposti, oltre al tribunale, un giudice delegato ed un curatore.

Poiché, secondo quanto dispone l'art. 237 (ex art. 121 l. fall.), il tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore anteriormente preposti alla liquidazione (fallimento) o li nomina ex novo, si disputa se abbia in proposito una facoltà discrezionale o possa nominare un nuovo giudice delegato e un nuovo curatore solo se, per qualche ragione, non possano essere richiamati quelli precedenti. Attesa la ritenuta continuità con il procedimento cessato per concordato è preferibile quest'ultima opinione, con la conseguenza che in caso di nuova nomina dovranno esserne esplicitate le ragioni (Giorgeri, 88; Limitone, 1702). Anche quando sia stato richiamato in ufficio il vecchio curatore, resta ferma la facoltà dei creditori di chiederne la sostituzione ex art. 135 c.c.i.i. (art. 37-bis l. fall.) dopo la conclusione della nuova adunanza dei creditori fissata ai sensi dell'art. 237, comma 2, n. 2: nonostante la continuità con la procedura cessata, nell'ambito della quale i creditori hanno già avuto la possibilità di esercitare la facoltà di chiedere la sostituzione del curatore, nella procedura riaperta l'esercizio di detta facoltà è giustificato dalla differente composizione della massa passiva.

La possibile differente composizione della massa passiva impone (o comunque potrebbe rendere necessaria) la nomina di un nuovo comitato dei creditori «tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori» (art. 237, comma 5).

Verifica dello stato passivo - Pur nell'affermata continuità procedurale, è di tutta evidenza che la fase intermedia costituita dal concordato può comportare in concreto una modifica del ceto creditorio concorrente, posto che, a norma dell'art. 252 c.c.i.i., nella riaperta procedura concorrono i creditori anteriori alla procedura cessata; per concordato e quelli successivi, compresi coloro che hanno acquistato ragioni di credito nel corso della liquidazione e prima del concordato.

La continuità del procedimento implica che le statuizioni adottate in sede di verifica dello stato passivo della procedura di liquidazione successivamente riaperta non sono soggette a riesame. I creditori esclusi non possono, perciò, riproporre domanda di ammissione, non costituendo la riapertura una riammissione in termini. I creditori ammessi hanno acquisito il diritto di partecipare alla procedura riaperta: poiché, tuttavia, l'art. 237, comma 2, n. 2, statuisce che i vecchi creditori «possono» chiedere la conferma del provvedimento di ammissione, si disputa se si debbano considerare automaticamente ammessi al passivo – a seguito della riapertura – o se abbiano l'onere di chiedere la conferma. Al riguardo, appare maggiormente condivisibile, nel contesto della ratio normativa, la tesi secondo cui non sarebbe ipotizzabile una conferma generale d'ufficio (v. sul punto, Limitone, 1704 s. e 1707 e dottrina ivi citata), apparendo opportuna, anche cautelativamente, l'istanza di conferma. In ogni caso la necessità della domanda di ammissione sussiste ove si intenda insinuare al passivo ulteriori interessi, maturati nel corso del fallimento e dopo la sua cessazione sino alla riapertura: tale possibilità, affermata anche prima della riforma (G.U. Tedeschi, Sub art. 122, § 2) anche per assicurare parità di trattamento fra creditori vecchi e nuovi, è stata ora espressamente riconosciuta dall'art. 237, comma 2, n. 2.

Poiché il secondo comma dell'art. 238 c.c.i.i. (art. 122 l. fall.) statuisce che «restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo III» si afferma comunemente che il diritto dei vecchi creditori risultante da statuizione di ammissione non può essere messo in discussione (Limitone, sub artt. 122, 1704 e 1707), anche se il termine per proporre impugnazione ex art. 206, comma 3 c.c.i.i. (art. 98 l. fall.) è certamente decorso per i creditori concorrenti vecchi, ma non per i nuovi.

Viene altresì esclusa l'impugnabilità per revocazione ex art. 206, comma 5 c.c.i.i. salvo che per «i crediti per i quali siano intervenuti pagamenti nei confronti del creditore dopo la chiusura e prima della riapertura ... che pertanto non sono coperti dalla protezione che caratterizza i pagamenti concorsuali pregressi» (Paluchowsky, Sub art. 122, § 1). Va peraltro rilevato che il principio di irretrattabilità dei piani di riparto non si applica in caso di revocazione dei crediti ammessi (art. 229 c.c.i.i./art. 114l. fall.) e deve ritenersi non si applichi nemmeno in caso di impugnazione ordinaria quando sia stata proposta da un creditore tardivamente ammesso dopo l'esecuzione di un piano di ripartizione; e che, stante il concorso di creditori vecchi e nuovi, questi ultimi non possano essere espropriati del diritto di impugnare i crediti concorrenti, ancorché ammessi anteriormente.

Il procedimento riaperto; rinvio all'art. 251

Il proponente del concordato risolto o annullato può presentare nuova domanda di concordato, sotto due condizioni: 1 – che il nuovo stato passivo sia stato reso esecutivo; 2 – che prima dell'udienza di omologa siano depositate le somme necessarie per l'integrale adempimento ovvero siano fornite idonee garanzie.

Proposta di nuovo concordato. Ai sensi dell'art. in commento, il proponente del concordato risolto o annullato ai sensi dell'art. 251 c.c.i.i., può proporre, nel corso della procedura di liquidazione giudiziale riaperta, un nuovo concordato nella liquidazione. Tale richiesta è però subordinata alle seguenti condizioni:

– che il nuovo stato passivo del fallimento riaperto sia già stato reso esecutivo (non si applica quindi l'art. 240, comma 1 c.c.i.i. nella parte in cui prevede la possibilità di presentazione anticipata del concordato fallimentare);

– che prima dell'udienza di omologa vengano depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme necessarie per l'integrale adempimento del concordato ovvero vengano prestate «garanzie equivalenti» quali, ad esempio, fideiussioni a prima richiesta.

Un orientamento dottrinale deduce da quest'ultima previsione un'impossibilità di una nuova proposta di concordato che preveda il soddisfacimento dei creditori attraverso forme diverse dal pagamento in denaro (Lo Cascio, 1293).

Nuova proposta di concordato

La norma, originariamente preveduta per offrire una seconda occasione al debitore, che era l'unico legittimato a proporre il concordato, dopo l'allargamento della legittimazione ai creditori ed ai terzi regola la presentazione di una nuova proposta di concordato da parte del proponente del concordato risolto o annullato. Se la nuova proposta viene presentata da un soggetto diverso trova applicazione la disciplina generale (Blatti).

Riproponendo la vecchia dizione, l'articolo in commento consente la presentazione di una nuova proposta da parte del proponente del concordato risolto o annullato solo dopo reso esecutivo lo stato passivo, cioè il nuovo stato passivo previsto dall'art. 239, comma 2, n. 2 c.c.i.i. Non è, quindi, ammessa la presentazione di una proposta anticipata in conformità alla previsione del primo comma dell'art. 240 c.c.i.i.

Prima della riforma condizione di ammissibilità della nuova proposta era il deposito delle somme occorrenti per l'integrale adempimento del concordato. È stata ora prevista la possibilità che vengano prestate garanzie equivalenti, quali, ad esempio, fideiussioni a prima richiesta di primario istituto bancario od assicurativo (Blatti, 1858; Ruosi, Sub art. 141, § 2). La prescrizione del deposito delle somme occorrenti per l'integrale adempimento o della prestazione di garanzie equivalenti non sembra consentire la presentazione di una nuova proposta di concordato che preveda il soddisfacimento dei creditori attraverso forme diverse dal pagamento in danaro.

Bibliografia

Blatti, in La legge fallimentare-commentario teorico pratico, Padova, 2014; Limitone, la legge fallimentare, Padova, 2007; Lo Cascio, Codice commentato del fallimento, Milano, 2008; Pajardi, Palucosky, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008; Ruosi, in La riforma della legge fallimentare, Torino, 2006; Tedeschi, in La legge fallimentare, commentario teorico pratico, Padova, 2011.

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