Correttivo Cartabia e pene sostitutive: necessario il consenso dell’imputato

La Redazione
22 Settembre 2025

La Suprema Corte chiarisce che la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, anche in appello, è subordinata alla richiesta e al consenso dell'imputato, non potendo il giudice procedere d'ufficio.

Il ricorrente sostiene, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. Correttivo Cartabia), l'attuale art. 598-bis c.p.p. consentirebbe al giudice di appello di rilevare d'ufficio la sostituzione delle pene, anche senza il preventivo consenso o richiesta dell'appellante, allorché ritenga che ricorrano i presupposti.

La Corte di cassazione, al contrario, conferma che, anche dopo la riforma, la possibilità per il giudice d'appello di sostituire la pena detentiva (non superiore a 4 anni) con una sostitutiva è subordinata al consenso dell'imputato, che deve essere richiesto in modo esplicito durante il giudizio di secondo grado.

Come si può leggere nella Relazione ministeriale illustrativa al decreto Correttivo, infatti, la norma «contempla la possibilità per il giudice d'appello di sostituire direttamente la pena detentiva quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, ovvero su richiesta dell'appellante o per effetto dell'esercizio dei poteri officiosi di cui al comma 5 dell'art. 597 c.p.p. la pena sia determinata in misura non superiore a quattro anni. In tal caso, se sia già stato acquisito il consenso dell'imputato, la Corte vi provvede direttamente; altrimenti, depositato il dispositivo, dovrà acquisire detto consenso, assegnando un termine perentorio a tal fine e fissando udienza per integrare o confermare il dispositivo». La volontà del legislatore è dunque quella di consentire l'applicazione nel giudizio di appello di pene sostitutive di cui in precedenza non ricorrevano i presupposti «in ragione dell'entità della pena irrogata. Nel riconoscere tale possibilità, tuttavia, si è voluto mantenere fermo il principio affermato dalle Sezioni unite Punzo, le quali hanno escluso la possibilità per il giudice di applicare le pene sostitutive d'ufficio se nell'atto di appello non è formulata alcuna richiesta».

Il comma 4-ter dell'art. 598-bis c.p.p., ha introdotto la possibilità per il giudice di appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva nell'ipotesi in cui, a seguito della decisione sull'impugnazione, per effetto del potere officioso riconosciuto al giudice di secondo grado ovvero su richiesta dell'imputato, la pena venga rideterminata in misura non superiore a 4 anni, stabilendo che «anche in tal caso è comunque indispensabile acquisire il consenso dell'imputato».

Posto che nel caso di specie, il ricorrente non aveva avanzato richiesta di pena sostituiva né aveva espresso il proprio consenso con l'atto di appello, il ricorso è stato rigettato.

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