Blocco dei licenziamenti e dirigenti: addere non potest

07 Ottobre 2025

È lecito che le norme eccezionali in tempi di Covid 19 siano interpretate in modo da bloccare i licenziamenti escludendo i dirigenti da tale misura?

Massima

Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella l. 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 46 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 12, comma 10, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, concernenti il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante l'emergenza Covid-19, nella parte in cui non prevedono l'applicazione di detto divieto ai dirigenti. Trattandosi di norme eccezionali, le stesse non possono essere estese oltre il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale e, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore, previa valutazione degli interessi coinvolti, giungere a divaricare le rispettive conseguenze in punto di “ blocco ” dei licenziamenti e ad escludere da quest'ultimo i dirigenti.

Il caso

Tre dirigenti vengono licenziati individualmente dalle rispettive aziende datrici di lavoro per ragioni inerenti al ridimensionamento del personale e alla riorganizzazione aziendale durante la vigenza del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo imposto dalla normativa adottata a seguito dell’emergenza Covid-19.

Impugnati i licenziamenti, i dirigenti chiedono l’annullamento degli stessi e la reintegra nel posto di lavoro per violazione del detto blocco.

La questione

La questione controversa tra le parti è la seguente: la preclusione del licenziamento individuale per ragioni oggettive, come imposta e reiterata dalla normativa emergenziale, è applicabile anche ai lavoratori rientranti nella categoria legale di dirigente?

Le soluzioni giuridiche

La normativa che ha introdotto e, successivamente, reiterato il blocco dei licenziamenti individuali ha circoscritto, espressamente, tale divieto al recesso dal contratto «per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604». Ed ha, altresì, disposto la preclusione dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo «di cui agli articoli 4,5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Il tenore letterale delle norme consente, così, di rilevare come la categoria legale dei dirigenti sia esclusa dal primo divieto (licenziamento individuale) ed, invece, sia inclusa nel secondo divieto (licenziamento collettivo) in base a due altrettanti dati normativi: l'art. 10, l. n. 604/1966, che esclude dal campo di applicazione di tale legge i dirigenti, e l'art. 24, commi 1 e 1-quinquies, l. n. 223/1991, come modificato dalla l. 30 ottobre 2014, n. 161, che ha esteso, anche al fine di allineamento con la direttiva europea 98/59/CE, la disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

La Cassazione e la Corte d'appello di Catania, che hanno sollevato la questione di costituzionalità, hanno ritenuto di non poter operare una interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni censurate visto il loro chiaro riferimento all'art. 3, l. n. 604/1966, che non è applicabile ai dirigenti, ed hanno rilevato in ciò il contrasto delle stesse con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.

La Corte costituzionale, nell'esaminare la questione, ha constatato, innanzitutto, che il blocco dei licenziamenti è una misura eccezionale legata allo specifico contesto emergenziale alla quale, sia sotto il profilo individuale che sotto quello collettivo, il legislatore ha sempre accompagnato la previsione di misure di sostegno economico in favore delle imprese sia per il tramite della cassa integrazione guadagni che per il tramite di sgravi previdenziali e/o fiscali.

La Consulta ha, inoltre, evidenziato come la categoria del dirigente sia del tutto peculiare rispetto a quella degli altri lavoratori subordinati, caratterizzandosi per essere «un vero e proprio alter ego dell'imprenditore». Conseguentemente, il licenziamento dello stesso non può essere considerato alla stessa stregua, pur potendo il legislatore, nella sua discrezionalità, estendere ai dirigenti misure di tutela comune come nel caso delle procedure di licenziamento collettivo. In questo contesto, anche nella disciplina ordinaria, può riscontrarsi una asimmetria tra le garanzie riconosciute in caso di licenziamento collettivo e quelle escluse in caso di licenziamento individuale.

Come rilevato dalla Corte, nella situazione di emergenza sanitaria, «[i]l dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni […] a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe» (sentenza n. 128 del 2021). Di conseguenza, la differenziazione operata dal legislatore non risulta irragionevole poiché è sempre stata connotata dal carattere della transitorietà e proporzionata all'effettiva necessità, secondo la logica dell'extrema ratio, sulla base di una ragione oggettivamente imperativa di interesse comune, contemperata con il minor sacrificio possibile per i vari interessi in gioco.

Non risulta, dunque, irragionevole la scelta del legislatore di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Osservazioni

La sentenza della Corte costituzionale in epigrafe si apprezza per la valorizzazione del dato letterale delle disposizioni oggetto di censura e per l'interpretazione sistematica dello stesso all'interno della normativa in cui si colloca.

Il chiaro riferimento all'art. 3, l. n. 604/1966 come ambito di operatività del blocco dei licenziamenti nel periodo dell'emergenza Covid-19 non consente, infatti, di trascurare il campo di applicazione di detta legge, la quale, in primis, prescrive la propria inoperatività nei confronti della categoria legale dei dirigenti (art. 10) e, in secundis, dispone che «la materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge» (art. 11).

Orbene, la prospettata irragionevolezza della distinzione di blocco tra esclusione per il licenziamento individuale ed inclusione per il licenziamento collettivo del dirigente non sussiste poiché non solo è diverso il riferimento normativo, espressamente richiamato dalla norma impositiva del divieto, bensì anche perché, come detto, la legge n. 604/1966 esclude la propria operatività in caso di licenziamento collettivo. Di guisa che non è possibile sostenere che la disposizione, nel riferirsi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ai licenziamenti collettivi, sia irragionevole poiché la disciplina del licenziamento individuale non è estensibile al licenziamento collettivo, per il quale opera distinta normativa e differente campo di applicazione. La differenziazione di tutela operata dal legislatore è, come sottolineato dalla Consulta, presente anche nel regime extra-emergenziale ed è coerente con la particolarità della funzione che il dirigente riveste all'interno dell'organizzazione dell'impresa.

Non si tratta, dunque, di situazioni uniformi disciplinate in maniera differente poiché il dato normativo consente di differenziare il regime di tutela in base alla diversità della fattispecie: licenziamento individuale e licenziamento collettivo. Fattispecie per le quali operano due distinte previsioni normative (l. n. 604/1966 e l. n. 223/1991) che non si intersecano e che, anzi come visto, autolimitano un'eventuale operazione di analogia applicativa.

Riferimenti

P. Ferrari, Sull’applicabilità del ‘‘blocco pandemico’’ dei licenziamenti individuali ai dirigenti, Giurisprudenza italiana, 2025, 2, 374 ss.

R. Detomi, Il problema dell'applicabilità del divieto di licenziamento individuale per g.m.o. al personale dirigente, Il Lavoro nella giurisprudenza, 2022, 4, 406 ss.

M. Verzaro, Il blocco dei licenziamenti si applica anche ai dirigenti? Forse, no, Labor, 17 dicembre 2021

F. Stamerra, Il giustificato motivo oggettivo ai tempi del Covid-19, tra violazione di norma imperativa e tutela dell'ordine pubblico, Argomenti di diritto del lavoro, 2021, 3, 799 ss.

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