È la funzione solidaristica che accomuna assegno divorzile e quota della pensione di reversibilità

29 Settembre 2025

La pronuncia in commento affronta la questione del criterio per la ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius tra ex coniuge titolare dell’assegno divorzile e coniuge convivente fino alla data del decesso, riconoscendo la rilevanza della funzione solidaristica a discapito del mero criterio di computo matematico della durata dei matrimoni e della convivenza pre matrimoniale.

Massima

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità. Infatti, l'art. 9, l. n. 898/1970, nella parte in cui prevede che la ripartizione dell'ammontare della pensione di reversibilità fra coniuge ed ex coniuge, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga tenendo conto della durata del rapporto, non impone una ripartizione in base ad un imprescindibile ed esclusivo criterio matematico, ma consente una valutazione che tenga conto anche di circostanze ulteriori analoghe a quelle da considerare per definire i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati, ossia la norma deve interpretarsi nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo.

Il caso

Nella vicenda oggetto della pronuncia in commento, il Tribunale, adito dalla prima moglie del defunto che aveva richiesto una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, ripartiva la pensione nella misura del 35% in suo favore e della restante quota del 65% in favore della coniuge superstite. La Corte d’appello di Palermo riforma la sentenza di primo grado riducendo dal 35 al 20% la quota di pensione della prima moglie tenuto conto sia della durata del matrimonio (che nel caso di specie, computando anche il periodo di convivenza prematrimoniale, era pressoché analoga) che della migliore condizione economica in cui versava l’ex coniuge, titolare anche di una pensione personale, oltre che di un assegno divorzile di 250 euro mensili, dal quale non si poteva prescindere.

La questione

La pronuncia in commento affronta la questione del criterio per la ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius tra ex coniuge titolare dell’assegno divorzile e coniuge convivente fino alla data del decesso, riconoscendo la rilevanza della funzione solidaristica a discapito del mero criterio di computo matematico della durata dei matrimoni e della convivenza pre matrimoniale.

Le soluzioni giuridiche

Con la pronuncia in esame, la Corte d'Appello di Palermo, accogliendo il gravame proposto dalla coniuge superstite, ha rimodulato la quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge, riducendola dal 35% al 20%, così da pervenire ad una ripartizione equilibrata e proporzionata del beneficio tra le due aventi diritto.

La decisione si colloca nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi di concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, entrambi titolari dei requisiti per l'accesso al trattamento, la ripartizione della pensione di reversibilità non può avvenire sulla base del solo parametro della durata dei rispettivi matrimoni. L'art. 9 l. n. 898/1970, infatti, laddove richiama tale criterio, non impone un'applicazione rigida ed aritmetica, bensì consente – in un'interpretazione costituzionalmente orientata – un prudente apprezzamento che tenga conto anche di ulteriori circostanze, analoghe a quelle valutate nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati.

Ne discende che al giudice del merito spetta il potere-dovere di introdurre correttivi equitativi, idonei a rendere la ripartizione conforme ai principi di solidarietà e di ragionevolezza. In tale prospettiva, la Corte d'Appello richiama i criteri equitativi desumibili dall'art. 5 l. div., vale a dire: l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle parti e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Tali parametri, tuttavia, non possono tradursi né nell'abbandono del criterio legale della durata del matrimonio, né nella sua sostituzione con la mera convivenza more uxorio; né, ancora, nell'individuazione dell'assegno divorzile quale limite legale alla quota spettante all'ex coniuge, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso.

Di particolare rilievo è il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419, che, dichiarata infondata la questione di legittimità dell'art. 9 l. n. 898/1970, ne ha fornito una lettura costituzionalmente orientata, valorizzandone la funzione solidaristica. Tale funzione si declina in modo duplice: nei confronti del coniuge superstite, quale ultrattività del vincolo solidaristico coniugale, assicurando la prosecuzione del sostentamento già garantito in vita dal coniuge defunto; nei confronti dell'ex coniuge, come continuità del sostegno economico derivante dall'assegno divorzile, cui si ricollega il diritto alla reversibilità, geneticamente fondato sul periodo di vigenza del rapporto matrimoniale.

La Corte ribadisce, pertanto, che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell'ex coniuge non scaturisce dalla sola qualità di ex coniuge, ma presuppone la titolarità dell'assegno divorzile, espressione della necessità di garantire al beneficiario mezzi adeguati exart. 5, comma 6, l. n. 898/1970.

Da ciò consegue che, in presenza di più aventi diritto, la ripartizione non può ridursi ad un calcolo proporzionale basato esclusivamente sulla durata dei rapporti matrimoniali, criterio che – se applicato in via esclusiva – non consentirebbe di valorizzare i presupposti solidaristici e gli specifici elementi fattuali sottesi al riconoscimento del diritto alla reversibilità.

La pronuncia in commento, valorizzando in modo equilibrato tali principi, riafferma che la funzione del trattamento di reversibilità consiste nella prosecuzione della tutela economica già garantita in vita dal dante causa, rispettivamente attraverso l'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge e mediante la condivisione delle risorse economiche con il coniuge superstite.

In tal senso, la Corte d'Appello di Palermo esclude qualsiasi automatismo derivante dall'applicazione del criterio temporale, riconoscendo la necessità di un giudizio equitativo che tenga conto, in primo luogo, dell'ammontare dell'assegno percepito dall'ex coniuge anteriormente al decesso, e più in generale di tutte le circostanze idonee a garantire una ripartizione conforme ai principi di solidarietà e proporzionalità.

L'applicazione dei succitati principi al caso di specie ha condotto ha una rimodulazione delle percentuali di spettanza della pensione di reversibilità tra le aventi diritto, in considerazione della durata pressoché identica della durata dei matrimoni, comprensiva della convivenza pre matrimoniale, nonché della miglior condizione economica dell'ex coniuge e della titolarità, da parte di questa, di un assegno divorzile di 250 euro mensili. Di quest'ultimo viene valorizzata la funzione solidaristica al pari della pensione di reversibilità, con la precisazione, tuttavia, che la seconda non deve garantire all'ex coniuge un tenore di vita superiore di quello goduto in costanza di assegno divorzile, ragione per cui la percentuale dell'emolumento previdenziale riconosciuta dal Tribunale è stata ridotta.

Osservazioni

La disciplina concernente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato ha conosciuto, nel corso degli anni, una rilevante evoluzione non solo sul piano legislativo, ma altresì attraverso un'interpretazione di carattere estensivo elaborata dalla giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale.
Le modifiche normative si sono rese necessarie al fine di risolvere le numerose problematiche ermeneutiche emerse nella prassi applicativa. Nondimeno, anche nell'attuale formulazione, la disposizione in esame continua a porre delicate questioni interpretative ed applicative.

La normativa di riferimento è rappresentata, oltre che negli artt. 1 e 9 co. 2 e 3 della legge n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio), anche nella normativa previdenziale generale (artt. 22 e ss. della legge n. 903/1965; d.P.R. n. 1092/1973).

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge sul divorzio, l'ex coniuge divorziato che, al momento della morte dell'ex coniuge obbligato, risulti titolare di assegno divorzile (condizione imprescindibile: Cass., Sez. Un., 11 agosto 1992, n. 10075, Cass. civ., 23 novembre 2011, n. 26358
di recente, Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 25053), è legittimato a percepire la pensione di reversibilità, concorrendo con l'eventuale coniuge superstite.

La pronuncia in esame si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce rilevanza all'entità dell'assegno divorzile quale parametro di riferimento nella determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge. Tale criterio consente, infatti, di garantire coerenza e continuità rispetto alla ratio solidaristica che informa entrambi gli istituti (Cass. civ., 16 dicembre 2004 n. 23379).

La Corte di cassazione ha ribadito come il trattamento di reversibilità assuma una funzione essenzialmente solidaristica (Cass. civ., sez. un., 29 maggio 2017, n. 159), diretta a tutelare sia il coniuge superstite sia l'ex coniuge divorziato, entrambi legati al de cuius da rapporti giuridicamente rilevanti di solidarietà. Esso si configura, per il coniuge superstite, quale proiezione della continuità del sostegno economico garantito in vita dal defunto, e, per l'ex coniuge divorziato, come prosecuzione ultrattiva dell'assegno divorzile, in quanto espressione della solidarietà discendente dallo scioglimento del vincolo coniugale.

In tale prospettiva, la finalità solidaristica dell'istituto esclude che il criterio della durata dei rispettivi matrimoni possa operare in termini meramente automatici nella ripartizione del trattamento tra coniuge superstite ed ex coniuge. Spetta, infatti, al giudice del merito valutare ulteriori elementi, connessi alla ratio dell'istituto e, tra questi, in primo luogo, l'ammontare dell'assegno divorzile percepito in vita.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che devono essere evitate attribuzioni meramente simboliche, così come attribuzioni tali da garantire al coniuge divorziato una condizione economica più favorevole rispetto a quella goduta in costanza di assegno divorzile, essendo tale esito contrario tanto alla lettera quanto alla ratio dell'istituto (Cass. civ., 18 novembre 2010 n. 23300; Cass. civ. 9 giugno 2011 n. 12546).

Quanto ai criteri di riparto della pensione tra coniuge superstite ed ex coniuge, l'art. 9, comma 3, della legge sul divorzio individua nella durata del rapporto matrimoniale il parametro di riferimento. Tale disposizione ha dato origine a contrasti interpretativi: un primo orientamento riteneva che la durata dei rispettivi matrimoni costituisse l'unico criterio, da applicarsi in modo rigorosamente aritmetico, senza possibilità di correttivi (Cass. civ., 5 febbraio 1997, n. 1086;  Cass. civ., 5 luglio1990, n. 7079), un secondo orientamento, pur valorizzando il criterio temporale, ammetteva temperamenti per evitare risultati manifestamente iniqui; un terzo indirizzo, infine, sosteneva che la durata del matrimonio, seppur imprescindibile, non potesse essere considerata esclusiva, imponendosi la valutazione anche delle condizioni economiche delle parti.

Le Sezioni Unite del 12 gennaio 1998, n. 159, aderirono al primo orientamento, qualificando il criterio temporale quale unico parametro rilevante, in ragione della natura previdenziale della prestazione. Tale interpretazione, tuttavia, fu oggetto di rilievi critici in dottrina e giurisprudenza, osservandosi come la norma non escludesse la possibilità di ulteriori criteri correttivi e che, ove il legislatore avesse voluto attribuire rilievo esclusivo al parametro temporale, avrebbe potuto affidare agli enti previdenziali un calcolo automatico, senza devolvere al giudice alcun margine valutativo.

A fronte di tali criticità, la Corte d'Appello di Trento sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge sul divorzio in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 1999, n. 419, dichiarò infondata l'interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite, affermando che la durata del matrimonio costituisce sì parametro imprescindibile, ma non esclusivo, dovendo il giudice considerare anche elementi perequativi, quali l'ammontare dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti.

Il Giudice delle leggi ha così ribadito la duplice funzione solidaristica dell'istituto: da un lato, nei confronti del coniuge superstite, quale prosecuzione della solidarietà coniugale; dall'altro, nei confronti dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile, quale prosecuzione post mortem di un sostegno economico connesso al rapporto matrimoniale.

La giurisprudenza successiva, richiamando la funzione solidaristica dell'istituto (per tutte, Cass., sez. un., 29 maggio 2017, n. 159) si è conformata all'indirizzo della Corte costituzionale, riconoscendo rilievo anche a ulteriori circostanze, quali la convivenza prematrimoniale (Cass. Civ., 26 ottobre 2018, n. 27145) la situazione di bisogno delle parti e l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto.

In conclusione, la pensione di reversibilità, anche in caso di concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, deve essere intesa come espressione del dovere di solidarietà familiare sopravvivente alla morte del de cuius. L'istituto, pertanto, non si esaurisce in una prospettiva patrimoniale, ma persegue finalità di riequilibrio, assicurando all'ex coniuge divorziato la continuità del sostegno già riconosciuto in vita e al coniuge superstite la prosecuzione del tenore di vita condiviso.

Il giudice, nell'individuare i criteri di ripartizione, è dunque tenuto a operare un bilanciamento equitativo ed elastico, fondato sulla durata del matrimonio ma integrato da elementi correttivi idonei a realizzare la funzione solidaristica che permea l'istituto.

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