Ferie collettive, interesse collettivo e condotta antisindacale
01 Ottobre 2025
Massima La violazione delle disposizioni contrattuali in materia di ferie collettive da parte del datore di lavoro non costituisce condotta antisindacale, non essendo lesa alcuna prerogativa propria del sindacato bensì esclusivamente plurime e omogenee situazioni giuridiche soggettive dei singoli lavoratori azionabili soltanto individualmente o attraverso l’instaurazione di uno dei riti speciali in materia di controversie collettive. Il caso Un’ azienda friulana concedeva per il mese di Agosto 2024 una sola settimana di ferie collettive estive per i lavoratori dello stabilimento, diversamente dalla previsione del CCNL applicato che consente fino a due settimane di ferie collettive. L’azienda disponeva unilateralmente la fruizione di una settimana di ferie collettive senza coinvolgere le OO.SS o la RSU, limitandosi a deliberare un regolamento aziendale nei termini suesposti. La sezione di Gorizia-Monfalcone del sindacato SLC-CGIL adiva dunque il Tribunale di Gorizia in funzione di Giudice del Lavoro, attivando un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per censurare la decisione dell’azienda. La questione La questione in esame è la seguente: la violazione delle previsioni contrattuali in materia di ferie collettive costituisce una lesione di un interesse collettivo che il sindacato può far valere attraverso l’attivazione di un ricorso per la repressione della condotta antisindacale? Le soluzioni giuridiche L'art. 28 dello Statuto dei lavoratori costituisce una sorta di “valvola di sicurezza” del sistema di garanzia dei diritti sindacali, accordando un'elastica protezione nei confronti di tutte quelle condotte datoriali che coartino la funzione costituzionalmente tutelata del sindacato. La norma consente quindi al sindacato di avvalersi di un peculiare strumento processuale ove una condotta datoriale leda un interesse collettivo, di cui il sindacato è interprete e portatore, attraverso la violazione di previsioni legali e contrattuali. Tale previsione legale, proprio perché accorda una tutela non circoscritta ad ipotesi nominate ma in tutti i casi in cui siano lesi i beni giuridici che protegge (libertà sindacale, attività sindacale e sciopero), dota il sindacato di uno strumento utile a reprimere quelle attività del datore di lavoro che, secondo la celebre ricostruzione di Mario Giovanni Garofalo, siano volte ad impedire alla radice il confronto-conflitto con le OO.SS e non quelle che siano compiute in opposizione al sindacato ma all'interno di una fisiologica e accertata conflittualità. Con tale peculiare procedimento il sindacato gode di un presidio processuale di tutela nei confronti della lesione di quell'interesse collettivo che è stato autorevolmente definito «non già la somma degli interessi individuali, ma la loro combinazione, ed è indivisibile nel senso che viene soddisfatto, non già da più beni necessari a soddisfare i bisogni individuali, ma da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività». Pertanto, un interesse collettivo - la cui lesione legittima l'organismo locale della OO.SS interessata a ricorrere exart. 28 St. Lav. - non è qualificabile come tale per il solo fatto che sussiste una collettività individualmente lesa allo stesso modo e dal medesimo comportamento, bensì è indispensabile che l'atto illecito incida su una posizione autonoma e originaria del sindacato che non è altrimenti azionabile individualmente dai singoli. Ricorre poi il peculiare caso della c.d. condotta plurioffensiva, cioè quegli atti che al contempo ledono un interesse collettivo proprio del sindacato e un interesse del singolo lavoratore, ma tale situazione genera «l'insorgere di due azioni - quella collettiva e quella individuale - distinte, autonome e senza interferenze».(Cass., n. 16930/2013; Cass. n. 10339/1997) Nel caso di specie però il Tribunale di Gorizia non ha rilevato alcun interesse collettivo del sindacato alla corretta applicazione delle disposizioni del CCNL in materia di ferie collettive, proprio perché tali previsioni contrattuali integrano il patrimonio giuridico dei singoli lavoratori e ove violate non offendono alcuno dei beni giuridici tutelati dall'art. 28 St. Lav. (attività sindacale, libertà sindacale e sciopero). Sul punto occorre sottolineare che la rigettata tesi della OO.SS ricorrente consisteva nel sostenere che «la libertà sindacale violata attiene alla violazione del CCNL nel momento in cui l'azienda ha scelto di adottare ferie collettive che, in quanto tali, incidono su una pluralità d'interessi tra cui quelli del sindacato». Il Tribunale non ha però accolto tale impostazione e rilevava una impropria qualificazione dell'interesse collettivo da parte della OO.SS Ricorrente, osservando che «la proiezione dell'azione ex art. 28St. Lav. alla tutela di un “interesse collettivo” non significa che mediante essa il sindacato possa agire quale ente esponenziale a tutela di un siffatto diritto individuale omogeneo dei lavoratori». Infatti la corretta applicazione delle disposizioni in materia di ferie collettive costituisce indubbiamente un interesse collettivo dei lavoratori, nel senso che tutti i soggetti coinvolti vantano un diritto individuale scaturente dalla c.d. parte normativa del contratto collettivo, ma tale interesse collettivo è per l'appunto frutto di una occasionale comunanza di divisibili e perfetti diritti individuali e non già di un non-frazionabile interesse di una collettività che può essere azionato dal solo soggetto (terzo e distinto) costituzionalmente titolato a tale funzione rappresentativo-conflittuale (il sindacato). Infine, quanto alla seconda censura inerente l'omessa attivazione di una procedura di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali, il Tribunale ha parimenti disatteso la tesi della Ricorrente. In questo caso, pur trattandosi di una pretesa perfettamente ascrivibile all'interesse collettivo tutelato dal sindacato (diritto alla convocazione e discussione su una decisione aziendale), il Tribunale ha rilevato l'inidoneità del richiamato art 2 del CCNL applicato a fondare un preciso obbligo per l'azienda di informare e/o consultare le rappresentanze sindacali. Osservazioni La decisione commentata risulta complessivamente ben motivata e condivisibile sul piano teorico, realizzando una compiuta ed esatta ricognizione sulla qualificazione dell'interesse collettivo tutelabile attraverso l'art 28 St. Lav. Infatti, riconoscere nel caso di specie l'esistenza di un interesse collettivo - sintetizzato e rappresentato dal sindacato - alla corretta applicazione delle norme contrattuali in materia di ferie collettive avrebbe significato snaturare strutturalmente la funzione dell'art. 28 St. Lav. stesso. La norma in questione è infatti una previsione che accorda una sommaria - ma efficacissima - tutela processuale nei soli casi in cui nessun altro strumento riuscirebbe a ripristinare con celerità e efficienza l'indefettibile ruolo del sindacato, generando così una garanzia di diritto di primaria importanza proprio per il rango costituzionale della protezione del sindacato. Pertanto, legittimare il sindacato all'utilizzo dell'art 28 St. Lav. per tutte quelle controversie in cui non venga leso un interesse proprio o un interesse collettivo nei termini suesposti, consegnando così alle OO.SS la mera funzione di rappresentante “processuale” per qualsiasi giudizio in cui siano azionate plurime situazioni individuali omogenee, genererebbe un duplice effetto negativo: depotenziare la natura speciale del rito lavoro (già connotato da una particolare celerità e concentrazione delle fasi del processo) in ragione della perdita di convenienza che assumerebbe e, contemporaneamente, svilire la natura dell'art. 28 St. Lav. che finirebbe per porre sullo stesso piano una generica lesione di plurime situazioni individuali identiche con la lesione delle inderogabili funzioni del sindacato. Riferimenti M.G. Garofalo, Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell’imprenditore, Napoli, 1979; F. Santoro Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1983, p.25. |