Querela di falso: quale forma per la dichiarazione di conferma?

La Redazione
23 Settembre 2025

La Corte d'appello di Bari, nella sentenza non definitiva del 2 luglio 2025, ha esaminato il primo motivo di ricorso con il quale si contestava la dichiarazione di procedibilità della querela stante l'omessa dichiarazione di conferma della stessa ex art. 99 disp. att. c.p.c., a mente del quale tale conferma deve avvenire alla prim udienza o alle udienze successive, mentre, nella specie, tale conferma sarebbe stata del tutto omessa. 

La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza.

(Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto assolta la condizione di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c., considerata la reiterazione della domanda a margine delle udienze di trattazione e successivamente, atti con cui si insisteva nella domanda (comparse conclusionali, memorie di replica, e dichiarazioni a verbale).

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