Dichiarazione di adottabilità di minore e obbligo di audizione degli affidatari

26 Settembre 2025

Nel procedimento di adottabilità è obbligatoria, a pena di nullità, la convocazione degli affidatari del minore

Massima

Nel procedimento di adottabilità di un minore in affidamento, la mancata convocazione degli affidatari ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. n. 184/1983, comporta la nullità del procedimento, in quanto tali soggetti, per la quotidianità del rapporto instaurato, possono fornire un contributo essenziale alla valutazione attuale dell'interesse del minore e alla tutela del legame affettivo instauratosi, assumendo un ruolo significativo nello sviluppo psico-fisico del minore stesso.

Il caso

Con sentenza depositata il 13 febbraio 2023, il Tribunale per i Minorenni di Roma, su ricorso del Pubblico Ministero, dichiarava lo stato di adottabilità della minore Caia, figlia naturale di Tizia, affetta da disabilità intellettiva medio-grave, riconosciuta inabile al 100% e priva di autonomia nella gestione delle attività quotidiane. Con il medesimo provvedimento il Tribunale per i Minorenni disponeva la sospensione dei rapporti tra la minore e i familiari, confermava la sospensione della responsabilità genitoriale materna già disposta con decreto del 21 giugno 2022, nominava tutore provvisorio della minore il Sindaco di Roma e disponeva il collocamento della stessa presso un nucleo familiare.

Dagli atti risultava che la madre presentava gravi deficit cognitivi e comportamentali, con incapacità a svolgere attività di cura quotidiana, gestione del denaro e cura della bambina. La condizione clinica della madre Tizia, riconosciuta anche tramite accertamenti medici, era considerata irreversibile, e la relazione affettiva con la figlia veniva considerata inesistente valutata come assente o fortemente compromessa.

Parimenti, la famiglia di origine della madre di Caia risultava disfunzionale, caratterizzata da relazioni problematiche, presenza di figure instabili e comportamenti inadatti - come tentativi di approcci sessuali da parte del probabile padre naturale -, inidonee a offrire supporto alla minore.

Avverso la decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma, in data 6 luglio 2023, l'amministratore di sostegno di Tizia, unitamente a un familiare, lo zio, proponevano appello, contestando che la pronuncia di adottabilità fosse priva di approfonditi accertamenti sulla capacità genitoriale della madre e sulla possibilità di mantenere la relazione madre-figlia con il supporto di idonei interventi assistenziali. Chiedevano quindi, previa consulenza tecnica, la revoca dello stato di adottabilità o, in subordine, la conservazione dei rapporti madre-figlia.

La curatrice speciale della minore si costituiva nel giudizio di appello eccependo l'infondatezza dell'appello in ordine all'accertamento dello stato di abbandono, ma dichiarandosi favorevole al mantenimento della relazione madre-figlia, alla luce dei miglioramenti della condizione personale di Tizia dopo la presa in carico da parte dei Servizi sociali per adulti disabili.

Acquisita la relazione aggiornata del Servizio sociale, la Corte d'Appello di Roma respingeva l'appello. La Corte osservava che:

  • il quadro di disabilità intellettiva medio-grave della madre, accertato fin dall'infanzia, la rendeva inidonea all'accudimento anche basilare e potenzialmente pericolosa per la minore;
  • l'intero nucleo familiare di origine era problematico, disfunzionale e privo di risorse parentali affidabili;
  • le relazioni sociali e assistenziali avevano escluso la presenza di figure idonee o disponibili per l'accudimento della minore o per un affido intrafamiliare;
  • le osservazioni sugli incontri madre-figlia, documentate dalla casa-famiglia, attestavano la totale assenza di legame affettivo ed empatico tra le due, con carenze relazionali e rischi per l'incolumità della minore, tanto da richiedere la presenza costante di un operatore;
  • la condizione della madre, pur oggetto di miglioramenti in ambiti protetti, non incideva sulle specifiche competenze genitoriali né consentiva di ipotizzare relazioni stabili e benefiche per la minore.

La Corte concludeva affermando che la permanenza di rapporti tra madre e figlia avrebbe potuto comportare effetti disfunzionali e destabilizzanti per l'equilibrio psicoaffettivo della minore, ormai avviata a una relazione stabile e affettiva con la famiglia collocataria, destinata a divenire adottiva. Pertanto, rigettava l'appello ritenendo che i miglioramenti della madre non fossero idonei a modificare le valutazioni di inadeguatezza genitoriale già accertate.

Avverso tale decisione, Tizia ed il suo amministratore di sostegno proponevano ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo, deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., consistente nella mancata ammissione della consulenza tecnica richiesta, volta a verificare la possibilità di mantenere un rapporto madre-figlia, in forma assistita e protetta, tenuto conto dei miglioramenti personali conseguiti da Tizia e dei benefici che il mantenimento di tale legame avrebbe potuto garantire alla minore. Si contestava che la Corte avesse escluso aprioristicamente tale prospettiva per il solo fatto della disabilità, senza accertare l'eventuale pregiudizio effettivo per la minore né bilanciarlo con i possibili benefici relazionali.

La curatrice speciale della minore propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi:

  1. Violazione di legge (art. 1,2,8 e 44 l. 184/1983 e art. 8 CEDU) per non avere la Corte territoriale valutato la possibilità di una adozione aperta, considerando gli oggettivi miglioramenti di Tizia in contesti protetti e la possibilità di mantenere, in forma limitata e protetta, un contatto madre-figlia, utile per l'identità e il percorso psicologico della minore.
  2. Violazione dell'art. 5, comma 1, l. 184/1983, per non avere la Corte d'Appello convocato e né sentito gli affidatari della minore — pur essendo quest'ultima collocata in affidamento a rischio giuridico — in violazione della norma che impone tale adempimento a pena di nullità. come prescritto a pena di nullità per garantire una compiuta valutazione dell'interesse attuale della minore e del legame affettivo eventualmente instauratosi.

La Suprema Corte, con ordinanza, accoglieva il secondo motivo del ricorso incidentale, rilevando il vizio processuale derivante dalla mancata convocazione degli affidatari, in violazione dell'art. 5 L. 184/1983, essenziale ai fini di una compiuta valutazione dell'interesse concreto e attuale della minore.

Di conseguenza, dichiarava assorbiti l'unico motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale.
La Cassazione quindi cassava la sentenza impugnata nei limiti indicati e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Roma, sezione per i minorenni, in diversa composizione, affinché procedesse:

  • alla individuazione ed audizione degli affidatari della minore;
  • a compiere i necessari accertamenti sullo stato attuale della minore e sulla persistenza o meno delle condizioni per la dichiarazione dello stato di abbandono;
  • e a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

La questione

La questione in esame è la seguente: nei procedimenti di adottabilità di minori affidati a terzi è obbligatoria, a pena di nullità, l’audizione degli affidatari per una completa valutazione dell’interesse del minore? E la mancata audizione comporta la nullità della sentenza di appello?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta un importante intervento in materia di procedimenti dichiarativi dello stato di adottabilità, con particolare riferimento alle garanzie partecipative degli affidatari del minore. La decisione si fonda sulla puntuale applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 184/1983, secondo cui gli affidatari devono essere ascoltati in ogni procedimento relativo allo stato di adottabilità del minore loro affidato. La norma mira a salvaguardare il principio del superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le figure che, per la funzione concretamente svolta, possono offrire un contributo conoscitivo rilevante circa la situazione relazionale, affettiva ed evolutiva del minore.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Roma aveva omesso di procedere all'audizione degli affidatari, pur avendo già sottolineato – in sede di primo grado – la rilevanza della relazione instauratasi tra questi e la minore, configurandoli come “figure di riferimento affettivo stabili”.

La Corte ha rilevato, quindi, che il mancato ascolto degli affidatari, obbligatorio per legge nei procedimenti civili relativi alla responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità di minori già affidati, costituisce vizio processuale insanabile, determinante la nullità della sentenza.

L'art. 5, comma 1, l. 184/1983, come modificato dalla l. 173/2015, è norma di stretta natura processuale, che impone al giudice, a pena di nullità, la convocazione e l'audizione degli affidatari o della famiglia collocataria, proprio in considerazione del ruolo determinante che tali soggetti rivestono nella quotidiana cura del minore e nella formazione della sua personalità.

La Cassazione richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 14167/2017; Cass. n. 35835/2021; Cass. n. 9456/2021) secondo cui la mancata audizione impedisce una valutazione completa e attuale dell'interesse del minore e comporta la nullità insanabile del procedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

La pronuncia evidenzia come il giudice debba basare le proprie decisioni su dati attuali, acquisiti mediante indagini puntuali e approfondimenti riferiti al presente e non fondati su mere presunzioni o su situazioni passate.

Ciò risponde al principio di diritto, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 22934/2017), secondo cui il giudice è tenuto a verificare, nel momento della decisione, il reale interesse del minore, tenendo conto anche dei miglioramenti soggettivi della madre e della possibilità di mantenere, in forma protetta e controllata, il legame madre-figlia.

Di particolare rilievo è la valorizzazione del ruolo degli affidatari non solo come “custodi materiali”, ma come soggetti che svolgono, in concreto, una funzione assimilabile a quella genitoriale. E come ribadito dalla giurisprudenza, sono soggetti che, avendo instaurato con il minore una relazione affettiva e quotidiana, possono offrire al giudice una prospettiva privilegiata sull'evoluzione psicologica, affettiva e relazionale del minore stesso.

La loro audizione ha finalità non solo conoscitive, ma anche di tutela processuale, perché il contributo di chi accudisce il minore quotidianamente è decisivo per individuare la soluzione che, nell'attualità, sia conforme al suo superiore interesse.

La Corte sottolinea, inoltre, che l'obbligo di audizione non è meramente formale: esso costituisce una componente sostanziale del principio di effettività del contraddittorio, assumendo valore rafforzato proprio per la vulnerabilità del soggetto tutelato.

La soluzione adottata si pone in linea con l'evoluzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di diritti dei minori, e con il principio di “ascolto del minore” e delle sue figure di riferimento, quale momento essenziale del procedimento (v. anche art. 12 Convenzione di New York). In tale ottica, la Cassazione richiama indirettamente l'obbligo per il giudice di motivare in maniera rigorosa ogni deroga all'audizione, che, nel caso in esame, è risultata completamente assente.

La pronuncia ha dunque il merito di ribadire che ogni decisione in materia di adottabilità deve essere il risultato di una istruttoria completa e approfondita, volta non solo alla verifica della “non recuperabilità” del rapporto con la famiglia d'origine, ma anche all'accertamento concreto della sussistenza di una rete relazionale alternativa idonea a soddisfare i bisogni affettivi e identitari del minore.

Osservazioni

La decisione della Corte di cassazione richiama l'attenzione su un aspetto centrale del sistema di protezione minorile delineato dalla l. n. 184/1983, ovvero la distinzione sostanziale e funzionale tra l'affidamento familiare (art.4) e quello preadottivo (artt.22 ss.). In particolare, la pronuncia ribadisce che il primo rappresenta una misura temporanea, volta a garantire al minore privo di un ambiente familiare idoneo una collocazione affettiva e relazionale stabile ma non definitiva, finalizzata alla reintegrazione nella famiglia di origine ove possibile, o comunque alla tutela del suo benessere psico-fisico.

L'affidamento ai sensi dell'art. 4, che può avvenire anche presso una famiglia diversa da quella d'origine, comporta per gli affidatari un coinvolgimento diretto nella cura e nell'educazione del minore, il quale assume, nel tempo, una rilevanza crescente sul piano dell'equilibrio affettivo e della costruzione identitaria del minore stesso. Da ciò deriva la necessità, espressamente prevista dalla legge, di considerarli soggetti da ascoltare nei procedimenti che incidano sul futuro del minore affidato. Il comma 1 dell'art. 5 l. n. 184/1983 impone, infatti, l'audizione degli affidatari nei procedimenti relativi all'affidamento del minore, quale strumento di garanzia per una valutazione completa e attuale dell'interesse superiore del minore.

La Corte osserva, con particolare rigore, che nel caso di specie non si verteva in tema di affidamento preadottivo, bensì di affidamento familiare “ordinario” ex art. 4, e che pertanto l'omessa audizione degli affidatari costituisce una violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge. Essa richiama una consolidata giurisprudenza costituzionale e sovranazionale che riconosce nel diritto del minore a essere ascoltato — direttamente o per il tramite di coloro che rappresentano il suo interesse nella quotidianità — un principio fondamentale nei procedimenti che lo riguardano.

È evidente, dunque, che il giudice di merito, pur volendo accertare la situazione di adottabilità, avrebbe dovuto valorizzare le relazioni significative maturate nel corso dell'affidamento e raccogliere il contributo degli affidatari, quale espressione della prospettiva del minore vissuta nell'ambito della concreta esperienza familiare. L'errore metodologico compiuto dalla Corte d'Appello consiste nell'aver assimilato le due forme di affidamento — ordinario e preadottivo — trascurando il fatto che nel primo i legami affettivi possono costituire un ancoraggio decisivo nella valutazione dell'interesse del minore.

Il commento, dunque, sottolinea l'importanza dell'approccio sostanzialistico alla nozione di “famiglia” e “interesse del minore” adottato dalla Suprema Corte, e della conseguente valorizzazione delle relazioni affettive maturate nel tempo anche in contesti non giuridicamente formalizzati. L'art. 4 della legge in esame si conferma così norma cardine nella tutela del minore, da interpretare alla luce del diritto vivente e degli obblighi convenzionali internazionali (in primis, la Convenzione di New York del 1989), che impongono di tener conto della voce del minore in ogni decisione che lo riguardi.

Diversamente, l'affidamento preadottivo, disciplinato dagli artt. 22 ss. l. 184/1983, si configura come una misura che segue alla dichiarazione di stato di adottabilità e che è finalizzata alla costituzione di un rapporto genitoriale di tipo permanente. Presupposto essenziale per tale istituto è la pronuncia giudiziale che accerta l'irrecuperabilità della famiglia d'origine e la conseguente necessità di far subentrare una famiglia adottiva che possa offrire al minore un ambiente stabile e idoneo allo sviluppo della sua personalità.

La Corte ha correttamente distinto tra due istituti diversi per presupposti, natura e finalità, riaffermando la centralità del minore e il dovere del giudice di svolgere un'indagine completa e aggiornata su tutte le circostanze che possono incidere sul suo benessere psicofisico, anche e soprattutto in vista di un eventuale futuro passaggio alla fase dell'affidamento preadottivo.

Riferimenti

G. Oberto, Il diritto del minore a crescere in famiglia Torino, 2022;

Commentario alla L. 184/1983, a cura di G. Casaburi e G. Lattanzi.

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