Rinuncia all'assegno divorzile e nuova domanda in sede di revisione delle condizioni di divorzio
09 Ottobre 2025
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 108/2014; Cass. n. 25327/2017 e Cass. n. 5055/2021) l'assegno divorzile non richiesto in sede di divorzio può essere richiesto successivamente. Qualora - come nella specie - venga delibato per la prima volta il diritto dell'ex coniuge alla spettanza dell'assegno divorzile, l'indagine dovrà essere orientata valutando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno e facendo applicazione degli innovativi principi affermati dalla Cassazione (Cass., sez. un., n. 18287/2018), pur con gli adattamenti che si rendono necessari in relazione ad alcune peculiarità tipiche del giudizio di revisione che, come precisato, è di per sé limitato a valutare la incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti, e non ad accertare ex novo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass. n. 354/2023; Cass. n. 1645/2023). I medesimi principi trovano conferma nella riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile al presente procedimento ratione temporis, ove nel titolo dedicato al “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, tra le norme che disciplinano il giudizio di primo grado, vi è l'art. 473-bis.29 c.p.c., che prevede: «qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici». Deve, tuttavia, osservarsi che lo scrutinio dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno si configura con connotati peculiari nel giudizio di revisione, ove la disparità economica sia allegata quale fatto sopravvenuto, ossia non sussistente all'epoca dello scioglimento del vincolo matrimoniale. In tal caso, l'accertamento del nesso causale tra la sproporzione reddituale di non modesta entità e le dinamiche familiari presenta profili di particolare delicatezza. Ancora più particolare risulta tale accertamento in un procedimento - come quello sub iudice - che è il secondo giudizio di revisione delle condizioni di divorzio fra le parti ed in cui viene allegato un aumento ulteriore della sproporzione già esistente fra le parti nei precedenti giudizi. (In applicazione dei richiamati principi, il Tribunale di Marsala ha rigettato la domanda dell'ex moglie volta ad ottenere, per la prima volta, il riconoscimento di un assegno divorzile dopo circa otto anni dalla pronuncia della sentenza di divorzio e dopo circa tre anni dalla pronuncia di revisione delle relative condizioni. A sostegno della propria richiesta, l'attrice aveva prospettato un ulteriore miglioramento della situazione reddituale e patrimoniale dell'ex marito – conseguenza dell'impegno profuso da quest'ultimo nel lavoro a scapito dell'esigenze familiari – a fronte di una sostanziale non variazione della propria. Il Tribunale ha evidenziato che le allegazioni dell'attrice in ordine all'adempimento dei doveri familiari da parte dei coniugi non si riferivano ad un fatto sopravvenuto alla pronuncia di revisione delle condizioni di divorzio e, a fronte di due ricorsi congiunti (in sede di separazione prima e di divorzio poi), e del successivo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, l'attrice non aveva specificamente provato (stante il carattere generico delle sue richieste di prova) il nesso di causa fra le stesse e l'ulteriore miglioramento della situazione reddituale e patrimoniale dell'ex marito). |