La rilevanza del consenso del beneficiario espresso “de facto” nella scelta dell’amministratore di sostegno
12 Settembre 2025
Massima Per procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare può certamente discostarsi da una sua precedente indicazione del futuro beneficiario, anche se la stessa è avvenuta tramite atto notarile, ciò quando sia provare che la sua volontà sia mutata. Tale prova può certamente desumersi dalle successive scelte compiute dal beneficiando, quali ad esempio il conferimento di poteri di rappresentanza sostanziale ad un soggetto diverso da quello designato. Il caso L' avv. AA, designato nell'anno 2004 quale futuro amministratore di sostegno di To Si, ai sensi dell'art 408 c.c, ricorreva alla Suprema Corte di Cassazione per impugnare il provvedimento con il quale la Corte d'Appello di Brescia, confermando il decreto del giudice tutelare, non lo aveva nominato per ricoprire detto incarico, preferendogli Ra. Ma., figlia della beneficiaria. Il ricorrente sosteneva che la decisione fosse stata emessa in violazione dell'art 408 c.c., in quanto il giudice, nella sua scelta, avrebbe dovuto tenere esclusivamente conto dell'indicazione del beneficiario, non potendola disattendere se non per gravi motivi. Richiamava, a sostegno della propria domanda, gli artt. 132,134 e 737 c.p.c. dai cui disposti si poteva evincere che il giudice tutelare, per poter legittimamente disattendere la volontà espressa dalla Sig.ra To. Si., avrebbe dovuto redigere il provvedimento con una motivazione rafforzata, atta a giustificarne in diritto e nel merito il ragionamento logico giuridico ad essa sottesa. Sosteneva altresì il ricorrente, da parte sua, di aver sufficientemente provato il proprio diritto alla nomina, allegando l'atto notarile con il quale egli era stato designato, prova da ritenersi necessaria e sufficiente a legittimarlo. A fronte di tali elementi chiedeva dunque la cassazione del provvedimento impugnato, con successivo rinvio all'organo del merito per il conferimento al ricorrente dell'incarico quale amministratore di sostegno della Sig.ra To Si. La questione La questione di maggior rilievo posta dalla decisione è la seguente: in quali casi il giudice tutelare, nella scelta dell’amministratore di sostegno, può discostarsi dall’indicazione fornita dal beneficiario quando la medesima è contenuta, ai sensi dell’art. 408 c.c, in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata? Le soluzioni giuridiche Con la decisione in commento la Corte di cassazione, richiamandosi ad alcune pronunce recenti (in particolare Cass civ. 21 novembre 2023 n. 32219 e Cass civ. 8 febbraio 2024 n. 3600) non ha accolto il ricorso per infondatezza dei motivi. I giudici di legittimità, infatti, pur ritenendo che l'avv. AA avesse adempiuto correttamente all'onere della prova sul medesimo gravante, mediante la produzione dell'atto notarile contenente la sua nomina ad amministratore di sostegno, sostenevano che fosse altresì evidente la prova di un mutamento della volontà della beneficiaria, la quale, da diversi anni, aveva delegato ogni compito di gestione dei propri interessi alla figlia. Andava infatti considerato che la nomina di AA era avvenuta oltre venti anni prima (nello specifico nel 2004) e che la beneficianda aveva instaurato, successivamente, un rapporto di caregiving con la figlia, rapporto che durava oramai da diversi anni. Per la Corte la presenza di un caregiver può dunque considerarsi indicativa del fatto che si fosse instaurata, tra la persona assistita ed il soggetto che se ne prende cura, una relazione fiduciaria forte, certamente più forte di quella, oramai datata, con la quale l'amministrato aveva nominato il precedente amministratore per sue future esigenze. Sussistevano dunque i gravi motivi che, nel caso di specie, potevano consentire al giudice tutelare di discostarsi dall'indicazione del beneficiario in merito alla nomina del suo futuro amministratore di sostegno, se la medesima era contenuta in un atto pubblico. La motivazione del giudice era basata su molteplici elementi; veniva infatti accertato come la figlia della beneficiaria fosse colei che aveva assunto la gestione di fatto del patrimonio materno, come la stessa fosse dotata di una procura generale ad agire conferita dalla madre, come, sempre la figlia, avesse una delega ad operare su tutti i conti della medesima. Per i giudici di legittimità, dunque, la volontà della Sig.ra To. Si. di nominare la figlia quale proprio amministratore era facilmente desumibile da tali elementi, tutti concordanti, che dimostravano esplicitamente come l'amministrata avesse voluto affidare la gestione dei propri interessi a persona differente da quella in precedenza designata. Nella scelta dell'amministratore di sostegno, pertanto, doveva considerarsi prevalente l'attuale volontà manifestata, de facto dalla beneficiaria, di essere assistita dalla figlia, rispetto alla precedente designazione con atto pubblico, certamente non più attuale alla luce delle prove emerse nel corso del giudizio. Osservazioni La sentenza in esame affronta la problematica della rilevanza della volontà del beneficiario rispetto alla nomina del proprio amministratore di sostegno, ciò quando la designazione avvenga in un momento antecedente a quello dell'effettiva necessità di cura. L'art 408 c.c. prevede che l'amministratore di sostegno possa essere designato dallo stesso interessato in previsione di una propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La norma prevede anche la possibilità per il giudice di scegliere un differente nominativo, discostandosi dalle indicazioni del beneficiario. È dunque necessario chiedersi come questi due diritti possano trovare un equilibrio tra di loro, in modo da rispettare la volontà del beneficiario di essere assistito dalla persona che egli ritiene la più idonea, pur salvaguardando la possibilità del giudice tutelare di discostarsi da tale scelta, quando essa non appaia tutelante per il beneficiario stesso, ovvero contrasti con i suoi voleri emersi successivamente. Come stabilito dalla giurisprudenza in diverse decisioni (v. da ultimo Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2019 n. 12998) l'indicazione anticipata di un amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare dovrà nominare, ma rappresenta una modalità di tutela del principio di autodeterminazione del beneficiario stesso, la cui volontà è un diritto costituzionalmente garantito che tende a bilanciare le limitazioni della capacità di agire che necessariamente sono insite in una misura interdittiva. Detta indicazione non determina di per sé una nomina de futuro anche perché la designazione anticipata resta comunque contraria alle norme che disciplinano l'istituto. Ciò è stato chiarito da Cass. civ. 23707/2012, sentenza con la quale la Suprema Corte ha negato proprio la possibilità di nomina anticipata dell'amministratore di sostegno. La disposizione con la quale la designazione dell'AdS è consentita, infatti, (art 408 c.c.) costituisce iniziativa di diritto privato, che non richiede l'intervento del giudice se non al momento dell'effettiva emissione del decreto di nomina in quanto si è effettivamente verificata la necessità di tutela. Sulla nomina anticipata dell'Ads la giurisprudenza, in passato, ha visto esprimersi molti tribunali in maniera contraddittoria, tra decisioni favorevoli (Trib. Modena 5 novembre 2018, Trib. Prato 8 Aprile 2009, Trib. Cagliari 22 ottobre 2009) e contrarie (App. Firenze 3 luglio 2009, Trib. Verona 4 gennaio 2011). La sentenza in commento, riprendendo l'oramai consolidato orientamento che vede la necessità di contemperare le scelte del beneficiario con il suo reale interesse, indica chiaramente quale debba essere la scelta del giudice in casi come quello in esame. La scelta dell'amministratore di sostegno, dunque, non potrà mai discostarsi dalla valutazione, in concreto, di quella che, al momento della nomina, possa identificarsi come l'attuale attuale volontà del beneficiario. La decisione appare molto delicata se si considera che la scelta eseguita con atto pubblico o scrittura privata autenticata è compiuta da un soggetto che, al momento dell'indicazione della persona dalla quale vorrà farsi assistere, è certamente in possesso pieno delle proprie capacità intellettive. Lo stesso non può dirsi per una designazione “de facto” la quale può essere avvenuta anche in un momento nel quale il beneficiario, in situazione di minore lucidità, potrebbe aver preso una decisione non del tutto consapevole, che potrebbe dunque essere più conseguenza di circostanze contingenti che di una esplicita volontà. Ecco perché il giudice, qualora intenda decidere in difformità rispetto ad una precedente designazione, non può non essere chiamato ad una scrupolosa verifica della situazione di fatto dalla quale desumere i reali desideri della persona da tutelare, ricostruendone gli agiti per comprenderne le necessità. Sul punto appare interessante Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2024 n. 24251, secondo la quale laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario (rispetto alla nomina o ai poteri da conferire a terzi) la decisione dele fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità; la nomina dell'amministratore di sostegno, dunque, deve sempre restare extrema ratio, da utilizzare solo quando non sia possibile attivare altri strumenti di tutela (come nel caso in esame, nel quale la beneficianda aveva fornito alla figlia adeguati poteri di rappresentanza). Sono molteplici le decisioni di merito e di legittimità che valorizzano al massimo la tutela della volontà del futuro beneficiario, sia rispetto alla designazione del suo amministratore di sostegno, sia rispetto alla scelta del nominativo. Per Cass. civ. sez. I 16 maggio 2024 n. 13612, ad esempio, “il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità. Ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, inoltre, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina”. Anche secondo Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2023 n. 32219 per la scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario (se lo stesso non si trovi in uno stato di incapacità assoluta) è indispensabile, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina. Le sentenze sopracitate, dunque, indicano inequivocabilmente come il contemperamento tra l'interesse del beneficiario ad una misura di protezione ed il rispetto della sua volontà debba essere tale da determinare l'onere, in capo al giudice tutelare che procede alla nomina, di verificare in concreto quale sia la volontà del destinatario della misura di protezione, anche in seguito alla sua audizione. Tale volontà deve necessariamente essere attuale, ovvero rispecchiare quelle che sono le richieste del soggetto al momento della nomina del suo rappresentante, a prescindere da eventuali nomine precedenti che non siano più rispondenti, o addirittura siano in contrasto, con le sue necessità ed i suoi desideri. Resta, in ogni caso, la possibilità per il giudice di non uniformarsi ad alcuna indicazione del beneficiario in tutti i casi in cui questo non risponda ai suoi interessi; si pensi alla designazione di un terzo, in luogo di uno dei figli del soggetto da proteggere in caso di forte conflittualità tra i medesimi, soprattutto se la stessa sia tale da compromettere l'esercizio efficace dell'azione di tutela (V. Cass civ. sez. I 16 maggio 2024 n. 13612). D'altronde il criterio guida per la scelta dell'amministratore di sostegno deve sempre essere quello della massima protezione degli interessi del beneficiario; per tale motivo il giudice potrà sempre discostarsi da eventuali indicazioni fornite, così come dai criteri di scelta cui all'art 408 c.c., quando nessuno dei possibili soggetti da nominare sia in grado di assicurare che l'adempimento dell'incarico si svolga con le garanzie in precedenza indicate (v. a tale proposito Cass. civ. sez. I 20 marzo 2013 n. 6861). Riferimenti Roberto Masoni; DAT, quando si nomina l’amministratore di sostegno? In IUS Famiglie, 2018; AA. VV., Come tutelare la disabilità nella crisi della famiglia, Giuffrè, 2022; R. Masoni (a cura di), Amministrazione di sostegno, casistica ed orientamenti, 2024; R. Rossi, Amministrazione di sostegno, questioni e soluzioni, Giuffrè 2019. |