Il tribunale di Milano sui cd. "super-interessi"
16 Settembre 2025
La domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente va accolta ed (omissis) va condannata al pagamento in favore di (omissis) della somma di € 31.795,14. Su tale somma vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere dalla data della messa in mora sino al soddisfo. Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Ad avviso del Tribunale non osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, osserva il Tribunale come nella fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore, atteso che l'obbligazione restitutoria del fornitore sorge dall'avvenuta caducazione ad opera della Corte costituzionale, nel corso del presente processo, della norma impositiva dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, in forza della quale il fornitore aveva, del tutto legittimamente, ribaltato sull'utente finale il costo del tributo. |