Processo in absentia: la dichiarazione di presenza dell’imputato in udienza preliminare si estende al dibattimento?
08 Ottobre 2025
Massima In tema di processo "in absentia", a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il superamento della dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento, costituendo quest'ultimo prosecuzione della prima, comporta che il controllo sulla effettiva conoscenza e sulla volontaria assenza dell'imputato deve essere effettuato in udienza preliminare, senza necessità di ulteriori verifiche nel giudizio dibattimentale, fatte salve le norme sull'impedimento e sull'allontanamento, verifiche necessarie nei giudizi introdotti senza udienza preliminare. Il caso Con Sentenza del 24 ottobre 2024 la Corte di Appello di Trento, Sezione per i minorenni, dichiarava l'inammissibilità dell'appello avverso la Sentenza del 7 marzo 2024 del Tribunale per i minorenni di Trento poiché era stato proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato assente, sprovvisto di procura speciale, in violazione dell'art. 581, comma 1 quater c.p.p.. Avverso tale Sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione adducendo tre motivi. Con il primo motivo deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 quater c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera O) Legge n.114/2024, in quanto tale norma pone un ostacolo formale al diritto di difesa con conseguente violazione dell'art. 24 Cost. il quale sancisce, al comma 2 che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” soprattutto nel caso in cui l'imputato è un soggetto debole poiché minorenne. Aggiungeva poi che la norma in oggetto: era contraria alla presunzione di non colpevolezza e alla definitività dell'accertamento giudiziale (Art. 27, comma 2 Cost. che statuisce che “l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”); era lesiva dell'art. 111 della Costituzione che prevede la possibilità della verifica di legittimità avverso i provvedimenti giudiziali e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto, così stabilendo, discriminava l'imputato assente e quello presente. In ogni caso si sosteneva che il minorenne non poteva considerarsi assente nel giudizio in quanto era comparso nel corso della prima udienza ovvero all'udienza preliminare. Inoltre, il ricorrente rilevava che nella sentenza impugnata non si dava atto della richiesta di trattazione orale avanzata nell'atto di appello e che nonostante tale richiesta, la causa era stata trattata in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, così configurandosi una nullità assoluta. Con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 in quanto, celebrare un processo in camera di consiglio impediva alla Corte di Appello di illustrare all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza e il contenuto delle ragioni anche etico-sociali della decisione, circostanza del tutto inammissibile trattandosi di un procedimento a carico di imputati minorenni, nonostante tale modalità venga prevista dall'art. 598-bis c.p.p.. Con il terzo motivo deduceva nullità della sentenza e violazione dell'art. 581, comma 1 quater c.p.p. in quanto i giudici avevano erroneamente ritenuto che il processo di primo grado si fosse svolto nell'assenza dell'imputato quando, invece, lo stesso era comparso ed era stato dichiarato presente all'udienza preliminare, pertanto, anche nel corso del dibattimento, avrebbe dovuto essere ritenuto presente. Il ricorrente, rilevava che nella sentenza di primo grado erroneamente l'imputato era stato annotato come “libero, non comparso, assente” mentre in realtà doveva essere annotato come “presente”; per tale motivo, denunciava l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 quater c.p.p. in quanto inapplicabile all'imputato presente. La Suprema Corte con la Sentenza di cui si tratta, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto che gli atti venissero trasmessi alla Corte di Appello. La questione La questione presa in esame è la seguente: a seguito della riforma Cartabia, la verifica dell’effettiva conoscenza e della volontaria assenza dell’imputato svolta in udienza preliminare si estende al dibattimento? Le soluzioni giuridiche La sentenza in commento ha dichiarato fondato il ricorso esaminando in via prioritaria la questione proposta con il terzo motivo, ritenendolo premessa logica per la risoluzione delle altre questioni, ovvero la nullità della sentenza e la violazione dell'art. 581, comma 1 quater c.p.p. Esaminando gli atti del processo, la Corte verificava che effettivamente, come affermato dal ricorrente, l'imputato in occasione dell'udienza preliminare era comparso e aveva reso dichiarazioni in merito ai fatti contestati; nel verbale, infatti, veniva dichiarato come “libero, presente”. Proprio sulla base di tale presupposto, il ricorrente riteneva che la presenza verificata in udienza preliminare avrebbe dovuto conservare la sua efficacia anche successivamente nel dibattimento. Al fine di risolvere tale questione la Corte riteneva dirimente stabilire quale fosse il rapporto tra udienza preliminare e dibattimento a seguito del passaggio dal processo contumaciale al processo in absentia (introdotto con la l. n. 67/2014) alla luce soprattutto delle novità introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Mentre il processo contumaciale presumeva la conoscenza o meno del processo da parte dell'imputato esclusivamente in base alla ricezione o meno delle notifiche degli atti prevedendo che la mancata comparizione fosse automaticamente ritenuta quale situazione di contumacia, nel processo in absentia, invece, il processo può svolgersi in assenza dell'imputato solo quando viene effettivamente verificato che esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole. Nel Capitolo III della Relazione illustrativa della Riforma Cartabia viene spiegato e specificato che «il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l'imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto ad un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l'udienza preliminare. È rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell'atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche….circa la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell'imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall'imputato. In ragione di ciò, la verifica dell'assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell'esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l'udienza preliminare. Nel qual caso soltanto trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies. Qualora, invece, l'udienza preliminare si sia svolta, in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l'allontanamento dell'imputato dall'udienza». Sulla base di tali chiarimenti, si rende pacifico che, nel momento della celebrazione dell'udienza preliminare (quando è prevista) devono essere effettuate le verifiche sulla conoscenza o meno del processo da parte dell'imputato e in tale sede deve esserne dichiarata la presenza o l'assenza; tale dichiarazione poi si estende, in automatico, al dibattimento. Nel caso in cui, invece, non sia prevista l'udienza preliminare, tale verifica e la dichiarazione di assenza o presenza deve essere fatta in sede dibattimentale. Tale analisi di continuità tra le due fasi del procedimento viene anche confermata da altre disposizioni contenute nel codice di procedura penale, ovvero: dall'art. 429 che al comma 1 lett f) prevede che il decreto che dispone il giudizio deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento, assunto che fa chiaramente intendere che tra l'udienza preliminare e il dibattimento vi sia una continuità e, per tale motivo, non sussiste la necessità di effettuare nuovamente l'accertamento preliminare sulla presenza o assenza; e da quanto disposto dall'art. 484 per ciò che concerne la costituzione delle parti in dibattimento che al comma 2 bis prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420 ter, nonché, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420 bis, 420 quater, 420 quinquies e 420 sexies. Sulla base di tali ragionamenti e ricostruzioni, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto “in tema di processo "in absentia", a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il superamento della dicotomia tra udienza preliminare e dibattimento, costituendo quest'ultimo prosecuzione della prima, comporta che il controllo sulla effettiva conoscenza e sulla volontaria assenza dell'imputato deve essere effettuato in udienza preliminare, senza necessità di ulteriori verifiche nel giudizio dibattimentale, fatte salve le norme sull'impedimento e sull'allontanamento, verifiche necessarie nei giudizi introdotti senza udienza preliminare”. Dopo aver affermato ciò, la Corte si è posta un ulteriore domanda ovvero verificare se tale principio fosse applicabile al caso di specie in quanto l'udienza preliminare era stata celebrata pochi giorni prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia. Sul punto, il comma 1 dell'art. 89 (Disposizioni transitorie in materia di assenza) del d.lgs. n. 150/2022 prevede espressamente che nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, quando è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le norme in materia di assenza anteriormente vigenti; partendo da ciò, la Corte ne ha dedotto che, al contrario, nei casi in cui sia stata dichiarata la presenza si applica la nuova normativa. Pertanto, nel caso di specie, poiché l'imputato era stato presente alla prima udienza e assente alle successive comprese quelle del dibattimento, doveva essere considerato presente per il proseguo del procedimento anche alla luce di quanto disposto dall'art. 420, comma 2 ter c.p.p. (comma introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150/2022 e come tale, quindi, applicabile al caso di specie) che prevede che “salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore”. All'esito di tali ragionamenti, quindi, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, l'erronea qualificazione dell'imputato come assente non aveva effetti, prevalendo, così il dato giuridico sostanziale della presenza di fatto dell'imputato, con la conseguenza che il processo doveva intendersi celebrato in presenza dell'imputato; conseguentemente, non poteva essere applicato l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. in quanto lo specifico mandato ad impugnare deve essere rilasciata al difensore d'ufficio al fine di proporre appello esclusivamente nel caso in cui si sia proceduto in assenza. Sulla base di questi motivi, la Suprema Corte di Cassazione, ha dichiarato fondato il ricorso. Osservazioni Con detta sentenza, la Suprema Corte ha affermato un nuovo principio di diritto ma prima di fare ciò ha ripercorso le tappe fondamentali che hanno portato, nel corso degli anni, l'istituto della contumacia a subire numerose modifiche fino alla totale abrogazione ad opera della l. n. 67/2014. In origine, come affermato dalla Corte, il processo contumaciale si fondava su presunzioni legali di conoscenza, legate a meccanismi notificatori e prevedeva che la mancata comparizione fosse automaticamente qualificata come contumacia, con un avvertimento formale inserito nel decreto di citazione a giudizio; originariamente, infatti, si presumeva che l'imputato fosse a conoscenza del processo quando le notifiche erano state effettuate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Successivamente, gli art. 485,486,487 e 488 c.p.p. venivano abrogati dal comma 2 dell'art. 39 della l. n. 479/1999 e l'istituto della contumacia veniva ricollocato negli artt. 420 bis (Rinnovazione dell'avviso), 420 ter (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) e 420 quater (Contumacia dell'imputato) c.p.p. che venivano aggiunti al codice di procedura penale dall'art. 19 della l. n. 479/1999. Nonostante le modifiche, però, il processo contumaciale non garantiva che l'imputato fosse realmente a conoscenza e concretamente consapevole della pendenza del processo. Per tale motivo la Corte Europea dei diritti dell'uomo, a partire dalla Sentenza 12/02/1985, Grande Camera, Caso: COLOZZA contro ITALIA, a seguire con le sentenze 18/05/2004, Seconda Sezione, Caso: SOMOGYI contro ITALIA e con le sentenze del 10/11/2004, Prima Sezione, Caso: SEJDOVIC contro ITALIA e del 01/03/2006 Grande Camera, Caso: SEJDOVIC contro ITALIA, censurava più volte l'Italia ritenendo che il processo contumaciale violasse il diritto ad un equo processo sancito dall'art. 6 della CEDU. In particolare, con la Sentenza Sejdovic la Corte ha rilevato che un procedimento penale in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con le norme CEDU sull'equo processo, ma appartiene alla sua competenza valutare se gli ordinamenti nazionali assicurino un equo processo laddove l'accusato non abbia rinunciato a comparire e/o difendersi e non si sia sottratto volontariamente alla giustizia; inoltre, la Corte EDU ha ricordato che ogni soggetto condannato in un procedimento in cui è assente ha il diritto di ottenere che, di nuovo, venga giudicato sul merito dell'accusa dopo essere stato ascoltato, a meno che non sia stato accertato che abbia rinunciato al diritto di comparire e di difendersi. Al fine di rispondere alle censure mosse dalla Corte EDU, l'Italia, con il d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni con l. 22 aprile 2005, n. 60, modificava l'art. 175 c.p.p. riconoscendo all'imputato la possibilità di rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, salva la prova che egli avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. Successivamente, la l. n. 67/2014 sopprimeva l'istituto della contumacia e le relative presunzioni legali di conoscenza, introducendo il processo in absentia; lo scopo principale era quello di assicurare la piena effettività del diritto dell'imputato a partecipare al processo, garantendo che la sua assenza derivasse da una conoscenza effettiva e da una volontaria rinuncia; in particolare l'art. 9 sostituiva l'art. 420 bis c.p.p. (Assenza dell'imputato), l'art. 420-ter e l'art. 420 quater c.p.p.. La prima disciplina del processo in absentia incontrava critiche sia in dottrina che in giurisprudenza e le Sezioni Unite intervennero per interpretare le norme in modo che fossero il più possibile conformi ai dettati della Corte EDU. In particolare, si chiariva che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Cass. S.U., n. 28912/2019), e che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Cass. S.U., n. 23948/2020). Il processo in absentia è stato, infine, profondamento ristrutturato dal D. Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia); in particolare l'art. 23, co. 1, lett. c) ha integralmente sostituito l'art. 420 bis c.p.p. che nella nuova formulazione mira a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato assicurandogli, così, il diritto di decidere se parteciparvi o meno senza, però, paralizzarne lo svolgimento a causa della sua assenza volontaria. In tale ottica e con specifico riguardo al tema del commento, la Corte ha formulato un nuovo principio di diritto con il quale correttamente, ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato al processo, ha ritenuto superata la divisione tra udienza preliminare e dibattimento e ha ritenuto che quest'ultimo sia una prosecuzione della prima. Pertanto, se è prevista l'udienza preliminare e in tale sede viene effettuata la verifica sulla effettiva conoscenza e sulla volontaria assenza dell'imputato al processo, essa deve valere anche per la fase dibattimentale senza che sia necessario procedere ad ulteriori verifiche. Tale principio è assolutamente corretto e condivisibile, sia perché rende più snello e agevole il procedimento, sia perché, il controllo preventivo effettuato in modo più minuzioso e preciso seguendo quanto previsto dal codice, garantisce che l'imputato abbia effettiva conoscenza del processo e, in caso contrario, garantisce che non possa procedersi in sua assenza se essa non è imputabile ad una volontarietà e disinteresse da parte sua. Ad avviso dello scrivente, però, se, da un lato, esprimendo tale principio la Corte ha garantito, attraverso le modifiche effettuate dalla riforma Cartabia, il diritto dell'imputato ad essere difeso sia dal difensore di fiducia che dal difensore d'ufficio nel caso in cui sia stato presente all'udienza preliminare, dall'altro, ritenendo irrilevante, nel caso esaminato, dare risposta alla questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo in merito all'art. 581 c.p.p., ha eluso il problema del diritto dell'imputato ad essere difeso dal difensore d'ufficio in sede di impugnazione nel caso di sua assenza; sul punto, infatti, sarebbe auspicabile rivedere quanto statuito dall'art. 581, comma 1 quater c.p.p. (aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 150/2022 e modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o) della l. n.114/2024), il quale prevede che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, il difensore d'ufficio possa proporre impugnazione, a pena di inammissibilità, solo qualora sia provvisto di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ebbene, tale presupposto è altamente lesivo del diritto di difesa, in quanto, in molti casi, il difensore d'ufficio non ha contatti con il cliente che è irreperibile, senza fissa dimora, straniero non residente in Italia, non provvisto di recapito telefonico o indirizzo di residenza e, pertanto, molte volte è impossibilitato a mettersi in contatto con l'imputato al fine di farsi rilasciare il mandato ad impugnare ai fini della proposizione dell'impugnazione. Pertanto, nel caso di imputato dichiarato assente il difensore d'ufficio non ha la possibilità di impugnare la sentenza emessa in primo grado al fine di far valere le ragioni della difesa e ottenere una sentenza di assoluzione o una riduzione della pena inflitta, e tale situazione, senza dubbio, viola gravemente il diritto di difesa e crea una discriminazione tra l'imputato assistito da un difensore di fiducia e quello assistito da un difensore d'ufficio, che dovrebbero essere equiparati (art. 3 Cost.) al fine di garantire al massimo il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.). D'altro canto, se si ritiene che il conferimento del mandato speciale, indice della acquisita consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione, sia richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato sedicente ignaro, dei rimedi restitutori all'uopo previsti, quali la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1 c.p.p. (così Cass. sez. I n. 1937/2025), bisogna riconoscere che la presenza di un difensore formalmente di fiducia non garantisce l'esistenza di effettivi rapporti con l'assistito, che potrebbero essersi interrotti, mentre il difensore di fiducia, anche per ragioni deontologiche, non intenda ‘abbandonarlo' e ritenga di interpretare le intenzioni dell'assistito momentaneamente non reperibile (cfr., con riferimento al giudizio di primo grado, Cass. sez. V, n. 23670/2025). |