Efficacia traslativa della donazione e possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c.

17 Settembre 2025

La donazione conferisce diritto di proprietà immediato sui beni, non richiedendo la redazione dell'inventario, pertanto le azioni possessorie non comportano accettazione ereditaria.

Massima

L a disposizione dell'art 485 c.c. , che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità il quale, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalità; in tale caso, infatti, vi è un titolo, la donazione, che giustifica il trasferimento del bene, che, quindi, non entra a far parte dell'asse ereditario, salvo che non sia vittoriosamente esperita l'azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura. Corollario dell'acquisto del bene iure proprietatis è che il donatario può esercitare le azioni possessorie a tutela del bene, senza che ciò comporti accettazione dell'eredità.

Il caso

L’avvocato del de cuius proponeva, nei confronti della figlia dello stesso, due decreti ingiuntivi per l’attività professionale svolta in vita del defunto. Avverso i suddetti decreti sollevava opposizione l’ingiunta, asserendo di non aver mai accettato l’eredità paterna, alla quale aveva anzi rinunciato con atto espresso. In sede di costituzione, l’opposto avvocato sosteneva l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, avendo l’opponente ricevuto due donazioni in conto di legittima ed avendo su di esse compiuto azioni a difesa dal possesso incompatibili con la susseguente volontà di rinunciare all’eredità. Il Tribunale adito in sede monitoria accoglieva le opposizioni revocando i decreti ingiuntivi. Avverso tale sentenza l’avvocato proponeva appello deducendo l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della figlia del de cuius. Il gravame veniva respinto dalla Corte territoriale sulla considerazione che le donazioni ricevute dall’appellata durante la vita del de cuius avessero effetti traslativi immediati, di guisa che il potere esercitato sui beni donati fosse iure proprietatis e non iure successionis, posto comunque che, ai sensi dell’art. 460 c.c., il chiamato all’eredità è legittimato a proporre azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza che ciò comporti accettazione tacita dell'eredità.

Avverso tale sentenza di rigetto di secondo grado, l’avvocato proponeva ricorso in Cassazione.

La questione

La questione posta all'attenzione della Suprema Corte concerne la verifica degli effetti traslativi immediati della donazione in capo alla donataria, con il conseguente dominio sugli stessi iure proprietatis e non iure successionis e senza alcun obbligo di redigere l'inventario e, quindi, di configurabilità della fattispecie a formazione progressiva di cui all'art. 485 c.c.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la disposizione dell'art 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità il quale, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalità; in tale caso, infatti, vi è un titolo, la donazione, che giustifica il trasferimento del bene, che, quindi, non entra a far parte dell'asse ereditario, salvo che non sia vittoriosamente esperita l'azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura (Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 1970, n. 2014).

Può, dunque, parlarsi di possesso, da parte del legittimario, di beni ereditari, solo nelle ipotesi in cui il medesimo non vanti alcun titolo di trasferimento sui beni stessi, con la conseguenza che il legittimario non può essere considerato erede, ex art. 485 c.c., sol perché in possesso di beni di proprietà del de cuius oggetto di donazione.

Secondo la Corte, la donataria ha esercitato, sin dal momento dell'atto di donazione, sui beni oggetto di trasferimento un possesso iure proprietatis, derivante dall'effetto traslativo immediato proprio della donazione, con la conseguenza che la rinuncia all'eredità del de cuius, che non era nel possesso dei beni per averne disposto con donazione, era valida ed efficace. Corollario dell'acquisto del bene iure proprietatis è che il donatario può esercitare le azioni possessorie a tutela del bene, senza che ciò comporti accettazione dell'eredità.

In definitiva, l'art. 485 c.p.c. si riferisce ai beni ereditari e non ai beni che sono usciti dal patrimonio del de cuius per effetto di donazione e che possano rientrarne a far parte solo in caso di esperimento vittorioso dell'azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, qualora il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura.

La Corte d'appello ha fatto, dunque, corretta applicazione di tali principi, affermando che la donazione degli immobili aveva effetti traslativi immediati e che la donataria esercitava un possesso iure proprietatis sicché la stessa non era tenuta a redigere l'inventario. Le azioni possessorie intraprese costituivano esercizio del suo diritto di proprietà e non comportavano l'accettazione dell'eredità paterna. Sotto tale profilo, non è pertinente il richiamo all'art. 460 c.c., in quanto l'esercizio delle azioni possessorie ed il prolungato possesso del bene donato erano avvenute iure proprietatis e non iure successionis. Parimenti, la rinuncia all'eredità produce le conseguenze di cui all'art. 552 c.c. ma non è idonea a far rientrare il bene donato nell'asse ereditario, salvo gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.

Osservazioni

L'art. 459 c.c. sancisce che l'eredità si acquista con l'accettazione. Effetto della delazione ereditaria non è, quindi, l'acquisto dell'eredità, ma solo il diritto di accettarla. Il chiamato, pertanto, non è da considerarsi immediatamente erede, ma titolare di due distinte situazione giuridiche: il diritto di accettare l'eredità, quale diritto potestativo trasmissibile ai sensi dell'art. 479 c.c., e l'insieme dei poteri previsti dall'art. 460 c.c. Solo con l'accettazione dell'eredità il chiamato diviene definitivamente erede e, quindi, titolare dei beni ereditari, con effetto retroattivo sin dal momento dell'apertura della successione, anche se l'accettazione è intervenuta soltanto in un momento successivo.

L'accettazione dell'eredità comporta, in linea generale, la continuazione nell'erede della personalità giuridica del defunto. Essa deve essere totale e definitiva, non ammettendo la legge la possibilità di un'accettazione revocabile, condizionata, a termine o parziale. Qualora dall'autonomia privata venga apposto un elemento accidentale o un limite all'accettazione, la legge prevede la nullità dell'intero negozio (art. 475 comma 2 c.c.).

L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita, pura e semplice o con beneficio d'inventario.

È espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiara di accettare l'eredità o assume la qualifica di erede (art. 475 comma 1 c.c.). Sul piano della natura giuridica, trattasi di un negozio giuridico: per adesione, presupponente, cioè, l'offerta della delazione ereditaria; non recettizio ed unilaterale, non necessitante, cioè, di notifica o comunicazione ad alcuno; puro, ossia inapponibile di termini o condizioni; formale, in quanto necessariamente contenuto in un atto pubblico o scrittura privata; irrevocabile, come implicitamente confermato dall'art. 637 c.c., in base al famoso brocardo “semel heres semper heres”.

È tacita quanto il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Si ritiene che non comportino accettazione tacita di eredità l'esercizio dei poteri del chiamato prima dell'accettazione dell'eredità di cui all'art. 460 c.c., nonché l'esercizio delle azioni possessorie, di atti conservativi, di amministrazione temporanea, di alienazione di beni deteriorabili, previa autorizzazione del tribunale. Ugualmente non comporta accettazione tacita la presentazione della dichiarazione di successione, avente rilevanza esclusivamente fiscale (Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 7075/1999; Cass. n.  5226/2002; Cass. n. 4783/2007). Al contrario, sono considerate fattispecie di accettazione tacita: la donazione, vendita o cessione dei diritti di successione (art. 477 c.c.), la rinuncia a tali diritti fatta verso corrispettivo ovvero a favore di alcuni soltanto dei chiamati (art. 478 c.c.), l'esercizio dell'azione di riduzione, la proposta di contratto avente ad oggetto beni ereditari, il conferimento di procura per disporre di beni ereditari, l'accettazione di somme di pertinenza dell'eredità, la concessione di ipoteca su beni ereditari, la presentazione di voltura catastale (Studio CNN 148-2012/C).

Sulla natura giuridica dell'accettazione tacita, si dibattono in dottrina due distinte teorie. La teoria negoziale la considera, al pari di quella espressa, un negozio giuridico di attuazione, in cui la volontà di accettare, pur non essendo espressamente manifestata, è attuata implicitamente attraverso un comportamento concludente, consistente nel compimento di un determinato atto giuridico. La teoria non negoziale la considera un mero atto giuridico a cui la legge attribuisce l'effetto dell'acquisto dell'eredità, senza che abbia rilievo la concreta volontà di accettare da parte del chiamato, di guisa che è consentito l'accertamento solo della volontà del soggetto di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e della sua consapevolezza di essere chiamato all'eredità, non anche della volontà effettiva dello stesso di accettare l'eredità.

Vanno segnalate due fattispecie di acquisto di eredità senza accettazione, di cui agli artt. 485 e 527 c.c. Per la prima norma, il chiamato possessore dei beni ereditari deve procedere all'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità; compiuto l'inventario, entro quaranta giorni deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità. Se non compie l'inventario entro tre mesi (salvo eventuale proroga concessa dal tribunale) o non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità entro quaranta giorni dal compimento dell'inventario, è considerato erede puro e semplice. Per la seconda noma sono considerati eredi i chiamati cha abbiano sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità.

Come anticipato, l'accettazione pura e semplice determina la confusione del patrimonio ereditario con quello dell'erede, che, quindi, sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, non solo con il patrimonio ereditario, ma, in caso di incapienza, anche con i beni suoi personali.

L'accettazione con beneficio d'inventario, invece, non produce la confusione dei due patrimoni, facendo sorgere il diritto dell'erede a non rispondere dei debiti ereditari ultra vires hereditatis, ossia al di là dei beni lasciati dal de cuius (Cass. n. 23019/2016). Per effetto di tale forma di accettazione, l'erede diviene titolare di due masse patrimoniali distinte: quella dei beni personali, riservata alla soddisfazione dei creditori personali, e quella dei beni ereditari, aggredibile da ogni creditore, anche se nel concorso tra creditori personali dell'erede e creditori ereditari, questi ultimi hanno la preferenza.

L'accettazione con beneficio d'inventario è, come detto, una facoltà acquisita ed ineliminabile di ogni chiamato; per alcuni soggetti (associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, minori, emancipati, interdetti, inabilitati) essa costituisce addirittura un obbligo giuridico.

Presupposto indefettibile dell'accettazione dell'eredità è la delazione ereditaria in favore del chiamato, senza la quale non è possibile né l'accettazione né il perfezionamento di una delle ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione. Sono quindi legittimati all'accettazione coloro che, al momento dell'apertura della successione sono già delati all'eredità (es. chiamati sotto condizione risolutiva; rappresentanti di un soggetto premorto o assente), mentre non lo sono coloro che lo diventeranno solo in un momento successivo, al verificarsi di determinati eventi (es. chiamati sotto condizione sospensiva; chiamati ulteriori; sostituiti nella sostituzione ordinaria; sostituito nella sostituzione fedecommissaria; nascituri).

Occorre distinguere a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni ereditari.

L'art. 485 c.c. prevede una rigorosa disciplina dei termini per rendere la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario e per redigere l'inventario da parte del chiamato nel possesso dei beni ereditari, disponendo, in caso di inerzia, come sanzione, la decadenza dal beneficio. La ratio di tale rigorosa disciplina è di evitare che il chiamato nel possesso dei beni ereditari possa appropriarsene, sottraendoli alle ragioni dei creditori e legatari. I commi 2 e 3 del suddetto articolo contemplano, come detto, una delle ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione, in cui il legislatore prescinde sia da una dichiarazione di volontà del chiamato che da un suo comportamento concludente.

Nello specifico, il chiamato possessore dei beni ereditari deve procedere all'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità; compiuto l'inventario, entro quaranta giorni, deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità. Se non compie l'inventario entro tre mesi (salvo eventuale proroga concessa dal tribunale) o non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità entro quaranta giorni dal compimento dell'inventario, è considerato erede puro e semplice.

Presupposti della fattispecie progressiva di cui all'art. 485 c.c. sono: 1) la consapevolezza, da parte del chiamato, della delazione in suo favore e della circostanza che si tratti di beni ereditari; 2) il possesso di almeno un bene ereditario, anche se la lettera della norma parla di “possesso di beni ereditari”; 3) la sua inerzia protratta per tre mesi dall'apertura della successione, consistente nell'omissione di ogni dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità. Il requisito del possesso dei beni ereditari va inteso quale relazione di fatto e reale con il bene, tale da consentire concreti poteri di amministrazione e disposizione dello stesso, anche a mezzo di terzi detentori (Cass. n. 4835/1980) e, quindi, secondo un'accezione più ampia di quella giuridica di possesso. Deve, tuttavia, trattarsi di un possesso di rilevante entità, essendo a tal fine sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario, mobile o immobile, purché di valore rilevante, restando invece insufficiente il possesso di beni di valore economicamente insignificante (Cass. n. 2324/1967), purché accompagnato dalla consapevolezza, da parte del chiamato, dell'ereditarietà degli stessi (Cass. n. 1692/1976). Il possesso deve, inoltre, essere i tipo “continuato”, ossia protratto almeno per i tre mesi che il chiamato ha a disposizione per redigere l'inventario.

Tale natura giuridica è confermata dalla Suprema Corte nella sentenza in oggetto, secondo cui l'art. 485 c.c. contempla una fattispecie complessa di accettazione ex lege dell'eredità. Di tale fattispecie sono elementi costitutivi: l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario; nell'ipotesi in cui l'inventario venga invece tempestivamente effettuato, la mancata decisione entro il termine di quaranta giorni da esso circa la rinunzia, o l'accettazione volontaria dell'eredità (art. 485, comma 3, c.c.). In base a tale norma si perviene all'acquisto dell'eredità indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà, effettiva o supposta, poiché il possesso di beni ereditari in cui si trovi o si immetta il chiamato è un fatto per sé stesso idoneo a condurre all'acquisto entro breve tempo.

Ne consegue che - come affermato nella sentenza in commento - la disposizione dell'art 485 cod. civ., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità il quale, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalità; in tale caso, infatti, vi è un titolo, la donazione, che giustifica il trasferimento del bene, che, quindi, non entra a far parte dell'asse ereditario, salvo che non sia vittoriosamente esperita l'azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura (Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 1970, n. 2014). Può, dunque, parlarsi di possesso, da parte del legittimario, di beni ereditari, solo nelle ipotesi in cui il medesimo non vanti alcun titolo di trasferimento sui beni stessi, con la conseguenza che il legittimario non può essere considerato erede, ex art. 485 cod. civ., sol perché in possesso di beni di proprietà del de cuius oggetto di donazione.

In tal senso era discussa la qualifica di possessore, ai fini dell'art. 485 c.c., del coniuge titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano. La dottrina, nel ritenere che tale attribuzione costituisse un legato ex lege in favore del coniuge, previsto direttamente dalla norma dell'art. 540 comma 2 c.c., concludeva per l'irrilevanza di tale possesso ai fini dell'art. 485 c.c. (Cass. n. 23406/2015; Cass. n. 1588/2016). Il principio viene ribadito dalla Suprema Corte, richiamando Cass. n. 11018 del 5.5.2008, con riguardo al coniuge del de cuius, il quale, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 c.c., e quindi non a titolo successorio - derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori.

Riferimenti

Grosso – Burdese, Le successioni, Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, XII, Torino, 1977;

Ferrucci – Ferrentino, Successioni e donazioni, Milano, 2023;

F. Gazzoni, Manuale di diritto Privato, Napoli, 2006.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.