Competenza per territorio nel rito del lavoro: rileva l'adibizione ad appalto della società committente?
30 Settembre 2025
L'art. 413, comma 2, c.p.c. prevede che «competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto». È pacifico che detta norma fissi dei criteri di competenza inderogabili, con la conseguenza che gli stessi non possono subire modifiche neppure per una situazione di connessione per cui, ove cause connesse risultino di competenza di giudici diversi, il giudice adito deve separare le cause, trattenendo solo quella per la quale risulta territorialmente competente. Si rammenta altresì che la scelta del foro spetta al lavoratore, che deve provare gli elementi di fatto relativi al criterio prescelto e in generale i presupposti della competenza. A tale proposito, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (Cass. n. 2003/2016), tenuto conto delle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configurata competenza, quale, ad es. l'esistenza di una dipendenza. (Alla luce di quanto osservato, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice del lavoro, in quanto il rapporto di lavoro era sorto in Ciriè, provincia di Ivrea, ove il datore di lavoro aveva avuto conoscenza dell'accettazione del dipendente e solo da quel momento il contratto era da intendersi perfezionato, non rilevando l'adibizione ad appalto della società committente, operante in Vimodrone, ove il ricorrente aveva sempre operato, ai fini della competenza territoriale). |