I crediti per oneri condominiali (maturati in pendenza dell’esecuzione immobiliare) ed il privilegio per spese di giustizia

Pasqualina Farina
14 Ottobre 2025

Con la decisione in commento, la Cassazione chiarisce la disciplina dei crediti per oneri condominiali nell’espropriazione immobiliare, verificando la compatibilità con il regime della prededuzione come regolata dal diritto concorsuale ed al contempo chiarisce meglio i poteri del custode nell’ambito della cd. gestione attiva del compendio pignorato.

Massime

I contributi condominiali per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, successivi al pignoramento, non sono prededucibili, in quanto la norma dell'art. 30 della l. n. 220/2012 opera nelle sole procedure concorsuali; né tali contributi integrano spese di giustizia per atti di espropriazione, privilegiati sul prezzo della vendita del bene ex art. 2770 c.c., salvo si tratti di spese indispensabili per la conservazione dell'immobile o delle parti comuni funzionalmente ad essa collegate; in tal caso, il giudice dell'esecuzione può disporne l'anticipazione a carico del creditore procedente ex art. 8 del d.P.R. n. 115/2002.

Tra le spese necessarie dell'espropriazione, la cui anticipazione grava sul creditore procedente ex artt. 8 del d.P.R. n. 115/2002 e 95 c.p.c., vanno annoverate – oltre a quelle occorrenti alla esistenza fisica ed economica del bene pignorato e riconducibili alla funzione strettamente conservativa della custodia - anche quelle che, all'esito di prudente valutazione del g.e., ex art. 560 c.p.c., appaiono indispensabili alla liquidazione del bene pignorato onde soddisfare i creditori concorrenti. (Nella specie, per la S.C. sono considerate necessarie, se autorizzate, le spese per la registrazione di un contratto di locazione del bene pignorato, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria, quelle volte alla percezione dei frutti civili o naturali, quelle per la regolarizzazione catastale o ad es. quelle per l'installazione di un sistema di allarme).

Le spese di custodia possono essere soddisfatte sia con il fondo spese normalmente assegnato al custode e posto a carico del creditore procedente, sia con il prelievo diretto da parte del custode sui fondi della procedura esecutiva. In questo caso le somme vanno necessariamente liquidate dal g.e. in favore dell'ausiliario con decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115/2002 e formalmente poste a carico del creditore procedente. Tali somme, da imputare alla massa passiva di riferimento, concorrono, in caso di incapienza, con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate ex art. 2770 c.c. e vanno eventualmente soddisfatte in proporzione, ex art. 2782 c.c., in favore del creditore procedente, quale formale anticipatario. In ogni caso tali somme sono oggetto di rendiconto da parte del custode, approvato dal g.e., ex artt. 560, comma 1, e 593 c.p.c., dopo aver risolto eventuali contestazioni al riguardo.

Il caso

Nel corso di un'espropriazione immobiliare avviata da un condominio, il professionista delegato aveva sollecitato i creditori concorrenti al deposito di note di precisazione del credito.

Il condominio (nella qualità di creditore procedente) ha precisato il proprio credito, in regime di prededuzione ex art. 2770 c.c., in una somma pari a 13.527 euro, di cui 8.002 per oneri condominiali scaduti dopo il pignoramento. Predisposta dal suddetto professionista la bozza del progetto di distribuzione, il g.e. ha riconosciuto, al condominio, il privilegio ex art. 2770 c.c., per le sole spese e compensi di procedura, nonché – all'udienza ex art. 596 c.p.c. – l'ulteriore somma di euro 900,00 per le spese straordinarie.

Il condominio ha, quindi, proposto opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., per ottenere la collocazione in prededuzione dell'intera somma come precisata. Negata dal g.e. la sospensione della distribuzione ed introdotto dall'opponente il giudizio di merito, il tribunale ha rigettato, con sentenza del 19 dicembre 2022, l'opposizione, liquidando le spese secondo la soccombenza.

La decisione del tribunale si fondava sul fatto che la normativa invocata dal creditore procedente, ai fini del riconoscimento della natura prededucibile del proprio credito (art. 30, l. n. 220/2012), avrebbe riguardato la sola esecuzione concorsuale e non anche l'esecuzione individuale; a ritenere diversamente sarebbe stata violata la par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c.

La questione

Avverso la sentenza resa dal tribunale (quale giudice dell'opposizione), il condominio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 30 della l. n. 220/2012 e dell'art. 2770 c.c. Per vero, questa norma riconosce privilegio ai crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi, nell'interesse comune dei creditori; e trova la sua ratio nella indisponibilità del bene pignorato (o sequestrato) nel senso della inefficacia delle alienazioni e degli altri atti che abbiano per oggetto la cosa stessa nonché nella custodia del bene medesimo; l'una diretta ad evitarne la modificazione della situazione giuridica, l'altra ad impedirne le alterazioni materiali, cioè i deterioramenti.

Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, a dire del ricorrente, che ai crediti per oneri condominiali maturati in pendenza dell'esecuzione immobiliare individuale non possa riconoscersi la prededuzione ex art. 2770 c.c. Il tribunale non avrebbe cioè tenuto conto del parallelismo esistente tra esecuzione individuale e quella concorsuale; né del fatto che i crediti del condominio sono funzionali alla tutela di tutti i creditori.

In effetti per l'art. 30, l. n. 220/2012, i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ex art. 111 l. fall., se divenuti esigibili ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c. e disp. trans., durante la procedura (concorsuale).

Si tratta, a ben guardare, della codificazione di un principio già espresso nella giurisprudenza di legittimità per cui sono prededucibili i crediti per oneri condominiali legittimamente approvati dall'assemblea, trattandosi di spese contratte dal curatore, custode dell'immobile, per l'amministrazione dei beni che compongono la massa attiva del fallimento (Cass. n. 7756/1997); principio che, peraltro, è stato di recente ribadito dall'art. 6 CCII.

In definitiva, nella logica della l. fall., confermata da quella del CCII, detti crediti avrebbero dovuto essere soddisfatti, a dire del ricorrente, al di fuori del concorso e, dunque, prima della distribuzione in favore di tutti i creditori (che per la procedura concorsuale sono quelli ammessi allo stato passivo, ex artt. 110 ss. l. fall., oggi corrispondente agli artt. 220 ss. CCII).

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha rigettato il ricorso e negato cittadinanza alla prededuzione nell'espropriazione individuale, trattandosi di (istituto che integra) un effetto dello spossessamento (inteso come perdita della disponibilità dell'intero patrimonio) e della conseguente parziale perdita della capacità di agire del debitore.

Solo nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale) il custode è, difatti, il gestore di un patrimonio separato; a ritenere diversamente il condominio diverrebbe titolare di un privilegio di fatto.

Il pignoramento, invece, determina l'insensibilità del ceto creditorio agli atti dispositivi del debitore che però non perde la capacità d'agire ma resta “pienamente capace di assumere e mantenere la titolarità di diritti ed obblighi, anche in pendenza dell'esecuzione e a prescindere dalla circostanza che egli resti o meno nella custodia del bene” (Cfr. § 3.9.3.). Si comprende così agevolmente perché nel processo esecutivo singolare, vige il principio dell'anticipazione – da parte del creditore procedente - delle spese occorrenti e necessarie per il suo funzionamento (per l'art. 8 d.P.R. n. 115/2002 si tratta delle spese per gli atti necessari del processo, poste provvisoriamente a carico del creditore procedente e, quindi, ricadenti sul debitore ex art. 95 c.p.c.), spese che hanno origine nella stessa procedura esecutiva e che non vi preesistono.

Il parallelismo tra la procedura concorsuale e quella singolare non può dunque giustificare un unitario (o comune) principio di operatività della prededuzione. E non arriva a tanto sia perché solo nella prima il debitore, stante l'applicazione integrale del (diritto al) concorso sostanziale e formale subisce lo spossessamento; sia perché solo nella seconda il creditore procedente è tenuto ad anticipare le spese, per avere esercitato l'azione esecutiva a tutela delle proprie (e non necessariamente collettive/concorsuali) ragioni di credito. In breve: è la differenza tra tutela del diritto al concorso e tutela del credito sussistente tra gli istituti della l. fall. (oggi del CCII) e quelli propri del terzo libro del c.p.c. a richiedere una netta regolamentazione dei confini tra le due diverse tipologie di procedura.

Da tale impostazione consegue pure che, nell'esecuzione individuale, tutte le spese, anche quelle sostenute con i fondi della procedura, sono soggette a liquidazione ed imputazione formale in capo al creditore procedente; e che gli oneri condominiali successivi al pignoramento non sono spese geneticamente necessarie al processo esecutivo, ma lo diventano, caso per caso, all'esito del puntuale vaglio svolto dal g.e.

La Corte passa, quindi, ad occuparsi della custodia - intesa quale gestione - attiva del cespite per affermare che l'anticipazione attiene, oltre alle spese indispensabili alla conservazione fisica del bene, anche a quelle necessarie (nel senso che presuppongono l'autorizzazione del g.e.) a preservarne il valore o funzionali alla migliore liquidazione: si tratta ad es., delle spese per la registrazione del contratto di locazione, per l'avvio di un azione giudiziaria, per percezione dei frutti (civili o naturali), per la regolarizzazione catastale, per l'installazione di un sistema di allarme ecc.. Resta fermo il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni appartenenti al debitore nelle condizioni in cui si trovano, non potendo onerarsi il creditore di un'anticipazione di spese consistenti, in ragione della mera utilità delle stesse.

Quanto ai compiti del custode, il Collegio precisa che tale ausiliario, nell'ambito della gestione attiva, è comunque titolare di “poteri minimi” non soggetti ad autorizzazione, ma avallati dal g.e. in sede di approvazione di rendiconto. Al riguardo la Corte riconosce, in contrasto con altra pronuncia (si tratta di Cass. n. 29070/2023), la legittimazione del custode a partecipare alle assemblee condominiali anche in assenza di un esplicito provvedimento del g.e., senza però esercitare il diritto di voto, di cui è esclusivo titolare l'esecutato fino al decreto di trasferimento salvo in caso di: i) deliberazioni che attengono all'uso delle cose comuni, senza obblighi di pagamento a carico dell'esecutato; ii) spese che la procedura esecutiva ritenga necessarie, nel qual caso il relativo esborso graverà sul creditore.

Osservazioni

Ritiene, a nostro parere correttamente, la Corte che la disciplina processuale del soddisfacimento delle spese necessarie per l'espropriazione singolare, sia frutto di una scelta normativa ben definita e tale da congegnare un sistema chiuso, incompatibile con la prededuzione come regolata dalla legge fallimentare (oggi CCII). Per il Collegio le spese dell'esecuzione forzata sostenute dal creditore pignorante e/o procedente, anche per i compensi del proprio legale, trovano senz'altro collocazione nel progetto di distribuzione col privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c., in quanto fatte nell'interesse comune dei creditori. Pertanto, escluso il riconoscimento della prededuzione tecnicamente intesa, i relativi crediti sono sottoposti all'approvazione e alla declaratoria di esecutività del progetto, ex art. 596 ss. c.p.c.

Da qui l'anticipazione di tali spese da parte del creditore pignorante e/o procedente, ai sensi degli artt. 8 d.P.R. n. 115/2002 e 95 c.p.c., spese che concorrono - in pari grado, se del caso proporzionalmente nell'ipotesi di parziale incapienza, ex art. 2782 c.c. - con quelle sostenute dai creditori per il compimento di atti conservativi, come ad es. per esperire utilmente l'azione surrogatoria o per il conseguimento di un sequestro conservativo (ma nel senso che il privilegio ex art. 2770 c.c. opera solo per le spese di giustizia sostenute per ottenere l'emissione del sequestro conservativo, e non si estende a quelle sostenute per ottenere il riconoscimento, nel giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto, v. Cass. 19 dicembre 2016, n. 26101).

Tale ultima considerazione, a ben vedere, evidenzia la collocazione paritaria, nell'ambito di un'unica categoria, delle spese di giustizia in cui rientrano quelle concernenti il custode giudiziario (sia rispetto al compenso, sia all'espletamento della sua funzione). Questo delicato tema è stato già affrontato (sia rispetto all'onere di anticipazione per il creditore procedente, sia alla collocazione nel progetto di distribuzione) da Cass. n. 12877/2016 e più di recente da Cass. n. 25584/2024 laddove si parla di “centro di imputazione di rapporti patrimoniali distinto dal titolare dei beni affidati al custode”. È appena il caso di avvertire come la decisione in commento si discosti da tale orientamento per attribuire al g.e. – quale organo di controllo della procedura esecutiva, ex art. 484 c.p.c. – il compito d'individuare con prudenza le attività indispensabili, anche riguardo alla custodia, per il proficuo raggiungimento dello scopo del processo, rispetto a quelle che non lo sono (quandanche utili), limitando rigorosamente alle prime l'onere di anticipazione del creditore procedente (in linea con la risalente Cass. n. 3194/1959).

Riferimenti

Oltre alla giurisprudenza richiamata nella decisione in commento cfr.:

Andrioli, Dei privilegi, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, pag. 132;

Boccagna, Sassani, Il diritto incompreso: le spese del creditore nell’espropriazione forzata in www.judicium.it;

Cirulli, Le spese dell’espropriazione e l’espropriazione del creditore, in www.judicium.it;

Gaetano, I privilegi, Torino, 1949, 08.

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