Il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare ex officio la questione pregiudiziale di rito: la soluzione definitiva delle Sezioni Unite

22 Settembre 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno chiarito che qualora il giudice di primo grado decida la causa nel merito senza pronunciarsi su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che intenda far valere tale vizio deve proporre impugnazione sul punto nel successivo grado di giudizio; in difetto, sulla relativa questione processuale si determinerebbe la formazione del giudicato interno.

Questione controversa

Il giudice del gravame, qualora non vi sia stata una impugnazione incidentale della parte vittoriosa, può rilevare in via officiosa la questione pregiudiziale di rito che non è stata rilevata nel grado precedente in cui la domanda è stata rigettata nel merito? 

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Secondo un primo orientamento (tra cui, Cass., sez. un., n. 25906/2017; Cass., sez. un., n. 7940/2019; Cass. n. 7941/2020; Cass. n. 10361/2022; Cass. n. 10641/2023), dal rigetto nel merito di una domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado non deriva alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità della stessa domanda e, pertanto, la decisione di merito non risulta idonea a formare giudicato implicito sulla questione pregiudiziale di rito.

In questo senso, sul giudice del gravame adito dalla parte soccombente nell'appello principale grava un dovere di rilevare in via officiosa la questione pregiudiziale di rito rispetto all'inammissibilità della domanda e ciò anche qualora non sia stato proposto apposito motivo di appello incidentale della parte vittoriosa; l'eventuale omissione di tale rilievo da parte del giudice, invero, determinerebbe la sua censurabilità dinanzi al giudice di legittimità alla stregua di un error in procedendo.

Un differente indirizzo sostiene che il giudice di prime cure deve pronunciarsi d'ufficio su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una certa attività entro il grado di giudizio nel quale si è manifestata e ciò in considerazione dell'assenza di una espressa previsione normativa della rilevabilità “in ogni stato e grado” ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi aventi rilevanza costituzionale.

Al contrario, qualora il giudice abbia deciso la controversia nel merito senza pronunciarsi d'ufficio sulla questione, rimarrebbe precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, sia al giudice di appello che a quello di cassazione, qualora non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta. In questo senso, si sarebbe formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame ai sensi dell'art. 161 c.p.c. 

 

Rimessione alle Sezioni Unite

La terza sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 17925/2024, ha ritenuto di rimettere il ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite affinché venisse risolta la questione, oggetto di netti contrasti nella giurisprudenza delle sezioni semplici, avente ad oggetto la sussistenza o meno del “potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa, vi sono contrasti giurisprudenziali”. 

Principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio”. 

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2025, 24172

Con la pronuncia in commento, i giudici di legittimità ricordano anzitutto che la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel riconoscere l'esistenza di un ordine logico di esame delle questioni in virtù del quale quelle di rito aventi carattere pregiudiziale siano anteposte, nell'iter decisorio, rispetto all'esame del merito. Osservano che la rilevabilità ex officio del vizio processuale, indipendentemente dal grado di giudizio in esso si manifesti, trova giustificazione nella sua idoneità a determinare un vulnus rispetto agli interessi super-individuali che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale idonea a determinare una nullità assoluta.

La Suprema Corte precisa che “in considerazione del fondamento sostanziale della espressa previsione della rilevabilità in ogni stato e grado, anche in assenza di una previsione legislativa che formalizzi la rilevabilità d'ufficio ultra-grado di un vizio di particolare gravità, quest'ultima, per il pregiudizio che il vizio infligge ai valori del giusto processo, va riconosciuta, nei gradi impugnazione, per via interpretativa, con la doverosa precisazione che tale estensione è possibile solo ove il vizio non sia rimesso dalla norma “in via esclusiva” alla sola iniziativa della parte”. Ne consegue che, attraverso una interpretazione teleologica che investe prima la norma processuale e poi il vizio derivante dalla sua violazione, si ammette una rilevabilità ultra-grado anche in assenza di una previsione espressa (i vizi cui si fa riferimento, definiti qualificati, riguardano i presupposti essenziali della struttura e del funzionamento del processo e possono derivare tanto dalla violazione di norme processuali poste alla tutela del diritto al contraddittorio quanto dal difetto della potestas iudicandi del giudice adito).

Per l'incidenza sui valori costituzionali del diritto alla difesa e al giusto processo, tali questioni risultano sottratte al giudicato implicito e possono essere rilevate d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui le stesse si sono concretamente manifestate, dando luogo a vizi insanabili e inemendabili, salva l'ipotesi in cui si registri un effetto preclusivo derivante dalla sussistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione al riguardo.

La soluzione adottata dalla Corte deriva dal bilanciamento tra il diritto alla ragionevole durata del processo e le altre garanzie costituzionali inerenti ai valori strutturali dello stesso: prevalendo queste ultime, le questioni riguardanti non rilevate nel grado in cui sono sorte non risultano essere coperte da giudicato. Pertanto, rispetto a tali questioni si ritiene sussistente il potere di rilievo officioso ultrattivo da parte dei giudici del gravame.

In questo senso, dunque, la mancata proposizione dell'impugnazione o l'omessa riproposizione della stessa ai sensi dell'art. 346 c.p.c. non può incidere sulla configurabilità del rilievo ex officio nei gradi successivi. Richiamando precedente giurisprudenza, si ribadisce che “non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata o meno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio un vizio processuale di tale gravità, capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono tale potere perciò solo inesauribile” (Cass., sez. un., n. 4248/2016; Cass. n. 21863/2019; Cass. n. 4235/2023).

Ciò posto, la Suprema Corte affronta il caso in cui una decisione di merito sia adottata escludendo l'esame di una questione pregiudiziale di rito rilevabile d'ufficio dal giudice, limitatamente al grado in cui essa si sia manifestata. A tal riguardo, si puntualizza che le difformità di orientamenti rispetto alla possibile configurabilità di un ordine logico decisorio vincolante tra il rito ed il merito comporta delle conseguenze rispetto all'estensione del giudicato implicito e, quindi, agli strumenti per evitarne la formazione.

Con la pronuncia in esame, si afferma che non può trovare accoglimento l'orientamento (cfr. Cass., sez. un., n. 11799/2017) secondo cui si prospetterebbe un vizio di error in procedendo nella decisione per saltum del merito con esclusione dell'esame di questioni a monte di rito poiché il mancato esame determinerebbe una violazione dell'art. 276 c.p.c.: pertanto, la configurabilità di una decisione implicita idonea al giudicato interno ed implicito è connessa al rapporto di presupposizione necessaria.

Ed invero, secondo i giudici di legittimità, l'orientamento che non riconosce la formazione del giudicato implicito su questioni processuali non appare convincente quando degrada il rapporto esistente tra i presupposti processuali e le questioni di merito, relegandolo alla mera antecedenza logica. Nonostante la connessione tra questioni di rito e merito abbia effetti su questo piano, la stessa si pone quale conseguenza di una relazione propriamente strutturale: la dipendenza logica non esaurisce i rapporti tra le predette questioni ma è il riflesso di un nesso strutturale che le lega.

Ciò posto, rispetto al caso in cui la decisione di merito abbia rigettato la domanda, la possibilità di ravvisare una decisione implicita sulla questione di rito risulta subordinata al valore che il giudice abbia inteso assegnare alla mancata decisione. Ritenendo che non sia possibile riconoscere un carattere vincolante all'ordine delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. e che il giudice possa avvalersi del criterio della ragione più liquida, è possibile che la decisione del merito sia avvenuta per saltum secondo una volontà di sovvertire l'ordine logico, neutralizzando il rapporto di presupposizione necessaria tra le questioni pregiudiziali di rito e l'esame del merito.

L'applicazione del criterio della ragione più liquida, tuttavia, esige una certa cautela poiché il giudice ha il compito di esercitare tale potere in modo responsabile: ciò si traduce sia nella necessità di impiegare il suddetto criterio senza tradirne la ratio e sia nel dare atto della sua applicazione nella motivazione della decisione che deve apparire chiara e lineare rispetto alla scelta di assorbimento operata. In questo senso, l'iter logico-giuridico adottato dal giudice deve essere chiaro anche al fine di tutelare il diritto di difesa ed il contraddittorio delle parti: soltanto con tale necessaria trasparenza può riconoscersi alla parte la possibilità di impostare un'efficace tesi difensiva in eventuali giudizi di impugnazione.

Ciò posto, qualora il giudice si avvalga del criterio della ragione più liquida omettendo l'esame della questione di rito, i giudici affermano che condizione necessaria e sufficiente affinché possa ravvisarsi una decisione implicita delle questioni di rito, idonea al giudicato interno e implicito, è che si possa ritenere sussistente quel rapporto di presupposizione necessaria tra rito e merito: “in altri termini, quel rapporto strutturale non deve essere stato neutralizzato per effetto di un'esplicita statuizione contenuta nella motivazione della sentenza che dia atto che il giudice abbia ritenuto di pretermettere l'esame delle questioni processuali a favore della più pronta soluzione di una questione di rito”.

Infine, la Corte ritiene di avallare l'orientamento secondo cui l'impugnazione rappresenta il mezzo di reazione idoneo a far riemergere una questione processuale oggetto di decisione implicita. In assenza di una esplicita motivazione da parte del giudice che consenta di ravvisare una decisione per saltum del merito fondata sul criterio della ragione più liquida, è possibile esercitare il diritto di difesa in ordine a quella statuizione implicita, facendo valere il vizio processuale attraverso la spendita di un apposito motivo di gravame. Non si ritiene, pertanto, di dare continuità all'orientamento che distingue tra soccombenza tecnica e soccombenza pratica poiché anche la parte soccombente soltanto virtualmente, rispetto ad un'eccezione di rito risultata poi vittoriosa nel merito, è titolare di un interesse ad impugnare la sentenza che risulta essere quiescente e condizionato.

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