Rinuncia “implicita” al diritto all’astensione dal lavoro durante le festività infrasettimanali
08 Ottobre 2025
La volontà del legislatore fondante la normativa in tema di festività infrasettimanali (i.e. l. n. 260/1949, n. 90/1954 e n. 54/1977) si sostanzia nell'attribuzione al lavoratore subordinato del diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili, conservando la normale retribuzione giornaliera. In tali ipotesi, pertanto, non può essere preteso l'espletamento della prestazione lavorativa. Tuttavia, poiché il titolare di suddetto diritto può rinunciarvi, è possibile che le parti (ovvero le oo.ss. alle quali il lavoratore ha conferito esplicito mandato) concordino che la prestazione del dipendente venga resa normalmente anche durante le giornate di festività infrasettimanale. A tal fine può ritenersi sufficiente l'espresso richiamo nel contratto di assunzione alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali - nel prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi - senza negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano già preventivamente bilanciato il diritto individuale del dipendente con le esigenze derivanti dalle peculiarità del settore in cui è inserita l'attività datoriale. Considerata, dunque, la rinunciabilità del diritto del dipendente ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, non è richiesta un'espressa previsione in tal senso nel contratto individuale di lavoro o nel contratto collettivo da esso richiamato, potendo la regolamentazione del lavoro in turni di sette giorni costituire un implicito bilanciamento del diritto individuale al riposo nelle festività infrasettimanali con la necessità di assicurare l'operatività dell'attività datoriale. In altri termini, nel caso di specie la disciplina contenuta nel CCNL applicato al rapporto di lavoro può costituire una concordata (e implicita) deroga implicita al suddetto diritto di astensione (Cfr.: Cass., sez. lav., 28 giugno 2025, n. 17383; Cass., sez. lav., 25 ottobre 2021, n. 29907; Cass., sez. lav., 15 luglio 2019, n. 18887). |