Il TFR spetta, anche agli eredi, nonostante quota 100

19 Settembre 2025

Il diritto divorzile alla quota dell’indennità di fine servizio spettante ai sensi dell’art. 12 bis della l. 898/1970 ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell’ex coniuge titolare dell’assegno, ove il decesso dell’avente diritto intervenga dopo la fine del rapporto di lavoro.

Massima

In tema di collocamento in pensione anticipata, secondo il meccanismo d'esodo anticipato definito "quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota dell' indennità, ai sensi dell''art. 12-bis, I. n. 898/1970 , con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menziona indennità.

In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio spettante ai sensi dell'art. 12-bis, I. n. 898/1970 ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.

Il caso

Due fratelli, eredi della titolare di assegno divorzile, agivano in giudizio per ottenere la quota parte del TFS maturato, seppur non ancora percepito, dall’ex coniuge obbligato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto posto in quiescenza per l’applicazione del meccanismo della cd. “quota 100”.

Trattandosi di diritto avente natura patrimoniale, maturato in capo alla donna prima del suo decesso, esso cade nel patrimonio ereditario.

L’ex marito si costituiva eccependo la natura di diritto personale, non esercitato dalla diretta interessata e non trasmissibile agli eredi; inoltre, egli aveva potuto percepire il TFS solo in un momento successivo, al raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva o dell’età anagrafica, entrambi non ancora perfezionati al momento della proposizione della domanda.  

La questione

Quale la natura del diritto alla quota di TFR/TFS spettante al coniuge divorziato percettore di assegno non passato a nuove nozze e se si possa dire acquisito solo al momento della effettiva percezione del trattamento da parte del lavoratore, ovvero al momento in cui cessa il rapporto di lavoro, per qualunque causa.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di I grado respingeva la domanda degli eredi in virtù del meccanismo di slittamento della cd. quota 100, in forza del quale il lavoratore consegue gli emolumenti a lui spettanti quale TFS in un momento successivo al collocamento in stato di quiescenza.

La Corte d'Appello adita, diversamente opinando, attribuiva al trattamento di fine servizio natura di retribuzione differita, rientrante nel patrimonio del beneficiario, in ogni caso spettante allorché viene a cessare, per qualunque causa, il rapporto di lavoro, dovendosi ritenere ininfluente il fatto che la mera erogazione possa essere differita ad un momento successivo.

Il meccanismo disegnato con la formula “quota 100”, previsto dal d.l. n. 4/2019, convertito in l. 26/2029, deve essere inteso come una mera posticipazione della percezione del TFS prevista per bilanciare il pensionamento anticipato.

Pertanto, alla data del prepensionamento del lavoratore, doveva ritenersi maturato il diritto al trattamento.

A quella data la beneficiaria di assegno divorzile era ancora in vita e non era passata a nuove nozze, sicché sussistevano i requisiti previsti dall'art. 12-bis l. 898/1970 per il sorgere del diritto alla quota del TFS.

La Corte di cassazione conferma la natura retributiva, seppure differita, del trattamento di fine servizio, che sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Precisa poi che l'ex coniuge percettore di assegno divorzile, non ha un diritto azionabile verso il datore di lavoro, ma può solo agire per il diritto alla quota nei confronti dell'ex coniuge percettore.

Osservazioni

La questione sottoposta all'esame della Suprema Corte è nuova e permette una ricognizione dei principi invalsi in materia di diritto alla quota di TFR spettante al lavoratore, in casi di applicazione di incentivi all'esodo, da parte del coniuge divorziato.

Quest'ultimo, al momento del verificarsi del presupposto rappresentato dalla cessazione del rapporto, deve essere titolare di assegno divorzile, ovvero avere già avanzato domanda di assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970, e non deve essere passato a nuove nozze.

L'intento che aveva mosso il legislatore della l. 74/1987 era stato quello di tutelare il soggetto economicamente debole in occasione dello scioglimento del matrimonio, nonché di permettere di partecipare, seppure a posteriori, all'accrescimento ottenuto dal coniuge, almeno finché il matrimonio è durato.

Già in allora erano emerse le componenti non solo assistenziale, ma anche compensativa, dello specifico strumento della quota parte del trattamento di fine rapporto, in seguito oggetto del più recente orientamento fatto proprio dalla Cassazione in materia di assegno (Cass. sez. un. 18287/2018).   

Non è necessario che l'importo su cui calcolare la quota sia già stato incassato al momento della domanda, ma è sufficiente che il diritto sia sorto.

Questi i dati di partenza allorché interviene la normativa “quota 100” che permette al lavoratore che lo desideri, di accedere al pensionamento anticipatamente, con differimento dell'erogazione del TFS ad un momento successivo, allorché maturano i requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Poiché la disciplina introdotta dal d.l. 4/2019 (quota 100) prevede la possibilità di cessione del credito a banche e intermediari finanziari, i quali possono anticipare le somme ai lavoratori, si deve ritenere che l'indennità sia già maturata all'atto del prepensionamento.

Infine, ribadisce la Corte, è sufficiente che la condizione per l'azione sussista al momento della decisione, non essendo necessario che sussista al momento della domanda.

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