Screenshot di conversazioni private inutilizzabili dal datore di lavoro per il licenziamento
12 Settembre 2025
Premessa Il provvedimento si distingue per la particolare tutela del dipendente, giungendo al punto di dichiarare l’inutilizzabilità a fini disciplinari delle conversazioni private di una dipendente che il datore di lavoro non ha intercettato né in altro modo acquisito, ma semplicemente ricevuto dagli “amici” su Facebook della stessa dipendente. La vicenda Con Provvedimento del 21 maggio 2025, n. 288, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato alla società Autostrade per l’Italia S.p.A. una sanzione di € 420.000 per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, utilizzandoli come giustificazione per il suo licenziamento. L’intervento del Garante è seguito a un reclamo presentato dalla lavoratrice, che ha denunciato l’utilizzo, da parte dell’azienda, di contenuti tratti dal proprio profilo Facebook e da conversazioni private su Messenger e WhatsApp, impiegati nei procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti. Tra i materiali utilizzati dalla Società figuravano anche citazioni testuali di commenti e descrizioni associate a fotografie. Gli accertamenti condotti dal Garante hanno evidenziato che tali contenuti erano stati acquisiti e impiegati dal datore di lavoro in assenza di una valida base giuridica, tramite screenshot forniti da alcuni colleghi e da un soggetto terzo, tutti inclusi tra gli “amici” della dipendente su Facebook e coinvolti nelle sue conversazioni private. Le comunicazioni riguardavano opinioni personali e scambi avvenuti in contesti estranei all’ambito lavorativo, privi di rilevanza rispetto alla valutazione dell’idoneità professionale della lavoratrice. Nel motivare la sanzione, il Garante ha sottolineato che, una volta riconosciuto il carattere privato delle conversazioni e dei commenti – pubblicati, peraltro, in ambienti digitali a accesso limitato – la Società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso. L’utilizzo di tali informazioni ha comportato la violazione dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione del trattamento, previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Garante ha inoltre ribadito che la presenza di dati personali sui social network o su altre piattaforme online non ne legittima automaticamente l’uso indiscriminato: la loro accessibilità, anche a un pubblico ampio, non autorizza l’impiego per finalità diverse da quelle per cui sono stati condivisi. Anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari, il datore di lavoro è tenuto a esercitare i propri poteri nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Come evidenziato dal Garante, il principio di limitazione delle finalità impone che i dati personali siano raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati in modo compatibile con tali finalità. Le disposizioni di legge applicate Con Provvedimento del 21 maggio 2025, n. 288, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. una sanzione di € 420.000 per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, utilizzandoli come giustificazione per il suo licenziamento. L'intervento del Garante è seguito a un reclamo presentato dalla lavoratrice, che ha denunciato l'utilizzo, da parte dell'azienda, di contenuti tratti dal proprio profilo Facebook e da conversazioni private su Messenger e WhatsApp, impiegati nei procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti. Tra i materiali utilizzati dalla Società figuravano anche citazioni testuali di commenti e descrizioni associate a fotografie. Gli accertamenti condotti dal Garante hanno evidenziato che tali contenuti erano stati acquisiti e impiegati dal datore di lavoro in assenza di una valida base giuridica, tramite screenshot forniti da alcuni colleghi e da un soggetto terzo, tutti inclusi tra gli “amici” della dipendente su Facebook e coinvolti nelle sue conversazioni private. Le comunicazioni riguardavano opinioni personali e scambi avvenuti in contesti estranei all'ambito lavorativo, privi di rilevanza rispetto alla valutazione dell'idoneità professionale della lavoratrice. Nel motivare la sanzione, il Garante ha sottolineato che, una volta riconosciuto il carattere privato delle conversazioni e dei commenti – pubblicati, peraltro, in ambienti digitali a accesso limitato – la Società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso. L'utilizzo di tali informazioni ha comportato la violazione dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione del trattamento, previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Garante ha inoltre ribadito che la presenza di dati personali sui social network o su altre piattaforme online non ne legittima automaticamente l'uso indiscriminato: la loro accessibilità, anche a un pubblico ampio, non autorizza l'impiego per finalità diverse da quelle per cui sono stati condivisi. Anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari, il datore di lavoro è tenuto a esercitare i propri poteri nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Come evidenziato dal Garante, il principio di limitazione delle finalità impone che i dati personali siano raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati in modo compatibile con tali finalità. Conclusioni Il provvedimento adottato dal Garante per la privacy si segnala per la tutela dei diritti del lavoratore. Tuttavia, qualche perplessità non può non nascere per il fatto che i dati non sono stati acquisiti d’iniziativa del datore di lavoro, che si è limitato a riceverli dagli “amici” della dipendente. Si può anche discutere se la società Autostrade abbia proceduto ad un vero e proprio “trattamento” dei dati, visto che li ha ricevuti senza averli sollecitati. Infine, nella teoria generale dei diritti è noto che l’inutilizzabilità della prova deriva da un comportamento illegittimo o addirittura illecito del soggetto che la acquisisce, mentre nel caso concreto il datore di lavoro ha ricevuto gli elementi di prova, senza averli sollecitati, e, forse, pretendere che faccia finta di non conoscerli, senza poterli utilizzare in giudizio, va oltre la funzione della sanzione processuale della inutilizzabilità. |