Ambito oggettivo del credito d’imposta per R&S

La Redazione
15 Ottobre 2025

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 883/2025, ha accolto l'appello di una società avverso gli atti di recupero dell'Agenzia delle Entrate relativi a crediti d'imposta per ricerca e sviluppo per gli anni 2015-2017. La controversia ruotava attorno al requisito della “novità” del progetto di ricerca, che l'Ufficio riteneva assente per via della presunta mera riproduzione di fonti già esistenti. La Corte ha invece riconosciuto che l'innovazione può consistere anche nella selezione, ricombinazione e analisi critica di fonti preesistenti, soprattutto nei settori di frontiera come il Big Data e il cloud computing, valorizzando la metodologia adottata e il contributo di un valutatore indipendente. Il Collegio ha riformato la sentenza di primo grado e annullato gli atti di recupero impugnati, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, sottolineando la natura valutativa e peculiare della questione affrontata.

Massima

In relazione a un progetto di ricerca finalizzato a esaminare, tramite una ricognizione delle fonti esistenti di diversa natura, temi di frontiera al momento della ricerca, quali il Big Data e il c.d. cloud computing, i requisiti di creatività e novità risiedono nella selezione e ricombinazione degli articoli più rilevanti rispetto a un dato argomento, nonché nell'analisi critica dei contenuti così organizzati. Spetta quindi il credito d'imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.

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