Anche il P.M. può depositare l’atto di impugnazione a mezzo PEC

La Redazione
15 Settembre 2025

Ma solo fino al 31 dicembre 2025. Fino alla scadenza del termine indicato dall'art. 87 della Riforma Cartabia, “tutte” le parti processuali godono dell'opzione del doppio binario della modalità cartacea o della via telematica, e non solo le parti private. 

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso che contestava la legittimità dell'impugnazione cautelare presentata dal pubblico ministero al Tribunale del riesame, sostenendo che tale atto sarebbe stato inammissibile perché non depositato telematicamente secondo quanto previsto dall'art. 111-bis c.p.p. Secondo il ricorrente, la circolare del Ministero della Giustizia del 26 gennaio 2023 avrebbe chiarito che, dopo la riforma Cartabia, solo la parte privata potesse scegliere tra deposito telematico o cartaceo, mentre per le altre parti sarebbe obbligatorio il deposito telematico. Secondo questa tesi, l'appello cautelare del pubblico ministero sarebbe stato  inammissibile  a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo n. 217/2023.

La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che il ricorso non ha considerato il  regime transitorio  che ancora consente il deposito degli atti in modalità cartacea in certi casi. Sebbene l'art. 111-bis c.p.p. preveda il deposito esclusivamente telematico di atti, documenti, richieste e memorie, occorre tener conto che l'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022, modificato dal successivo d.l. n. 162/2022, ha disciplinato la tempistica di applicazione delle nuove regole, posticipando l'entrata in vigore del deposito telematico generalizzato al  quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi previsti dallo stesso articolo. Tali regolamenti sono stati emanati con il decreto Giustizia 29 dicembre 2023 n. 217, che all'articolo 3 individuava ancora uffici e tipologie di atti per cui restava possibile il deposito cartaceo. Successivamente, l'articolo 3 è stato sostituito dall'articolo 1 del d.m. n. 206/2024, che ha ridefinito le disposizioni transitorie e gli atti per cui è consentito il deposito non telematico.

Con questa modifica, l'obbligo del deposito telematico nel processo penale tramite il Portale del Ministero della Giustizia ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2025, ma con alcune eccezioni, tra cui rientrano le impugnazioni cautelari. Per queste ultime, infatti, è previsto fino al 31 dicembre 2025 il regime del “doppio binario”, che consente sia il deposito telematico sia quello analogico.

La circolare del Ministero della Giustizia del 26 gennaio 2023 aveva già chiarito che, fino alla scadenza prevista dall'art. 87 della riforma,  tutte le parti processuali possono scegliere tra deposito telematico e cartaceo, senza limitazione alle sole parti private. Di conseguenza, resta pienamente applicabile fino alla fine del 2025 la versione precedente dell'articolo 582, comma 1, c.p.p.

*Fonte: DirittoeGiustizia

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