Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 273 - Formazione del passivo 1

Salvatore Leuzzi
Vittorio Zanichelli
aggiornato da Camilla Di Cesare

Formazione del passivo1

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.

4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4.

Inquadramento

Anche la formazione dello stato passivo è improntata alla semplificazione del rito rispetto a quello della liquidazione giudiziale e l'elemento di maggior rilievo, peraltro già presente nella l. n. 3/2012 (art. 14-octies), è dato dalla recessività dell'intervento del giudice, chiamato ad intervenire solo in ipotesi di contestazione formale dello stato passivo predisposto dal liquidatore, con gli strumenti dell'opposizione o dell'impugnazione.

Si prevede, in particolare, che, scaduto il termine, eventualmente prorogato, fissato dal tribunale per la presentazione delle domande, il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo comprendente, oltre, come è logico, l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e della eventuali cause di prelazione, anche l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili in possesso o di proprietà del debitore e comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito nel fascicolo informatico.

Eventuali osservazioni possono essere proposte entro quindici giorni con le modalità delineate dall'art. 201, comma 2, in tema di domande di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale. il liquidatore, decorso il termine anzidetto, nei successivi quindici giorni, esamina le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo telematico e lo comunica agli interessati secondo le medesime modalità tracciate al comma 1 per la comunicazione del primo progetto. È a seguito del deposito nel fascicolo telematico che lo stato passivo diviene esecutivo.

Il decreto di formazione dello stato passivo definitivo è reclamabile avanti al tribunale e del collegio non può far parte il giudice delegato. Il procedimento è deformalizzato, salvo quanto è necessario per assicurare il rispetto del contraddittorio.

Il d.lgs. n. 136/2024, ha ulteriormente semplificato la formazione dello stato passivo, assegnando in toto al liquidatore l'accertamento dei crediti e lasciando in capo al giudice la sola risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori con l'opposizione o l'impugnazione.

Nel nuovo comma 4 sono ora disciplinate le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo. Le une e le altre sono veicolate con reclamo al giudice delegato, secondo lo spartito del reclamo avverso gli atti del curatore (art. 133, esplicitamente richiamato). Il decreto che decide sull'impugnazione è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

Il comma 5 si incarica di disciplinare le domande tardive, ora consentite nel solo caso di mancato rispetto del termine delle tempestive per causa non imputabile al creditore, richiamando lo stesso procedimento delineato per le tempestive.

Profili salienti

La formazione dello stato passivo nel contesto della liquidazione controllata è rimessa direttamente all'organo tecnico della procedura, anziché all'autorità giudiziaria.

Ai fini dell'ammissione al passivo il creditore deve presentare la domanda di partecipazione, analogamente a quanto accade nella liquidazione giudiziale la cui disciplina, per quanto attiene alla predisposizione della domanda (art. 201, comma 2), è richiamata dall'art. 270, comma 2, lettera d).

La disciplina de qua si applica, non solo ai creditori concorsuali, ma anche a coloro che vantano diritti reali e personali su beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio liquidabile.

Il subprocedimento di verifica del passivo si svolge sotto l'egida esclusiva del liquidatore.

Manca nella disciplina della liquidazione controllata una norma analoga all'art. 200 che impone al curatore l'invio di una specifica comunicazione contenente l'avviso ai creditori che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda di ammissione al passivo, per cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, per quanto attiene ai tempi e alle modalità di partecipazione, possono contare unicamente sulla notifica della sentenza di apertura della liquidazione controllata che deve essere loro effettuata in base al disposto dell'art. 270, comma 4 e 272, comma 1.

Vagliate le domande di partecipazione ricevute, il liquidatore elabora un progetto di stato passivo, comprensivo dell'elenco dei titolari di diritti reali e personali su beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio liquidabile. Progetto ed elenco sono, quindi, comunicati agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda o, in mancanza di indicazione, mediante deposito nel fascicolo informatico, i quali, nel volgere di quindici giorni – decorrenti dal momento dell'avvenuta ricezione della comunicazione –, sono legittimati a proporre eventuali osservazioni nelle forme previste per la presentazione della domanda di partecipazione (comma 2).

È stato eliminato il passaggio procedurale che prevedeva la possibilità per il liquidatore, in caso di presentazione di opposizioni, di valutarne la fondatezza e, se del caso, di provvedere alla predisposizione di un nuovo progetto di stato passivo da comunicarsi ai creditori o di rimettere gli atti al giudice in caso di osservazioni non superabili, ma si prevede che, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazioni delle osservazioni, il liquidatore, esaminate quelle pervenute, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica mediante PEC. Non si precisa espressamente, come nel testo precedente all'intervento del decreto correttivo, che il progetto possa essere modificato alla luce delle osservazioni ma tale possibilità è implicita nel passaggio procedurale che vede un progetto divenire atto definitivo solo all'esito dell'esame delle eventuali osservazioni. Non pare potersi escludere che la modifica del progetto sia anche effettuata d'ufficio da parte del liquidatore che si sia reso conto di un errore.

Non è richiamato l'art. 203, comma 1 c.c.i.i., tuttavia il liquidatore non può redigere un progetto assertivo, dovendo piuttosto, in linea con la norma della procedura maggiore, indicare motivate conclusioni per ognuna delle domande esaminate.

Lo stato passivo diventa esecutivo con il deposito nel fascicolo informatico.

Le opposizioni seguono il rito del reclamo contro gli atti del curatore di cui all'art. 133. Il procedimento del giudice delegato, assunto con decreto, è comunicato alle parti a cura della cancelleria ed è ricorribile per cassazione entro trenta giorni.

L'intervento del giudice delegato, che non può pronunciarsi se non nei limiti del reclamo, è, dunque, recessivo. Non va, peraltro, trascurato che il giudice è titolare di un potere generale di vigilanza sulla regolarità del procedimento, il che gli consentirà, almeno nei casi maggiormente complessi, di disporre il deposito nel fascicolo telematico del progetto anteriormente alla sua comunicazione agli interessati.

Tale soluzione, se comportasse un intervento, sia pure di moral suasion, sul liquidatore, potrebbe tuttavia comportare delicati problemi di compatibilità del giudice delegato in caso in cui l'ammissione o il diniego di ammissione fossero oggetto di reclamo.

Mentre non è in discussione la prededucibilità del credito dell'OCC per il compenso, in quanto espressamente previsto dall'art. 6, si discute su quella del compenso dei consulenti del debitore, negato dalla prevalente giurisprudenza in quanto non espressamente previsto nel citato articolo, a differenza di quelli dei professionisti che assistono il debitore in relazione alle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

La questione parrebbe riaperta dalla formulazione dell'ultimo comma dell'art. 6 modificata dal decreto correttivo il quale ora dispone che sono anche prededucibili «crediti legalmente sorti, .... successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per ... il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento».

Può rilevarsi innanzitutto che la prededuzione riguarderebbe unicamente il credito maturato dopo l'apertura della procedura e che pare difficile, limitando il discorso alla liquidazione controllata, inquadrare le prestazioni dei professionisti richieste dal debitore per la propria tutela con quelle necessarie «per il buon esito dello strumento», posto che il debitore non ha alcun ruolo attivo ed eventuali prestazioni professionali necessarie sono richieste dal liquidatore. Quanto poi all'eventuale credito professionale maturato in occasione di procedure precedenti alla liquidazione controllata la richiesta qualità della prestazione professionale come necessaria per il buon esito dello strumento potrebbe far ritenere tali non quelle svolte in favore del debitore ma piuttosto quelle necessarie per l'esecuzione del piano che sta alla base degli strumenti negoziali e che può prevedere attività professionali indispensabili per l'esecuzione dello stesso, quali quella dei legali incaricati di azioni giudiziarie o di consulenti per attività tecniche indispensabili quali le perizie.

Discussa è anche la necessità che l'OCC chieda l'ammissione del suo credito all'attivo nell'ipotesi in cui l'organismo non sia stato confermato quali liquidatore. Tenuto conto che si tratta di credito prededucibile che andrebbe sottoposto alla verifica formale solo in caso di contestazione e che la liquidazione del suo ammontare avviene solo in esito al provvedimento giudiziale, la domanda di ammissione non pare ammissibile, dovendo piuttosto essere il liquidatore nominato a richiedere al giudice la liquidazione del compenso unitario e la suddivisione dello stesso tra l'OCC e il liquidatore eventualmente diverso (Trib. Verona 4 ottobre 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; di diverso avviso Trib. Forlì 25 ottobre 2024).

Il procedimento per l'ammissione delle domande tardive è lo stesso previsto per quelle tempestive.

A differenza di quanto disposto nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 208, non è previsto che il giudice possa dichiarare inammissibile la domanda tardiva per manifesto difetto dei presupposti per cui l'eventuale rilievo può derivare unicamente dall'esclusione ad opera del liquidatore dall'ammissione al passivo per tale vizio.

Recente giurisprudenza ha chiarito che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, co. 2, lett. d) c.c.i.i. e dell'art. 273, co. 7 c.c.i.i., entrambi nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 136/2024, come sollevata rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., è manifestamente infondata. La Corte, invero, dopo aver ribadito che è indiscusso che la liquidazione controllata, pur condividendo l'essenza e gli scopi della liquidazione giudiziale, sia comunque una procedura concorsuale diversa e, segnatamente, “minore”, ha osservato che è proprio in considerazione di tale minore entità dell'insolvenza e maggiore snellezza della procedura di liquidazione controllata che il legislatore ha previsto, per un verso, un termine fisso di sessanta giorni dalla comunicazione del liquidatore e, dall'altro, ha contemplato la possibilità di presentare domande tardive soltanto previa dimostrazione della non imputabilità del ritardo, senza replicare la bipartizione di cui all'art. 208 c.c.i.i. nella liquidazione giudiziale, tra domande tardive e ultratardive, appunto assimilate, nel regime, alle domande tardive della liquidazione controllata (Cass. civ., n. 28573/2025).

Bibliografia

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