La rinuncia al diritto di astensione dal lavoro durante le festività infrasettimanali
10 Ottobre 2025
Massima Il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nei giorni di festività infrasettimanali (previsti ex l. n. 260/1949) è rinunciabile, diversamente dal riposo settimanale; tale rinuncia può risultare sia da accordi individuali sia da contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore ha conferito espresso mandato. Se il contratto di assunzione prevede turnazioni su 7 giorni, il lavoratore ha validamente accettato di poter lavorare anche nelle festività infrasettimanali, con diritto alla retribuzione ordinaria e alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo. Il caso Un dipendente, assunto quale turnista part time, impugna la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ricevuta per essersi assentato ingiustificatamente in corrispondenza di due festività infrasettimanali. Il lavoratore conviene in giudizio la società chiedendo l'annullamento della sanzione nonché la restituzione di quanto corrispondentemente trattenuto dalla busta paga, ritenendo di non essere tenuto a effettuare la prestazione lavorativa in corrispondenza delle festività previste ex lege o dal contratto collettivo. Il Tribunale di primo grado accoglie il ricorso sostenendo che il ricorrente avesse il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività civili e religiose, trattandosi di diritto inderogabile da parte della contrattazione collettiva, fatto salvo specifico mandato alle OO.SS o specifico accordo delle parti. La datrice di lavoro impugna la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello adita riforma il provvedimento in quanto nel contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore vi è specifica clausola che prevede che la prestazione sarebbe stata resa secondo turni previsti per 7 giorni su 7 per 24 ore: ciò, secondo il giudice di secondo grado, manifesterebbe l'intenzione delle parti di coprire tutti i giorni festivi, compresi quelli infrasettimanali. Per di più, il richiamato art. 30 comma 8 CCNL Imprese Servizi di Telecomunicazioni 2020 applicato qualifica il lavoro festivo come quello svolto di domenica, a differenza di quello effettuato dai lavoratori turnisti, per i quali il giorno festivo è quello che cade nel giorno di riposo settimanale e negli altri giorni riconosciuti come festivi. Il lavoratore ricorre per cassazione per i seguenti motivi:
La Corte di Cassazione respinge il ricorso. La questione Il diritto di godere del riposo nelle festività infrasettimanali costituisce diritto disponibile e, se sì, con quali modalità il lavoratore può rinunciarvi? Le soluzioni giuridiche La Cassazione respinge unitamente i primi due motivi di ricorso invocando recente giurisprudenza in punto di diritto al riposo in occasione dei giorni di festività (Cass. civ., sez. lav. 25 ottobre 2021, n. 29907; Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2025, n. 17383). La Corte sottolinea che, mentre il diritto al riposo settimanale è inderogabile, il diritto al godimento delle festività infrasettimanali è disponibile e il lavoratore può rinunciarvi o a mezzo di accordo individuale col datore di lavoro ovvero tramite accordo collettivo sindacale, stipulato da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. A tal fine è sufficiente l'espresso rinvio, nel contratto di assunzione, alla disciplina collettiva ove le parti sociali, nell'articolare l'orario di lavoro su tutta la settimana, inclusi i giorni festivi, senza negare il diritto al riposo infrasettimanale, abbiano “già valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del settore di competenza”. La Cassazione rammenta che la ratio delle disposizioni in punto di festività infrasettimanali non è quella di garantire il riposo del lavoratore, ma di consentirgli di partecipare alla celebrazione di tali ricorrenze, conservando tuttavia il diritto alla retribuzione giornaliera. È possibile, tuttavia, che datore e lavoratore si accordino affinché quest'ultimo svolga l'attività lavorativa in occasioni di tali festività, con conseguente diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo prestato. Pertanto, a parere della Corte, nel caso concreto la clausola contrattuale in questione, sottoscritta in sede di assunzione, consente legittimamente al datore di lavoro di esigere dal lavoratore la prestazione anche durante le festività religiose o civili ricadenti in giorni infrasettimanali. Infine, quanto al terzo motivo di impugnazione, la Corte precisa che poiché il lavoratore è risultato soccombente in appello, non poteva pretendere che le spese di primo grado permanessero a carico della società. La compensazione delle spese, disposta in ragione della novità della questione di diritto oggetto di causa, rientra nei poteri discrezionali del giudice ex art. 92 c.p.c. Osservazioni La sentenza in commento si pone nel solco di consolidata giurisprudenza di legittimità che, a differenza di quella di merito (cfr. Trib. Rovereto, sez. lav., 08 marzo 2016, n. 10), afferma la legittimità di clausole contrattuali che prevedono la rinuncia al diritto all'astensione dalla prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali, dando rilievo alla volontà delle parti contrattuali. Certo è che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31 marzo 2021, n. 8959) richiede comunque che, anche a fronte di tale accordo, il datore di lavoro eserciti il potere di esigere la prestazione lavorativa in tali occasioni nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Permane tuttavia, a parere di chi scrive nonché secondo parte delle Corti di merito, il dubbio che il consenso alla rinunzia al diritto, prestato all'atto dell'assunzione per le festività future, non sia pienamente legittimo e consapevole, in quanto reso in un momento di “debolezza” data la particolare fase contrattuale. |