Legittimità del trasferimento di ramo d'azienda

La Redazione
09 Ottobre 2025

Il tribunale di Roma afferma che è legittimo il trasferimento di ramo d’azienda se il ramo d’azienda è preesistente e se è autonomo funzionalmente.

Secondo l'art. 2112 c.c., la cessione di un'attività economica organizzata deve conservare la propria identità e avere ad oggetto un'attività preesistente al trasferimento. (Nel caso di specie la società aveva quindi riorganizzato l'azienda creando un settore "Credito Anomalo," dividendo ulteriormente i servizi Corporate e Retail, tale servizio era stato trasferito ad altra società, avente i mezzi e il personale necessario per svolgere il servizio in modo autonomo, dimostrando che l'autonomia funzionale richiesta era rispettata).

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