L'apposizione di un visto infedele non legittima l'atto di recupero del credito

17 Settembre 2025

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia si è pronunciata sull’appello proposto da una S.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate, relativo all’atto di recupero di un credito IRES per l’anno 2017. La questione nasce dal rigetto, in primo grado, del ricorso del contribuente avverso il recupero del credito d’imposta compensato, in seguito a rilievi dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di apposizione del visto di conformità e sulla documentazione presentata dall’intermediario.

Massima

Fermo restando l’applicazione della prevista sanzione al professionista abilitato, non potrà darsi luogo all’azionamento della procedura di recupero del credito compensato se non a seguito dell’effettuazione dei controlli, prerogativa dell’ufficio impositore, controlli che non sono preclusi dall’apposizione del visto. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1304 del 19 maggio 2025.

La nozione di violazione sostanziale si definisce per contrapposizione con la nozione di violazione formale che si ricava dall'art. 10, comma 3, dello Statuto dei Diritti del Contribuente in cui si prevede che «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta». Parallelamente, la disciplina generale sanzionatoria (art 6, comma 5bis, del d.lgs. 472/97) prevede la non punibilità delle violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo .

Il caso

Una s.r.l. impugnava un atto di recupero del credito IRES dalla stessa dichiarato per l'anno 2017.

L'atto impugnato era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza delle attività di vigilanza condotte dall'ufficio Audit della Direzione Regionale competente sulle operazioni effettuate dall'intermediario Entratel, tra cui l'apposizione del visto di conformità in relazione dichiarazione della contribuente per l'anno d'imposta in contestazione. Secondo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, l'apposizione del visto senza che l'intermediario abbia prima verificato la possibilità di utilizzo del credito compensato equivarrebbe all'ipotesi di mancata apposizione del visto, con la conseguente legittima applicazione del regime speciale sanzionatorio previsto dall'art. 1, comma 574, della L. 147/2013 e del correlato atto di recupero del credito compensato.

La ricorrente eccepiva che l'irregolarità contestata era priva di effetti in ordine all'accertamento della spettanza o dell'esistenza del credito compensato in quanto l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto effettuare i controlli necessari richiedendo la documentazione al contribuente. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso ritenendo che l'irregolarità contestata relativamente all'omessa trasmissione della documentazione richiesta all'intermediario al fine di comprovare la spettanza del credito configurasse un'omissione sostanziale tale da legittimare la pretesa erariale.

La questione

La questione centrale riguarda la legittimità dell’azione di recupero del credito d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente in presenza di un visto di conformità ritenuto infedele, ma rilasciato da un professionista abilitato, e la distinzione tra le conseguenze sanzionatorie dell’apposizione di un visto infedele rispetto all’omissione del visto o al rilascio del visto da parte di un soggetto non abilitato.


 

La soluzione giuridica

La riforma della sentenza

I giudici d'appello hanno ribaltato l'esito della controversia ricordando, preliminarmente, la suddetta nozione di violazione “formale” e “sostanziale” per poi evidenziare che, nel caso di specie, la violazione atteneva alla condotta del contribuente che abbia compensato il credito d'imposta nel mancato rispetto di quanto previsto dal comma 574 dell'art. 1 della l. 147/2013. Tale norma, hanno precisato gli interpreti, nel prevedere l'obbligo di apposizione del visto di conformità di professionista abilitato alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ha stabilito uno speciale regime sanzionatorio che prevede, in caso di apposizione di visto infedele, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei confronti del professionista, restando riservata l'azione di recupero del credito e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente ai casi in cui il visto di conformità sia stato omesso oppure rilasciato da professionista non abilitato. Le disposizioni di cui al citato comma 574 dell'art. 1 delle L. 147/2013 prevedono, dunque, uno speciale regime sanzionatorio per i casi di visto infedele, prescindendo dalla circostanza che l'infedeltà del professionista abbia prodotto, oppure no, una violazione sostanziale e, solo nei casi di omissione del visto oppure di visto apposto da professionista non abilitato, l'azionamento della procedura di recupero. Pertanto, hanno affermato a chiare lettere i giudici, “non potrà darsi luogo all'azionamento della procedura di recupero del credito compensato se non a seguito dell'effettuazione dei controlli prerogativa dell'ufficio impositore, controlli che non sono preclusi dall'apposizione del visto”.

Osservazione

La Corte ha messo in evidenza il contrasto che si verrebbe a creare aderendo alla tesi dell'A.F. - secondo la quale l'apposizione di un visto infedele equivarrebbe all'omissione del visto - un contrasto non ricomponibile con i richiamati precetti normativi che distinguono le due fattispecie, proprio al fine di stabilirne le diverse conseguenze sanzionatorie. I giudici, da ultimo, hanno altresì considerato non pertinente fondare la procedura di recupero sul disposto dell'art. 1, comma 421, della Legge 311/2004, dal momento che il presupposto per la sua applicazione è l'accertamento dell'inutilizzabilità del credito, che non può essere accertata se non verificandone l'esistenza e la spettanza.

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