Azione restitutoria fondata su mutuo: la Suprema Corte ribadisce i principi che regolano l’onere probatorio
06 Ottobre 2025
Massima La datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, la contestazione ad opera dell'accipiens della sussistenza di una obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Il caso In un giudizio finalizzato alla restituzione di una somma di denaro che, secondo la prospettazione attorea, era stata consegnata a titolo di prestito, il Tribunale, ritenendo provata l'esistenza di un rapporto obbligatorio, aveva accolto la domanda previo rigetto della tesi difensiva della convenuta che prospettava che la dazione era stata a lei eseguita in adempimento di un dovere morale in considerazione dell'assistenza dalla medesima prestata nel corso di vari anni al fratello dell'attore allorché questi era il proprio convivente more uxorio. La Corte di Appello di Ancona ha riformato la decisione rimproverando al primo giudice di non avere fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, secondo i quali la consegna di una somma non è sufficiente a fondare la pretesa restitutoria, occorrendo la prova del titolo. Per la cassazione della sentenza il mutuante della somma ha proposto ricorso fondato su un unico motivo: la corte di appello una volta ravvisata nella dazione l'esistenza di una donazione aveva il dovere di rilevare d'ufficio la nullità del negozio per difetto della forma essenziale. La questione La questione affrontata dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 20964/2025 si incentra sull'onere probatorio incombente su colui che pretende la restituzione di una somma di denaro e sulla natura della eccezione sollevata dal convenuto che, pur riconoscendo di avere ricevuto il denaro, deduca una diversa ragione della dazione. In particolare la pronuncia, richiamando la precedente Cass. n. 17050/2014 e gli orientamenti consolidati della giurisprudenza in materia (Cass. n. 30944/2018; Cass. n. 9541/2020) ribadisce i criteri di riparto dell'onere della prova in materia di mutuo, anche in relazione alle eccezioni del convenuto in giudizio. La Suprema Corte ribadisce che, se la parte agisce assumendo la consegna di una somma, deve provare non solo la dazione ma anche il titolo della stessa e, in particolare, la esistenza di un titolo che fondi la pretesa restitutoria. Le soluzioni giuridiche Come precisato nella pronuncia richiamata nella sentenza in commento – Cass. n. 17050/2014 – la prova rigorosa del titolo è necessaria quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione uno specifico contratto, nello specifico un mutuo, senza formulare, neppure in subordine, domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa. Il mutuo, come noto, è il contratto avente natura reale con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.). Pertanto, in caso di contestazione sulla stipula di tale contratto l'onere della prova grava sul mutuante, il quale è tenuto a provare ex art. 2697 c.c. tutti gli elementi costitutivi della domanda di restituzione e, quindi, non solo l'avvenuta consegna della somma di denaro, ma anche il titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione da parte dell'accipiens ( Cass. n. 8829/2023). L'onere probatorio a carico del mutuante risulta, quindi, particolarmente gravoso dal momento che, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, esso non potrà ritenersi assolto con la sola allegazione dell'avvenuta consegna, dovendosi provare anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. n. 30944/18; Cass. n.9541/2010; Trib Roma, sez. XVIII, sez. impresa, ord., 10 maggio 2023) e senza che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cfr. anche Trib. Asti, 25 maggio 2020, n.282; App. Milano, sez. I, 25 febbraio 2020, n. 642; App. Salerno, 17 gennaio 2020, n.55; Trib. Roma sez. XVII, 1 agosto 2019, n.15948; Trib. Perugia, 1 luglio 2019, n.1045; Trib. Roma, sez. XVII, 13 marzo 2019, n. 5523). Certamente in punto di prova potranno assumere rilievo anche elementi indiziari purchè gravi, precisi e concordanti (art. 2727 c.c.) (come ad esempio la eventuale causale “prestito” apposta su ordini di bonifico o l'entità delle somme versate come la loro destinazione all'estinzione dell'esposizione debitoria del convenuto) giacché la prova dell'esistenza del mutuo non deve necessariamente essere diretta . Come si legge, ad esempio, in Cass. n. 20052/2024 la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso. Dal lato del mutuatario, in diverse occasioni la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare che “la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, atteso che negare l'inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto” (ex pluribus, Cass. n. 35959/2021; Cass. n. 9541/2010 e Trib Palermo, sent., n.1311/2022). Indubbiamente il comportamento dell'accipiens che allega ma non prova un diverso titolo per trattenere le somme potrebbe portare il giudice a dover procedere con particolare cautela valutativa prima di rigettare la domanda attorea per mancanza di prova. I giudici di legittimità precisano, infatti, che “qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta” evidenziando inoltre che il “il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (in Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2023 n.8829 la Corte ha ritenuto elemento idoneo a giustificare l'accoglimento delle pretese restitutorie della parte che ha erogato il denaro il fatto che non fosse stata data dimostrazione da parte del convenuto di una “diversa e plausibile giustificazione del versamento”). Senza quindi arrivare ad una inversione dell'onere probatorio, può pretendersi che anche il convenuto, che si opponga alla restituzione, si faccia parte diligente e giustifichi il trattenimento delle somme ricevute non potendo essere ammessi nel nostro ordinamento trasferimenti di ricchezza ingiustificati ovvero privi di una causa legittima (Cass. civ. sent. n. 27372/2021). Osservazioni La pronuncia in commento ha ribadito i principi che regolano l'onere probatorio in materia di mutuo. Quelli del mutuante che devono interessare anche l'assunzione dell'obbligo di restituzione della somma e quelli del mutuatario che, allorchè deduca un diverso titolo, non proponendo una eccezione in senso sostanziale, non determina una inversione dell'onere probatorio. Riferimenti Colombo P.S., Restituzione del prestito: le somme trattenute vanno giustificate in giudizio, nota a Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2023, n. 8829, in IUS famiglie (ius.giuffrefl.it), 5 Maggio 2023. Amendola A., La qualificazione giuridica della dazione di somma di danaro con obbligo di restituzione quando l'accipiens lamenti che non l'ha neppure vista, nota a Cass. civ. sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841, in IUS societario (ius.giuffrefl.it),11 aprile 2025; Bernardo C., Il perfezionamento del contratto di mutuo e la validità del c.d. mutuo solutorio, nota a Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841, in IUS societario (ius.giuffrefl.it), del 18 Aprile 2025; Giordano R., Recenti declinazioni del principio di riparto dell'onere della prova nella giurisprudenza di legittimità, in IUS Responsabilità civile (ius.giuffrefl.it), del 24 luglio 2018. |