Revocatoria ordinaria: il Tribunale di Bologna sull'elemento soggettivo

La Redazione
25 Settembre 2025

Il Tribunale di Bologna, nella sentenza del 6 agosto 2025, ha operato una ricognizione dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., operando una distinzione tra atto compiuto dopo la nascita del credito e atto anteriore alla nascita del credito. 

L'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento, in capo al solo disponente (nel caso di atto a titolo gratuito) o anche del terzo acquirente (nel caso di atto a titolo oneroso) dell'elemento soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.

In particolare, nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.

Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, fosse intenzionato a contrarre debiti ovvero fosse consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).

Ed ancora, nelle ipotesi in cui l'atto revocando sia a titolo oneroso, l'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. richiede, altresì, l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente: id est - nel caso di anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo - la conoscenza/conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ovvero - se il credito è posteriore - la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).

(Applicando i suesposti principi al caso di specie, il Tribunale di Bologna ha ritenuto non provata la sussistenza dell'elemento soggettivo, come sopra descritto, in capo al terzo acquirente, quale elemento imprescindibile ai fini della declaratoria della inefficacia ex art. 2901 c.c.).

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