Effetti della clausola “maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia” ai fini della liquidazione delle spese
Roberta Metafora
08 Settembre 2025
Le Sezioni Unite chiariscono una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa all'individuazione del corretto scaglione sulla cui base liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, nel caso di rigetto di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro specificamente determinata alla quale però l’attore abbia aggiunto la richiesta del pagamento della “maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia" (o clausola di analogo tenore). Il contrasto, in particolare, si acuisce nella peculiare ipotesi in cui la somma specificamente indicata porti all'applicazione di uno scaglione tariffario i cui importi siano superiori a quelli dettati per le cause di valore indeterminabile.
Questione controversa
Premesso che in caso di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, la liquidazione delle spese in danno della parte soccombente deve avvenire sulla base della somma domandata dall'attore, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum", la questione di diritto posta all'attenzione delle Sezioni unite riguarda l'individuazione del corretto scaglione sulla scorta del quale procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa, qualora: 1) l'attore abbia domandato la condanna al pagamento di una somma di denaro specificamente determinata, 2) abbia aggiunto la richiesta della condanna al pagamento "di quella maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia" (o clausola di analogo tenore) e 3) la domanda sia poi stata integralmente rigettata. In particolare, vi è da chiedersi come tale clausola possa incidere sul valore della controversia ai fini del “disputatum”, nel caso in cui «la somma specificamente indicata porti all'applicazione di uno scaglione tariffario i cui importi siano superiori a quelli dettati per le cause di valore indeterminabile».
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 26 luglio 2011, n. 16318; Cass. 30 marzo 2011, n. 72553), «In una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa "ha natura di un clausola di stile ed è inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile».
Al massimo, la somma "eventualmente minore ritenuta di giustizia" può costituire solo una domanda subordinata: come dimostra il fatto che, in una situazione del genere, laddove intervenisse una condanna per importo inferiore a quello minimo richiesto espressamente dalla parte, di certo non potrebbe ritenersi inammissibile l'appello volto ad ottenere il riconoscimento del maggiore importo che era espressamente stato domandato» (Cass. 27 dicembre 2023, n. 35966).
Per altro indirizzo, la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente non costituisce una clausola meramente di stile, quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (Cass. 16 marzo 2010, n.6350; Cass. 26 settembre 2017 n. 22330, che precisano che tale regula iuris non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, in quanto tale comportamento evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata).
Più di recente, tale indirizzo è stato precisato (Cass. 26 aprile 2021, n. 10984; in termini Cass. 6 aprile 2022, n. 11213; Cass. 14 settembre 2022, n. 32443; Cass. 30 agosto 2024, n. 23322) nel senso che in virtù dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, deve escludersi che la formula “o di quella maggiore o minore che si terrà di giustizia” o espressione equivalente possa ritenersi una mera clausola di stile, dovendosi al contrario presumere che in tal modo “l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione". Difatti, l'utilizzo di detta formula aperta evidenzia una "cautela dell'attore, il quale, altrimenti, da un lato potrebbe avere errato in eccesso nella indicazione della pretesa, e, dall'altro lato, potrebbe aver errato per difetto, con il rischio così di non vedere riconosciute le maggiori somme spettanti, come accertate solo nel corso del processo”.
Da tale premessa ne deriva che la apposizione della clausola in discorso si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della quantificazione della pretesa come di valore indeterminabile".
Rimessione alle Sezioni Unite
In relazione alla questione di diritto posta dal ricorso, sollecitata la decisione a Sezioni Unite sia dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio che dal Pubblico Ministero nelle conclusioni depositate in vista dell'adunanza camerale fissata per la decisione della causa, il Presidente Aggiunto, con decreto del 25 ottobre 2024, ha disposto la rimessione della causa alle Sezioni Unite ai fini della risoluzione del contrasto venutosi a creare tra varie pronunce delle sezioni semplici.
Principio di diritto
Secondo le Sezioni Unite, nessuno degli orientamenti citati può essere accolto nella sua assolutezza.
La Corte distingue due situazioni: 1) se la somma indicata è inferiore ai massimali per le cause di valore indeterminabile, si può considerare la clausola e applicare lo scaglione più favorevole; 2) se invece la somma è superiore, si deve applicare lo scaglione corrispondente alla somma specificata.
Pertanto, è stato affermato il seguente principio di diritto:
«In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c." (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile».
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2025, 20805
Per le Sezioni Unite militano a favore di tale soluzione molteplici argomenti.
In primo luogo, in presenza di una domanda di condanna di importo determinato, «l'avvocato incaricato della difesa del convenuto è chiamato ad approntare uno sforzo professionale che è correlato alla indicazione che emerge dalla» domanda dell'attore.
Secondariamente, ritenere che l'apposizione della clausola alla richiesta di pagamento di una somma determinata imponga sempre ed in ogni caso di ritenere la causa di valore indeterminabile si presta “a fenomeni di malcostume o abuso”, in quanto il timore delle conseguenze derivanti dalla proposizione di domande di importo abnorme verrebbe meno per effetto della apposizione della clausola che imporrebbe la liquidazione entro i limiti imposti per le cause di valore indeterminabile.
Infine, affermare che la apposizione della formula alla domanda di condanna al pagamento precisamente determinato nel suo ammontare rende in ogni caso la causa di valore indeterminabile finisce per vanificare la portata dell'art. 1367 c.c., in quanto il dubbio circa l'ammontare del danno o del credito vantato può giustificare la scelta dell'attore di aggiungere alla sua richiesta specifica la clausola in discorso, «ma non può arrivare a travolgere e rendere vana» la domanda specificamente determinata, «che comunque esprime il convincimento della parte in ordine all'importo di un credito che, sebbene non connotato dal requisito della certezza, è però reputato verosimilmente corrispondente a quello effettivo».
Ciò, tuttavia, non comporta l'adesione a quell'orientamento che ha attribuito alla formula in questione il valore di mera clausola di stile. Difatti, la richiesta di liquidazione di un importo superiore rispetto a quello specificato presenta un'immediata utilità per l'attore, in quanto quest'ultimo, nel caso in cui al termine del processo venga accertata l'esistenza di un credito superiore a quello indicato nell'atto introduttivo, potrà chiedere il pagamento della maggiore somma, senza incorrere nella violazione del principio di ultrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c. Del pari, la richiesta di liquidazione di un importo inferiore rispetto a quello chiesto presenta una sua autonoma rilevanza quale elemento idoneo ad orientare la valutazione discrezionale del giudice, ed indurlo, anche nel caso di accoglimento in misura ridotta della domanda, ad escludere l'esercizio della facoltà di compensare in tutto o in parte le spese.
Infine, deve escludersi che la clausola in questione possa implicare l'automatica attribuzione della causa alla competenza al Tribunale, in conseguenza dell'indeterminabilità del quantum derivante dalla sua apposizione. Infatti, a parte che l'attore, pur accompagnando la richiesta di condanna determinata da una clausola siffatta, ben può espressamente dichiarare di contenere la domanda nei limiti della competenza del giudice adito, resta fermo che, come statuito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui una domanda venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa richiesta non sottrae la controversia alla competenza del giudice adito, in quanto, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., la domanda così formulata si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace.
Pertanto, la clausola "o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia" non trasforma automaticamente la causa in una di valore indeterminabile. Se la somma chiesta è chiara esupera i limiti dello scaglione per cause di valore indeterminabile, le spese si liquidano secondo il valore richiesto.
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