Sanzionato l’utilizzo della “N-word” sulla copertina di un fascicolo da parte del difensore

Lucia Randazzo
25 Settembre 2025

Non si tratta di eccessiva adesione alla c.d. cancel culture, bensì di rispetto dell’immagine forense e dei doveri di dignità e decoro dell’Avvocato.

La professione di Avvocato deve essere caratterizzata dal rigoroso rispetto dei doveri di decoro, probità e dignità, sia nella vita privata che durante l'esercizio della professione forense così come previsto dall'art. 9 del Codice Deontologico Forense.

Art. 9 CDF – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 68 del 22 marzo 2025) ha ribadito l'importanza del rispetto dei predetti principi fondamentali del Difensore, sanzionando l'incolpato accusato, tra gli altri capi, di «illeciti disciplinari previsti e puniti dagli artt. 9 e 52 del CDF per aver l'Avvocato [RICORRENTE] del Foro di Forlì-Cesena apposto sul proprio fascicolo di studio poi esibito all'udienza del 20 febbraio 2020 innanzi al G.i.p. di Ravenna, e quindi nell'esercizio della professione forense, l'epiteto "NEGRO" per indicare la propria controparte cittadino di origine nigeriana, venendo così meno ai doveri di dignità e decoro nell'esercizio del proprio ministero e, comunque, utilizzando espressioni offensive nei confronti della propria controparte con grave pregiudizio per l'immagine e la dignità della professione forense».

Nelle motivazioni della sentenza del C.D.D. si stigmatizza tale comportamento, ritenendo: «la valutazione della rilevanza disciplinare della condotta è tutta nel valore che viene attribuito alla parola «NEGRO» posta in copertina: ed il ragionamento si sposta inevitabilmente su un piano socio-antropologico».(… ) «Tuttavia, senza addentrarci in temi (di grandissima rilevanza e centralità ma) che sfuggono alle nostre stesse competenze (e possibilità), deve ritenersi che quell'epiteto, scritto in quel particolare modo, in quel determinato contesto, fosse (e sia) portatore, a prescindere dal significato semantico in sé del lessico adoperato, di una connotazione dispregiativa (se non discriminatoria vera e propria), e pertanto idoneo ad attrarre la condotta dell'autore nell'àmbito dell'art. 52 CDF (che sanziona, com'è noto, l'avvocato che nell'attività professionale utilizzi espressioni offensive o sconvenienti nei confronti, fra gli altri, delle controparti)».

Il C.D.D. ha condannato la valenza dispregiativa della parola utilizzata in quel contesto, con quell'esibizione della parola e con quanto è stato recepito dai presenti e da coloro che hanno avuto notizia dell'episodio tra cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ha segnalato l'iscritto. A nulla sono valse le motivazioni del ricorrente che ha tentato di giustificare l'utilizzo del termine ritenendone la natura in sé non offensiva: «(derivandone il carattere offensivo e inopportuno, secondo l'incolpato, sarebbe derivato dalla reazione di terzi e dalla “propalazione” indebita di foto del fascicolo) e la sua riconducibilità all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero».

In particolare la difesa sembrerebbe ricondurre la motivazione della decisione del C.D.D. impugnata e la sanzione a carico del ricorrente agli eccessi della c.d. cancel culture, consistente nella pratica di “cancellazione” di soggetti che si sono resi protagonisti di azioni o comportamenti giudicati sbagliati, dunque nell'eccessivo rigore in ordine agli aspetti formali della correttezza politica del linguaggio impiegato (cd. politicamente corretto).

Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto, tuttavia, di non poter addebitare la violazione dell'art. 52 del Codice Deontologico Forense (riducendo la sospensione da tre a due mesi), in quanto tale articolo sanziona condotte relative a espressioni sconvenienti e offensive effettuate in scritti in giudizio o nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 52 C.D.F. – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La scritta, infatti, riportata nella copertina del fascicolo di studio dell'incolpato, non può essere considerata né scritto in giudizio né ricompresa nell'alveo di un esercizio dell'attività professionale.

Nondimeno, il Consiglio stigmatizza ugualmente tale condotta, ritenendola disciplinarmente rilevante, sotto il profilo della violazione dell'art. 9 C.D.F., per il grave pregiudizio per l'immagine e la dignità della professione forense.

«Segnatamente, e stante il principio di solo tendenziale tipicità dell'illecito professionale (Sez. Un. 7 novembre 2024, n. 28705), il comportamento assunto denotante la macroscopica mancanza di correttezza e di stile professionale anche per le modalità di conservazione del fascicolo con la relativa catalogazione, integra violazione dell'art. 9 CDF relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l'avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2)».

Tali decisioni ribadiscono l'importanza di preservare l'essenza delle norme deontologiche, la cui espressione più compiuta si rinviene nell'art. 9 del Codice Deontologico Forense. Tale disposizione impone all'avvocato il rispetto rigoroso dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, non solo nell'esercizio della professione, ma anche nella vita privata. Questi principi non costituiscono meri riferimenti astratti, bensì rappresentano il vero e proprio fil rouge che ispira e collega l'intero impianto normativo deontologico, fungendo da fondamento etico per ogni comportamento professionale e da criterio interpretativo per l'applicazione delle altre disposizioni del codice.

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