Cassazione: estensione dell’agevolazione “prima casa” anche agli immobili in costruzione
23 Settembre 2025
Con ordinanza n. 25761/2025 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha confermato che l'agevolazione fiscale “prima casa” – ex art. 1, Tariffa Parte I, Nota II-bis, d.P.R. 131/1986 – si applica anche agli immobili in corso di costruzione, purché destinati ad abitazione principale e non di lusso. La Corte chiarisce che, dal momento che la finalità della norma agevolativa è favorire l'acquisto della prima casa, ciò giustifica l'applicazione del beneficio anche quando l'immobile non sia ancora ultimato al momento della compravendita, purché l'effettiva destinazione a residenza si verifichi entro i termini di legge. Nell'iter motivazionale, la Suprema Corte sottolinea anche come la concreta destinazione dell'immobile a residenza abituale del contribuente, da realizzarsi entro i termini di legge, prevalga sullo stato materiale del bene al momento dell'acquisto, in quanto escludere l'agevolazione per il solo fatto che l'immobile è in costruzione integrerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto a chi acquista un'abitazione già completata (nonostante entrambi gli acquisti rispondano al medesimo bisogno abitativo primario) e individua il termine ultimo per la realizzazione nel termine di decadenza triennale del potere di accertamento in capo all'ufficio erariale ex art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva riconosciuto il beneficio anche ad un'operazione permutativa atipica (do ut facias) con cessione di immobile a fronte della costruzione di nuove unità abitative. |