I presupposti necessari per la configurabilità di un appalto c.d. leggero

26 Settembre 2025

Ai fini dell’accertamento di un appalto c.d. leggero è sufficiente constatare il ragguardevole numero di lavoratori impiegati e l’elevata professionalità degli stessi?

In linea con la giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente un appalto c.d. leggero occorre che i lavoratori interessati costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi (preesistenti alla cessione) e uno specifico know-how, tali da consentire – escludendo la mera sommatoria di dipendenti – l'individuazione di una struttura unitaria e funzionalmente idonea. Negli appalti c.d. leggeri in cui l'attività si risolve prevalentemente, o quasi esclusivamente, nella prestazione di lavoro, è altresì necessario che in capo all'appaltatore sussista un'effettiva gestione dei propri dipendenti. Pertanto, affinché possa configurarsi un appalto genuino è doveroso verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiegando propri mezzi e assumendo il correlato rischio d'impresa.  Tanto premesso, il ragguardevole numero di dipendenti e l'elevata professionalità degli stessi non possono costituire presupposti da soli sufficienti per consentire l'accertamento nel caso specifico di un appalto c.d. leggero (Cfr.: Cass., sez. lav., 10 luglio 2025, n. 18945; Cass., sez. lav., 28 giugno 2023 n. 18455).

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