Decreto legislativo - 12/01/2019 - n. 14 art. 283 - Esdebitazione del sovraindebitato incapiente 1Esdebitazione del sovraindebitato incapiente 1 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati 2. 2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 1593. 3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella4; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. 6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà. 7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 25. 8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni. [Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.]6 9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità7. [1] Rubrica sostituita dall'articolo 31, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo. [2] Comma modificato dall'articolo 31, comma 3, lettera b), del del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. Per la decorrenza vedi l'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo. Successivamente sostituito dall'articolo 43, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. [3] Comma sostituito dall'articolo 43, comma 2, lettera b)del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. [4] Lettera modificata dall'articolo 43, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. [5] Comma modificato dall'articolo 43, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. [6] Comma modificato dall'articolo 43, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. [7] Comma sostituito dall'articolo 43, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. InquadramentoUna rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori – persone fisiche – meritevoli di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia. La ratio della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell'offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi. Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta; esso è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il triennio dall'esdebitazione sopravvengano utilità ulteriori – diverse dai finanziamenti ricevuti – tali da consentire un qualche soddisfacimento dei creditori. Ai fini della valutazione di rilevanza delle sopravvenienze, da calcolarsi su base annua, vanno detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonché quelle necessarie al decoroso mantenimento del debitore e della sua famiglia, che, pacificamente, nella disciplina anteriore alle modifiche intervenute con il decreto correttivo, ex lege vengono calcolate in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al d.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, in modo da tener conto dell'incidenza del carico familiare. Maggiormente dubbia è la portata dell'attuale formulazione, come si illustrerà infra. La domanda di esdebitazione è presentata al giudice tramite l'OCC (i cui compensi sono tuttavia ridotti della metà) insieme alla documentazione necessaria ad individuare i creditori e l'ammontare dei crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare; l'OCC espone inoltre gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle. Viene altresì richiesta una specifica indicazione da parte dell'OCC sulla corretta valutazione del merito creditizio del debitore da parte dell'eventuale finanziatore – considerato anche il carico di spese per il mantenimento della famiglia, sempre calcolato in base ai criteri di cui ai commi 1 e 2 – trattandosi di elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento. Per ottenere l'esdebitazione è necessario un decreto del giudice, il quale valuta la sussistenza della meritevolezza e l'insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell'indebitamento. Nel provvedimento il giudice deve indicare con quali modalità e in quale termine il debitore deve presentare, a pena di perdita del beneficio concesso, la dichiarazione annuale nel caso in cui sopravvengano utilità ulteriori nel senso già indicato. Per agevolare il controllo, è previsto che l'OCC vigili sul tempestivo deposito della dichiarazione annuale da parte del debitore e svolga, nell'arco dei tre anni successivi al decreto, le indagini utili al fine di verificare il persistere delle condizioni per usufruire del beneficio. Il decreto è comunicato ai creditori che possono proporre reclamo a norma dell'art. 124 entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Naturalmente, il provvedimento deve essere comunicato anche al debitore il quale, in caso di reiezione della domanda, può proporre reclamo. Essendo l'unico interessato alla proposizione del gravame e non essendo prevista una fase di opposizione dinanzi al Giudice delegato, tale reclamo deve essere proposto alla Corte d'Appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 283, comma 8 e 50 c.c.i.i. (Tribunale di Mantova 9 maggio 2024). Questioni particolariMentre non vi erano particolari dubbi sull'interpretazione del dettato della norma in commento alla luce del dettato anteriore alle modifiche introdotte col decreto correttivo nel senso che il reddito da non calcolarsi ai fini delle disponibilità di utilità da destinarsi ai creditori è pari all'assegno sociale moltiplicato per un parametro collegato al numero dei componenti il nucleo familiare e all'ISEE, la formulazione attuale, frutto di un radicale intervento del Decreto correttivo, non è di univoca interpretazione Il comma 2 dell'art. 283 precisa che ricorre la situazione di impossibilità di offrire ai creditori una qualche utilità, diretta o indiretta, e quindi, se meritevole, può essere esdebitato, il soggetto che è in possesso di un reddito che, «su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore» all'importo risultante dal calcolo sopra indicato. La interpretazione letterale porta a ritenere che il calcolo deve essere effettuato deducendo dal reddito complessivo quello necessario per far fronte alle spese di produzione dello stesso e del mantenimento della famiglia («... dedotte le spese ...») e valutando se il reddito residuo sia o no superiore all'importo che risulta dal calcolo effettuato utilizzando il parametro dell'assegno sociale. Verrebbe quindi superato il parametro del mero mantenimento, assicurando all'incapiente anche il necessario per un tenore di vita almeno dignitoso. Tale interpretazione è stata ritenuta eccessivamente favorevole al sovraindebitato e comunque causa di compressione dei diritti dei creditori, dovendosi dunque ritenere che competa al giudice stabilire quale sia il limite dell'incapienza basandosi sulle necessità di sostentamento del nucleo familiare del debitore (Trib. Ferrara 5 novembre 2024). Secondo altra interpretazione, il parametro connesso alla rivalutazione dell'assegno sociale rileverebbe unicamente al fine della valutazione della rilevanza delle utilità sopravvenute entro l'anno, mentre, ai fini del giudizio di incapienza, rileverebbe solo il costo del mantenimento della famiglia (Trib. Rimini 23 gennaio 2024). Lo stesso tribunale, peraltro, alla luce delle modifiche introdotte col Decreto correttivo, ha preso atto della nuova modalità di calcolo in base alla quale l'ammontare del reddito il cui possesso non esclude la sussistenza dell'incapienza è dato dalla somma delle spese necessarie per la produzione del reddito e di quanto necessario per il mantenimento della famiglia e dell'importo risultante dal calcolo effettuato in base all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro familiare ISEE (Trib. Rimini 6 febbraio 2025). 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