Assegno di mantenimento al coniuge separato: incidenza della capacità lavorativa e della convivenza more uxorio
07 Ottobre 2025
Massima L'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato non può essere escluso automaticamente per il solo fatto dell'instaurazione di una convivenza more uxorio, occorrendo accertare la stabilità del nuovo rapporto e l'esistenza di un comune progetto di vita con comunanza economica assimilabile al matrimonio. Ai fini dell'assegno, il giudice deve valutare concretamente la capacità del coniuge richiedente di reperire un'occupazione e lo squilibrio economico rispetto al tenore di vita matrimoniale. La mancanza o inesistenza della procura alle liti nel giudizio di rinvio è sanabile mediante assegnazione di termine ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla riforma Cartabia. Il caso Pi.Fr. e Be.Ma. si separavano, con addebito al marito ma senza assegno per la moglie, come disposto dal Tribunale di Belluno nel 2019. La Corte d'Appello di Venezia confermava il rigetto dell'assegno, ritenendo invariata la situazione economica delle parti. La Cassazione, nel 2023 (Cass. ord. n. 14373/2023), cassava la sentenza disponendo che il giudice di rinvio valutasse non solo il dato reddituale, ma anche la concreta possibilità per la moglie di reperire un lavoro. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Venezia riconosceva alla moglie un assegno di mantenimento di euro 200 mensili, motivato dallo squilibrio reddituale, dalla mancanza di ulteriori disponibilità economiche dopo l'acquisto della casa familiare e dal tenore di vita goduto durante il matrimonio. Pi.Fr. ricorreva nuovamente in Cassazione, con sette motivi, lamentando:
La Cassazione, dichiarando i primi due motivi infondati e inammissibili gli altri cinque, ha rigettato il ricorso. La questione Per escludere il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge separato, è sufficiente allegare l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte di quest’ultimo? Le soluzioni giuridiche In tema di separazione personale tra coniugi, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole richiede:
Inoltre, in sede di giudizio di rinvio, la mancanza o inesistenza della procura alle liti è sanabile con assegnazione di termine ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia). Osservazioni Sul piano processuale, la sentenza valorizza l'art. 182, comma 2, c.p.c., novellato dalla riforma Cartabia, che consente di sanare anche l'inesistenza della procura, segnando un'evoluzione verso un sistema più garantista e orientato alla decisione delle questioni sollevate e portate all'attenzione della Suprema Corte. La pronuncia – che dichiara inammissibili ben cinque motivi sui sette proposti poiché tendono al riesame dei fatti - si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la convivenza more uxorio, pur potendo incidere sul diritto all'assegno di mantenimento, non lo esclude in via automatica, occorrendo la dimostrazione di un nuovo progetto di vita stabile e di una comunanza economica con il nuovo partner. È significativo che la Corte ribadisca l'onere probatorio in capo al coniuge onerato, il quale deve dimostrare non solo la convivenza, ma anche la natura solidale e stabile del rapporto, assimilabile al matrimonio. Conseguentemente, ribadisce la Corte, la continuità e a stabilità della convivenza può esser presunta se le risorse economiche sono comuni salvo prova contraria; mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa. La Cassazione conferma altresì il criterio secondo cui l'accoglimento parziale di una domanda non determina di per sé una soccombenza reciproca tale da giustificare una condanna alle spese in favore della parte parzialmente soccombente. La pronuncia appare dunque rilevante sia per gli aspetti sostanziali legati all'assegno di mantenimento, sia per le implicazioni processuali derivanti dalle novità introdotte dalla riforma Cartabia. |