Con la sentenza n. 144, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego – TUPI), sollevata dal Tribunale di Trento quale giudice del lavoro.
Il giudice aveva dovuto stabilire l'indennità risarcitoria spettante a un dipendente pubblico reintegrato dopo un licenziamento illegittimo, rilevando difficoltà interpretative. Secondo il Tribunale, non era possibile determinare l'indennità sulla base dell'“ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (TFR) prevista dall'art. 63 del TUPI, poiché il lavoratore, in servizio prima del 31 dicembre 1995, era ancora soggetto al regime dell'indennità premio di servizio (IPS) e non aveva optato per il TFR. Il giudice rimettente riteneva che il risarcimento dovesse essere commisurato, in concreto, all'emolumento di fine rapporto (IPS o TFR) effettivamente spettante al lavoratore al momento del licenziamento. Sul piano dell'uguaglianza, il Tribunale riteneva che l'utilizzo esclusivo del parametro TFR determinasse una disparità di trattamento non giustificata tra dipendenti pubblici illegittimamente licenziati e poi reintegrati, penalizzando i lavoratori in regime IPS, la cui indennità sarebbe stata calcolata su una base retributiva più limitata. La Corte Costituzionale ha invece escluso la correttezza di tale impostazione, precisando che l'art. 63, comma 2, del TUPI, nel testo riformato, adotta il TFR come parametro astratto per la quantificazione dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, in aggiunta alla reintegrazione. La scelta del legislatore, intervenuto nel 2017, mira a uniformare la disciplina dei licenziamenti nel pubblico impiego, assicurando a tutto il personale pubblico lo stesso meccanismo risarcitorio in caso di recesso illegittimo, indipendentemente dall'opzione o meno per il regime TFR, scelta che incide solo sulla conclusione fisiologica del rapporto e non sulla fase patologica del licenziamento.