L’estinzione della società non comporta una (automatica) presunzione di rinuncia dei (suoi) crediti sub iudice

26 Agosto 2025

Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in merito ad una questione già affrontata dalla Suprema Corte e che, tuttavia, è stata oggetto di successive pronunce di legittimità tra loro contrastanti: l’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese comporta una rinuncia automatica dei crediti in pendenza del giudizio volto al loro accertamento?

Questione controversa

La decisione in commento ha ad oggetto l'ammissibilità di una rinuncia tacita ad alcuni crediti della società che risultano nelle more di un giudizio sub iudice e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, nel laddove la società venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell'art. 110 c.p.c.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

La stessa ordinanza interlocutoria che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite richiama due pronunce delle stesse (Cass., sez. un., n. 6070/2013; Cass., Sez. Un., n. 6071/2013) per le quali se dopo l'estinzione della società successiva alla cancellazione dal registro delle imprese non segue il venir meno di ogni rapporto giuridico inerente alla società stessa, si realizza un fenomeno avente carattere successorio in virtù del quale: i) le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione o illimitatamente, in virtù della loro responsabilità limitata o illimitata per i debiti sociali; ii) i diritti e i beni non rientranti nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci ad esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto una ulteriore attività; attività dalla cui mancata realizzazione da parte del liquidatore si desume che la società vi abbia rinunciato al fine di ottenere una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

A tale statuizione si sono conformate anche successive pronunce di legittimità (Cass. n. 25974/2015; Cass. n. 23269/2016, Cass. n. 15782/2016).

Il predetto orientamento non è stato condiviso dalla successiva giurisprudenza di legittimità per cui se l'estinzione della società è avvenuta nelle more di un giudizio intrapreso dalla stessa, a questa non segue anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo quando il creditore abbia manifestato, sia pur con un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito e il debitore non abbia dichiarato, entro un termine congruo, di non voler avvantaggiarsene (Cass. n. 9464/2020).

Nello stesso senso è stato, altresì, osservato (Cass. n. 30075/2020) che l'estinzione societaria dal registro delle imprese non implica un'automatica rinuncia al credito controverso perché la regola è la successione dei residui attivi in favore dei soci, ad eccezione della remissione del debito ex art. 1236 c.c. che deve essere allegata e provata da chi intende farla valere, dimostrando la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad un creditore specifico.

Rimessione alle Sezioni Unite

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16477/2024, in considerazione del contrasto giurisprudenziale determinatosi e della particolare importanza della questione controversa, suscettibile di riproporsi in un numero indeterminato di casi, ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

I giudici di legittimità hanno osservato, invero, che “dopo le sentenze delle Sezioni Unite all'inizio citate, si è perpetuato un contrasto in seno alla Corte, vertente sulla possibilità di configurare la tacita rinuncia ad alcuni dei crediti della società, sub iudice e illiquidi, e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell'art. 110 c.p.c.”.

Principio di diritto

La questione sollevata dalla Prima Sezione civile con l'ordinanza interlocutoria è stata risolta dalla Sezioni Unite con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocabilmente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito”.

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2025, n. 19750

La pronuncia in commento ha, in primis, rilevato che, ai fini della risoluzione del contrasto, non è necessario prendere in esame le ragioni che hanno condotto a ritenere sussistente un fenomeno successorio nella vicenda conseguente alla cancellazione della società; ciò dal momento che tale circostanza è considerata oramai un dato acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, risultando, invero, il presupposto di entrambi gli orientamenti sopra citati.

Ed invero, la differenza tra i due orientamenti è stata individuata nei termini che seguono: per il primo, la regola è che, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, il diritto si trasmette ai soci, essendo l'estinzione considerata un'eccezione che deve essere rigorosamente allegata e provata da chi intende farla valere; secondo l'opposto filone, invece, per le mere pretese ed i crediti incerti ed illiquidi, la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione implica una presunzione di estinzione che riconosce a carico di chi intende azionare un diritto della società o proseguire un giudizio della stessa, l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto preferibile l'orientamento secondo il quale, non ritenendosi sussistente una presunzione di estinzione in virtù della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, il soggetto convenuto in giudizio dall'ex socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, ha l'onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società stessa. In questo senso, considerando che, con riferimento alla cancellazione della società, la regola è la sopravvivenza dei crediti della stessa, in cui succedono i soci con esclusione della remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., è colui che resiste alla pretesa che deve far valere l'avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di una inequivoca manifestazione di volontà remissoria che ha essa stessa come destinataria specifica.

Al contrario, la Suprema Corte ha condiviso le obiezioni sollevate dalla dottrina con riferimento alla tesi dell'automatica estinzione dei crediti non risultanti nel bilancio di liquidazione.

La pronuncia in commento ha dapprima ricordato le incertezze applicative relative alla stessa individuazione dei diritti suscettibili di estinzione a causa della indeterminatezza terminologica inerente a tali diritti (“mere pretese, ancorché azionate ed azionabili in giudizio”, “diritti litigiosi o illiquidi”, “i diritti ancora illiquidi ed incerti”, “ragioni di credito”). Inoltre, ha sottolineato la complessità nel determinare le modalità di iscrizione in bilancio, al fine di evitarne l'estinzione e garantirne la trasmissione ai soci, di quelle che sarebbero delle mere pretese: essendo, infatti, delle attività potenziali connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza, tuttavia, dipende dal realizzarsi o meno di uno o più eventi futuri ed incerti indipendenti dal controllo della società, le mere pretese non possono essere rilevate in bilancio anche in osservanza al principio della prudenza, dal momento che potrebbero comportare il riconoscimento di utili che non saranno mai concretamente realizzati.

A ciò si è aggiunto che è arduo ricondurre un comportamento meramente omissivo (come la mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, non rivolto ad un determinato destinatario) alla disciplina civilistica della rinuncia al credito o della remissione del debito che richiede, al contrario, una manifestazione di volontà portata a conoscenza del singolo creditore. D'altra parte, la remissione del debito è un atto abdicativo avente natura negoziale e che richiede che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da quest'ultima fissati (in altri termini, che l'estinzione si verifichi soltanto a condizione che sia voluta dal creditore con l'effetto che la volontà di rimettere il debito presuppone la consapevolezza della sua esistenza da parte del creditore stesso: Cass. n. 16125/2006). Per il Collegio tale presupposto esclude che possano considerarsi oggetto di rinuncia i diritti dei quali i liquidatori o i soci non conoscevano l'esistenza al momento della formazione e dell'approvazione del bilancio di liquidazione o che, pur conoscendoli, non presentavano i requisiti necessari all'iscrizione in bilancio.

Il medesimo Collegio ha, poi, ribadito che ricollegare più o meno automaticamente alla mancata iscrizione in bilancio l'estinzione del credito significa esporre a pregiudizio i crediti sociali che, nonostante la riduzione del valore patrimoniale complessivamente destinato alla soddisfazione dei loro crediti, non hanno alcun mezzo di tutela a fronte della cancellazione della società, non potendo proporre né reclamo contro il bilancio finale di liquidazione, né domanda di revoca dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.

 

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