Cessazione della materia del contendere e liquidazione delle spese di lite
07 Ottobre 2025
La cessazione della materia del contendere, ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito, individua una formula di definizione del giudizio costantemente adoperata dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui la ragion d'essere sostanziale della lite sia venuta meno per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, con la conseguenza che il giudice è tenuto a dichiararla ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e rassegnino conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 5974/2005; Cass. sez. un. n. 13969/2004). La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse non esime tuttavia il giudice dall'esaminare la vicenda processuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite laddove le parti non si siano accordate per la loro compensazione; e la relativa liquidazione andrà condotta secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su delibazione sommaria del merito (Cass. n. 24234/2016; Cass. n. 4483/2009; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 14775/2004). (Applicando gli esposti principi al caso di specie riguardante un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere su richiesta delle parti, essendo venuta meno ogni residua ragione di contrasto tra di loro e ha condannato l'opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio sul presupposto che, sulla base di una valutazione sommaria, con ogni probabilità l'opposizione sarebbe stata respinta). |