In Gazzetta il regolamento per le strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento dei detenuti

La Redazione
19 Settembre 2025

Il decreto del Ministero della Giustizia 24 luglio 2025, n. 128 disciplina la formazione, la gestione e la vigilanza delle strutture residenziali destinate all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti privi di domicilio idoneo e con difficoltà socio-economiche.

Il decreto ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre e introduce il nuovo regolamento sulle strutture residenziali dedicate all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti, in attuazione dell'art. 8 d.l. 4 luglio 2024, n. 92.

Con uno stanziamento annuo di 7 milioni di euro, il decreto intende potenziare la rete di accoglienza per i detenuti in difficoltà, promuovendo una reale opportunità di reinserimento sociale e lavorativo, in linea con i principi costituzionali di rieducazione e dignità della pena.

Il provvedimento rappresenta uno snodo fondamentale nel rafforzamento delle misure alternative alla detenzione, ponendo particolare attenzione alla tutela dei soggetti privi di un domicilio idoneo e con insufficienti risorse per il proprio sostentamento.

Il decreto istituisce un elenco nazionale delle strutture residenziali, la cui iscrizione è subordinata a precisi requisiti strutturali, organizzativi e di trasparenza, sia per gli enti pubblici sia per quelli del terzo settore. Tra i requisiti richiesti, figurano la capacità di offrire accoglienza abitativa, servizi di assistenza alla persona e programmi di reinserimento socio-lavorativo, con percorsi focalizzati su autonomia e autosostentamento dei residenti.

L'accesso alle strutture è riservato ai detenuti che abbiano i requisiti per misure penali di comunitàsenza domicilio idoneo e con reddito annuo non superiore  ai limiti previsti per il patrocinio a spese dello Stato. Gli interessati non devono inoltre essere soggetti a provvedimenti di espulsione. Il Direttore dell'istituto, dopo aver verificato i requisiti e sulla base della Relazione dell'Equipe di osservazione di osservazione e trattamento, trasmette la richiesta per attestare la disponibilità di un posto a carico dell'Amministrazione. La Relazione deve accertare l'assenza di gravi sanzioni disciplinari, di episodi di aggressività, le abilità lavorative, la partecipazione ai percorsi trattamentali e altri elementi utili all'inserimento lavorativo e al reperimento di un domicilio. L'Ufficio interdistrettuale può quindi rilasciare l'attestazione, che viene trasmessa all'Autorità giudiziaria, la quale decide in base all'ordine di arrivo delle richieste. Se la decisione non arriva entro 2 mesi, l'attestazione decade e il posto viene assegnato ad altro detenuto; se la decisione è negativa, l'attestazione perde subito efficacia.

Le rette di permanenza sono a carico dell'Amministrazione per un massimo di 8 mesi, periodo finalizzato all'inserimento lavorativo e al reperimento di un domicilio autonomo.

Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di vigilanza sulle strutture, affidate al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e agli Uffici di esecuzione penale esterna, che operano anche tramite i Nuclei di polizia penitenziaria. Sono previsti controlli periodici, sia documentali che in loco, e meccanismi per la cancellazione e la sospensione degli enti non conformi ai requisiti.

   

*Fonte: DirittoeGiustizia

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