L'opposizione a precetto proposta dal condomino va decisa dal giudice competente per valore

15 Settembre 2025

La Corte di cassazione, dovendo stabilire chi fosse competente a decidere l'opposizione proposta avverso il precetto con cui era stato intimato il pagamento di una somma rientrante nella competenza del giudice di pace, ha analizzato i rimedi dei quali può avvalersi il condomino che intenda reagire all'esecuzione minacciata nei suoi confronti in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, allorquando ne sia eccepita l'inesistenza.

Massima

Poiché, in caso di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., la competenza per valore del giudice dev'essere determinata sulla base del credito di cui è stato intimato il pagamento, quando il credito precettato rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, quest'ultimo è competente a decidere sull'opposizione, anche se il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale.

Il caso

La società che vantava un credito a titolo di corrispettivo di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su incarico di un condominio, otteneva nei confronti di quest'ultimo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Avverso il decreto ingiuntivo era proposta opposizione, con contestuale richiesta di revoca dell'esecuzione provvisoria, che tuttavia veniva respinta; a quel punto, la società creditrice, dopo avere ottenuto dall'amministratore i dati dei condomini morosi, notificava a questi ultimi il titolo esecutivo e l'atto di precetto, intimando a ciascuno il pagamento della quota di rispettiva spettanza.

Uno dei condomini intimati proponeva opposizione a precetto innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, sostenendo che il decreto ingiuntivo era da considerarsi inesistente perché notificato a un soggetto che, in quel momento, non era più amministratore, essendo già stato revocato, sicché il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata era, in realtà, inesistente.

La società creditrice, costituendosi nel giudizio di opposizione a precetto, eccepiva l'incompetenza del tribunale, giacché la causa, visto l'importo di cui era stato intimato il pagamento, rientrava nella competenza per valore del giudice di pace.

L'opponente, invece, sosteneva che, avendo dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo, quale conseguenza della mancata notifica del decreto ingiuntivo all'unico soggetto legittimato a riceverla, la decisione non poteva che spettare al tribunale, dal momento che solo il giudice che ha emesso il provvedimento monitorio può dichiararne l'inefficacia e la perenzione, sicché non assumeva rilievo il valore del credito oggetto del precetto opposto.

Avendo il Tribunale di Ascoli Piceno declinato la propria competenza in favore del giudice di pace, il condomino opponente proponeva ricorso per regolamento di competenza.

La questione

La Corte di cassazione, dovendo stabilire chi fosse competente a decidere l'opposizione proposta avverso il precetto con cui era stato intimato il pagamento di una somma rientrante nella competenza del giudice di pace, ha analizzato i rimedi dei quali può avvalersi il condomino che intenda reagire all'esecuzione minacciata nei suoi confronti in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, allorquando ne sia eccepita l'inesistenza.

Le soluzioni giuridiche

Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la competenza del giudice di pace, rilevando che, essendo stata proposta un'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., assumeva rilievo il valore del credito di cui era stato intimato il pagamento.

Osservazioni

La discussa natura giuridica del condominio (che viene comunemente definito come un ente di gestione privo di una vera e propria personalità giuridica, sebbene siano diversi gli indici normativi che farebbero propendere per una sua – sia pure atipica – autonoma soggettività) si riflette nella complessità delle questioni interpretative e applicative che occorre affrontare quando il creditore deve, da un lato, agire contro il condominio per il recupero di crediti vantati nei suoi confronti e, dall'altro lato, aggredire esecutivamente i singoli condomini per ottenerne soddisfazione.

Non è ancora pacifico, infatti, che il condominio sia titolare di un suo patrimonio autonomamente pignorabile dai creditori, giacché, a fronte di pronunce (sia di merito che di legittimità) che ammettono – per esempio – il pignoramento del conto corrente a esso intestato, se ne registrano altre che fanno leva sulle regole dettate dall'art. 63 disp. att. c.c. per escludere che l'azione esecutiva possa essere indirizzata direttamente nei confronti del condominio.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza che si annota, la società che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro il condominio che le aveva commissionato lavori di manutenzione straordinaria, aveva notificato gli atti di precetto ai condomini che, secondo i dati forniti dall'amministratore, erano in mora con il pagamento delle quote di spese comuni di loro spettanza.

Il comma 2 del menzionato art. 63 disp. att. c.c., infatti, prevede che:

- il creditore del condominio deve innanzitutto agire esecutivamente nei confronti dei condomini morosi, per tali dovendosi intendere quelli che non hanno versato all'amministratore la loro quota della provvista necessaria per il pagamento del creditore del condominio e che non abbiano neppure estinto autonomamente, pagando direttamente a quest'ultimo, la propria quota dell'obbligazione condominiale;

- solo dopo avere infruttuosamente agito nei confronti dei condomini morosi, il creditore del condominio potrà aggredire esecutivamente i condomini virtuosi, vale a dire coloro che abbiano estinto la propria quota dell'obbligazione condominiale, mediante il pagamento diretto del relativo importo al creditore o il pagamento in favore di quest'ultimo effettuato dall'amministratore con la provvista da loro stessi fornita.

La norma in quesitone, dunque, prevede in capo ai condomini in regola con i pagamenti un'obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni di quelli morosi, istituendo, nel contempo, un beneficio di preventiva escussione di questi ultimi a favore di quelli virtuosi che il creditore del condominio deve osservare.

Ciò non significa, peraltro, che il creditore debba munirsi di un titolo esecutivo nei confronti di ciascun condomino: la giurisprudenza, infatti, è ferma nel ritenere che il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, anche contro i singoli condomini, tanto da reputare inammissibile l'azione di condanna promossa contro gli stessi, allorché il creditore disponga già di un titolo esecutivo nei confronti del condominio (Cass. civ., sez. VI, 29 marzo 2017, n. 8150; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2012, n. 1289; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23693).

Nel caso portato all'attenzione dei giudici di legittimità, il condomino destinatario del precetto notificatogli dal creditore del condominio aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo l'inesistenza del titolo esecutivo, giacché il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo doveva reputarsi inefficace (ovvero inesistente) ai sensi dell'art. 644 c.p.c.: infatti, pur essendo stato rispettato il termine di sessanta giorni ivi previsto, la notifica era stata indirizzata a un soggetto che, in quel momento, non era amministratore del condominio, essendo stato in precedenza revocato dall'incarico.

In ragione di ciò, il condomino opponente sosteneva che l'oggetto dell'opposizione fosse rappresentato dalla declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo, ossia di perenzione del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio, ragione per cui la relativa pronuncia non poteva che provenire dal medesimo giudice che lo aveva emesso (cioè il tribunale), giusta quanto stabilito dall'art. 645 c.p.c.

La Corte di cassazione ha smentito questa impostazione, operando una netta distinzione dei rimedi dei quali può avvalersi il condomino.

In primo luogo, il debitore che dimostri di non avere potuto svolgere tempestivamente opposizione a decreto ingiuntivo per causa a lui non imputabile (per esempio, per un vizio della notificazione), è legittimato a proporre quella tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., che sfugge al termine perentorio dettato dagli artt. 641 e 645 c.p.c.; a questo proposito, la giurisprudenza afferma che il singolo condomino può (e ha pertanto l'onere di) proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, mentre è escluso che il provvedimento monitorio possa essere contestato nel merito in sede di opposizione all'esecuzione minacciata o iniziata sulla base di esso (si vedano, per esempio, Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2023, n. 22116 e Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 5811).

In secondo luogo, il debitore cui sia stato notificato un precetto in forza di un decreto ingiuntivo può dedurre l'inesistenza della notificazione del provvedimento monitorio, attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma non la mera nullità della notificazione medesima, nel quale caso deve proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. entro il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

In terzo luogo, l'art. 188 disp. att. c.p.c. stabilisce che la parte alla quale non è stato notificato il decreto ingiuntivo nel termine prescritto dall'art. 644 c.p.c. può chiedere al giudice che lo ha emesso di dichiararne l'inefficacia con ordinanza non impugnabile.

Alla luce di queste coordinate di riferimento, i giudici di legittimità hanno osservato che, avendo il condomino opponente dedotto l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, l'azione andava senz'altro qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c.; di conseguenza, andava escluso che si trattasse di un'opposizione a decreto ingiuntivo.

D'altra parte, proprio in considerazione della differenza di petitum e causa petendi che caratterizza, da un lato, l'opposizione a decreto ingiuntivo e, dall'altro lato, l'opposizione all'esecuzione, la giurisprudenza ha chiarito che non è configurabile un rapporto di litispendenza tra i due giudizi, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere a esecuzione forzata (Cass. civ., sez. VI, 13 novembre 2019, n. 29432).

Di conseguenza, per effetto dell'iniziativa assunta, il condomino opponente non avrebbe potuto ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, bensì l'annullamento del precetto.

Per questa ragione, non poteva avere pregio l'assunto – volto a giustificare il radicamento dell'opposizione innanzi al tribunale, anziché davanti al giudice di pace – per cui la competenza apparteneva al giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, per il fatto che se ne sarebbe dovuta dichiarare la perenzione e la conseguente inefficacia; un tanto si sarebbe potuto affermare solo se il condomino avesse inteso fare accertare la nullità (e non l'inesistenza) della notificazione del decreto ingiuntivo, attraverso lo strumento dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.

D'altra parte, la tesi del ricorrente si scontra anche con il granitico insegnamento della giurisprudenza in base al quale nel giudizio di opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi) non è ammesso introdurre questioni che attengono al procedimento di formazione del titolo esecutivo giudiziale o che avrebbero dovuto essere fatte valere nel processo al cui esito è stato pronunciato, ma solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto consacrato nel titolo esecutivo sopravvenuti rispetto al momento in cui lo stesso è venuto in essere (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2025, n. 11365).

In definitiva, non venendo in rilievo una ripartizione di competenza per materia, ciò cui andava fatto riferimento onde stabilire il giudice competente a conoscere l'opposizione proposta dal condomino era il valore del credito il cui pagamento era stato intimato con il precetto opposto, giusta quanto stabilito dall'art. 17 c.p.c.: trattandosi di importo inferiore al limite fissato dall'art. 7 c.p.c., la causa doveva, quindi, essere decisa dal giudice di pace e non dal tribunale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.