Il condomino risponde dei danni alle parti comuni solo se è riconosciuta la sua responsabilità

La Redazione
15 Ottobre 2025

L'assemblea può imporre ai condomini il ripristino delle parti comuni in assenza di riconoscimento di responsabilità? In caso di risposta negativa la delibera è nulla o annullabile?

Preliminarmente, si osserva che le attribuzioni dell'assemblea non vengono meno quando la stessa incorra in un cattivo esercizio del potere ad essa conferito, adottando un errato criterio di ripartizione delle spese. Difatti, come sottolineato dalla Suprema Corte, il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato il riconoscimento di responsabilità o all'esito di un accertamento giudiziale, non potendo l'assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l'obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c. (Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2017, n. 26360).

Premesso ciò, come sottolineato dai giudici di merito, la delibera in questione non è nulla, bensì annullabile in quanto, la categoria della annullabilità, è stata elevata dal Legislatore a regola generale delle deliberazioni assembleari viziate, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità e, cioè, laddove ricorrano quei “vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico”. In tal contesto, l'art. 1137 c.c. sottopone inequivocabilmente al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte “le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale” (Trib. Venezia 9 novembre 2023, n. 1985: nella vicenda in esame, il condominio aveva imputato alla voce spese “personali” i costi asseritamente sostenuti per gli interventi di riparazione e per il risarcimento dei danni ai singoli condomini relativi all'intervento di ripristino in seguito all'otturamento della colonna di scarico che avrebbe avuto origine dal proprio appartamento, nonostante la mancata assunzione di responsabilità da parte di costoro e nonostante la mancanza di qualsiasi elemento oggettivo a sostegno della loro responsabilità).

In conclusione, secondo tale ultimo provvedimento, sono annullabili non solo le deliberazioni assembleari che presentano vizi di forma, afferenti cioè alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza, afferenti al contenuto del deliberato, come, per quanto qui di interesse, le disposizioni di legge che disciplinano la ripartizione delle spese tra i condomini.

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