Giardino con guaina difettosa e infiltrazioni nel box sottostante
08 Ottobre 2025
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Dunque, custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L'ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno; diverso è il caso in cui il danno deriva dall'opera dall'uomo: in tale frangente si applica la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c. Quindi, diremo che quanto più la situazione del possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. Premesso in ciò, in riferimento al quesito in esame, incombe sul danneggiante l'onere di fornire la prova del "caso fortuito" con caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità tali da impedire una qualsivoglia tipologia di addebito, sicché, in caso contrario, il condomino può esser ritenuto responsabile dei danni causati dai beni di sua proprietà in ragione del titolo di cui all'art. 2051 c.c., cioè per responsabilità di beni in custodia (Trib. Pavia 5 ottobre 2023, n. 1198). Nella vicenda analizzata dal Tribunale di Pavia, il proprietario di un'autorimessa, sottostante al giardino di proprietà di altro condomino, aveva chiesto la condanna all'esecuzione di opere ritenute necessarie per impedire le infiltrazioni nella medesima autorimessa. Con la CTU, le prove in esame avevano confermato la presenza di gocciolamenti in più punti: essendo la guaina risvoltata solo di circa 10 cm. e il terreno soprastante di circa 13 cm., nei periodi di forti piogge o in caso di nevicate, il terreno si impregnava di acqua e la stessa si infiltrava lungo il muretto causando stillicidio nel box sottostante di parte attrice. Secondo il giudice, queste prove empiriche erano del tutto sufficienti a individuare la causa delle infiltrazioni e a smentire la tesi di parte convenuta secondo cui le medesime sarebbero dovute a difetti della guaina impermeabilizzante imputabili all'impresa costruttrice. In conclusione, il giudice condanna il convenuto ad asportare il terreno presente nell’area verde di sua proprietà e al pagamento della somma per la tinteggiatura del locale. |