La negoziazione assistita non è condizione di procedibilità nei rapporti tra avvocato e cliente
14 Ottobre 2025
Il d.l. n. 132/2014, all’art. 3, stabilisce espressamente che chiunque voglia esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Va peraltro evidenziato che lo stesso comma 1 dell’art. 3 contiene una chiara eccezione alla sua applicabilità. Invero, stabilisce espressamente che «...il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori...». Come stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 32216/2022, nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206/2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo. (In applicazione dei richiamati principi, il Tribunale di Salerno ha ritenuto, in rito, infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente per omessa attivazione della negoziazione assistita ad impulso del ricorrente avvocato che richiedeva con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il pagamento dei compensi professionali). |