Cessione di un ramo di azienda e stipulazione di contratti di fornitura di servizi tra cedente e cessionario
19 Settembre 2025
In termini generali, ai fini del trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., la cessione presuppone l'autonomia funzionale del ramo ceduto, recte la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere a uno scopo produttivo con propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di svolgere - in modo autonomo rispetto all'attività del cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava (già) finalizzato al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale deve, pertanto, essere letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E., secondo la quale il termine "conservi" di cui all'art. 6, § 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, deve essere interpretato nel senso che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento (vd. CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12; CGUE, 13 giugno 2019, C-664/2017). Nel caso di specie, la coeva stipulazione di contratti di fornitura di servizi tra il cedente e il cessionario non consente di escludere che il ramo ceduto sia rimasto legato, in termini di dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente, sicché non possono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie descritta dall'art. 2112 c.c. (Cfr.: Cass., sez. lav., 10 luglio 2025, n. 18948; Cass., sez. lav., 04 agosto 2021, n. 22249). |