Opposizione a ordinanza ingiunzione: cosa accade se il giudizio viene introdotto in modo erroneo?
02 Ottobre 2025
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass. n.14401/2015). In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass. n. 17666 /2018; Cass. n.21387/2017; Cass. n.19298/2017). Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 19298/2017 cit.). Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass. n. 13617/2017). (Applicando i principi esposti al caso di specie, il Tribunale di Roma ha ritenuto l'appello proposto ammissibile, essendo stato proposto con atto di citazione notificato in data 11.03.2022 e iscritto a ruolo in pari data, quindi entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della legge n. 742/1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata). |